Avv. Spinella - Consulenza Legale

Avv. Spinella - Consulenza Legale Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Avv. Spinella - Consulenza Legale, Avvocato e studio legale, Bergamo.

Lo studio di consulenza legale Spinella opera principalmente a Bergamo e in provincia di Reggio Calabria, si avvale della collaborazione di diversi Avvocati e professionisti del settore con oltre vent’anni di esperienza, offrendo la propria assistenza e consulenza sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

✅🏛𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗩𝗜𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢🏛✅❗️𝗜𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗟𝗚𝗢𝗥𝗜𝗧𝗠𝗢 𝗖𝗛𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔 𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗟𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗗𝗔 𝗚𝗣𝗦 𝗘' 𝗜𝗟𝗟...
02/02/2024

✅🏛𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗩𝗜𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢🏛✅
❗️𝗜𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗟𝗚𝗢𝗥𝗜𝗧𝗠𝗢 𝗖𝗛𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔 𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗟𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗗𝗔 𝗚𝗣𝗦 𝗘' 𝗜𝗟𝗟𝗘𝗚𝗜𝗧𝗧𝗜𝗠𝗢.
Il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼 con la recentissima sentenza del 𝟯𝟬.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟰,
ha confermato nuovamente 𝗹’𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰.𝗱. “𝗮𝗹𝗴𝗼𝗿𝗶𝘁𝗺𝗼” 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗮 𝗚𝗣𝗦 riconoscendo 12 punti ad una nostra assistita.
👉In corso di causa è stato chiarito che il sistema informatico, così come congegnato dal M.I.M., non è conforme ai canoni di ragionevolezza, del rispetto del principio meritocratico e del rispetto del corretto scorrimento della graduatoria di cui al DPR 478/94.
📍Nello specifico, il Tribunale di Milano, dopo aver categoricamente escluso che la limitazione delle preferenze nell’istanza informatizzata con cui sono state scelte le sedi potesse essere intesa come rinuncia, ha chiarito che la “rinuncia” si possa configurare solo con riferimento a sedi non esplicitamente espresse nell’istanza di scelta sedi, di modo che l’aspirante all’incarico di docenza sarà considerato rinunciatario solo ed esclusivamente con riferimento alle sedi non indicate nella domanda di partecipazione alla procedura.
Difatti, dalla lettura della stessa O.M. 112/2022 è dato comprendere che costituisce rinuncia all’incarico la sola mancata presentazione dell’istanza e, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, la “facoltà” dell’aspirante docente di non indicare tutte le sedi/classi di concorso/tipologie di posto, non può essere intesa quale rinuncia a qualsivoglia incarico.
Per tali ragioni, non poteva trovare fondamento giuridico la condotta del MIM che avrebbe invece – ed illegittimamente – considerato la mancata espressione di talune preferenze quale rinuncia anche rispetto a sedi/classi di concorso/tipologie di posto espressamente richieste dall’aspirante docente.
👩‍⚖️ Il Giudice adito ha affermato che: "𝐿𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝐸𝑅𝑂 𝑛𝑜𝑛
𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎, 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑠𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑢𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑢̀".
⚖️ 𝗶𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼 riconosce quindi alla nostra assistita il diritto vedere risarcito il danno subito attraverso il riconoscimento d del relativo 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗻. 𝟭𝟮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶, che avrebbe maturato qualora le fosse stato correttamente attribuito l'incarico lavorativo.
❓chi può ricorrere al Giudice del Lavoro? Tutti coloro che nell'a.s. 2022/23 e 2023/24 assumono di essere stati "saltati" dal sistema informatico delle convocazioni.
Per info:
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🇷🇴🇷🇴⚖️⚖️𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐎 𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀 - 𝐕𝐈𝐓𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐀𝐋 𝐓𝐀𝐑 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎 - 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐋𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 Con ordinanza o...
28/02/2023

🇷🇴🇷🇴⚖️⚖️𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐎 𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀 - 𝐕𝐈𝐓𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐀𝐋 𝐓𝐀𝐑 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎 - 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐋𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎

Con ordinanza odierna, il 𝗧𝗔𝗥 𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢 𝗵𝗮 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗻𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗮𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 assistito da questo Studio di consulenza legale in collaborazione con 𝗹'𝗔𝘃𝘃. 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝘂𝘇𝘇𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗼𝗻𝗲.

🏛👨‍⚖️Dando concreta applicazione ai principi espressi dalla recente Adunanza Plenaria, il Collegio ha ritenuto che 𝗹'𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗿𝗶𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 "𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒂, 𝒏𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒖𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒔𝒗𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍'𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒖𝒍𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒂𝒍𝒍'𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆, 𝒂𝒅 𝒂𝒑𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒎𝒊𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒂𝒊 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒓𝒕. 14 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒂 2005/36/𝑪𝑬"

✅👉Per tale ragione il provvedimento di diniego è illegittimo e dovrà essere sostituito dal riconoscimento della validità del titolo conseguito in Romania, eventualmente condizionato allo svolgimento delle anzidette misure compensative.

🇹🇩🇹🇩🇹🇩🇪🇺🇪🇺🇪🇺𝗔𝗦𝗦𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗡 𝗥𝗨𝗢𝗟𝗢 𝗲𝘅 𝗮𝗿𝘁. 𝟱𝟵 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟰 𝗹𝗲𝘁𝘁. 𝗲) 𝗗.𝗟. 𝟳𝟯/𝟮𝟭 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗜𝗡 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗦𝗔...
12/12/2022

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𝗔𝗦𝗦𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗡 𝗥𝗨𝗢𝗟𝗢 𝗲𝘅 𝗮𝗿𝘁. 𝟱𝟵 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟰 𝗹𝗲𝘁𝘁. 𝗲) 𝗗.𝗟. 𝟳𝟯/𝟮𝟭 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗜𝗡 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗦𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗡𝗢𝗦𝗖𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗜𝗧𝗢𝗟𝗢: ✅𝗨𝗟𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗜 𝗗𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢❗️

❗️Interessante sentenza comunicataci stamane dal 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢 in favore di una nostra cliente, esclusa dalla procedura di assunzione ex art. 59 del D.L. 73/2021 mentre stava regolarmente svolgendo l'anno di formazione e prova.

⚖️🏦 Il Tribunale, ha dichiarato 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐥'𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐮𝐧 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐞𝐨 𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 ed ha sottolineato in relazione al titolo di studio europeo come "𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒐, 𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐, 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒊𝒕𝒂̀, 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒖𝒐̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒄𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒂 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒆𝒅𝒖𝒕𝒐 𝒂 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕𝒕𝒖𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆".

👉Sostanzialmente, in mancanza di una risposta definitiva in merito al procedimento di equipollenza, l'eventuale difformità del titolo estero con quello italiano deve essere eventualmente dimostrata dall'Amministrazione; l'evidente corollario è dunque che 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗼, 𝘀𝗶𝗮 𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮.

🇹🇩🇹🇩🇹🇩🇺🇪🇺🇪🇺🇪❗️𝐀𝐒𝐒𝐔𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐈𝐍 𝐑𝐔𝐎𝐋𝐎 𝐄𝐗 𝐀𝐑𝐓. 𝟓𝟗 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀 𝟒 𝐄) 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎: 𝐒𝐈 𝐃𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍𝐎❗️🏛 Il 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅...
10/11/2022

🇹🇩🇹🇩🇹🇩🇺🇪🇺🇪🇺🇪
❗️𝐀𝐒𝐒𝐔𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐈𝐍 𝐑𝐔𝐎𝐋𝐎 𝐄𝐗 𝐀𝐑𝐓. 𝟓𝟗 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀 𝟒 𝐄) 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎: 𝐒𝐈 𝐃𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍𝐎❗️

🏛 Il 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒐 𝒉𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒖𝒊 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒊𝒆𝒅𝒆𝒗𝒂 𝒅𝒊 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒖𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒂 in quanto collocata in posizione utile nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2020/2022, con di presentazione del decreto di riconoscimento del titolo di conseguito in un altro Stato dell'Unione Europea🇪🇺 (nello specifico in 🇹🇩).

❌E' stata quindi ritenuta illegittima l'esclusione operata ai danni della docente che il Ministero dell'Istruzione ha erroneamente giustificato con la presenza della "riserva" di riconoscimento del titolo di abilitazione estero.

🎉👏L'Amministrazione scolastica è quindi ora tenuta ad inserire la docente nelle di coloro che presentano i requisiti richiesti dall'art. 59 co. 4 D.L. 73/21 e ad adottare ogni conseguente provvedimento.

