20/10/2023
AMMISSIBILITA’ DELL’AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE ED INAMISSIBILITA’ DELL’ ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: IL PUNTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA.
Sentenza commentata da Avv. Giovanni Matera: Tribunale di Foggia, 30 agosto 2023, n. 2118 - est. Pellecchia.
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La questione trattata dal Tribunale della Capitanata riguarda il tema dell’ammissibilità dell’azione di accertamento del saldo di un conto corrente aperto.
Il giudice di Foggia fa buon governo dei principi espressi graniticamente dalla Suprema corte civile nonché dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, laddove riconosce l’ammissibilità di un’azione rivolta esclusivamente ad ottenere una rettifica del saldo di conto corrente, previa declaratoria della nullità, invalidità ed inefficacia, delle condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto.
Del tutto condivisibile, quindi, la posizione del Tribunale Foggia nel richiamare gli arresti della Cassazione del 2013 n. 798 e del 2017 n. 28819, osservando che “La circostanza che la stessa(azione) sia stata proposta in relazione ad un rapporto pacificamente ancora in essere non preclude la possibilità di procedere alla rideterminazione giudiziale del relativo saldo, invocata da parte attrice a mezzo dell’odierna azione di accertamento. Anche infatti in relazione a rapporti non ancora chiusi, sussiste indubitabilmente l’interesse della correntista a spiegare una domanda di accertamento negativo del credito, tesa segnatamente ad ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali e, conseguentemente, lo storno delle somme eventualmente addebitate in base a clausole nulle. Se è vero, dunque che prima della chiusura del conto, non vi può essere alcuna restituzione (non essendo il saldo immediatamente esigibile), occorre, d’altra parte, riconoscere che non necessariamente la domanda di ricalcolo del rapporto di dare-avere deve sfociare in un’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.”
Invero, il Giudice di Foggia applica il principio di diritto stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito, in forza del quale “sussiste un interesse (del cliente) che mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cassazione n. 21646/2018, richiamata recentemente da Corte d’Appello di Roma, sentenza 26/07/2022 n. 5162).
In altri termini, sussiste l’interesse ad agire del cliente, declinato:
1. Nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
2. Nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento sul conto, eroso da addebiti illegittimi;
3. Nella riduzione dell’importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto.
In sostanza, va osservato che l’azione di accertamento rappresenterebbe un minus rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito, con la conseguenza che, laddove sia ritenuta inammissibile l’azione di ripetizione, stante la mancanza di chiusura del rapporto, la domanda di accertamento deve, in ogni caso, essere ritenuta ammissibile.
Pertanto, trattasi di azioni autonome che possono coesistere, come nel caso di una azione di ripetizione dell’indebito che presuppone un accertamento del saldo di conto corrente, ovvero essere esperita autonomamente ed esclusivamente l’azione di accertamento negativa del saldo, atteso l’interesse del correntista ad ottenere una declaratoria di nullità delle clausole applicate dalla banca, anche in caso di pendenza di rapporto di conto corrente.
Pertanto, vi è un interesse del cliente bancario, anche nel corso del rapporto (ovvero anche in caso di conto aperto), all’espunzione delle annotazioni indebitamente effettuate fino a quel momento dall’istituto di credito, frutto dell’applicazione di condizioni illegittime poiché nulle od inesistenti. Detto accertamento sarà utile ed indispensabile allorquando il conto sarò chiuso e le parti dovranno accertare il dare/avere con un saldo finale.
Diversamente, aderendo alla minoritaria giurisprudenza di merito, che considera inammissibile l’azione di accertamento del saldo di conto corrente poiché non rivolta alla tutela di alcun diritto del correntista (cfr. Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, sent. n. 773/2021), verrebbe a crearsi un vulnus al diritto di quest’ultimo ad ottenere dalla banca il rispetto delle eventuali condizioni contrattuali legittimamente convenute, ovvero la non applicazione di quelle dichiarate nulle o inesistenti dall’autorità giudiziaria. Tutela di diritto che si può conseguire esclusivamente con una pronuncia giudiziale!
Tale diritto è meritevole di tutela in tutti i rapporti contrattuali, non solo di natura bancaria, in favore del contraente adempiente ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni da parte dell’altro contraente inadempiente (art. 1453 c.c).
In merito, infine, alla eccezione di prescrizione va de plano che questa non potrà trovare cittadinanza in un giudizio che non ha per oggetto una domanda di restituzione, bensì di sola rettifica del saldo.
Anche su questo punto, il Giudice della Capitanata fa buon uso dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza, allorquando afferma che “…la rideterminazione del saldo ancora aperto prescinde del tutto dall’eventuale maturazione del termine prescrizionale, ponendosi soltanto in caso di domanda di ripetizione, perché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l’intero rapporto può dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se dunque sia possibile la ripetizione ( cfr. Trib. Locri 2/7/2020) “.
Sul punto si è espresso pure il Tribunale di Bari che, con recentissima sentenza n. 241 del 23/01/2023, richiamando i principi espressi dalla suddetta Cassazione a SS. UU. del 2010, ha stabilito: “Non vi dubbio che l’azione di ripetizione di indebito sia soggetta alla prescrizione decennale …Nel caso che ci occupa, tuttavia, non vi è alcuna richiesta restitutoria, bensì una mera domanda di accertamento, ossia di rettifica del saldo di conto corrente, sulla base di eccezioni di nullità, non soggette a prescrizione”.
Pertanto, La domanda di accertamento o rettifica del saldo non può essere sottoposta ad un termine predefinito, poiché legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti della azione di nullità proposta dalla Società correntista attrice. Quindi la rettifica di saldo avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità delle annotazioni effettuate sul conto, in forza di un titolo nullo o inesistente (sempre Tribunale di Bari sent. n. 241/2023, che richiama anche Cassazione civ. n. 3858/2021).