Avvocato Pietropaolo Greco

Avvocato Pietropaolo Greco Lo Studio Legale Greco opera nei vari settori del diritto, dal civile al penale al tributario.

Consapevole della peculiarità di ogni situazione giuridica, offre, dopo attenta analisi, soluzioni specifiche per risolvere il singolo caso.

Ti dichiaro in arresto!Quanti ragazzi sognano di fare il poliziotto per poter dire questa frase!?È notizia recente quell...
27/03/2021

Ti dichiaro in arresto!
Quanti ragazzi sognano di fare il poliziotto per poter dire questa frase!?
È notizia recente quella che vede un nostro connazionale, nel bel mezzo di un’udienza, dichiarare in arresto il giudice, salvo poi essere arrestato lui.
In tutta la sua paradossalità, questa vicenda ha suscitato una riflessione di non poca importanza: si può arrestare qualcuno pur non essendo un membro delle Forze dell'Ordine?
La risposta è sì.
Il Legislatore, infatti, all’art. 383 c.p.p., ha previsto la “Facoltà di arresto da parte dei privati”.
Al comma 1 dell’art. 383 c.p.p. viene subito di chiarito in quali ipotesi è consentito esercitare tale facoltà e cioè nei casi previsti dall’art. 380 c.p.p., laddove si tratti di reati perseguibili d’ufficio.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 380 c.p.p. “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”.
Il comma 2 dell’art. 380 c.p.p. prevede, invece, una elencazione analitica delle ipotesi di reato in cui è previsto l’arresto in flagranza, anche nel caso non si rientri nei limiti edittali di pena previsti dal comma precedente.
Si tratta, chiaramente, di gravi reati tra cui i delitti in materia di stupefacenti, quelli in materia di pornografia e prostituzione minorile, maltrattamenti e violenza sessuale, nonché furto aggravato, rapina ed estorsione.
In queste ipotesi, ai sensi dell’art. 383 c.p.p., al privato cittadino è concessa la facoltà di procedere all’arresto in flagranza del reo.
La Corte Suprema di Cassazione ha, inoltre, fatto chiarezza sulle modalità dell’arresto, ed in particolare sulla possibilità di utilizzare strumenti coattivi, stabilendo che: “L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere” [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10958 del 21 marzo 2005].
Dopo aver effettuato l’arrestato, ai sensi del comma 2 dell’art. 383 c.p.p. “La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.”.
Anche la Corte Costituzionale è intervenuta per sancire la legittimità di questa previsione normativa, chiarendo che il privato, nei casi previsti dall’articolo, acquisisce, “sia pure in via straordinaria e temporanea”, la veste di organo di polizia [Corte Cost. n. 89 del 10 giugno 1970].
Il Codice prevede, dunque, la possibilità per il privato di agire, al fine di evitare il compimento di uno dei gravi delitti individuati dall’art.380 c.p.p., in tutte quelle situazioni che necessitano di una pronta ed immediata risposta.
Si tratta, quindi, di una facoltà eccezionale e residuale a cui far ricorso soltanto quando le circostanze di fatto non consentono di attendere l’intervento le Forze dell’Ordine.
In conclusione, se da un lato la legge lo consente, dall’altro occorre fare attenzione sia per evidenti ragioni di incolumità personale sia, come ci insegna la vicenda sopra richiamata, per evitare di porre in essere arresti arbitrari ed illegittimi che potrebbero integrare l’ipotesi delittuosa di sequestro di persona, attesa la difficoltà, per un privato cittadino, di riconoscere la situazione di flagranza e la procedibilità d’ufficio del delitto in fieri.
Penalista Antonio Fiorillo, collaboratore dello Studio Legale Greco.

Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiun...
28/02/2021

Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza.

