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08/04/2022
01/01/2021

L’ANNO CHE VERRÀ.

Non è certo difficile formulare a tutti ed a ciascuno di noi l’augurio più appropriato ai tempi difficili che stiamo vivendo: lasciamoci questo 2020 alle spalle il più lontano possibile, e speriamo di poter recuperare nel nuovo anno, quanto più possibile, la normalità della nostra vita quotidiana.

Credo però sia indispensabile esprimere anche un augurio meno scontato ma non meno importante: l’emergenza sanitaria non diventi strumento di governo della vita sociale ed istituzionale oltre gli stretti confini della sua dimensione sanitaria. Il Covid- 19 non diventi un pretesto per manomettere regole, diritti, princìpi di libertà e di civiltà faticosamente costruiti negli anni. È purtroppo facile che questo accada, quando una comunità sociale smarrita ed impaurita si affida, deve affidarsi, a chi la governa nella tempesta.

Sul terreno della giustizia penale, che misura più di ogni altro gli equilibri sempre in bilico tra potere dello Stato e libertà dei cittadini, abbiamo già toccato con mano come questo abbia rischiato ripetutamente di accadere. La ovvia e da tutti noi condivisa necessità di ridisegnare temporaneamente regole e modalità di celebrazione dei processi penali di fronte ai morsi della pandemia, ha armato in modo formidabile il tentativo di sovvertirne strutturalmente le regole costituzionali. La improvvisa evidenza della eclatante necessità -ben oltre l’emergenza- di modernizzazione dell’accesso alla giustizia ha occasionato il tentativo di realizzare il desolante sogno gratteriano del processo penale on line, della riduzione ad icona del diritto di difesa. I penalisti italiani -sissignore, esattamente noi- grazie anche ad una incessante e a tratti feconda interlocuzione con Governo e Parlamento, hanno saputo sconfiggere, pur pressati come eravamo e siamo dalla grave crisi della nostra vita lavorativa, questa formidabile aggressione al diritto di difesa dei cittadini, e l’idea burocratica ed autoritaria del processo penale che incessantemente la alimenta. Ma il risultato più straordinario che abbiamo incassato è stata la concreta dimostrazione che quella idea -lo ripeto: incolta, ottusa, rozzamente burocratica- è estranea alla gran parte della magistratura italiana, la cui indifferenza -quando non repulsione- per il videogioco del processo penale è stata diffusamente registrata, con sollievo e grande soddisfazione, sui territori dalle nostre 131 camere penali. Ed anche quando il Parlamento ha voluto mantenere le vestigia di quel tentativo, prevedendo la possibilità di inconcepibili camere di consiglio da remoto (una idea non so dire se più stupida o più irresponsabile), le indisponibilità -di fatto, ma anche formalmente dichiarate in documenti congiunti con noi- di importanti Corti di Appello Italiane ha confermato il naufragio della baldanza avanguardista dei fanatici del videoprocesso.

Ma ci aspetta ora, con il nuovo anno, un percorso ancora più impervio, visto che viene nuovamente rilanciata, come priorità della lumeggiata ricostruzione sociale ed economica del paese, la famosa “riforma del processo penale”, accompagnata da quella dell’ordinamento giudiziario. Il primo, sincero augurio che mi sento di formulare è che non si realizzino, viste le disastrose premesse, né l’una, né l’altra (e in fondo, ad occhio e croce, non è una speranza così peregrina). Ma se davvero prenderà avvio il percorso parlamentare, dobbiamo dare fondo alla più forte mobilitazione della comunità dei giuristi della quale saremo capaci, perché almeno la pubblica opinione sappia quali sono i valori, i diritti e le libertà in gioco. So per certo una cosa: un Parlamento, un legislatore che intenda nuovamente riformare (o controriformare) la giustizia penale ignorando senza riserve -come è accaduto con la riforma della prescrizione- l’opinione ed i moniti dei giuristi di tutte le Università italiane, si assumerebbe una responsabilità senza precedenti.

Vorrei ricordare al Ministro Alfonso Bonafede, dalle cui idee sulla giustizia penale siamo esattamente agli antipodi (e lui dalle nostre), ma che ha sempre mostrato nei nostri confronti attenzione e rispetto non solo formali, che nel 2019 egli aveva raccolto nelle sue mani una occasione letteralmente impensabile, date le premesse di cui sopra. Un accordo tra ANM (allora presieduta dal dott. Mìnisci), ed UCPI, valutata con sostanziale favore dalla stessa Associazione degli Studiosi del processo penale, che individuava – in un grande, reciproco sforzo di mediazione- aree condivise di intervento di una riforma in grado di ridurre grandemente i tempi irragionevoli del processo penale italiano, senza pregiudicarne le fondamenta costituzionali disegnate dall’articolo 111. L’attuale legge delega ha letteralmente dilapidato quel patrimonio di idee condivise, e sarebbe utile che qualcuno ce ne spiegasse la ragione.

