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27/03/2026
Azioni illiquide delle Banche, ACF : il risparmiatore deve essere risarcito se la valutazione di adeguatezza o appropria...
28/10/2023

Azioni illiquide delle Banche,
ACF : il risparmiatore deve essere risarcito se la valutazione di adeguatezza o appropriatezza si basa su informazioni inattendibili.

La vicenda
Il caso concreto riguardava operazioni finanziarie effettuate da due risparmiatori al dettaglio (consumatori), una madre ed un figlio, per i quali, la Banca intermediaria, in pieno conflitto di interessi, aveva considerati adeguati ed appropriati la negoziazione di azioni dello stesso istituto. La vendita di azioni, veniva presentata ai Clienti come un investimento “sicuro” che poteva essere “monetizzato” in qualsiasi momento.

In tale direzione, la Banca sottoponeva ai risparmiatori un questionario di profilatura “standardizzato” e “generico” senza però accertare l’attendibilità delle informazioni acquisite ovvero presuntivamente rilasciate dagli stessi.

Nelle more le azioni subivano un deprezzamento del proprio valore al punto tale che i Risparmiatori, insospettiti, decidevano di rivolgersi allo scrivente procuratore per adire l’ACF e quindi ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La decisione dell’ACF
Con decisione 4 giugno 2020 n. 2641, l’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) ha precisato il grado di diligenza che l’intermediario deve adottare nell’acquisizione delle informazioni utili e necessarie per una corretta profilatura. L’arbitro, infatti, “ha ritenuto non correttamente svolta l’attività di profilatura e comunque non attendibile il profilo dell’investitore, nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra le risultanze del questionario e taluni elementi obiettivi riguardanti il cliente, noti all’intermediario o che comunque questi avrebbe dovuto o potuto conoscere, quali, ad esempio l’età o il titolo di studio non corrispondenti a quelli indicati nei questionari (Decisioni nn. 380 del 13 aprile 2018 e 392 del 24 aprile 2018). In tali occasioni, l’Arbitro ha affermato che, anche alla luce degli Orientamenti ESMA, l’intermediario che presta servizi d’investimento è chiamato ad , stigmatizzando il comportamento dell’intermediario che omette di svolgere verifiche, anche eventualmente sintetiche e induttive, in presenza di elementi oggettivi tali da revocare in dubbio la corrispondenza al reale profilo del cliente delle informazioni riportate nel questionario e da far propendere per l’attribuzione di profili necessariamente e ”.

Secondo l’ACF, nel caso di specie, l’investitore ha diritto al ristoro per il danno subito, a seguito dell’acquisto di strumenti finanziari non adeguati ed appropriati al suo “reale profilo”, condannando la Banca al risarcimento di una somma pari alla differenza tra il valore corrente dei titoli illiquidi ed il prezzo d’acquisto.

Avv. Giovanni Matera

AMMISSIBILITA’ DELL’AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE ED INAMISSIBILITA’ DELL’ ECCEZIONE DI PRESCRIZION...
20/10/2023