DIRITTO O OBBLIGO DI DIFESA?A chi di noi, appena dice che di lavoro fa l’avvocato, non è capitata la fatidica domanda: M...
01/12/2020

DIRITTO O OBBLIGO DI DIFESA?
A chi di noi, appena dice che di lavoro fa l’avvocato, non è capitata la fatidica domanda: Ma tu lo difenderesti un assassino?
Vi risparmio l’eterna discussione, intrisa di riferimenti morali e magari con qualche incursione del tipo “ e se avesse ucciso tua madre?” … beh credo avrebbe scelto un altro avvocato!, però cerchiamo di capire, tecnicamente se c’è l’obbligo di accettare ogni tipo di incarico in ambito penale.
L’art 24 della Costituzione recita: …La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La difesa è un diritto a cui tutti, anche i rei confessi, hanno diritto e del quale nessuno può essere privato, anzi nel processo penale la difesa c.d. “tecnica” è obbligatoria, cioè è necessario che vi sia un avvocato a difendere le ragioni del presunto reo.
Qualora lo stesso non provvede alla nomina di un avvocato di fiducia, gliene viene assegnato uno d’ufficio, un legale, iscritto a richiesta in appositi albi, che difenderà l’imputato/indagato.
Recentemente è salita alla ribalta delle cronache la notizia della rinuncia alla nomina di fiducia da parte di un’avvocata veneta, in un caso di un reo confesso dell’omicidio della compagna.
A norma dell’art 107 codice procedura penale, ciò è possibile, a patto di dare comunicazione tempestiva all’autorità procedente e a colui il quale l’ha nominato.
Non vi è l’obbligo di accettare l’incarico, ed i motivi del rifiuto non devono essere esplicitati; quindi la collega veneta ha fatto un gesto che è nelle proprie facoltà.
Sicuramente meno apprezzabili la serie di interviste in cui palesa le motivazioni del rifiuto che sarebbero relative al suo impegno per la tutela delle donne contro la violenza di genere.
In questo modo, come fatto notare da alcuni illustri penalisti e da qualche associazione, pregiudica il lavoro del collega che difenderà l’assassino o presunto tale, in quanto agli occhi di tutti l’imputato è così colpevole da far rinunciare all’incarico anche il suo avvocato.
Il difensore non difende quanto commesso dall’accusato, ma è una figura che deve garantire il giusto processo, che deve svolgersi con tutte le garanzie del caso, necessarie in uno Stato di diritto.
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OFFERTE E BONUS ONLINE: MANEGGIARE CON CURA!Chi di noi non ha mai usato il proprio computer o smartphone per acquistare ...
22/11/2020

OFFERTE E BONUS ONLINE: MANEGGIARE CON CURA!

Chi di noi non ha mai usato il proprio computer o smartphone per acquistare articoli online? Dal più piccolo al più grande, ci si rivolge a internet con la speranza malcelata di risparmiare qualcosa. Che sia un risparmio in termini di tempo, denaro o semplicemente per pigrizia, il marketing online è ormai alla mercé di tutti!

BONUS MANIA

Alla luce della difficile situazione che stiamo tutti vivendo, lo Stato e altri enti hanno deciso di stanziare alcuni fondi per l’erogazione dei famosi ‘bonus’ di cui tutti abbiamo sentito parlare. Naturalmente, non è sfuggito ai nostri cari ‘squali’ della rete di approfittare e lucrare su ciò. Navigando sui social può accadere di trovare pagine che offrono la possibilità di riscattare questi bonus: 18enni, vacanze, bici/monopattini ecc…
In pratica queste offerte consistono nel riscatto del bonus presso strutture compiacenti ad opera degli imbonitori, offrendo in cambio un compenso economico ai destinatari del bonus.
Attenzione!! Partecipare ad una simile azione, ti si può ritorcere contro in un duplice modo: in primis, il truffatore non ti invierà mai il denaro promesso! Inoltre sarai tu stesso complice della truffa.
Si stigmatizza il comportamento di coloro che, avendo ricevuto il bonus, vogliano intascarne una parte cash, senza usufruirne come da previsione normativa.
Infatti L’art 640 c.p. afferma: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 .
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 :
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”
L’art 640 bis c.p. è ancora più puntuale: “La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.”

TRUFFA, UN EVERGREEN SEMPRE ATTUALE!

La cara vecchia truffa: tutti ricordiamo Totò che cerca di vendere la Fontana di Trevi all’ignaro turista o l’oramai datato pacco, dove nei mercati di Piazza Garibaldi si acquistava una videocamera ultimo modello e ci si ritrovava, una volta scartata la confezione con un bel mattone fiammante.
C’è poco altro da dire sulla truffa se non che i presupposti sono un’attività diretta con inganno a persuadere la “vittima”, con artifizi o raggiri
La Cassazione ha specificato in varie pronunce che per artifizi si intenda far apparire vera una situazione che non lo è, o comunque modifichi la realtà
Il raggiro, invece, è posto in essere orientando il comportamento di una persona convincendolo con affermazioni false.
Tenendo conto sempre delle specifiche situazioni e della sensibilità degli individui, va valutato il requisito dell’induzione in errore ai danni di un terzo.
Tutto ciò deve portare al danno e all’ingiusto profitto, cioè una diminuzione patrimoniale da una parte ed un iniquo arricchimento dall’altra.

