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12/11/2022

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03/10/2022

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22/09/2022

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01/09/2022

articolo

01/09/2022

Cass. pen Sez VI n. 32005, 30.08.2022

Commette sottrazione di incapace ex art. 574 cp, e non mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 cp, la madre che impedisce l'esercizio della responsabilità genitoriale paterna trasferendosi con il figlio a grande distanza dal padre senza il suo consenso.

La Suprema Corte ha ribadito che i contenuti precettivi delle disposizioni di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) ed all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia, non coincidono, ma hanno portata e significato diversi. Infatti, se l'agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell'affidamento, ma da rendergli impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nello interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all'art. 574 citato (Sez. 6, n. 12950 del 25/06/1986, Ratiu, Rv. 174333 - 01).

26/08/2022

STALKING, FEMMINICIDIO E L’ILLUSIONE SALVIFICA DELLA GIUSTIZIA PENALE

Il Procuratore della Repubblica di Bologna, Giuseppe Amato, è notoriamente un magistrato serio, equilibrato e rispettoso delle regole del processo. La sua intervista al Corsera (venerdì 26 agosto) merita dunque attenzione, e sollecita utili riflessioni sul fenomeno degli stalkers che infine, e spesso inopinatamente, si trasformano in brutali assassini delle vittime della loro persecuzione.
Più in generale, è utile riflettere su ciò che sia ragionevolmente legittimo attendersi dalla legge penale e dalla sua applicazione in funzione di prevenzione del crimine.
Il Procuratore Amato risponde alle accuse di “malagiustizia” avanzate dai familiari della vittima, una signora brutalmente assassinata a martellate dal suo compagno, ossessionato -a quanto leggiamo- da una gelosia patologica. L’accusa è chiara: la macchina giudiziaria si è mossa tardi e male, quell’omicidio poteva e doveva essere evitato posto che la sventurata vittima aveva denunciato il compagno per le sue condotte persecutorie appena un mese prima.
Il dolore dei familiari delle vittime e la loro legittima aspettativa di giustizia meritano rispetto e concreta tutela. Ma è altrettanto legittima l’aspettativa che tutti i cittadini, perfino quelli colpiti da tragedie così orrende, sappiano misurarsi con i limiti invalicabili della ragionevolezza, prima ancora che con la comprensione delle regole che governano la repressione dei fenomeni criminali.
Il dottor Amato dice, con onestà intellettuale e senza indulgere in ipocrisie, una verità molto semplice, con la quale è bene che il dibattito che già si sta scatenando sulla vicenda faccia i conti con eguale onestà intellettuale. La querela per stalking non segnalava atti di violenza o minacce la cui natura consentisse di preconizzare esiti così drammatici. Se questo è vero -e non dubito che lo sia- occorre trarne le debite conseguenze. Se una donna denuncia atti persecutori (in questo caso, a quanto pare, telefonate ossessive di controllo a lei ed ai familiari, pretese di screen shot della messagistica, fino ad un distacco della corrente per sorprenderla nel portone di casa) mai connotate da indici apprezzabili di violenza fisica o almeno di minaccia alla integrità fisica della vittima secondo la stessa narrazione di quest’ultima, è del tutto ovvio che la reazione della macchina giudiziaria sia proporzionata alla natura delle condotte denunziate. La ottusa, proterva idea proprietaria coltivata purtroppo diffusamente nei confronti di mogli e compagne si traduce troppo spesso in condotte persecutorie di tipo ossessivo, di sicura rilevanza penale perché idonee a stravolgere la vita e la libertà morale della vittima in modo anche più devastante della pur odiosa violenza fisica, e merita punizioni adeguatamente proporzionate alla straordinaria gravità del fatto. Ma la ragionevole prevedibilità di un esito omicidiario, e dunque l’impegno investigativo e cautelare che quella prevedibilità certamente esige, è tutta un’altra storia. A tragedia consumata, dice con chiarezza il Procuratore Amato, sono tutti bravi a dire che essa andasse prevenuta. Ma immaginare che per ciascuna delle migliaia di denunce per stalking possa seguire una reazione del sistema giudiziario idoneo a prevenire esiti omicidiari (per fortuna percentualmente marginali, come è ovvio) è semplicemente una insensata illusione. La prevenzione (che peraltro, ahinoi, non potrà comunque mai assicurare con certezza la salvezza della vittima di una ossessione patologica) deve essere garantita dal sistema quando il fatto denunciato prospetti, con adeguati e consistenti riscontri indiziari, fatti e condotte del carnefice che facciano ragionevolmente temere o addirittura prevedere la precipitosa evoluzione della persecuzione in omicidio o comunque in attentato alla vita ed alla integrità fisica della vittima. Naturalmente, la “ragionevole prevedibilità” non è una unità di misura oggettiva, come il metro del sarto. Da quando l’uomo ragiona di queste drammatiche difficoltà della funzione giudicante, si indica non a caso, come dicevano i latini, l’“id quod plerumque accidit”, cioè il criterio del “ciò che accade nella maggior parte dei casi”.
I comportamenti, certamente odiosi ed inaccettabili, di un uomo che secondo la stessa denunzia non aveva però mai tradotto la persecuzione della sua vittima in atti di violenza o di minaccia alla vita o alla integrità fisica, rendevano prevedibile l’esito omicidiario? La risposta non va trovata nel dolore incommensurabile dei familiari della vittima, o nella nostra civile indignazione, o peggio ancora in convincimenti di natura culturale o ideologica; ma in quella antica regola di razionalità e di civiltà non a caso sopravvissuta attraverso i secoli nella esperienza giudiziaria di noi esseri umani. Ed è piuttosto di questo quotidiano nostro allontanarci da quella misura di giudizio, di questa sempre più incontenibile pretesa di scardinarla in nome del dolore e della indignazione, che dovremmo molto seriamente discutere, e con il dovuto allarme.

