19/01/2025
Pillole di diritto: Il lavoratore disabile ha diritto all’accomodamento ragionevole. Discriminazione diretta del datore di lavoro in caso di inosservanza dell’obbligo.
L'accomodamento ragionevole è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003, in conformità all'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE2. Questa norma mira a garantire che le persone con disabilità possano accedere al lavoro e svolgerlo in condizioni di parità con gli altri lavoratori, attraverso l'adozione di misure adeguate e proporzionate alle loro esigenze. Il quadro normativo è delineato dalla direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia dal Dlgs. n. 216/2003, e rafforzato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La Giurisprudenza più recente ha dato una corretta applicazione del principio su enunciato, come si legge nella sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 605/2025, già destinata a far discutere.
Il lavoratore, invalido civile, chiedeva invano al Tribunale di prime cure l’accoglimento della domanda finalizzata a far valere il suo diritto all’accomodamento ragionevole.
La corte d'appello riformava la sentenza di primo grado, accogliendo sostanzialmente la domanda del lavoratore ricorrente così accertando la violazione dell'art. 3, comma 3-bis, del Dlgs. 216/2003. L'azienda datrice di lavoro non aveva acconsentito al "lavoro agile", nonostante tale modalità fosse già stata adottata durante il periodo Covid.
Parte datoriale proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, sulla base di due motivi, entrambi respinti.
La Suprema Corte, nella sentenza 605/2025, ricostruendo la normativa vigente in materia, ha dunque statuito che in mancanza di accordo tra parte datoriale e lavoratore “la soluzione del caso concreto è individuata dal Giudice di merito” e che “la violazione dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, sancito, in attuazione di obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione Europea… omissis ... si traduce nella violazione di doveri imposti per rimuover gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, realizzando così una discriminazione diretta” (cfr. Cass. 14307/2024).
Bisogna ri-mettere al centro l’uomo e soprattutto rispettare la disabilità.
Nessuno resti indietro! Non a parole...
LMG