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Senior advisor - LMG legal counsel - senior SEI CARTELLE DI PAGAMENTO SU DIECI SONO NULLE. VERIFICA SE E' TUTTO OK

25/10/2025

Per una efficace ricostruzione del saldo occorre conservare contratto ed estratti conto. Per ogni informazione su come difendersi da banche e finanziarie occorre fissare appuntamento. Saluti

Riapertura termini per decaduti Rottamazione Quater: Come previsto dalla Legge n. 15/2025, di conversione del D.L n. 202...
27/02/2025

Riapertura termini per decaduti Rottamazione Quater:
Come previsto dalla Legge n. 15/2025, di conversione del D.L n. 202/2024 ("Milleproroghe"), vi é la possibilità di riammissione alla Definizione agevolata (nell’ambito dell’ultima Tregua Fiscale del Governo Meloni). La riammissione è per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater e il cui piano di pagamento è stato dichiarato inefficace alla data del 31 dicembre 2024 perché:
non è stata versata una o più rate fino al 31 dicembre 2024;
è stato effettuato un pagamento in ritardo per almeno una rata scaduta entro il 31 dicembre 2024, ossia oltre i 5 giorni di tolleranza;
il versamento è stato effettuato in misura inferiore rispetto a quanto dovuto per almeno una rata entro il 31 dicembre 2024.
La riammissione è prevista mediante istanza esclusivamente telematica.
Per ogni altro approfondimento e richiesta di assistenza, contattaci.
LMG

Pillole di diritto: Lavorare in Svizzera ed evitare la doppia imposizione.Innanzitutto è importante distinguere tra lavo...
10/02/2025

Pillole di diritto: Lavorare in Svizzera ed evitare la doppia imposizione.
Innanzitutto è importante distinguere tra lavoratori frontalieri e non frontalieri.
I primi sono residenti in Italia entro 20 km dal confine, che lavorano in Svizzera e rientrano a casa ogni giorno.
I Non frontalieri sono invece residenti in Italia a più di 20 km dal confine, oppure quelli che si trasferiscono in Svizzera.
Per i frontalieri è prevista la tassazione esclusiva in Svizzera, ma devono anche dichiarare i redditi in Italia (obbligatorio). Grazie infatti alla Convenzione Italo-Svizzera contro le doppie imposizioni, possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali.
Per i non frontalieri è prevista la tassazione in Svizzera e in Italia.
Ma per evitare la doppia imposizione, è necessario richiedere il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (svizzera).
Per cui in Italia vengono detratte quelle pagate in Svizzera, se effettivamente pagate e documentate (occorre allegare le ricevute).
Attenzione: I contributi previdenziali e le trattenute operate in Svizzera dal datore di lavoro non sono acconti sulle tasse da pagare!!!
Occorre verificare bene di che si tratta onde evitare banali errori!
Per entrambi i tipi di lavoratori, è dunque fondamentale avere:
1) Contratto di lavoro
2) Permesso di soggiorno (se necessario)
3) Dichiarazione dei redditi svizzera
4) Dichiarazione dei redditi italiana
5) Idonea documentazione delle spese sostenute (anche di locazione)
In assenza di iscrizione all'AIRE, infine, è bene sapere che il lavoratore Italiano viene considerato a tutti gli effetti residente in Italia e soggetto alle norme fiscali e tributarie vigenti in Italia.
Ogni Paese ha una sua normativa particolare ed esistono perciò diverse Convenzioni con l'Italia per quanto concerne il lavoro svolto dagli Italiani all'estero. E' bene informarsi per tempo.
"Prevenire è meglio che curare".
Buon lavoro

Hai problemi ad affittare/vendere il tuo appartamento? Ti aspettiamo per offrirti la nostra consulenza e trovare la migl...
07/02/2025

Hai problemi ad affittare/vendere il tuo appartamento?
Ti aspettiamo per offrirti la nostra consulenza e trovare la migliore soluzione per te.

Problemi con fideiussioni rilasciate dal 2002 in poi?
02/02/2025

Problemi con fideiussioni rilasciate dal 2002 in poi?