AMMISSIBILITA’ DELL’AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE ED INAMISSIBILITA’ DELL’ ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: IL PUNTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA.
Sentenza commentata da Avv. Giovanni Matera: Tribunale di Foggia, 30 agosto 2023, n. 2118 - est. Pellecchia.
***
La questione trattata dal Tribunale della Capitanata riguarda il tema dell’ammissibilità dell’azione di accertamento del saldo di un conto corrente aperto.
Il giudice di Foggia fa buon governo dei principi espressi graniticamente dalla Suprema corte civile nonché dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, laddove riconosce l’ammissibilità di un’azione rivolta esclusivamente ad ottenere una rettifica del saldo di conto corrente, previa declaratoria della nullità, invalidità ed inefficacia, delle condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto.
Del tutto condivisibile, quindi, la posizione del Tribunale Foggia nel richiamare gli arresti della Cassazione del 2013 n. 798 e del 2017 n. 28819, osservando che “La circostanza che la stessa(azione) sia stata proposta in relazione ad un rapporto pacificamente ancora in essere non preclude la possibilità di procedere alla rideterminazione giudiziale del relativo saldo, invocata da parte attrice a mezzo dell’odierna azione di accertamento. Anche infatti in relazione a rapporti non ancora chiusi, sussiste indubitabilmente l’interesse della correntista a spiegare una domanda di accertamento negativo del credito, tesa segnatamente ad ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali e, conseguentemente, lo storno delle somme eventualmente addebitate in base a clausole nulle. Se è vero, dunque che prima della chiusura del conto, non vi può essere alcuna restituzione (non essendo il saldo immediatamente esigibile), occorre, d’altra parte, riconoscere che non necessariamente la domanda di ricalcolo del rapporto di dare-avere deve sfociare in un’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.”
Invero, il Giudice di Foggia applica il principio di diritto stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito, in forza del quale “sussiste un interesse (del cliente) che mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cassazione n. 21646/2018, richiamata recentemente da Corte d’Appello di Roma, sentenza 26/07/2022 n. 5162).
In altri termini, sussiste l’interesse ad agire del cliente, declinato:
1. Nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
2. Nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento sul conto, eroso da addebiti illegittimi;
3. Nella riduzione dell’importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto.
In sostanza, va osservato che l’azione di accertamento rappresenterebbe un minus rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito, con la conseguenza che, laddove sia ritenuta inammissibile l’azione di ripetizione, stante la mancanza di chiusura del rapporto, la domanda di accertamento deve, in ogni caso, essere ritenuta ammissibile.
Pertanto, trattasi di azioni autonome che possono coesistere, come nel caso di una azione di ripetizione dell’indebito che presuppone un accertamento del saldo di conto corrente, ovvero essere esperita autonomamente ed esclusivamente l’azione di accertamento negativa del saldo, atteso l’interesse del correntista ad ottenere una declaratoria di nullità delle clausole applicate dalla banca, anche in caso di pendenza di rapporto di conto corrente.
Pertanto, vi è un interesse del cliente bancario, anche nel corso del rapporto (ovvero anche in caso di conto aperto), all’espunzione delle annotazioni indebitamente effettuate fino a quel momento dall’istituto di credito, frutto dell’applicazione di condizioni illegittime poiché nulle od inesistenti. Detto accertamento sarà utile ed indispensabile allorquando il conto sarò chiuso e le parti dovranno accertare il dare/avere con un saldo finale.
Diversamente, aderendo alla minoritaria giurisprudenza di merito, che considera inammissibile l’azione di accertamento del saldo di conto corrente poiché non rivolta alla tutela di alcun diritto del correntista (cfr. Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, sent. n. 773/2021), verrebbe a crearsi un vulnus al diritto di quest’ultimo ad ottenere dalla banca il rispetto delle eventuali condizioni contrattuali legittimamente convenute, ovvero la non applicazione di quelle dichiarate nulle o inesistenti dall’autorità giudiziaria. Tutela di diritto che si può conseguire esclusivamente con una pronuncia giudiziale!
Tale diritto è meritevole di tutela in tutti i rapporti contrattuali, non solo di natura bancaria, in favore del contraente adempiente ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni da parte dell’altro contraente inadempiente (art. 1453 c.c).
In merito, infine, alla eccezione di prescrizione va de plano che questa non potrà trovare cittadinanza in un giudizio che non ha per oggetto una domanda di restituzione, bensì di sola rettifica del saldo.
Anche su questo punto, il Giudice della Capitanata fa buon uso dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza, allorquando afferma che “…la rideterminazione del saldo ancora aperto prescinde del tutto dall’eventuale maturazione del termine prescrizionale, ponendosi soltanto in caso di domanda di ripetizione, perché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l’intero rapporto può dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se dunque sia possibile la ripetizione ( cfr. Trib. Locri 2/7/2020) “.
Sul punto si è espresso pure il Tribunale di Bari che, con recentissima sentenza n. 241 del 23/01/2023, richiamando i principi espressi dalla suddetta Cassazione a SS. UU. del 2010, ha stabilito: “Non vi dubbio che l’azione di ripetizione di indebito sia soggetta alla prescrizione decennale …Nel caso che ci occupa, tuttavia, non vi è alcuna richiesta restitutoria, bensì una mera domanda di accertamento, ossia di rettifica del saldo di conto corrente, sulla base di eccezioni di nullità, non soggette a prescrizione”.
Pertanto, La domanda di accertamento o rettifica del saldo non può essere sottoposta ad un termine predefinito, poiché legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti della azione di nullità proposta dalla Società correntista attrice. Quindi la rettifica di saldo avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità delle annotazioni effettuate sul conto, in forza di un titolo nullo o inesistente (sempre Tribunale di Bari sent. n. 241/2023, che richiama anche Cassazione civ. n. 3858/2021).

Commento breve alla sentenza n. 383 del 09.03.2023 Tribunale Trani (anatocismo su conto corrente bancario, collegamento ...
20/10/2023

