24/01/2026
La Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 13/01/2026, torna a pronunciarsi sulla riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, se non giustificata da sostanziali mutamenti reddituali, che va comunque decisa nella fase di merito, e non in quella dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
"In accoglimento del reclamo promosso avverso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi all’esito dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.22 c.p.c., va ripristinato in favore della reclamante la misura dell’assegno di mantenimento determinato con la sentenza di separazione, non essendo chiamato, il giudice investito del ricorso, a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, che presuppone l’avvenuto scioglimento del matrimonio in quanto consegue al mutamento di status.
Il Giudice, in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, in mancanza di fatti nuovi che richiedano la modifica delle previsioni stabilite con la separazione, non può anticipare il giudizio relativo alla sussistenza del diritto all’assegno di divorzio, continuando, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo, il Giudice ritenga con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda oppure che nella fase istruttoria del giudizio siamo emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione, purché giustificati da mutamenti reddituali delle parti." (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia).
L'avv. Marcello Tedesco (studio legale Russo Frattasi), ha patrocinato il giudizio per la parte reclamante.