31/10/2025
Tribunale di Brindisi, 16 ottobre 2025, Est. Natali
Mutui e finanziamenti – parametro Euribor 365 o 360 – usura – differenziale regime finanziario – inclusione TAEG – mancata pattuizione regime finanziario – violazione art. 117 TUB
“Invero, la prescrizione inerente al criterio di calcolo del parametro EURIBOR non è specificata in contratto e, dunque, non si comprende se esso sia stato rilevato su base “360” o “365”, a seconda del numero di giorni presi in considerazione per il calcolo. Perciò, sulla scorta dell’accertamento peritale espletato, il parametro indicato non presenta il carattere di oggettiva determinabilità necessaria. (…) Tuttavia, alla luce di un secondo prospetto, comprensivo, anch’esso, degli oneri a carico dei mutuatari in caso di inadempimento, ma con calcolo del T.A.E.G. parametrato al regime finanziario della capitalizzazione semplice (con conseguente ulteriore minore esposizione debitoria per € 53.917,78), il T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi risulta pari al 5,22%, tenendo conto anche degli oneri aggiuntivi relativi alle spese di intermediazione e della ipotetica assicurazione e tenendo conto, altresì, del maggiore esborso dovuto al differenziale fra gli interessi corrispettivi derivante dalla applicazione della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.
(...) Orbene, è evidente che il ritenere che i piani di ammortamento siano immediatamente comprensibili sotto il profilo del loro contenuto tecnico, specie da parte del mero consumatore, costituirebbe un’affermazione “ardita” e ciò potrebbe dare la stura a un approfondimento della riflessione giuridica in sede sovranazionale.
(…) nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato da un consumatore, il C.T.U. ha ravvisato l’oggettiva indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, in quanto •non (…) contrattualmente specificato• con riguardo al criterio di calcolo del parametro EURIBOR. In secondo luogo, non si evince in nessun modo quale sia stato il regime finanziario applicato.
In conclusione, si ravvisa la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., nonché, infine, dell’art. 117 comma 4 T.U.B..”