Studio Legale Avv. Loredana Trotta

Studio Legale Avv. Loredana Trotta Consulenza e Assistenza legale

02/06/2026
𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐬𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚 𝐨𝐦𝐨𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐞̀ 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐢...
01/06/2026

𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐬𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚 𝐨𝐦𝐨𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐞̀ 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟔.
𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛. 91/2026, 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑛𝑖 ℎ𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑝𝑖𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑥.
Secondo la Consulta, il diritto alla protezione familiare e alla solidarietà previdenziale non può dipendere da una semplice questione temporale.
Avv. Loredana Trotta, familiarista e civilista con patrocinio in Cassazione

31/05/2026

"L’ è pari alla sua causa se sa dare alla verità il volto della sua opinione ed alla sua opinione il rilievo della verità. Avvocato è solo chi sa possedere la verità, cioè chi sa stanarla dalla miniera delle cose oscure e confuse. Gli altri saranno, al massimo, i sapienti dell’artificio”.

08/05/2026

L’ASSENZA DI UN GENITORE E’ UN DANNO CHE VA RISARCITO!
L'ordinanza n. 7193/2026 pubblicata il 25 marzo 2026 della Corte di Cassazione segna una svolta fondamentale nel diritto di famiglia.
Non serve più una perizia psichiatrica o una prova clinica per dimostrare il malessere di un figlio cresciuto senza un genitore.
Dunque, la privazione della figura genitoriale è di per sé un danno alla crescita e alla formazione della personalità.
La Corte ha sottolineato che il diritto alla bigenitorialità è un pilastro dell'identità personale. Più’ precisamente, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione integra un illecito civile che può essere accertato dal giudice anche solo attraverso il ricorso a presunzioni semplici.
Non è necessario dimostrare un danno biologico o un trauma psichico manifesto per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Avv. Loredana Trotta, Familiarista e Civilista con patrocinio in Cassazione

01/05/2026

22/04/2026

PAGAMENTO DELL’IMU - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
La natura reale del diritto di abitazione ascrivibile all’ex coniuge porta a escludere l’Imu in capo al proprietario che non sia anche assegnatario della casa coniugale. Sono i canoni riconosciuti dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona nella sentenza n. 92/2026, depositata lo scorso 27 marzo. Nella pronuncia in commento il giudice monocratico veronese ha affrontato il tema della soggettività passiva Imu in relazione all’assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’ente locale sull’istanza di rimborso dell’imposta versata per l’anno 2022. La sentenza n. 92/2026 della Cgt di primo grado di Verona risolve la controversia sulla soggettività passiva IMU per la casa coniugale assegnata. Ne deriva che, l'unico tenuto al versamento dell'IMU è l'assegnatario dell'immobile, ovvero il coniuge che vi abita, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà.
Avv. Loredana Trotta, Familiarista e Civilista con patrocinio in Cassazione

08/04/2026

Nel giugno 2025 il Tribunale di Milano ha introdotto importanti novità normative in tema di separazione e divorzio, approvando nuove linee guida per la gestione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli. Di seguito le principali novità sulle spese straordinarie:
1. Mensa scolastica: ora spesa straordinaria da dividere al 50%
A partire da giugno 2025, la mensa scolastica non è più considerata una spesa ordinaria, inclusa nell’assegno di mantenimento, ma una spesa straordinaria, da suddividere al 50% tra i genitori, senza necessità di previo accordo, data la sua natura essenziale.
2. Baby-sitter: nessun accordo se entrambi lavorano. La spesa per la baby-sitter è qualificata come straordinaria ma non richiede più un accordo preventivo se: entrambi i genitori lavorano; il servizio è necessario a copertura dell’orario di lavoro; il figlio frequenta la scuola primaria o secondaria di primo grado.
3. Rientrano ora tra le spese straordinarie, previo accordo: sedute psicologiche; acquisto di cellulari e dispositivi elettronici (tablet, PC, ecc.).
4. Spese elevate: soglia del 10% del reddito mensile. Se una singola spesa supera il 10% del reddito netto mensile di uno dei genitori, essa dovrà essere anticipata direttamente da entrambi, secondo la percentuale stabilita (per accordo o sentenza).
LE LINEE GUIDA INDICANO ANCHE LE MODALITA' DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E /O RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE.
Per le spese da concordare, il genitore interpellato ha 10 giorni per opporsi per iscritto e motivatamente. In mancanza, il silenzio vale come consenso.
Le spese anticipate vanno documentate entro 30 giorni, e il rimborso deve avvenire entro i 15 giorni successivi.
Avv. Loredana Trotta, Familiarista e Civilista, con patrocinio in Cassazione

23/02/2026

Referendum giustizia il 22 marzo: perché i paesi più avanzati al mondo hanno già la separazione delle carriere?

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a votare uno dei referendum costituzionali più importanti degli ultimi decenni.