⚫️🟢🟢⚫️🟢🟢⚫️ 🇮🇹🇮🇹 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝗔𝗧𝗔: 𝗜𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗡𝗢𝗡 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮, 𝗩𝗔𝗟𝗘 𝟲 𝗣𝗨𝗡𝗧𝗜 – 𝗟𝗼 𝗵𝗮...
26/08/2022

⚫️🟢🟢⚫️🟢🟢⚫️ 🇮🇹🇮🇹 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝗔𝗧𝗔: 𝗜𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗡𝗢𝗡 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮, 𝗩𝗔𝗟𝗘 𝟲 𝗣𝗨𝗡𝗧𝗜 – 𝗟𝗼 𝗵𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗼, 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮, 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗻 𝗱𝘂𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟯 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮.

📍🏛 Di pochi giorni fa le ulteriori due sentenze emesse dalla settima sezione del Consiglio di Stato che, collegandosi alla precedente sentenza della VI sezione del C.D.S. del 29.4.2020, stabiliscono che 𝗶𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗡𝗢𝗡 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗲 𝟲 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶.

❌❌Come noto, il servizio di leva militare obbligatorio espletato NON in costanza di nomina, non è valutato dal Ministero dell’Istruzione ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi etc …)

✅Invero, come affermato dal Consiglio di Stato, i lavoratori appartenenti alla categoria ATA che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o servizio civile assimilato, 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝟲 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 (pari ad un anno di servizio).

👨‍⚖️👨‍⚖️Per i Giudicanti “𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒍𝒆𝒗𝒂 𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝒍𝒆𝒗𝒂 𝒆̀ 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒈𝒍𝒊 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕𝒕𝒊…𝒊𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒍𝒆𝒗𝒂 𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒅 𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊, 𝒂𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓𝒂 … 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒂𝒊 𝒓𝒖𝒐𝒍𝒊, 𝒊𝒏 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒔𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆, 𝒔𝒊𝒂 𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒊 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐, 𝒔𝒊𝒂 𝒔𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒍𝒆𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒕𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍’𝒊𝒔𝒄𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂, 𝒊𝒏 𝒎𝒊𝒔𝒖𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆, 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒂𝒊 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒔𝒊 𝒐 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊, 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒏𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒊𝒆𝒈𝒉𝒊 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒊…”.

Anche il 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨 con recentissima sentenza del giugno 2022, aderendo ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2021 e dal Consiglio di Stato nel 2022, ha stabilito che il punteggio pari a 6 punti per l’espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quanto NON espletato in costanza di nomina, purché successivamente al conseguimento del titolo che permette l’accesso alle graduatorie (diploma o laurea).

❓👉𝐂𝐇𝐈 𝐏𝐔𝐎' 𝐀𝐃𝐄𝐑𝐈𝐑𝐄 𝐀𝐋 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎?
Il ricorso è rivolto al personale ATA già inserito nelle graduatorie ATA e che hanno richiesto nell’apposita istanza di inserimento in graduatoria la valutazione del servizio di leva prestato:
- NON in costanza di nomina;
- SUCCESSIVAMENTE al conseguimento del titolo di accesso alle medesime;

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🔴🏛𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗖𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 ̀E' 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢.⚖️𝗜𝗟𝗟𝗘𝗚𝗜𝗧𝗧𝗜𝗠𝗢 𝗜𝗟 𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠𝗔𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗗𝗜 𝗗𝗜...
14/07/2022

🔴🏛𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗖𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 ̀E' 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢.
⚖️𝗜𝗟𝗟𝗘𝗚𝗜𝗧𝗧𝗜𝗠𝗢 𝗜𝗟 𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠𝗔𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗗𝗜 𝗗𝗜𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗖𝗘 - 𝗥𝗜𝗔𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗡 𝗚𝗥𝗔𝗗𝗨𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗢.

📄Con provvedimento odierno il 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨 ha accolto il ricorso presentato da questo studio, con il quale si chiedeva la 𝐫𝐢𝐚𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐚.𝐬. 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟒 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐥𝐚𝐭𝐨𝐬𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨.

‍👨‍🏫Nello specifico, il caso riguardava un collaboratore scolastico che è stato depennato dalle Graduatorie di III fascia ATA 2021-24 a causa di un’autocertificazione relativa al possesso di un titolo rivelatosi successivamente falso. Il ricorrente – difeso da questo studio legale – ha impugnato innanzi al Giudice del Lavoro di Bergamo il provvedimento con cui il D.S. aveva quindi illegittimamente licenziato il lavoratore, applicando un errato automatismo tra dichiarazione mendace e licenziamento.

