Studio Legale Avv. Loredana Trotta

Studio Legale Avv. Loredana Trotta Consulenza e Assistenza legale

02/08/2026

DIRITTO ALLE FERIE
L’art. 36 della Costituzione stabilisce a riguardo che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
La loro funzione è di garantire il recupero delle energie psico-fisiche spese nell’attività lavorativa e dedicarsi alla propria vita privata.
Durante le ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari a quella che avrebbe percepito, se avesse lavorato.
Secondo il Decreto Legislativo 213 del 2004, delle quattro settimane di ferie obbligatorie: almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, anche in modo consecutivo, se il lavoratore lo richiede; le altre due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 del c.c., spetta il potere di stabilire il momento di godimento delle ferie, valutando in concreto le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.
(Avv. Loredana Trotta, Civilista e Familiarista con Patrocinio in Cassazione)

13/07/2026

VACANZE ESTIVE E GENITORI SEPARATI
In caso di separazione è oramai prassi riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi o frazionati per impiegare le vacanze estive in modo esclusivo con i propri figli. Periodo molto importante, soprattutto per il genitore non collocatario. Le vacanze rappresentano infatti un'occasione preziosa per rinsaldare il legame e conoscere meglio i propri figli. Dal punto di vista civilistico se un genitore vuole partire per le vacanze con i propri figli deve comunicare all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dell'albergo o dell'appartamento in cui alloggerà. Il mancato rispetto di tale obbligo, se per la giurisprudenza di merito non comporta conseguenze sul piano penale, viola senza dubbio il dovere di collaborazione che grava su entrambi i genitori per l'interesse della famiglia, contemplato dall'art. 143 del codice civile. Come ha avuto modo di precisare del resto la Corte d'Appello di Torino in data 26/02/2008 "Rientra comunque, in ogni caso, nelle regole di buona prassi ed è conforme alla cura condivisa della prole che ognuno dei genitori avverta l'altro del luogo ove avesse a condurre il minore e del periodo di permanenza colà". Di fronte alla mancata comunicazione della destinazione specifica delle vacanze con i figli, l'altro genitore ha la possibilità di attivarsi presentando eventualmente un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento del minore ai sensi dell'art. 337 quinques o un ricorso 709 ter c.p.c al giudice del procedimento di separazione, competente a risolvere proprio le controversie che insorgono tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento. Una volta che il Giudice fissa il calendario delle visite e decide anche sulle vacanze, il genitore che non rispetta gli obblighi incorre nel reato contemplato dall'art. 388 c.p. che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice con la pena la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Integra quindi un reato negare a un genitore il diritto di trascorrere le vacanze estive con i propri figli. Le vacanze estive, a differenza delle gite scolastiche e di quelle che i figli trascorrono da soli, gravano esclusivamente sul genitore che le trascorre con loro. Il fatto però che il genitore paghi le vacanze ai figli non lo esonera, dall'obbligo di corrispondere il mantenimento ordinario all'altro.
Sul punto Cassazione Penale n. 28980 del 22 luglio 2022.

(Avv. Loredana Trotta, familiarista e civilista con patrocinio in Cassazione)

02/06/2026
𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐬𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚 𝐨𝐦𝐨𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐞̀ 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐢...
01/06/2026

𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐬𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚 𝐨𝐦𝐨𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐞̀ 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟔.
𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛. 91/2026, 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑛𝑖 ℎ𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑝𝑖𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑥.
Secondo la Consulta, il diritto alla protezione familiare e alla solidarietà previdenziale non può dipendere da una semplice questione temporale.
Avv. Loredana Trotta, familiarista e civilista con patrocinio in Cassazione

31/05/2026

"L’ è pari alla sua causa se sa dare alla verità il volto della sua opinione ed alla sua opinione il rilievo della verità. Avvocato è solo chi sa possedere la verità, cioè chi sa stanarla dalla miniera delle cose oscure e confuse. Gli altri saranno, al massimo, i sapienti dell’artificio”.