Ma torniamo alle nostre pagine online che sponsorizzano rientri economici da ipotetici riscatti bonus. I presupposti ci sono tutti, artifizi o raggiri, come foto attestanti gente soddisfatta, testimonianze delle stesse ed estratti conti di bonifici effettuati; sussiste anche l’induzione in errore dell’utente e conseguente danno, in quanto non potrà più usufruire del bonus, e l’ingiusto profitto, grazie al riscatto con la compiacenza di strutture complici.
Il reato previsto dall’art 640 c.p è procedibile in seguito a querela della persona offesa, ma nel nostro caso specifico sembra evidente l’esistenza dell’aggravante prevista dall’art 640 bis c.p. e quindi si procede d’ufficio, senza la necessità di un autonomo atto d’impulso della persona offesa.

In sintesi, in tempi dove il commercio online è letteralmente esploso, cercate rivenditori affidabili e verificate sempre tutto ciò che leggete, non fidandovi della prima recensione mendace messa lì in bella mostra!

ESTRATTI DI RUOLO: AUTONOMA IMPUGNABILITÀ?Chi non ha mai avuto, anche se per un istante, la paura di trovarsi una raccom...
15/11/2020

ESTRATTI DI RUOLO: AUTONOMA IMPUGNABILITÀ?

Chi non ha mai avuto, anche se per un istante, la paura di trovarsi una raccomandata di (ex)Equitalia che ti intima di pagare cifre a 4 zeri per debiti di anni e anni addietro? E se oggi potessi svegliarti da questo incubo e scoprire che eventualmente, hai un asso nella manica da poter giocare?

Beh, se tutto ciò non è solo un brutto sogno o se preferisci preventivamente interessarti alla questione, questo è l’articolo che fa per te!

DEBITI O NON DEBITI: QUESTO È IL DILEMMA!

Può accadere che ci siano delle pendenze a nostro carico che non sappiamo di avere: o perché mai notificate, o perché notificate fuori tempo massimo. Sicuramente se non ci sono state notificate, ahimè, non possiamo conoscerle. O forse no. Per il contribuente infatti c’è la possibilità di richiedere presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia, per intenderci ) il proprio estratto di ruolo.
Non vi è ancora chiaro? In altre parole, l’estratto di ruolo non è altro che la fotografia della vostra situazione debitoria in quel momento, con tutto ciò che c’è a vostro carico, notificato o meno. Esso assume autonoma rilevanza poiché da alcuni anni è ‘impugnabile’, cioè non deve attendersi un altro atto, che sia intimazione di pagamento o preavviso di fermo, per poter impugnare i debiti che pendono su di voi.

IMPUGNABILITÀ E DIVIETO: LO SCONTRO INFINITO!

Da sempre vi sono due filoni giurisprudenziali che si combattono a colpi di sentenze: il primo consente di impugnare gli estratti; il secondo lo vieta poiché considera l’estratto un mero documento informatico, un riepilogo non impugnabile autonomamente. Ad oggi a prevalere è l’impugnabilità, a patto che si impugni la cartella contenuta nello stesso e non notificata al contribuente.
Qualora il cittadino volesse conoscere la propria situazione debitoria dunque, gli basterebbe richiederla alla sede dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e in caso di caso di mancate notifiche, versamenti ecc.. può scegliere di impugnare la stessa a sua difesa.

AH, QUESTA BUROCRAZIA..

Sul termine per impugnare l’estratto di ruolo si è scatenata un’altra battaglia in dottrina tra chi ritiene che il termine sia 60 giorni dalla conoscenza dell’estratto e da chi ritiene non vi sia scadenza. In questo caso è sicuramente più agevole dirimere la questione sposando la teoria che non vi sia termine, poiché essendo un documento informatico può essere richiesto in ogni momento e non avendo una data di ricezione accertabile, il termine potrebbe essere facilmente aggirabile.

