Studio Legale Avvocato Claudio Spagnoletti

Studio Legale Avvocato Claudio Spagnoletti Studio Legale specializzato in diritto penale, amministrativo e tributario Sono intimamente convinto che nella vita non si possa essere "tuttologi".

Per questa ragione, tra le possibili opzioni professionali che può selezionare un avvocato, ho scelto quella di occuparmi soltanto di diritto e procedura penale, con qualche "incursione" nelle materie amministrativa e tributaria. Nonostante la concorrenza sia spietata, ritengo che per fornire un buon servizio all'utenza sia necessario concentrare le proprie forze su alcuni settori della scienza gi

uridica, piuttosto che disperderle in mille rivoli, finendo per conoscere un po' di tutto, ma poco e male. La mia convinzione deriva, peraltro, dalla altissima opinione che ho della professione forense e della funzione - vorrei quasi dire missione - del difensore. Si tratta, in ultima analisi, di prendere in considerazione l'aspetto umano del proprio lavoro. Chi affida le sorti della propria persona, o quelle dei propri beni od interessi ad un avvocato non deve essere considerato da quest'ultimo soltanto come un cliente, un numero di pandetta, una posizione di archivio o una potenziale fonte di guadagno. L'Avvocato - e la maiuscola non è casuale - ha nelle proprie mani il destino, nel penale a volte la vita stessa e il futuro di una persona, e come tale deve trattarla. Per fare ciò non bastano la capacità di compenetrazione nelle altrui vicende o quella di rassicurazione. Ed è elemento assai negativo la affabulazione. E' necessario, invece, essere in grado di prospettare al cliente tutte le possibili opzioni e le relative conseguenze. A tal fine è indispensabile una preparazione di base di altissimo livello ed un costante aggiornamento professionale. Il che rende, a mio avviso, impossibile che si possa essere, al contempo, civilisti, penalisti, amministrativisti, lavoristi, matrimonialisti, tributaristi et coetera. Anche perché, alla alluvionale produzione normativa del nostro Legislatore nazionale, si aggiungono, ora, quella sovranazionale e quella degli enti locali, per tacere delle fonti regolamentari e degli indirizzi giurisprudenziali ai diversi livelli. Ciò nondimeno, reputo indispensabile - in una visione moderna e dinamica della professione - che alla persona che si affida ad un professionista debba essere fornito un servizio completo e qualitativamente elevato e, per tale ragione, il mio Studio Legale e strettamente collegato ad altri giovani Avvocati di altissima professionalità, in grado, ciascuno nel proprio settore di competenza specifica, di occuparsi di tutte le branche del diritto.

09/06/2023

Di seguito riporto un articolo tratto da Diritto e Giustizia dell'8 giugno 2023, che si sofferma sulla introduzione da parte del Governo in materia di violenza sulle donne.

Senza mettere in alcun modo in dubbio l'importanza del fenomeno, corre rammentare che negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto più volte sulla questione.

In un primo momento con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612 bis - correttamente rubricato come "atti persecutori" e, prima ancora di entrare in vigore, improvvidamente "anglicizzato" e recepito dai media e dal linguaggio comune come "stalking".

Di seguito sono state varate le "Disposizioni sulla violenza di genere", ribattezzate con un termine giuridicamente e linguisticamente orrendo - che non ho mai usato e non utilizzerò mai né nel linguaggio orale, né tantomeno in alcun mio scritto e non nominerò qui - che è stato incomprensibilmente "sdoganato" persino in alcune pronunce della Suprema Corte.

Da ultimo è stato introdotto il così detto "codice rosso".

Le nuove misure all'esame del Consiglio dei Ministri in queste ore, volte ad inasprire quelle già in vigore, non destano certamente scandalo.

Ciò che colpisce - ed è a mio avviso inammissibile - è la contiguità temporale pressoché immediata tra il "giro di vite" che il Legislatore dell'urgenza e della necessità sta ponendo in essere e l'omicidio di Giulia Tramontano ad opera del fidanzato - e padre del bambino di cui era in attesa - Alessandro Impagnatiello, con il clamore mediatico e l'onda di indignazione popolare da cui è stato accompagnato.

