09/07/2019
[OGGI PARLIAMO DI]🔬➡️[STAMPA]🗞: Il diritto di cronaca mira a diffondere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse ed è, quindi, ancorato alla più rigorosa obiettività. Presupposti per l'esercizio di tale diritto sono la veridicità delle notizie riportate, l'interesse pubblico all'informazione resa e, infine, la continenza, ossia la correttezza della modalità di espressione. Il diritto di critica, invece, implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva. Il diritto di critica, tuttavia, soggiace parimenti al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione. Ne deriva che, se è vero che il diritto di critica comprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio di spicco nell'attualità sociale, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore, è altrettanto vero che non può esaurirsi in un attacco personale ed immotivato, dovendo mantenersi nei limiti di una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse. I suesposti criteri della veridicità, pertinenza e continenza, dunque, seppur sempre necessari anche in riferimento al diritto di critica, in tale ambito devono necessariamente essere valutati in maniera meno rigorosa atteso che in tal caso la narrazione dei fatti mira ad esprimere un giudizio di valore, per sua natura necessariamente soggettivo e spesso tagliente.
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