Il quesito riguarda la separazione delle carriere dei magistrati: bisogna decidere se giudici e pubblici ministeri debbano seguire percorsi professionali distinti, senza poter passare dall'uno all'altro ruolo. Chi vota Sì approva la riforma costituzionale già approvata dal Parlamento. Chi vota No la blocca. Non c'è quorum: ogni voto conta direttamente.

L'immagine che circola sui social in questi giorni, e che ha fatto discutere migliaia di persone, mostra due colonne affiancate. A sinistra ci sono i paesi con la separazione delle carriere: Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Giappone. A destra ci sono i paesi con un sistema simile all'Italia, detto a Ordine Unico: Romania, Bulgaria, Albania, Moldavia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Armenia, Turchia, Georgia, Ucraina, Bosnia-Erzegovina.

Il messaggio è potente e immediato: con il Sì, l'Italia entra nel gruppo dei paesi più sviluppati al mondo. Con il No, resta nel gruppo con gli stati dell'Europa orientale e dei Balcani.

Detto questo, entriamo nel merito. Perché la separazione delle carriere è una buona idea?

Oggi in Italia chi supera il concorso in magistratura sceglie se fare il giudice o il pubblico ministero, ma può cambiare funzione fino a 4 volte nel corso della carriera. Questo significa che un magistrato può aver fatto l'accusa per anni, poi diventare giudice nello stesso tribunale dove lavorano i suoi ex colleghi pm. Può poi tornare a fare il pm, e così via. Questa possibilità crea un problema concreto e serio: il giudice che decide una causa ha spesso frequentato gli stessi ambienti, gli stessi corsi di aggiornamento, le stesse associazioni dei pubblici ministeri che gli siedono di fronte in aula. Condividono interessi di carriera, spesso le stesse correnti interne alla magistratura, gli stessi giudizi su chi merita avanzare e chi no.

L'articolo 111 della Costituzione garantisce il diritto al giusto processo, e afferma che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra accusa e difesa, davanti a un giudice terzo e imparziale. Ma come può un giudice essere davvero imparziale se la sua carriera dipende dallo stesso organo - il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura - che governa anche la carriera del pm che gli siede di fronte? La risposta è semplice: non può esserlo pienamente, almeno non nella percezione del cittadino comune che entra in un'aula di tribunale.

La riforma introduce 2 novità fondamentali.

La prima è la separazione formale delle carriere: giudici e pm avranno percorsi distinti fin dall'inizio, con due CSM separati e nessuna possibilità di passare dall'una all'altra funzione. La seconda è l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare autonoma, che giudicherà i magistrati che commettono illeciti. Oggi questa funzione spetta allo stesso CSM che gestisce le carriere: chi giudica un magistrato è spesso lo stesso organo che in futuro potrebbe promuoverlo o penalizzarlo. Un sistema che, per definizione, non garantisce la terzietà del giudice disciplinare.

Guardando all'estero, il quadro è chiaro. Nei paesi di common law come Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, il pubblico ministero è storicamente una figura distinta dal giudice, con percorsi formativi separati fin dagli studi universitari. In Germania, il sistema distingue nettamente le due funzioni e le due carriere. In Spagna e in Portogallo, la separazione è strutturale. Questi non sono paesi qualsiasi: sono le democrazie più mature, con sistemi giudiziari tra i più rispettati al mondo per efficienza, imparzialità e fiducia dei cittadini.

L'Italia, invece, si trova in compagnia di paesi che stanno ancora costruendo le proprie istituzioni democratiche. Non è un giudizio su quei paesi: è la fotografia di dove si trova il nostro sistema in questo preciso momento storico.

C'è un ulteriore vantaggio che spesso non viene citato abbastanza: la specializzazione.

Un magistrato che sa fin dall'inizio di fare il giudice si specializza nel giudicare. Uno che sa di fare il pm si specializza nell'indagare e nell'accusa. Oggi invece entrambi fanno un po' di tutto, con il rischio che nessuno dei due raggiunga il livello di competenza che un sistema giudiziario moderno richiede. La separazione delle carriere è anche una scelta di qualità professionale, prima ancora che di principio.

Va citato anche l'aspetto della correnti interne alla magistratura, che la riforma prova ad affrontare introducendo il sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno. Le correnti - gruppi interni alla magistratura con visioni politiche e culturali diverse - hanno spesso pesato più del merito…

È un post di Wonder Channel

16/02/2026

Addebito al marito fedifrago qualora l’adulterio abbia costituito la causa determinante della separazione. Cass. sez. I civ. ord. 10 febbraio 2026, n. 2949

Per la Suprema Corte, occorre distinguere l’esistenza di un rapporto che possa darsi dall'inizio come difficile o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza che, a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la fine della relazione coniugale va di conseguenza addebitata.
Avv. Loredana Trotta, familiarista con patrocinio in Cassazione.

Indirizzo

Via Solferino, 18
Battipaglia
84091

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 20:00
Martedì 17:00 - 20:00
Mercoledì 17:00 - 20:00
Giovedì 17:00 - 20:00
Venerdì 17:00 - 20:00

Telefono

+390828030738

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