Al tempo stesso, vorrei ricordare alla componente non grillina della attuale maggioranza che i suoi esponenti dichiararono di non ostacolare la entrata in vigore della sciagurata riforma della prescrizione solo a condizione che la riforma dei tempi del processo penale entrasse in vigore in pochi mesi. Era il gennaio 2020, la cambiale è scaduta. Coerenza ed onestà intellettuale impongono di intervenire immediatamente per riformare quella riforma, bollata come sciagurata pressoché da tutti i giuristi italiani. Per quello che è nelle nostre forze, state certi che non vi daremo tregua.

Buon anno di lotte civili e di passione democratica a tutti i penalisti italiani, e ai tanti cittadini italiani che condividono e sostengono le nostre battaglie ed il nostro impegno.

10/10/2020

AD ARMI IMPARI.

Detto in parole povere, secondo la terza sezione penale della Corte di Cassazione, il parere tecnico del Consulente del Pubblico Ministero è in sé più attendibile di quello del Consulente della Difesa. Ciò deriverebbe dal fatto che il PM è un organo pubblico, il cui compito è quello di accertare la Verità, mentre il compito del difensore è solo quello di affermare e sostenere la verità utile per la salvezza del proprio assistito.
Naturalmente, colpisce di questa sentenza null’altro che la brutale ed esplicita chiarezza. Nessuno di noi può dirsi sorpreso da una simile affermazione, visto che noi avvocati ne scontiamo quotidianamente la ferrea vigenza nei processi che si celebrano nelle aule di giustizia.
Dirò di più: se questa rivendicazione, in termini di principi generali, della superiorità degli elementi di prova raccolti dal PM ci aiuterà a svergognare in via definitiva la storiella del processo ad armi pari davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ben venga questa sentenza. Così almeno la piantiamo di raccontare favole.
C’è un piccolo particolare, però: e cioè che la parità delle parti (PM e imputato) davanti al giudice terzo è il comando inequivoco dettato dall’art. 111 della Costituzione. E questa sentenza, ed il principio che essa afferma, letteralmente si fa beffe, ed anzi sovverte, quanto preteso senza equivoci dalla nostra Costituzione.
È ben vero che il codice di rito imporrebbe -il condizionale è d’obbligo- al Pubblico Ministero di ricercare le prove anche favorevoli all’imputato: ma si tratta, come è a tutti noto, di una delle norme -forse “la” norma- più inapplicabile e infatti più disapplicata del nostro codice di procedura penale. Ed è giusto che sia così: il Pubblico Ministero onesto, equilibrato e sereno può e deve prendere atto della prova che demolisce il proprio teorema accusatorio, se in essa si imbatte; ma pretendere che ne vada alla ricerca è pura accademia, figlia peraltro della idea inquisitoria del processo che non distingue accusatore e giudice.
Nella realtà quotidiana, poi, questo principio ora esplicitato senza riserve in questa sentenza della Corte di Cassazione è sistematicamente smentito. Non si comprende d’altronde per quale misterioso motivo il parere dell’esperto balistico o chimico o tanatologico nominato dal PM dovrebbe avere valore ed attendibilità scientifiche superiori a quelle dei suoi colleghi nominati dalla difesa. Al contrario, nel proprio sforzo confutativo della tesi accusatoria è assai frequente che l’imputato, soprattutto se è in grado di sostenerne le spese, nomini consulenti più qualificati, e spesso di gran lunga più qualificati, di quelli nominati dall’ufficio di Procura.
La valutazione del Giudice, dunque, non può che essere di merito: assegnare questo odioso ed ingiustificabile vantaggio all’accusa, e dunque questo pesante handicap alla difesa, la dice lunga sulla idea che i giudici nutrono, nel nostro Paese, del processo accusatorio. La magistratura italiana è, davvero con rarissime eccezioni, irrimediabilmente ostile al sistema processuale accusatorio, all’idea del processo delle parti, alla formazione della prova in dibattimento in un contraddittorio paritario.
Il sistema accusatorio, infatti, diffida della prova raccolta da PM e polizia giudiziaria in solitudine, interrogando testi nel chiuso di uno stanzino di una caserma, e nominando consulenti il cui lavoro -e la cui conferma in successivi incarichi- è fortemente condizionato dalla inclinazione a compiacere e supportare la tesi dell’Accusa. Tutto questo materiale, nel processo accusatorio, vale tutt’al più ai fini di rinviarti a giudizio; poi è carta straccia o poco più, perché la prova andrà formata alla luce del sole, in dibattimento, davanti ad un giudice terzo. Un sistema indigeribile per la magistratura italiana, che sin dal primo giorno del nuovo codice ha infatti provveduto a mutilarne i connotati distintivi, e da allora non ha mai smesso. Quest’ultima è solo una piccola ciliegina su una torta sontuosamente imbandita nel corso degli anni; in barba a Giuliano Vassalli, all’art. 111 della Costituzione, ed alle fastidiose pretese paritarie del difensore, che con la ricostruzione della verità ha poco o niente a che fare. Quello è il lavoro dei Pubblici Ministeri, perbacco!

