12/02/2024
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LE MATURATE E NON GODUTE DAL DIPENDENTE PUBBLICO DIMISSIONARIO DEVONO ESSERE SEMPRE
Con la sentenza emessa il 18.01.2024 nella causa C-218/22, la Corte di Giustizia UE ha affermato che è contraria al diritto comunitario - in particolare all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai sensi del quale “ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di giornalieri e settimanali e a annuali retribuite” - la normativa nazionale ( art. 5 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95) che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, non riconosce al lavoratore, al termine del rapporto, un’indennità economica sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti.
Il caso di specie tra origine dal ricorso di un lavoratore, dipendente comunale, avverso il rifiuto dell’Ente datore di riconoscergli, al momento delle dimissioni, un'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute.
Il Tribunale di Lecce investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, ha chiesto dunque alla CGUE se sia conforme al diritto comunitario una normativa, come quella italiana, che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, vieti la monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto.
La Corte di Giustizia ha rilevato che “gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie. A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo , in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno p***e al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta”.
Secondo i Giudici, detto divieto non può essere giustificato neanche da esigenze di della pubblica.
Per la Corte di Giustizia EU, l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente e/o colposamente, ossia anche a seguito dell’esplicito invito del datore accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito.
In altre parole il principio, trasferibile ovviamente anche nel lavoro privato, è così riassumibile: a fronte della del diritto alle ferie, in caso di dimissioni del lavoratore che impediscano di fatto ed oggettivamente la fruizione di quelle residue, queste vanno salvo il caso – da provarsi ad onere del datore di lavoro – che preventivamente il lavoratore fosse stato chiaramente invitato (singolarmente o a mezzo di un chiaro piano ferie preventivo collettivo) a goderne, anche con avvertimento della possibile perdita del diritto, ed egli non lo abbia fatto per cause a lui soltanto imputabili.
Sul punto è intervenuta anche l’ con il parere n. CIRU70 pubblicato sul sito dell’Agenzia il 9 febbraio 2024 la quale, con riferimento alla pronuncia della CGUE, ha precisato che “pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l’amministrazione ha l’ di le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, le ferie residue in capo ad ogni dipendente per ad esercitare in modo effettivo il proprio ”.