Orbene, è giusto che il Legislatore intervenga prontamente allorquando la diffusione di un fenomeno desta particolare allarme sociale.

Mi chiedo, tuttavia, se sia corretto farlo sotto la spinta dei media e dell'opinione pubblica, seguendone i desiderata e le reazioni "di pancia".

Non è certo la prima volta che accade; solo per fare un esempio, gli addetti ai lavori e parte dei lettori informati rammenteranno certamente che dopo l'episodio che giornalisticamente è ricordato come "Stupro della Caffarella", alla violenza sessuale fu estesa la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - sicuramente incostituzionale - che era stata applicata ai delitti di mafia e fu salvata dalla scure della Corte Costituzionale solo in ragione della peculiarità e pericolosità del fenomeno mafioso.

La domanda è - per qualsiasi tipo di reato - può il Legislatore in uno Stato di diritto rincorrere e assecondare "la pancia" del paese ogni volta che le modalità con cui la fattispecie viene posta in essere si impone con forza alla attenzione dei media e della opinione pubblica?

Il contrasto alla violenza sulle donne all’attenzione del Consiglio dei Ministri

Il Governo si è riunito ieri per l’approvazione di disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e contro la violenza domestica.

di La Redazione

Il disegno di legge approvato ieri dal Governo, su proposta del Ministro per la famiglia Roccella, del Ministro dell’Interno Piantedosi e del Ministro della Giustizia Nordio, mira a velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di violenza e rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva. Al contempo, il ddl intende rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati e la recidiva, per migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Quali sono le principali misure introdotte?

Rafforzamento dell’ammonimento da parte del questore. Nel caso in cui le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano delle rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento da parte del questore. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. Può essere disposto il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Con il ddl approvato dal Governo, vengono estesi i casi in cui si può applicare l’ammonimento, con l’inclusione dei c.d. “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa. Per la revoca del provvedimento, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno 3 anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Inoltre, si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

Potenziamento delle misure di prevenzione. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale), indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata non potrà esser inferiore a 2 anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. In attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Velocizzazione dei processi. Vengono ampliate le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.

Attribuzioni del Procuratore della Repubblica. Diventa un obbligo, per il Procuratore della Repubblica, l’individuazione di uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura dei casi in materia di violenza contro le donne e domestica.
Termini per la valutazione delle esigenze cautelari. Viene inserito nel codice di procedura penale un nuovo articolo recante Misure urgenti di protezione della persona offesa. Il PM ha un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza.

Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.
Arresto in flagranza differita. Per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…) è possibile l'arresto in "flagranza differita", comunque non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e entro le 48 ore dal fatto.

Misure cautelari e braccialetto elettronico. Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione. Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Inoltre, l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
Sospensione condizionale della pena. Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.

Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime. Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.

28/03/2023

Gomblotto!

Che strano popolo gli italiani...

Ieri era fissata l'udienza preliminare del processo "Prisma" a carico dei dirigenti della Juventus e della società stessa limitatamente agli effetti della legge 231/2001 (responsabilità penale delle persone giuridiche).

Come accade spessissimo - chi frequenta una qualsiasi aula di giustizia penale per professione o perché vi si trova coinvolto come imputato, parte civile, responsabile civile, testimone lo sa molto bene - un processo può essere differito ad altra data per le più disparate ragioni, da un banale difetto di notifica, all'impedimento di un difensore o imputato, dall'assenza del Giudice o del Pubblico Ministero alla proposizione di una eccezione preliminare di particolare complessità sulla quale il giudicante non è in grado di provvedere con ordinanza sul momento senza uno studio accurato.

Nel caso di specie, l'udienza è stata rinviata di poco più di un mese, ai primi di maggio.

Chi ha un minimo di pratica sa che un differimento può tranquillamente essere molto più lungo.

Eppure i commenti sui social del popolo bue sul presunto ennesimo "favore" alla Juventus si sono sprecati.

Orbene, "Prisma" è un processo che - pur con l'alea del giudizio e la presunzione di innocenza - si concluderà con tutta probabilità con una condanna degli imputati, almeno per quanto è emerso dalle indiscrezioni mediatiche sul contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero, salvo ovviamente quanto potrà emergere dalle carte che potranno giocarsi i difensori.