29/07/2022

Benevento. Questione di legittimità costituzionale sollevata da difesa di Arpino Piscopo, 52 anni

06/07/2022

L’IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE QUALE VALORE EURISTICO DA PRESERVARE ATTRAVERSO ORTODOSSIE INTERPRETATIVE

di Filippo Raffaele Dinacci

➡️ https://bit.ly/3alh5CQ

La relazione, rivista dall’autore, tenuta nel corso della manifestazione “In difesa del principio di immutabilità del Giudice” del 28.06.2022 durante l’astensione dei penalisti italiani, nella sessione “Le regole, la presa di posizione degli studiosi del processo”.

Sommario: 1. Il tema e i profili costituzionali; 2. L’immutabilità del giudice quale strumento per la giusta decisione; 3. Una ostilità operativa a corrente alternata: la necessità di una buona nomofilachia; 4. Le (insoddisfacenti) prospettive Cartabia; 5. Nullità assoluta e sanatorie atipiche: l’autosufficienza regolatoria dell’art. 525, comma2, c.p.p.; 6. Il presidio dell’inutilizzabilità; 7. Conclusioni.

18/06/2022

L’ASTENSIONE DEI PENALISTI PER UN DIRITTO FONDAMENTALE DEI CITTADINI

Ci sono diritti che la gente non sa di avere, ed ancor meno sa quanto siano messi in pericolo. Come penalisti italiani abbiamo proclamato due giorni di astensione dalle udienze (27 e 28 giugno prossimi) in difesa di uno di questi, oggi di fatto praticamente vanificato nelle aule di giustizia del nostro Paese. Parlo del diritto -fondamentale- dell’imputato ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova.
Per spiegare l’importanza della partita in gioco, mi avvalgo di una esemplificazione comprensibile per tutti. Prendete il processo Johnny Depp c. Amber Head, che l’intero pianeta, piaccia o no, ha seguito con morbosa attenzione. Meglio, così capirete bene di cosa stiamo parlando. Dunque provate ad immaginare questo scenario: dopo decine di udienze nel corso delle quali il Giudice, o meglio la giuria popolare in questo caso, ha ascoltato i protagonisti e decine di testi e di consulenti, scrutando espressioni, sospiri, imbarazzi, contraddizioni, dei protagonisti avvicendatisi sullo scranno dei testimoni, il Giudice (la giuria popolare) cambia. Va via, per qualsivoglia ragione, e viene sostituito da altro giudice (giuria popolare). A pronunciare la sentenza sui fatti ricostruiti nelle lunghe e tumultuose udienze dibattimentali saranno persone diverse da quelle che hanno raccolto la prova per mesi. I nuovi giurati giudicheranno leggendo i verbali di tutte le udienze precedenti, alle quali ovviamente non hanno partecipato. Sono certo stiate tutti trasalendo: come sarebbe possibile un simile scempio? Nessuna lettura di verbali potrà mai equivalere all’ascolto diretto, personale, fisico dei testimoni e dei protagonisti della vicenda. Insomma, è ovvio che il giudice che emette la sentenza debba essere lo stesso che ha raccolto la prova. Perciò, se cambia il giudice, il processo va ripetuto, non può esserci il minimo dubbio. Ed infatti, il nostro codice di procedura penale prevede esattamente questo: se cambia il giudice, il processo va ripetuto (salvo accordo tra le parti). Ora, dovete sapere che questa norma, espressiva di un diritto delle parti processuali talmente elementare che non dovrebbe essere oggetto della pur minima discussione, è entrata da subito nelle mire della magistratura italiana, che l’ha sempre vista come il fumo agli occhi, perché sarebbe una norma all’origine di inaccettabili rallentamenti del processo. Quindi è iniziata una giurisprudenza “interpretativa” di una norma invece chiarissima, che non lascia alcun margine di interpretazione. Interpretazione culminata in una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che