Pillole di diritto: "La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel cors...
29/01/2025

Pillole di diritto: "La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in subappalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2077 c.c. e 7 del D.Lgs. n.626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratore." (Cass. sez. lavoro n. 15581 del 04/06/2024 - in fase di valutazione di oscuramento)
La fattispecie è attualmente regolata dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro". Questo articolo obbliga il committente ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, anche quando i lavori sono affidati ad altre imprese (subappaltatori). Il Decreto Legislativo n. 276/2003, modificato dal D.L. n. 25/2017, invece, introduce la responsabilità solidale del committente per quanto riguarda il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati negli appalti.
In merito, dunque, alla responsabilità per eventuali danni che il lavoratore dovesse patire durante lo svolgimento della prestazione di lavoro ci si interroga sulla opportunità di "estendere" la responsabilità del committente-datore di lavoro, anche ai danni conseguenti ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, oggi esclusi. Prossimamente saremo chiamati, infatti, a pronunciarci sulla suddetta estensione di tutela della prefata responsabilità solidale del committente anche a quei casi oggi esclusi (rischi specifici dell'attività di impresa).
Il referendum già "in cantiere" si propone pertanto di assicurare al lavoratore un indennizzo anche per i c.d. "danni differenziali" e tanto al fine di far conseguire non più soltanto l'indennizzo riconosciuto dall’istituto nazionale per la sicurezza sul lavoro, in modo forfettario, ma quello che il giudice riconoscerà applicando le tabelle civilistiche.

29/01/2025

Pronti per la rottamazione 5

Pillole di diritto: Il lavoratore disabile ha diritto all’accomodamento ragionevole. Discriminazione diretta del datore ...
19/01/2025

Pillole di diritto: Il lavoratore disabile ha diritto all’accomodamento ragionevole. Discriminazione diretta del datore di lavoro in caso di inosservanza dell’obbligo.

L'accomodamento ragionevole è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003, in conformità all'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE2. Questa norma mira a garantire che le persone con disabilità possano accedere al lavoro e svolgerlo in condizioni di parità con gli altri lavoratori, attraverso l'adozione di misure adeguate e proporzionate alle loro esigenze. Il quadro normativo è delineato dalla direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia dal Dlgs. n. 216/2003, e rafforzato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La Giurisprudenza più recente ha dato una corretta applicazione del principio su enunciato, come si legge nella sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 605/2025, già destinata a far discutere.

Il lavoratore, invalido civile, chiedeva invano al Tribunale di prime cure l’accoglimento della domanda finalizzata a far valere il suo diritto all’accomodamento ragionevole.

La corte d'appello riformava la sentenza di primo grado, accogliendo sostanzialmente la domanda del lavoratore ricorrente così accertando la violazione dell'art. 3, comma 3-bis, del Dlgs. 216/2003. L'azienda datrice di lavoro non aveva acconsentito al "lavoro agile", nonostante tale modalità fosse già stata adottata durante il periodo Covid.

Parte datoriale proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, sulla base di due motivi, entrambi respinti.

La Suprema Corte, nella sentenza 605/2025, ricostruendo la normativa vigente in materia, ha dunque statuito che in mancanza di accordo tra parte datoriale e lavoratore “la soluzione del caso concreto è individuata dal Giudice di merito” e che “la violazione dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, sancito, in attuazione di obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione Europea… omissis ... si traduce nella violazione di doveri imposti per rimuover gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, realizzando così una discriminazione diretta” (cfr. Cass. 14307/2024).

Bisogna ri-mettere al centro l’uomo e soprattutto rispettare la disabilità.
Nessuno resti indietro! Non a parole...
LMG

Rubrica: Pillole di Diritto.Si può usare lo smartphone quando il semaforo è rosso?Con l'inasprimento delle sanzioni, la ...
04/01/2025

Rubrica: Pillole di Diritto.
Si può usare lo smartphone quando il semaforo è rosso?
Con l'inasprimento delle sanzioni, la risposta sembra proprio essere no, a meno che non si voglia rischiare di violare l'art. 173, comma 2 del Codice della Strada, che recita: "È vietato al conducente far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani."
Rispetto alla normativa precedente, si evidenzia chiaramente che non è consentito allontanare, nemmeno temporaneamente, le mani dal volante. Dal 14/12/2024, data di entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, non si può più fare distinzione tra "guida attiva" e "circolazione".
Bisognerà quindi tenere entrambe le mani sul volante e usare lo smartphone solo con comandi vocali. "Mala tempora!"
Attenzione, perché le sanzioni sono state inasprite, come indicato nel comma 3 bis: "Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi."
Buona guida!

04/01/2025

Inaugurazione del nuovo studio legale e del servizio di consulenza online. Guarda il video ispirato alla musica di Strauss, che dona un tono festoso all'evento e simboleggia la mia visione di professionalità e rigore

01/01/2025

TANTI AUGURI DI BUON ANNO 2025

Indirizzo

Via Indipendenza N. 22
Barletta
76121

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 19:30
Mercoledì 17:00 - 19:30
Venerdì 17:00 - 19:30

Telefono

+390883345495

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