Commento breve alla sentenza n. 383 del 09.03.2023 Tribunale Trani
(anatocismo su conto corrente bancario, collegamento funzionale prestiti, interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c.).
Le questioni trattate dal Tribunale Tranese riguardano una domanda di ripetizione di indebito azionata da una società in nome collettivo, per somme illegittimamente addebitate dalla Banca convenuta su un conto corrente affidato, intrattenuto dalla società correntista dal 01.01.1985, poiché oggetto di condizioni mai pattuite tra le parti, ovvero relative ad applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni e spese pretesi dall’istituto di credito a vario titolo, nonché domanda di declaratoria di nullità di due contratti di finanziamento, stipulati dalla Società e dai propri fideiussori, rispettivamente il 12.03.2012 ed 01.07.2009, per ripianare le illegittime esposizioni di conto corrente. Infine, gli attori richiedevano l’applicazione sulla somma da restituirsi degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c..
E’ opportuno precisare che il rapporto di conto corrente veniva estinto il 29/01/2015. Sono stati versati in atti dalla Società attrice tutti gli estratti conti e scalari del suddetto periodo di rapporto, tranne quello relativo al primo trimestre del 1999.
Il giudice monocratico di codesto Tribunale, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente, poiché inesistente il contratto di apertura di conto corrente, assente la pattuizione scritta degli interessi ultralegali (art. 1284 c.c.) e commissioni applicate, queste ultime, inoltre, indeterminate (art. 1346 c.c.), condanna la banca convenuta alla restituzione della somma risultante a seguito di CTU tecnico contabile, rigettando le altre domande attoree.
La decisione del Tribunale Tranese risulta apparentemente in linea con i principi di diritto oramai consolidati in materia di anatocismo, tuttavia ricorre l’obbligo di fare delle osservazioni di disappunto su alcune parti della sentenza.
In particolare, il giudice di Trani nel ricalcolo del saldo, in primis ordina al proprio ausiliario di prendere in considerazione solo il periodo successivo all’anno 1999, senza effettuare alcun raccordo contabile con il lungo periodo precedente, nonostante la mancanza di un solo estratto conto su circa 30 anni di rapporto di conto: operazione fattibile secondo copiosa giurisprudenza (cfr. Corte D’Appello di Bari del 12.3.2018 n. 426 e del 23.7.2019 n. 1657).
Inoltre, il Consulente d’ufficio effettua il ricalcolo del saldo partendo dal saldo banca anziché da quello ricostruito o rettificato a seguito delle epurazioni degli addebiti illeciti su conto corrente, come richiede oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. recentissima e chiarissima Corte di Cassazione n. 18815 del 10/06/2022).
E ancora, sulla somma risultante dall’analisi contabile effettuata dal CTU ed oggetto di condanna di restituzione a carico della banca ed in favore della correntista, nonostante espressa richiesta, il giudice di Trani non ritiene debbano calcolarsi ratione temporis gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. (sic!).
Il tutto appare alquanto opinabile atteso che la causa è stata introitata con atto di citazione notificato il 05/12/2016, mentre il comma 2 del D.L. 132/2014 all’art. 17 precisa: “Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” La legge di riferimento è quella del 10 novembre 2014, n. 162 entrata in vigore il 11/12/2014; quindi quanto disposto dal comma 4 dell’art. 1284 c.c. si applica a tutti i giudizi introitati dal 11/12/2014. Pertanto, nel caso di specie, gli interessi di mora sono dovuti e vanno calcolati sulla somma oggetto di restituzione, con decorrenza dalla domanda giudiziale!
Infine, non è condivisibile il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità dei prestiti accesi dalla società e dai fideiussori esclusivamente per far fronte alle indebite esposizioni di conto, motivata dalla mancata prova di connessione tra i mutui e il conto corrente. Invero, va osservato che la prova della connessione teleologica sta nei fatti ovvero nel diretto ed immediato versamento delle somme sul conto corrente della società attrice, laddove, all’epoca, figurava un illegittimo saldo passivo a carico della correntista. I mutuatari non hanno usufruito direttamente delle somme dei prestiti, se non per ripianare le ridette illegittime esposizioni (diametralmente opposta la decisione del Tribunale-di-Trani del 4 marzo 2023 –dott.ssa Altamura).
Barletta, 10.05.2023
Avv. Giovanni MATERA

La maggior parte dei contratti di mutuo o finanziamento personali prevedono un piano di ammortamento cd. “alla francese”...
09/10/2023

La maggior parte dei contratti di mutuo o finanziamento personali prevedono un piano di ammortamento cd. “alla francese”, costruito utilizzando un metodo di capitalizzazione composta degli interessi, che produce una discrasia tra il tasso indicato in contratto(TAN) e quello concretamente applicato dalla banca o finanziaria(TAE).
Per la giurisprudenza dominante ciò determina l’indeterminatezza del tasso contrattuale e la conseguente sanzione a carico della banca, consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione dei tassi BOT (art. 117 comma 7 TUB) e la capitalizzazione semplice degli interessi.
Da ciò consegue una rimodulazione della rata di mutuo molto più ridimensionata rispetto a quella del piano originario, e quindi un RISPARMIO NOTEVOLE degli interessi.
Pertanto, molti Tribunali e Corti d’Appello Italiani stanno recentemente condannando le banche alla restituzione di somme ingenti di interessi illecitamente percepiti dai propri clienti mutuatari (si veda per tutte Corte d’Appello Bari sentenza n. 28 del 13.01.2023).
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte Civile, che, con ordinanza del 09/09/2023, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite affinché enuncino definitivamente il principio di diritto.
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Barletta
76121

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Martedì 17:00 - 20:00
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