ha letteralmente riscritto quella norma, fissando il principio inverso. Se cambia il giudice, la regola è che il processo va avanti lo stesso: le parti possono eventualmente chiedere che questo o quel testimone, o un nuovo testimone, debba essere sentito, ma badino bene di motivarlo con chiarezza, altrimenti non se ne fa nulla. Incredibile, vero? Quella sentenza è andata non solo contro la inequivoca testualità della norma, ma anche contro un pronunciamento della stessa Corte Costituzionale, che almeno subordinava la legittimità del cambio del giudice alla esistenza, per esempio, di videoregistrazioni delle udienze, in modo che almeno il nuovo arrivato se le debba guardare. La riforma Cartabia del processo sta cercando di recuperare i principi fissati dalla Consulta (vedremo cosa stabiliranno i decreti delegati).
Il risultato di quella sentenza delle sezioni unite è un autentico disastro. Assistiamo ormai quotidianamente a collegi che cambiano in corso di giudizio, magari dopo decine di udienze e di testimoni escussi dal precedente giudice, e senza che nessuno sia tenuto ad alcuna giustificazione. Perché questo è l’aspetto piò odioso: che le esigenze personali (di carriera, familiari, occasionali) del giudice prevalgono sul diritto dell’imputato ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova. È un fatto di una gravità inaudita, un malcostume inaccettabile, una manifestazione di tracotanza corporativa davvero senza eguali. Perciò scioperiamo, chiedendo alla Ministra di intervenire in modo efficace nei decreti delegati, dove è sì inserita la videoregistrazione come condizione di legittimazione del cambio del giudice, ma al momento senza alcuna garanzia nemmeno che il nuovo giudice se la vada a vedere davvero. Il minimo che debba prevedersi è che ciò accada in una pubblica udienza. Così come occorre prevedere uno specifico intervento normativo che imponga al magistrato che voglia trasferirsi ad altro ufficio o ad altra sede di poterlo fare solo dopo aver esaurito il ruolo delle udienze che ha già iniziato.
Quindi, di questo stiamo parlando, cioè -ancora una volta- di diritti fondamentali della persona: ed è una battaglia che vogliamo vincere.

14/06/2022

La compromissione del diritto ad essere giudicati dal medesimo giudice che ha raccolto la prova: l'Unione delibera l'astensione.

L’Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compromissione del diritto dell’imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: un accadimento processuale che ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice e indice l’astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo.
In allegato la delibera

➡️ https://bit.ly/3NT5xoN

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 14 giugno 2022



L’Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compromissione del diritto dell’imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: un accadimento processuale che ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice, e indice l’astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo.

1. Con la legge delega n. 134/2021 il Parlamento ha stabilito i canoni ai quali il Legislatore delegato dovrà attenersi per modificare, tra l’altro, la disciplina della riassunzione della prova dichiarativa al dibattimento nel caso di mutamento del giudice. Il punto della delega, in quanto tale già vigente nel nostro ordinamento, accoglie il principio per il quale il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e al loro ascolto, al fine di percepirne il contesto e anche tutti gli elementi che compongono la comunicazione non verbale.