09/10/2020

C’era una strana aria, in quei primi giorni di ottobre, a Longarone. Si sentivano strani discorsi. La gente bisbigliava continuamente, ma non capivamo bene di cosa, almeno noi bambini. Ricordo un discorso sentito così, di sera, tra mamma e papà, un discorso fatto quando noi bambini, (in cinque), non eravamo presenti. Ricordo quella sera che la mamma diceva al papà: ‘Non sarebbe meglio mandare i bambini a Belluno?’ Mi sono fermata ad origliare. Perché la mamma voleva mandarci via? Cosa avevamo fatto? La voce di papà rispose: ‘Cosa vuoi che importi? Se cade la diga, parte anche Belluno! Se dobbiamo morire, meglio farlo tutti assieme!!’ Era un discorso troppo duro e forte, almeno per me. Incomprensibile! Guardavo la diga e pensavo: Come può farci del male, farci morire?
Poi … un rumore sordo....
Michela
Vajont, 9 ottobre 1963
Per non dimenticare!
AHEAD

02/10/2020

L’ON. COSENTINO E LA CREDIBILITÀ DELLA GIURISDIZIONE

Ormai siamo assuefatti a vicende giudiziarie come quelle che hanno interessato l’on. Nicola Cosentino, già sottosegretario in un Governo della Repubblica, parlamentare di lungo corso, arrestato con accuse gravissime, detenuto in custodia cautelare per circa tre anni, espulso dalla politica e dalla vita pubblica, condannato in primo grado ad una pena molto severa, ed ora assolto, dieci anni dopo, “per non aver commesso il fatto”. Tra l’altro, leggo che si tratta della seconda assoluzione. Ovviamente, i tifosi della forca permanente e i tenutari della contabilità delle disgrazie giudiziarie altrui ci tireranno fuori quel terzo o quarto processo in cui pende una condanna, o una richiesta di condanna, o una impugnazione del P.M., ma ragionare con costoro è del tutto inutile. Solo dei fanatici irresponsabili possono non comprendere che qui in gioco, oltre naturalmente alla vita ed alla dignità delle persone, è la stessa credibilità della giurisdizione nel nostro Paese. Non bastano a riscattarla, purtroppo, giudici indipendenti e coraggiosi che sanno assumersi la grande responsabilità di assolvere a dieci anni di distanza, senza farsi condizionare da nessuna altra valutazione che quella dei fatti sottoposti al proprio giudizio. Non è per niente facile. Onore a loro ed ai tanti loro colleghi che sanno garantirci questo, ma una giurisdizione che debba fare affidamento su virtù eccezionali -e in certi contesti quasi eroiche- del giudice, è una giurisdizione che ha già rinnegato sé stessa.
Le questioni che queste ormai ordinarie vicende di malagiustizia squadernano davanti ai nostri occhi sono evidentissime. Per prima, ovviamente, la durata irragionevole dei processi. Converrete che se un imputato impiega dieci anni per vedere riconosciuta la propria innocenza, a tutti potrete imputare responsabilità nel trascorrere impietoso del tempo fuorché alla sua attività difensiva. D’altronde, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo è dettato a garanzia dell’imputato, non a contenimento o compressione delle sue garanzie difensive.
Quel comando costituzionale interroga dunque, ed innanzitutto, la durata delle indagini. Dal momento in cui l’Ufficio di Procura si assume la responsabilità di iscrivere qualcuno nel registro degli indagati, occorre individuare un termine di prescrizione dell’azione penale, ovviamente proporzionato alla gravità del reato ed alla complessità delle indagini. Le indagini devono avere una deadline temporale oltre la quale non deve essere possibile trascinarle. Ed al contempo, una volta esercitata tempestivamente l’azione penale, occorre reintrodurre quell’elementare principio di civiltà, annientato dalla riforma Bonafede, che pone un termine di prescrizione del reato contestato. Se lo Stato non riesce a pronunciare entro un termine ragionevole una sentenza definitiva sulla