Quindi qualora tu voglia conoscere le tue pendenze, corri a richiedere un estratto e rivolgiti ad un professionista per verificare se ci siano i presupposti per impugnarlo e far sì da cancellare i tuoi debiti!

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IL DIRITTO E I SOCIAL: LA DIFFAMAZIONE AI TEMPI DI FACEBOOK. Legittimo diritto di critica e lesione dell’onorabilità alt...
10/11/2020

IL DIRITTO E I SOCIAL: LA DIFFAMAZIONE AI TEMPI DI FACEBOOK.
Legittimo diritto di critica e lesione dell’onorabilità altrui. Un confine labile da non oltrepassare! Siamo nell’epoca in cui la fruibilità delle informazioni è oramai di facile accesso per tutti e la velocità delle stesse, grazie ai social ed alla grande diffusione di internet, porta ad una vera overdose di contenuti. Questi ultimi però, devono essere sempre equilibrati e non offensivi, per evitare di avere a che fare con giudici ed avvocati.

I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE
Il diritto penale esercita il suo potere anche in merito alla libertà d'informazione. Esistono per l'appunto limiti, da non oltrepassare per evitare sanzioni penali, che se rispettati consentono di coniugare la libertà di espressione con la tutela degli interessi altrui.
L’art 21 della Carta Costituzionale recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”.
Bene, il principio è assoluto ed oramai interiorizzato da tutti i consociati, ma fino a che punto è possibile esercitare questa libertà?
Un antico adagio affermava che la propria libertà finisce dove inizia quella altrui, ma come comprendere quale sia questo confine e, soprattutto, come non oltrepassarlo per evitare di incorrere in sanzioni penali?
L’art 595 c.p. disciplina il reato di diffamazione: “Chiunque,.., comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.
Nel bilanciamento tra libertà di pensiero e tutela dell’integrità ed onorabilità personale è possibile esercitare il legittimo diritto di espressione, ma facendo attenzione a non integrare il reato di diffamazione, per la cui configurabilità devono coesistere tre requisiti: un contenuto offensivo, diretto e rivolto verso una o più persone e l’assenza della/e persona/e cui è rivolto.

SVILUPPO DEI SOCIAL : COME SI ADATTA IL DIRITTO PENALE AL 21ESIMO SECOLO?

Sicuramente il Legislatore quando aveva previsto tale fattispecie di reato non aveva alcuna idea di Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc, ma il diritto è uno strumento che si adegua ai bisogni ed ai mutamenti della società circostante.
Determinante in questo processo di adattamento è, come al solito, la Giurisprudenza, che con vari interventi ha disciplinato, oltre alla diffamazione “classica”, anche quella avvenuta con il tramite dei social.
Secondo la Sentenza N°50/2017 della 1° Sezione Penale della Corte di Cassazione la diffamazione a mezzo Facebook(ma può tranquillamente essere trasposta a tutti gli altri social) integra il reato di diffamazione aggravata, come previsto dal 3 comma dell’art 595 c.p. Questo perché i social sono potenzialmente rivolti ad un pubblico indeterminato o comunque apprezzabile, ampliando in questo modo la platea di coloro a cui è destinato il messaggio offensivo della personalità altrui.
In tale direzione anche sentenza n. 40083/2018, depositata in data 06.09.2018, la Corte di Cassazione, V Sezione penale la quale dopo aver confermato la portata del messaggio postato su un social, rivolto ad una generalità di individui, aggiunge un aspetto ultroneo, affermando che “ non vi è dubbio che la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo facebook sia la “condivisione” di esso con gruppi più o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social”.
É ormai pacifico che la diffamazione possa commettersi anche a mezzo social e che questa sia considerata aggravata, come da numerose pronunce della Cassazione.
Condizione di procedibilità della diffamazione a mezzo social è la querela, che può essere presentata entro 90 giorni dal fatto dalla persona offesa e la competenza è del Tribunale Monocratico, in quanto vi è l’aggravante prevista dal 3° comma dell’art 595 c.p.
Non è consentito, quindi, offendere impunemente solo perché ci si trova in uno spazio virtuale, ed anche se trovarsi dietro ad uno schermo porta a volte a trascendere le normali regole di convivenza, è bene ricordare che un’offesa su una bacheca Facebook ci può costare una condanna fino a 3 anni di carcere. Forse meglio pensarci bene!

Indirizzo

Viale Della Libertà, 6
Battipaglia

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