In buona sostanza, la “delega Cartabia” ha inteso recepire le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2019. Come noto, la Corte delle leggi, con tale pronuncia ha dichiarato inammissibile l’incidente di costituzionalità posto dal remittente relativamente alla regola della immutabilità del giudice fissata dall’art. 525, comma secondo, c.p.p. ma contemporaneamente ha inteso, tramite un obiter dictum, prospettare al Legislatore la possibilità di una limitazione dell’operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni quando vi sia quantomeno la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

2. È intendimento dell’Avvocatura penale ribadire come l’attuale meccanismo disegnato dall’art. 525, comma 2, c.p.p. rappresenti la fondamentale realizzazione di principi costituzionali del giusto processo che non possono trovare limitazioni nella loro concreta attuazione se non a fronte di condizioni eccezionali previste dalla legge. Tale disciplina positiva infatti, tende a garantire, oltre alla oralità e alla immediatezza, anche l’effettiva attuazione del contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. La videoregistrazione è destinata a cristallizzare dinamiche processuali, risposte e comunicazione non verbale provocate dall’attività delle parti e dagli interventi residuali del giudice che non potranno mai essere le stesse di quelle che si realizzerebbero dinanzi al nuovo collegio o al nuovo giudice monocratico decidente. È dunque necessario preservare le caratteristiche del rito accusatorio, uniche a rendere il processo giusto, e riservare a situazioni assolutamente eccezionali l’omessa rinnovazione della prova a fronte del mutamento del giudice.

3. Nonostante il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento in quanto oggetto della legge delega, ogni giorno continua a verificarsi nelle nostre aule di giustizia il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019). Secondo tale pronuncia è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell’acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. Conseguenza di tale pronuncia sono le devastanti prassi in atto per le quali con inquietante frequenza mutano le composizioni dei collegi e dei tribunali monocratici, di fatto così bilanciando principi costituzionali con esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici.

È così vanificato un diritto dell’imputato fondamentale nell’architettura del giusto processo, ovvero il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova, in ossequio agli irrinunciabili principi di oralità e immediatezza.

4. Da parte di chi non ritiene essenziale per la giusta decisione la concreta realizzazione del contraddittorio, è già stata richiesta la previsione di una disciplina transitoria che releghi la necessità della videoregistrazione quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell’attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell’udienza.

5. I penalisti italiani intendono reagire a questo stato di cose e, proprio nell’imminenza della chiusura dei decreti delegati, richiedono che siano previste quantomeno misure che diano certezza che il giudice della decisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la concreta visione delle videoregistrazioni.

I provvedimenti attuativi debbono prevedere l’obbligo, sanzionato da nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, di quelle videoregistrazioni.

6. Strettamente collegato al tema dell’immutabilità del giudice è il profilo che l’Unione delle Camere Penali ha inteso segnalare alla Ministra della Giustizia chiedendo un immediato intervento nell’ambito della riforma dell’ordinamento giudiziario: si tratta di prevedere l’obbligo per il giudice richiedente il trasferimento di previamente esaurire il proprio ruolo portando a termine i processi già iniziati. Tale onere, in realtà, è già contemplato in una precisa direttiva del CSM, semplicemente rimasta inattuata. Laddove il previo esaurimento del ruolo assumesse la forma di un preciso obbligo avente forza di legge troverebbero immediata soluzione almeno le più gravi storture determinate dalla infausta decisione delle Sezioni Unite.

7. Per denunciare l’inaccettabile compromissione dei diritti costituzionali che quotidianamente si verifica nelle aule di giustizia con le reiterate modifiche della composizione dei collegi in un numero elevato di processi e per sollecitare Governo e Parlamento ad assumere immediati provvedimenti in grado di risolvere le storture determinatesi nel sistema e così riaffermare l’inderogabilità dei principi del giusto processo, l’Unione delle Camere Penali Italiane

proclama,

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 27 e 28 giugno 2022 (esclusi i circondari di Benevento e Napoli Nord, interessati da astensioni indette rispettivamente dalla Camera Penale di Benevento con delibera del 27 maggio 2022 per il giorno 15 giugno 2022 e dalla Camera Penale di Napoli Nord con delibera del 10 giugno 2022 per il giorno 6 luglio 2022);

invita

le Camere Penali territoriali ad organizzare, nella giornata del 27 giugno, iniziative di informazione e di discussione sulle ragioni della protesta;

indice

per la giornata del 28 giugno una manifestazione nazionale in Roma;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 14 giugno 2022



Il Presidente - Avv. Gian Domenico Caiazza

Il Segretario - Avv. Eriberto Rosso

Indirizzo

Via Giuseppe Piermarini N. 34
Benevento
82100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+390824317469

Sito Web

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