09/09/2026
L'art. 337-sexies c.c. non attribuisce al figlio - neppure se maggiorenne e non autosufficiente, o affetto da disabilità - un autonomo diritto al godimento della casa familiare, ma configura un diritto personale di godimento in capo al genitore convivente, quale strumento di tutela dell'interesse della prole. Ne consegue che, cessata la convivenza del figlio con il genitore assegnatario ovvero venendo meno il titolo di quest'ultimo (anche per rinuncia o trasferimento ad altra abitazione), il figlio non può vantare un proprio titolo alla permanenza nell'immobile già adibito a casa familiare.