28/04/2026
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 1098/26 ha deciso che il condomino che abbia rinunciato all'uso del riscaldamento centralizzato e abbia distaccato le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune resta «obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia - perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare»