22/04/2022
Cass. Sez. IV 17 marzo 2022, n. 9006
LA MASSIMA
“L’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società cui si contesti l’illecito ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p., commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente dai suoi amministratori nonché legali rappresentanti con violazione della disciplina antinfortunistica, non comporta l’estinzione dell’illecito alla stessa contestato”
IL CASO
Con sentenza pronunciata in sede di gravame, veniva confermata la condanna per il reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p., nei confronti dei legali rappresentanti di una società operante nel settore edile, responsabili di aver colposamente cagionato lesioni a un proprio dipendente, in violazione della disciplina antinfortunistica di cui al d.lgs. n. 81/2008. La medesima pronuncia confermava, altresì, la responsabilità dell’ente – medio tempore cancellatosi dal registro delle imprese – per l’illecito di cui all’art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato presupposto ex art. 590 cit.
Avverso tale pronuncia tutte le parti propongono ricorso per cassazione. In particolare, la società censura l’omessa declaratoria di estinzione dell’illecito in conseguenza dell’avvenuta estinzione della società stessa per effetto della cancellazione dal registro delle imprese. Ad avviso della ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel confermare la responsabilità dell’ente per l’illecito ex art. 25-septies, comma 3, cit., senza invece considerare che, proprio per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, non vi sarebbe stato più alcun illecito da contestare essendosi estinto il soggetto giuridico cui addebitarlo.
LA QUESTIONE
A ve**re in rilievo è la questione concernente la presunta incidenza dell’intervenuta estinzione dell’ente sull’illecito ad esso contestato, ai fini dell’imputazione della relativa responsabilità. Si tratta sostanzialmente di capire se la cancellazione dal registro delle imprese, comportante l’estinzione della società, valga anche ad estinguere l’illecito ad essa addebitato ex d.lgs. n. 231/2001.
LA SOLUZIONE
Nel rigettare il ricorso, i giudici di legittimità sconfessano innanzitutto le statuizioni di cui alla sentenza n. 41082/2019 – richiamata ad adiuvandum dalla ricorrente -, in cui il Supremo consesso concludeva nel senso opposto di ritenere l’estinzione dell’ente rilevante ai fini dell’estinzione dell’illecito. Più precisamente, salvi i casi di cancellazione fraudolenta, l’estinzione fisiologica della società avrebbe comportato l’estinzione dell’illecito, sulla falsariga di quanto previsto dagli artt. 150 c.p. e 69 c.p.p. in caso di morte del reo (persona fisica) prima della condanna.
A fondamento di tali assunti veniva addotto l’art. 35, d.lgs. n. 231/2001, recante l’estensione all’ente delle disposizioni relative all’imputato. Queste ultime e, segnatamente, quelle disciplinanti l’estinzione del reato in conseguenza della morte dell’imputato, sarebbero state applicabili anche alle persone giuridiche in mancanza di un’apposita disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 per il caso di estinzione. L’aver, infatti, il legislatore circoscritto la disciplina delle “Vicende modificative” di cui alla Sezione II, Capo II, d.lgs. cit. ai soli casi di trasformazione, fusione e scissione, senza nulla prescrivere con riguardo all’estinzione, avrebbe reso a fortiori applicabile all’ente estinto le norme relative all’imputato deceduto, giusta il rinvio di cui all’art. 35 cit.
Orbene, la falsa analogia tra la morte dell’imputato e l’estinzione dell’ente, ai fini dell’estinzione dell’illecito, appare fondata su una fallace ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Al riguardo, se è certamente vero che a norma degli artt. 28, 29 e 30 di cui alla Sezione II, Capo II cit., l’ente resta responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, prima delle vicende modificative ivi indicate, non è altrettanto vero l’opposto, ossia che l’ente estinto non risponde più dell’illecito contestato, solo perché manca una disciplina espressa in caso di estinzione.
A smentire tale conclusione vi sarebbero, infatti, una serie di ragioni.
In disparte la considerazione di carattere generale per cui le cause estintive dei reati costituiscono un numerus clausus – come tali non applicabili analogicamente -, sul piano del diritto positivo risultano dirimenti le previsioni di cui agli artt. 8, 60 e 67, d.lgs. n. 231/2001. Tali disposizioni individuano nell’amnistia e nella prescrizione – sia del reato presupposto ex art. 60 cit. sia della sanzione ex art. 67 cit. - le sole cause di non procedibilità nei confronti dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente da reato, senza nulla prescrivere con riguardo alla presunta estinzione dell’illecito conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese.
Ne consegue che, salve le ipotesi in cui la contestazione decade a seguito di intervenuta amnistia ovvero prescrizione, in tutti gli altri casi resta ferma la responsabilità dell’ente per l’illecito ad esso contestato.
Conferme in tal senso provengono, d’altronde, anche dalle SU le quali, nella pronuncia n. 11170/2014, hanno statuito che: “In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001”. Tale principio, enunciato in via nomofilattica con riguardo alla dichiarazione di fallimento, non può che valere, mutatis mutandis, anche per il caso in esame, avente ad oggetto l’estinzione dell’ente a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, realizzandosi altrimenti un’irragionevole disparità di trattamento tra le due ipotesi.
Da ultimo si osserva che, anche da un punto di vista pratico, l’indirizzo espresso nella pronuncia n. 41082/2019 si rivela poco sostenibile, prestandosi ad abusi e a distorsioni applicative che, attraverso cancellazioni di comodo, condurrebbero a sistematici fenomeni di deresponsabilizzazione per eventuali illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti. Senza contare le difficoltà nell'accertamento della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione “patologica”.
Deve pertanto concludersi che, al netto delle difficoltà pratiche connesse al soddisfacimento del credito, l’estinzione dell’ente a seguito di cancellazione dal registro delle imprese non ha alcuna rilevanza ai fini dell’estinzione dell’illecito ad esso addebitato, con conseguente imputazione della relativa responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001.
Segnalazione a cura di Francesca Aprile