❌Il Ministero dell’Istruzione, di contro, riteneva che la produzione di un'autocertificazione non veritiera comportasse l’automatica risoluzione del contratto di lavoro nonché l’automatico depennamento da tutte le graduatorie.

👩‍⚖️⚖️𝐈𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨, contrariamente a quanto sostenuto dal M.I., ha accolto le argomentazioni poste da questo studio legale, secondo cui: in osservanza di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 “𝑞𝑢𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎”. Per l’effetto, il beneficio ottenuto dal ricorrente - attraverso la dichiarazione rivelatosi solo successivamente essere mendace – riguardava esclusivamente l’ottenimento di un maggior punteggio e non l’accesso

📑𝗜𝗡𝗦𝗘𝗥𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗚𝗣𝗦 𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗧𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗢 🇹🇩 🇪🇸 – 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝟭𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮 - 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗔𝗥 𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢📑❌❗️𝐋’𝐀𝐑𝐓. 𝟕 𝐜𝐨...
12/05/2022

📑𝗜𝗡𝗦𝗘𝗥𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗚𝗣𝗦 𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗧𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗢 🇹🇩 🇪🇸 – 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝟭𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮 - 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗔𝗥 𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢📑

❌❗️𝐋’𝐀𝐑𝐓. 𝟕 𝐜𝐨. 𝟒 𝐥𝐞𝐭𝐭. 𝐞) 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟏𝟏𝟐/𝟐𝟐 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚 la Direttiva UE n. 36/2005, i principi sanciti dalla CGE nonché la numerosa giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione sul punto.

Si prende atto che l’ordinanza di aggiornamento/trasferimento/nuovo inserimento n. 112/2022 è illegittima nella parte in cui, all’art. 7 co. 4 lett e), impedisce a migliaia di abilitati all’estero (in attesa di riconoscimento del titolo da parte del Ministero Italiano) il diritto di ottenere il conferimento di un contratto a tempo determinato. La norma, inoltre, appare profondamente discriminatoria rispetto a coloro che sono attualmente inseriti nelle GPS, i quali, pur trovandosi nelle medesima condizione giuridica, sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato ed hanno maturato anche il diritto all’assunzione in ruolo.
❗️Non solo. L’irragionevolezza ed illegittimità di quanto stabilito nell’art. 7 co. 4 lett e) impedirebbe a coloro che hanno già conseguito all’estero il titolo di specializzazione sul sostegno, di ottenere l’incarico finalizzato al ruolo di cui all’art. 59 D.L. 73/21.

🏛👉Numerose pronunce giurisprudenziali dei Tribunali Italiani hanno già affermato – anche di recente – il principio giuridico secondo cui “𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎”. Anche il 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 è stato chiaro nel sostenere fermamente che l’inserimento in graduatoria con riserva "𝒏𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒗𝒆 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒍’𝒊𝒔𝒄𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒃𝒊𝒔𝒄𝒆 𝒊𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒊𝒓𝒊𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒊𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆. 𝑺𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒊̀ 𝒇𝒐𝒔𝒔𝒆, 𝒍𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒔𝒂𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀”.

A tal proposito, lo Studio – con la collaborazione dei migliori professionisti del settore - preannuncia che sarà a fianco di tutti gli abilitati all’estero in questa ennesima battaglia giudiziale per il riconoscimento dei Vs diritti, avviando le opportune azioni legali.

⚠️𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗦𝗧𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗟 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢
Presentare istanza di inserimento/aggiornamento/nuovo inserimento in I fascia nei tempi e modalità definite dalla stessa ordinanza n. 112/22

📍Il costo del ricorso pro quota è pari ad € 200,00 oltre oneri

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🔴🟡🟢🔵𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐃𝐎𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈 - 𝐕𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐎 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐀𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐀𝐑𝐈𝐎.Il c.d. Bonus Docenti, meglio conosciuto come 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡...
28/03/2022

🔴🟡🟢🔵𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐃𝐎𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈 - 𝐕𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐎 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐀𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐀𝐑𝐈𝐎.

