Studio Legale Lieggi

Studio Legale Lieggi Avv. Laura Lieggi
Esperta in Diritto del Lavoro e Diritto Militare
Avvocato Cassazionista Cell. 3494442639

23/05/2026

QUANDO SI È PREDA DI UN GIUDIZIO SCELLERATO E DA UN ACCANIMENTO INGIUSTO

23/05/2026

Quando le leggi possono aiutare…

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22/05/2026

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INIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a [email protected], riceverete una pronta risposta .

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22/05/2026

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Come in qualsiasi ambito lavorativo, anche il lavoro espletato con una divisa può essere occasione di molestie di tipo sessuale. L'ordine gerarchico e la soggezione legata ai differenti gradi possono creare delle situazioni di abuso, anche di tipo sessuale. Mi è capitato di difendere in giudizio d...

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22/05/2026

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COME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA INIDONEITA'
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a [email protected], riceverete una pronta risposta.

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IL PROSCIOGLIMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO IN TEMPI BREVI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a [email protected], riceverete una pronta risposta.

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COME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA INIDONEITA'
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a [email protected], riceverete una pronta risposta.

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L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del [] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.
Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne [] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []
Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. [] del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []
Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.
All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.
Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.
L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.
La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.
Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.
La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.
Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!
L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.
Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva: “reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale. Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.
Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!
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