Peraltro, i fatti sono recenti ed anche i bambini di tre anni sanno che con la riforma Bonafede (Davigo) la prescrizione si arresta al termine del giudizio di primo grado - cosiddetto "fine processo mai" - e difficilmente un processo di questo rilievo mediatico potrà mai concludersi con una estinzione del reato per improcedibilità in appello o Cassazione.

Inoltre - ciò che rappresenta il pericolo maggiore per la Juventus - il procedimento disciplinare procede indipendentemente dal processo penale ed è molto probabile che a breve il Procuratore federale Giuseppe Chiné richieda il deferimento della Juventus davanti agli organi della giustizia sportiva.

Dunque, a prescindere da ciò che deciderà il Giudice ordinario, con grande probabilità quello sportivo finirà per irrogare la agognata (da tutti gli antijuventini) penalizzazione per questa stagione o per la prossima.

La UEFA, a sua volta, se lo riterrà opportuno, provvederà a sanzionare la Juventus in piena autonomia e indipendentemente dal decorso del processo penale.

Corre sottolineare, pur tenuto conto dell'infimo livello culturale del tifoso medio (che fa il paio con quello del lettore o telespettatore medio), come la logica di forca e manette che, a partire da Mani Pulite fa parte del patrimonio genetico del popolo italiano, sia giunta ad attingere persino il procedimento disciplinare in sede sportiva.

È assolutamente necessario uno sforzo collettivo per riportare la cultura giuridica di un popolo che abita il paese che è storicamente la culla del diritto - e delle garanzie - al livello di civiltà che le compete.

Uno sforzo che deve necessariamente partire dal Legislatore e dal Potere Giudiziario ed essere fortemente sostenuto dal "quarto potere" se l'Italia non vuole diventare un ordinamento giuridico da terzo mondo.

Lancia alcuni sassi contro i cani presenti su un terrazzo: obbligato a risarcire il padrone.Corte di Cassazione, Terza S...
24/03/2023

Lancia alcuni sassi contro i cani presenti su un terrazzo: obbligato a risarcire il padrone.

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 23 novembre 2022 , n. 12001

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 16 settembre 2019 del Tribunale di Brescia, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui agli art. 56 e 544-ter c.p., ai danni dei cani che stavano sul terrazzo dell'abitazione della parte civile.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi.

Con il primo lamenta la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché erano state utilizzate nel processo le immagini degli impianti di videosorveglianza privata installati illegittimamente. Aggiunge che i gesti filmati erano di tipo comunicativo per cui non potevano essere utilizzati come fatto.

Con il secondo deduce la violazione di legge perché la condanna era stata basata su un quadro probatorio incompleto.

Con il terzo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la parte civile non aveva subito un danno e non aveva diritto alla liquidazione delle spese nella misura di Euro 2.340, ma nella minor somma di Euro 1.620.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, le riprese video allegate alla denuncia-querela non sono soggette alla disciplina delle intercettazioni e costituiscono invece prove documentali legittimamente acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p. (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345-01), mentre la tutela della riservatezza non è assoluta, ma sub-valente rispetto all'esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale (Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Caramia, Rv. 281638-01).

Il secondo motivo è assolutamente generico e fattuale e non si confronta con la decisione impugnata dove si legge che dai filmati si potevano individuare distintamente i lanci di sassi contro i cani, provenienti da soggetto che la parte civile aveva riconosciuto senza dubbio essere l'imputato. La Corte territoriale ha poi ricostruito in maniera approfondita il dolo diretto e intenzionale della condotta delittuosa, osservando che l'imputato si era avvicinato allo spazio sottostante il terrazzo e aveva mirato il lancio in alto, con l'obiettivo inequivoco di attingere i cani della parte civile.

Il terzo motivo è privo di consistenza, perché, come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (tra le più recenti, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-21).