colpevolezza o l’innocenza del cittadino che ha accusato, ha il dovere, il sacrosanto dovere, di rinunziare ad esercitare la propria potestà punitiva. Ciò che non può accadere è che sia la persona imputata a pagare, oltre ogni ragionevolezza, la inefficienza dello Stato. La indecente ubriacatura mediatica che ha accompagnato la riforma populista della prescrizione ha diffuso nella pubblica opinione la storiella grottesca degli “avvocatoni” che fanno prescrivere i reati. È almeno dal 2006 che ciò è tecnicamente impossibile. Ripeto: tecnicamente impossibile. Qualunque istanza, anche la più ragionevole e motivata (impedimento professionale del difensore, malattia o altro impedimento dell’imputato, sciopero, rinvio della udienza comunque richiesto ed ottenuto dalla difesa) determina la sospensione del corso della prescrizione. Inoltre, nel corso di questi ultimi 15 anni i termini prescrizionali dei reati, soprattutto quelli di maggiore allarme sociale, sono stati innalzati fino ad oscillare tra i 15 ed i 45 anni. Di fronte a questa semplice constatazione, i fanatici cantori della riforma populista della prescrizione farebbero bene a vergognarsi.
La seconda questione è altrettanto chiara ed impellente, e riguarda la constatazione che nessuno sia mai chiamato a rispondere di simili fallimenti giudiziari. Ci troviamo di fronte ad un potere tanto micidiale quanto del tutto irresponsabile. Lasciamo perdere, per un momento, la responsabilità civile e perfino quella disciplinare: ma è davvero mai possibile che chi ha imbastito e poi legittimato simili vicende giudiziarie non sia chiamato a risponderne nemmeno in termini di valutazione di professionalità, e dunque di carriera? Molto spesso sono indagini che, oltre a maciullare la vita delle persone ingiustamente imputate, sono costate milioni e milioni di euro in intercettazioni, consulenze, impegno di personale e mezzi di polizia giudiziaria. Ebbene, è francamente incredibile che nessuno possa chiedere conto, in nessuna sede, nemmeno del denaro che è stato speso per avviare e svolgere quelle indagini poi dimostratesi infondate.
Se dovessimo individuare la distorsione più grave ed insidiosa per gli equilibri democratici di una società, non potremmo avere dubbi: un potere -amministrativo, legislativo, giudiziario- esercitato senza alcuna forma di responsabilità, nemmeno la più attenuata o indiretta. Il ripetersi sempre più allarmante di vicende come quella da ultimo occorsa all’on. Nicola Cosentino dimostra per fatti concludenti che quella distorsione della vita democratica è da troppo tempo inoculata come un virus nelle radici del nostro sistema istituzionale. Lo capiremo, prima o poi?

“Non vogliamo giustizia solo per noi. Noi combattiamo per i diritti di tutti.”Ebru Timtik era un'avvocata, aveva 42 anni...
29/08/2020

“Non vogliamo giustizia solo per noi. Noi combattiamo per i diritti di tutti.”

Ebru Timtik era un'avvocata, aveva 42 anni e voleva processi equi. A febbraio ha iniziato uno sciopero della fame e ieri è morta, dopo 238 giorni, in un carcere di Istanbul.

È stata arrestata 18 mesi fa con l'accusa di legami con il Fronte Rivoluzionario della liberazione popolare (Dhkp), un gruppo considerato terroristico da Ankara.

Ebru Timtik, che consumava solo acqua zuccherata, infusi e vitamine durante il suo sciopero della fame, pesava 30 chili al momento della sua morte, secondo i suoi parenti.

Da La Repubblica

20/07/2019

«Se fossi un uomo pubblico di qualche Paese asiatico, dove come in Giappone è costume chiedere scusa per i propri sbagli, vi chiederei scusa: scusa per il disastro seguito a Mani Pulite. Non valeva la pena di buttare all'aria il mondo precedente per cascare poi in quello attuale» (F.S. Borrelli)

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