08/05/2026

L’ASSENZA DI UN GENITORE E’ UN DANNO CHE VA RISARCITO!
L'ordinanza n. 7193/2026 pubblicata il 25 marzo 2026 della Corte di Cassazione segna una svolta fondamentale nel diritto di famiglia.
Non serve più una perizia psichiatrica o una prova clinica per dimostrare il malessere di un figlio cresciuto senza un genitore.
Dunque, la privazione della figura genitoriale è di per sé un danno alla crescita e alla formazione della personalità.
La Corte ha sottolineato che il diritto alla bigenitorialità è un pilastro dell'identità personale. Più’ precisamente, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione integra un illecito civile che può essere accertato dal giudice anche solo attraverso il ricorso a presunzioni semplici.
Non è necessario dimostrare un danno biologico o un trauma psichico manifesto per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Avv. Loredana Trotta, Familiarista e Civilista con patrocinio in Cassazione

01/05/2026

22/04/2026

PAGAMENTO DELL’IMU - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
La natura reale del diritto di abitazione ascrivibile all’ex coniuge porta a escludere l’Imu in capo al proprietario che non sia anche assegnatario della casa coniugale. Sono i canoni riconosciuti dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona nella sentenza n. 92/2026, depositata lo scorso 27 marzo. Nella pronuncia in commento il giudice monocratico veronese ha affrontato il tema della soggettività passiva Imu in relazione all’assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’ente locale sull’istanza di rimborso dell’imposta versata per l’anno 2022. La sentenza n. 92/2026 della Cgt di primo grado di Verona risolve la controversia sulla soggettività passiva IMU per la casa coniugale assegnata. Ne deriva che, l'unico tenuto al versamento dell'IMU è l'assegnatario dell'immobile, ovvero il coniuge che vi abita, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà.
Avv. Loredana Trotta, Familiarista e Civilista con patrocinio in Cassazione

08/04/2026

Nel giugno 2025 il Tribunale di Milano ha introdotto importanti novità normative in tema di separazione e divorzio, approvando nuove linee guida per la gestione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli. Di seguito le principali novità sulle spese straordinarie:
1. Mensa scolastica: ora spesa straordinaria da dividere al 50%
A partire da giugno 2025, la mensa scolastica non è più considerata una spesa ordinaria, inclusa nell’assegno di mantenimento, ma una spesa straordinaria, da suddividere al 50% tra i genitori, senza necessità di previo accordo, data la sua natura essenziale.
2. Baby-sitter: nessun accordo se entrambi lavorano. La spesa per la baby-sitter è qualificata come straordinaria ma non richiede più un accordo preventivo se: entrambi i genitori lavorano; il servizio è necessario a copertura dell’orario di lavoro; il figlio frequenta la scuola primaria o secondaria di primo grado.
3. Rientrano ora tra le spese straordinarie, previo accordo: sedute psicologiche; acquisto di cellulari e dispositivi elettronici (tablet, PC, ecc.).
4. Spese elevate: soglia del 10% del reddito mensile. Se una singola spesa supera il 10% del reddito netto mensile di uno dei genitori, essa dovrà essere anticipata direttamente da entrambi, secondo la percentuale stabilita (per accordo o sentenza).
LE LINEE GUIDA INDICANO ANCHE LE MODALITA' DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E /O RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE.
Per le spese da concordare, il genitore interpellato ha 10 giorni per opporsi per iscritto e motivatamente. In mancanza, il silenzio vale come consenso.
Le spese anticipate vanno documentate entro 30 giorni, e il rimborso deve avvenire entro i 15 giorni successivi.
Avv. Loredana Trotta, Familiarista e Civilista, con patrocinio in Cassazione

Indirizzo

Via Solferino, 18
Battipaglia
84091

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 20:00
Martedì 17:00 - 20:00
Mercoledì 17:00 - 20:00
Giovedì 17:00 - 20:00
Venerdì 17:00 - 20:00

Telefono

+390828030738

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Loredana Trotta pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avv. Loredana Trotta:

Scelte rapide

Condividi