Quanto alle spese di lite liquidate in favore della parte civile, va rilevato che la difesa del ricorrente ha dimenticato di calcolare gli onorari per la fase istruttoria, per cui la liquidazione è corretta e l'omessa risposta della Corte territoriale irrilevante.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Le spese della parte civile sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.900, oltre accessori di legge

Cass. pen., sez. III, ud. 18 maggio 2022 (dep. 14 maggio 2022), n. 27197Presidente Ramacci – Relatore MagroRitenuto in f...
16/07/2022

Cass. pen., sez. III, ud. 18 maggio 2022 (dep. 14 maggio 2022), n. 27197
Presidente Ramacci – Relatore Magro

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15.09.2020 il Giudice di Pace di Parma ha assolto l'imputato D.G. per il reato di cui all'art. 638 c.p., commesso in relazione all'uccisione con un fucile da caccia di due cani di razza "lupo cecoslovacco", di proprietà di P.A. e B.G. , costituiti parti civili. Gli animali erano da poco scappati dal loro recinto e si erano spinti fino innanzi al portone della sua abitazione. Il Giudice di prima istanza ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo che vi fosse dubbio sulla prova che il fatto fosse stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, in quanto l'imputato aveva agito nella persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo e di minaccia della sua libertà di movimento e di godimento dei propri beni, senza tuttavia specificare quale fosse l'esimente.

2. La sentenza veniva impugnata dalle parti civili e, con sentenza del 3 maggio 2021, il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice d'appello ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 544 bis c.p., ed appurando in via incidentale la responsabilità dell'imputato, lo condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 10.000,00.

2. Avverso la sentenza D.G. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norme penali in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Si deduce che il giudice di primo grado, sebbene non abbia espressamente qualificato l'esimente nel dispositivo, abbia fatto chiaro riferimento alla scriminante della legittima difesa, e non a quella dello stato di necessità che il giudice di appello ha ritenuto insussistente. Il Giudice di Pace, in particolare, avrebbe fatto chiaro richiamo alla situazione di pericolo, alla necessità di un'azione difensiva a fronte di una situazione di aggressione, e alla ratio propria della scriminante della legittima difesa, ossia del bilanciamento degli interessi protetti in conflitto. Erra quindi il Giudice d'appello quando esclude la scriminante dello stato di necessità, dovendosi ricorrere alla più confacente scriminante della legittima difesa, posta a tutela di qualunque diritto e per la salvaguardia di qualunque bene giuridico, e non solo della vita e incolumità personale.

2.2. Con un terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 544 bis c.p., anziché ai sensi dell'art. 638 c.p., comma 1, e l'erronea interpretazione della locuzione "senza necessità" contenuta in entrambe le norme. Il giudice d'appello ha infatti ritenuto la condotta dell'imputato come "non necessitata" ai sensi dell'art. 54 c.p., mentre essa in entrambe le fattispecie incriminatrici costituisce un elemento negativo della condotta che, peraltro, ha un ambito applicativo più ampio rispetto la causa di giustificazione, non necessariamente delimitato alla necessità di evitare un pericolo di vita, ma comprensivo anche di qualunque bene.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore presso questa Corte, Dott. P. M., ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria ex art. 611 c.p.p., le parti civili hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato. Il giudice di appello ha provveduto correttamente alla previa riqualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato ai sensi della fattispecie di cui all'art. 544 bis c.p., essendo questa norma posta a tutela del sentimento di affezione che nutre l'uomo nei confronti degli animali, mentre l'art. 638 c.p., che prevede una clausola di sussidiarietà espressa se il fatto costituisce più grave reato, svolge una funzione residuale e speciale. Il caso di specie concerne due cani, sfuggiti al controllo dei proprietari che li hanno a lungo cercati, allertando anche il Sindaco e la Polizia Municipale.

Altro profilo attiene al requisito della "assenza di necessità" che ricorre peraltro in entrambe le fattispecie incriminatrici. In proposito, si ricorda che la giurisprudenza, lungi dall'interpretare la locuzione come perfettamente sovrapponibile allo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., ha tuttavia affermato che esso ricorre qualora sussista una situazione di attuale ed imminente pericolo alla incolumità personale che non sia altrimenti evitabile, come requisito rafforzativo della situazione di costrizione in cui si trova l'agente (Cass., Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, Rv. 274075 - 01). In tal senso si è anche recentemente ribadito che in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile (Cass. Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020 Rv. 278660 - 02).

