19/04/2016
ART. 24, COMMA 4, D.L. N. 201 DEL 2011
La Corte di Appello di Milano si uniforma alla Cassazione: lavorare sino a 70anni è una opzione, non un diritto.
Con la sentenza n. 331/2016 pubblicata 4 marzo 2016 la Corte di Appello di Milano, che in passato si era pronunciata in senso diverso, prende atto della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17589/2015 e la fa propria.
Oltre al tema dell'inquadramento dell'INPGI, con riferimento all'ambito di applicabilità dell'art. 24, comma 4, D.L. n. 201 del 2011 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), viene confermato che deve escludersi la sussistenza in capo al lavoratore di un diritto soggettivo potestativo alla prosecuzione dell'attività lavorativa fino al raggiungimento del 70° anno di età.
La disposizione dell'art. 24, comma 4, non crea alcun automatismo ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età.
La norma, quindi, stabilisce soltanto la possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si determinino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati di proseguire nel rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore. A tal fine, tuttavia, è necessario il consenso (alla prosecuzione del rapporto) da parte del datore di lavoro.
L'ultima parte del comma 4 dell'art. 24, D.L. n. 201 del 2011 non può costituire in sé titolo per l'attribuzione di un diritto potestativo a permanere in servizio sino a settant'anni in un contesto normativo in cui l'estensione della tutela dell'art. 18 Statuto Lavoratori è all'evidenza ricollegata all'ipotesi in cui le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto, in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico fissate dallo stesso comma 4.
Fonte: il Solo 24 Ore.