Il c.d. Bonus Docenti, meglio conosciuto come 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖, pari ad € 500,00 annui, spetta anche ai docenti precari con contratto a tempo determinato, così come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022.

🏛📍Nello specifico il Consiglio di Stato ha stabilito che “𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜-𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑙’𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑢 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑢 𝑢𝑛’𝑎𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑜: 𝑑𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙’𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑓𝑜𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”. Pertanto la Carta Docente riguarda tutti i docenti, compreso il personale precario titolare di contratto a tempo determinato.

👉⚠️Per poter richiedere il riconoscimento immediato del suddetto bonus è necessario avviare un'azione giudiziaria presso il Giudice del Lavoro territorialmente competente, previo invio di una diffida da inviare preferibilmente a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R 📧

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🔴🏛 𝗔𝗦𝗦𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗡 𝗥𝗨𝗢𝗟𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗜 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗜𝗡𝗦𝗘𝗥𝗜𝗧𝗜 𝗜𝗡 𝗚𝗣𝗦 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗙𝗔𝗦𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗥𝗜𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔📄Con un provvedimento odierno il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮...
25/02/2022

🔴🏛 𝗔𝗦𝗦𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗡 𝗥𝗨𝗢𝗟𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗜 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗜𝗡𝗦𝗘𝗥𝗜𝗧𝗜 𝗜𝗡 𝗚𝗣𝗦 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗙𝗔𝗦𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗥𝗜𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔

📄Con un provvedimento odierno il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗺𝗼 ha accolto il ricorso presentato da questo Studio in collaborazione con l'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, con il quale si chiedeva 𝐥'𝐢𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟓𝟗 𝐃. 𝐋. 𝟕𝟑/𝟐𝟏 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐆𝐏𝐒, 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚🇷🇴

👨‍🏫Nello specifico, un docente precario inserito in di prima fascia con - difeso da questo Studio Legale - ha impugnato innanzi al Giudice del Lavoro di il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione non riconosceva il diritto del ricorrente all'assunzione in come invece disposto dal decreto Sostegni Bis 2021.

Il Ministero dell'Istruzione e l'A.T. di Bergamo ritenevano che la presenza della riserva di riconoscimento del titolo di estero si ponesse da ostacolo e non consentisse al docente l'immissione in ruolo.

❗️Il Giudice del Lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal M.I., ha accolto le argomentazioni del ricorrente per cui l'inserimento con riserva è una misura cautelare che tutela e non pregiudica il diritto del lavoratore alle proprie aspirazioni.
Per tale ragione, l'ammissione con riserva deve essere preservata e deve esplicare i propri effetti in tutte le fasi procedimentali, compresa l'immissioni in ruolo, dovendo la riserva accompagnare la carriera del docente fino a quando non venga definitivamente sciolta. ❗️

Per tali motivi il Giudice del Lavoro ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento dell'A.T. di Bergamo con cui escludeva il docente dalle graduatorie ex art. 59 D.L. 73/21 utili per l'immissione in ruolo, e di conseguenza ha ordinato al M.I. e all'A.T. di Bergamo il reinserimento del docente nell'apposita graduatoria finalizzata all'assunzione in ruolo.

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   La   o la   spetta anche ai precari con supplenze brevi e saltuarie o al PersonaleCOVID.Diversi Tribunali Italiani, t...
16/02/2022



La o la spetta anche ai precari con supplenze brevi e saltuarie o al PersonaleCOVID.

Diversi Tribunali Italiani, tra cui il , accogliendo i ricorsi presentati da questo Studio - in collaborazione con i propri legali di riferimento - hanno confermato che la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e/o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) spettano anche al personale precario.

In particolare, il Tribunale di Bergamo, richiamando il principio giuridico stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, ha accolto le argomentazioni di questo Studio Legale chiarendo che “il supplente temporaneo o il PersonaleCOVID, rendono una prestazione lavorativa equivalente a quella del lavoratore sostituito". Sulla scorta di ciò ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto ad ottenere tali oneri accessori.

La è una retribuzione individuale accessoria pari a circa € 174,90 mensile che deve essere corrisposta a tutti i docenti indistintamente; la è una retribuzione accessoria che deve essere invece corrisposta al personale pari a circa € 73,70 mensili per assistenti amministrativi e tecnici, e pari a circa € 66,90 mensili per i collaboratori scolastici.
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