28/02/2025
Con la sentenza n. 1269 depositata il 13.1.2025 la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Cost. n. 170/2023 che ha ampliato la natura di corrispondenza oggetto della tutela prevista dall’art. 15 Cost, annoverandovi le comunicazioni contenute
nell’archivio del dispositivo elettronico, ha stabilito che le conversazioni intercorse via Whatsapp non possono essere acquisite come documento, ex art. 234 c.p.p. bensì richiedono l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 c.p.p. di guisa che l'acquisizione non può prescindere da un provvedimento giudiziario motivato.
È pertanto escluso che la P.G. possa accedere direttamente ai
contenuti del dispositivo elettronico.
Né rileva che la suddetta acquisizione (della chat) sia avvenuta con il consenso dell’interessato considerato che, come osservato nel prezioso contributo a commento della pronuncia in esame, "trattandosi di un’attività svolta dalla polizia giudiziaria nei confronti di persona,
già gravata da indizi di reità, non solo è necessario che quel consenso sia stato affiancato dall’ulteriore avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma, anche in presenza di detto avviso, resta imprescindibile che la polizia giudiziaria proceda al sequestro del telefono, senza poter previamente accedere al suo contenuto prima di una formale autorizzazione del P.M., nel rispetto della disciplina processuale relativa all’apertura della corrispondenza (art. 353 c.p.p.)".
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