Studio Iannace

Studio Iannace studio legale, consulenza legale DI CONSULENZA ECONOMICA, FISCALE E FINANZIARIa, banca anatocismo TR

L’obiettivo dello Studio è quello di conquistare la fiducia delle imprese e degli individui attraverso una puntuale e veloce esecuzione degli incarichi affidati. L’aggiornamento costante e la ricerca di strumenti processuali più rapidi rispetto ai riti “ordinari” permettono di ottenere il risultato utile ricercato dal cliente evitando tempistiche eccessivamente lunghe. La massima soddisfazione pro

fessionale è quella di consentire al cliente di raggiungere l’obiettivo prefissato nel minor tempo e con il minor aggravio possibile di costi tentando di evitare le lungaggini del sistema giudiziario.

05/02/2026

Evoluzione del professionista lo Studio si Evolve . Formazione e Crescita Professionale Anche per uno Studio Legale vi è la necessità di “saper crescere” . Ci hanno insegnato il diritto, ci siamo confrontati con Magistrati, Colleghi, consulenti, abbiamo sofferto in attesa di ricevere un provve...

05/02/2026

Responsabilità della Struttura Sanitaria e del Ministero Caso Curato da Carlo Iannace 18 luglio 2025 La Corte di appello..ribalta la sentenza di primo grado ! La CdA di Napoli con sentenza n. 3845/2025 aderendo ai motivi di censura proposti dallo Studio ha ritenuto che in caso di infezione da epati...

05/02/2026

demolizione il provvedimento deve essere specifico e non generico Caso Curato da Carlo Iannace 05 febbraio 2026 Altro successo dello studio in materia amministrativa. Con sentenza n. 07155/2025 pubblicata in data 05/11/2025 il Tar Campania (Sez. VII) annulla un’ordinanza di demolizione non per l.....

02/12/2021

LA SORTE DEI CREDITI (RISARCITORI) A SEGUITO DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

By Iannace / 2 Dic 2021
Si segnala un interessante pronuncia della Cassazione in ordine alla sorte dei crediti della società cancellata ( Cass. Civ. – Sez. I – 23 luglio 2021, n. 21241, sent. )

L’avvenuta cancellazione della società rende ormai i soci uniche parti del giudizio, sia in proprio, sia quali successori a titolo universale della società, verificandosi la successione dei soci nei crediti sociali, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. laddove il credito era già esistente all’atto della cancellazione .

02/12/2021

Tribunale Roma sez. XVII, 07/10/2021, n.15677
Responsabilità dell'istituto bancario per pagamento di titolo di credito a persona diversa dal legittimo beneficiario
Documenti correlati
La responsabilità che incombe sulla banca nel caso di pagamento dell'assegno a persona diversa dal beneficiario è di tipo come contrattuale e non oggettiva, con l'onere a carico dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata. In sostanza la banca negoziatrice è chiamata a rispondere del danno causato dall'aver pagato un assegno bancario non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario a causa di un errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo e a sua discolpa può provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c..

01/03/2019

Concordato preventivo senza percentuale minima di soddisfazione dei creditori

La causa concreta della procedura di concordato preventivo, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, nel contempo, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

01/03/2019

DIES A QUO PER L’ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE

In tema di fideiussione, la Suprema Corte consolida il principio di diritto secondo cui, quando il rapporto principale è ripartito in scadenze periodiche per il debitore, il dies a partire dal quale decorre il termine di decadenza per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore fissato dall’art. 1957 c.c. – 6 mesi, ovvero 2 mesi nel caso in cui “il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale” (art. 1957, commi 2 e 3 c.c.) – va individuato nella data delle singole scadenze, e non già nella termine “finale” del rapporto principale (così già Cass. 15902/2014 e 2301/2004).Cassazione Civile, Sez. III, 19 luglio 2018, n. 19160

25/02/2019
22/11/2017

PER L’ ABUSO DI MAGGIORANZA DEVE ESSERCI L’INTENZIONE!
By Iannace / 22 Nov 2017
ABUSO DI MAGGIORANZA E CONFLITTO DI INTERESSE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE DELIBERE DETERMINATIVE DEL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE
Il Tribunale di Roma ha chiarito recentemente che perché possa dirsi integrato un vizio della delibera derivante da abuso di potere, è necessario allegare e dimostrare che la stessa è il portato di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto; e ciò in quanto l’abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale dei propri interessi ad opera dei soci, ma deve concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.
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Carlo Iannace
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Carlo Iannace
1 min ·
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IL DIRITTO AL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE È UN DIRITTO DISPONIBILE QUINDI…COMPRIMIBILE
By Iannace / 22 Nov 2017
il 29 settembre 2017 il Tribunale di Milano ha chiarito che il diritto degli amministratori al compenso è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso ad apposita deliberazione assembleare, al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico.
Pertanto, qualora lo statuto subordini il diritto al compenso ad apposita deliberazione assembleare ed una tale delibera non è stata assunta, l’amministratore non ha diritto al compenso.
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Carlo Iannace
4 h ·
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PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO ….SI MA SOLO SE SPECIFICO
By Iannace / 22 Nov 2017
Per la Cassazione (numero 21939/2017) il giudice che ricorre al meccanismo della personalizzazione del danno deve valorizzare “dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale” le circostanze di fatto specifiche e peculiari che “valgano a superare le conseguenze ‘ordinarie’ già previste e comp...
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Carlo Iannace
4 h ·
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MUTUO NULLO SE ECCEDE L’80% DEL VALORE DELL’IMMOBILE
By Iannace / 22 Nov 2017
Con la sentenza numero 17352/2017, la Corte di cassazione ha ribaltato il suo orientamento in materia di mutuo fondiario concesso per un valore superiore all’80% del valore dei beni ipotecati, sancendo che se la somma concessa eccede il limite di finanziabilità il contratto non è solo irregolare (con sanzioni unicamente amministrative), ma radicalmente nullo.

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