Pertanto, deve ritenersi che nella fattispecie richiamata " la necessità", da interpretare nel senso di inevitabilità del danno o del pericolo, sia elemento costitutivo del fatto tipico (o causa di esclusione della tipicità), e non causa di giustificazione. Ne segue che la valutazione non deve essere effettuata alla stregua dei criteri richiesti per lo stato di necessità o la legittima difesa quali cause di giustificazione, venendo in rilievo la condotta alternativa che l'agente avrebbe potuto tenere.

Tuttavia, proprio questo requisito della inevitabilità del danno o del pericolo è carente nei fatti imputati al ricorrente, laddove il giudice d'appello ha evidenziato che il ricorrente si era rifugiato all'interno della sua abitazione, considerazione che esclude in radice una situazione di attuale e imminente pericolo alla incolumità personale laddove specifica, a pagina 7 della sentenza impugnata che "Se l'imputato avesse agito come dal medesimo sostenuto dietro la supposta convinzione di temere un assalto da parte di due lupi, non si comprende per quale motivo non abbia chiamato i Carabinieri o il personale della Forestale, nè è possibile conciliare la prpspettazione con la decisione di gettare le carcasse sul greto del torrente". Quindi, anche con riferimento alle esigenze di tutela della libertà di movimento all'interno delle aree di propria proprietà, rileva la condotta alternativa che ben avrebbe potuto tenere l'imputato che, anche nella sua qualità di veterinario, avrebbe potuto segnalare la situazione alle autorità, peraltro già a conoscenza dello smarrimento dei due animali in quanto tempestivamente allertate dai proprietari. Elementi questi che hanno consentito di ritenere che l'uccisione dei due animali sia avvenuta senza alcuna necessità, potendosi prospettare azioni alternative meno gravose a tutela dell'interesse alla libera circolazione.

Nel caso di specie il giudice d'appello ha ritenuto vi fosse il requisito della "assenza di necessità", quale elemento costitutivo necessario ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, a prescindere dalla configurazione di una scriminante.

Nè il giudice di primo grado ha espressamente qualificato nel dispositivo l'esimente per la quale vi era dubbio, facendo chiaro riferimento alla scriminante della legittima difesa - di cui i ricorrenti invocano l'applicazione - e non a quella dello stato di necessità. Il Giudice di Pace aveva invece fatto richiamo alla situazione di pericolo, e alla ratio del bilanciamento degli interessi protetti in conflitto alla stregua del principio di proporzionalità, comune sia alla scriminante della legittima difesa che a quella dello stato di necessità. Ne segue quindi che l'invocata scriminante della legittima difesa non ha trovato mai applicazione.

Il Giudice d'appello ha seguito una propria linea argomentativa coerente, confutato le argomentazioni della motivazione della pronuncia di primo grado in ordine al dubbi sulla configurazione della scriminante, e scardinato l'impianto motivazionale della pronuncia, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Infatti, il giudice d'appello che riformi la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima (Cass. Sez. U., 12/07/2005), dimostrando puntualmente l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, delle linee fondanti dell'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi provenienti dalle parti, approdando così ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. U., n. 45276/03, Andreotti; Cass. Sez.6, n. 6221/06, Rv. 233083, Aglieri).

2. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A

01/10/2021
04/02/2016
02/02/2016

Farace nuovamente condannato: estorsione e tentata violenza privata.

Il 1° febbraio 2016, Luigi Farace, - già Sindaco di Bari, Deputato della Repubblica, Presidente della Camera di Commercio di Bari, eterno Presidente della Federcommercio di Bari e successivamente della Fedarcom - è stato condannato dal Tribunale di Bari, in persona della Dott.ssa Cistulli, alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione ed € 700,00 di multa, oltre alle spese processuali, con risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nei confronti delle costituite parti civili, Antonio Fiore e Cesarea Spagnoletti, rappresentate e difese dall’Avvocato Claudio Spagnoletti, le quali si sono viste assegnare anche una somma a titolo di provvisionale.
Il Giudice ha, altresì, disposto nei confronti del Farace la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e la refusione delle spese legali.

Indirizzo

Via Sagarriga Visconti, N. 158
Bari
70122

Orario di apertura

Martedì 18:00 - 20:30
Giovedì 18:00 - 20:30

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