24/03/2026
La Corte costituzionale (sent. n. 38/2026) chiude un nodo interpretativo rilevante in materia di prescrizione: per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 1° gennaio 2020 continua ad applicarsi il regime introdotto dalla legge n. 103/2017, come già affermato dalle Sezioni Unite nel 2025.
In concreto, resta dunque operativa – per quel periodo – la sospensione “a tempo” della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (un anno e mezzo in appello e un anno e mezzo in Cassazione), nonostante le successive riforme del 2019 e del 2021 abbiano previsto un blocco ben più radicale del decorso della prescrizione.
La Consulta esclude sia un contrasto con il principio di legalità, sia una violazione della retroattività della lex mitior: le discipline del 2019 e del 2021, infatti, non sono più favorevoli, perché introducono una sostanziale sterilizzazione definitiva della prescrizione dopo il primo grado, anche in caso di assoluzione. Proprio per questo, la disciplina del 2017 si conferma come quella applicabile – e più favorevole – per i fatti commessi durante la sua vigenza.
Il risultato è un assetto “a tre regimi” della prescrizione, scandito dal tempus commissi delicti, che continua a produrre effetti concreti nei processi in corso. Una conferma importante sul piano sistematico, ma che lascia intatta la frammentazione normativa costruita negli ultimi anni.