Studio Legale Trentadue

Studio Legale Trentadue Diritto bancario, diritto di famiglia, diritto societario, attività di recupero crediti.

04/01/2022

Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994 afferma il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione.

27/10/2020

Fisco, stop all'attività degli Agenti di riscossione nel 2020
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 260 del 20 ottobre del decreto legge n. 129 sulle "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" diventa ufficiale lo stop dell'attività degli Agenti di riscossione fino al termine del 2020. Il decreto sospende i termini di notifica e di pagamento relativi ai principali atti della riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie. il concessionario della riscossione spiega che fino al 31 dicembre non vi saranno notifiche, nemmeno via Pec, di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di ogni altro atto della riscossione. Restano sospesi fino alle fine dell'anno anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Per quanto riguarda i pagamenti sospesi tutti i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021. La proroga, però, non abbraccia tutte le cartelle esattoriali. per le rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il termine di pagamento rimane fissato al 10 dicembre 2020, come previsto dal dl n. 34/2020 decreto rilancio. Lo slittamento delle notifiche riguarda solo i carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate Riscossione dall'8 marzo fino al 31 dicembre 2020, sempre che non rientrino tra quelli interessati dalla proroga introdotta dal decreto Rilancio. Restano valide le proroghe già definite, mentre alcune cartelle in via di scadenza o di prescrizione non sono comprese: ad esempio l'Imu e la Tari, il bollo auto o altre entrate patrimoniali, come i contributi previdenziali.
Per questi tributi e tasse subentra ora la proroga di 12 mesi, limitatamente ai termini di prescrizione e decadenza a fine 2021 e ai carichi affidati all'Ader in tutto il periodo di sospensione. Ancora c'è una proroga specifica che riguarda i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Vengono prorogati di 12 mesi il termine per la perdita del diritto al discarico ovvero la procedura che consente all'agente della riscossione di "liberarsi" del carico ricevuto, comunicando all'ente creditore l'inesigibilità della pretesa; i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Nel primo caso, nello specifico, è stabilito che l'agente della riscossione non può chiedere il discarico, e pertanto resta responsabile verso l'ente affidante, se non ha notificato la cartella di pagamento prima del nono mese successivo a quello di ricezione del ruolo. Il decreto legge interviene su tale disposizione, prevedendo un differimento di 12 mesi riferito a tale scadenza; la proroga opera però sempre e unicamente per gli affidamenti eseguiti all'agente della riscossione nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.

07/10/2020

Tribunale Milano sez. X, 13/01/2020, n.175
Danno da lesioni: deve essere ricondotto all'interno sia il danno biologico che il danno morale in senso lato.

In tema di liquidazione del danno connesso a lesioni, il danno non patrimoniale deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale dovendosi, quindi, ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico fisica della persona) sia il danno morale in senso lato; inoltre nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte). È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dalla vittima in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.

06/10/2020

L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 379/2020) chiarisce che anche l'esecutore testamentario è soggetto passivo dell'imposta di successione.

L'Agenzia delle Entrate precisa prima di tutto che con l'apertura della successione i diritti e i rapporti attivi e passivi del de cuius si trasferiscono agli eredi e ai legatari per legge o per testamento. Nel caso di specie il de cuius aveva disposto dei suoi beni redigendo tre testamenti e affidando agli esecutori il compito di attuarli, riconoscendo anche ai due esecutori una somma di denaro a titolo di legato. Sul punto l'art. 71 comma 2 c.c. prevede che possa essere nominato esecutore testamentario anche un legatario.
Fatta questa precisazione l'Agenzia ricorda anche che ai sensi dell'art. 28 comma 2 del dlgs n. 346/1990: "Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari."
Il successivo art. 29 prevede inoltre che "Dalla dichiarazione della successione devono risultare: (…) b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari. (…) 2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio."
Insomma, l'esecutore testamentario, alla luce delle suddette disposizioni del TU delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni rientra tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla notizia della nomina, indicando nel frontespizio il codice "7" esecutore testamentario.
Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta, occorre fare riferimento a quanto dispone il comma 3 dell'art. 36 del dlgs n. 346/1990: "Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti."

11/02/2020

Non paga il mantenimento delle figlie: il giudice ordina di pignorare reddito di cittadinanza ad un 40enne.
La decisione del tribunale di Trani nel corso di un giudizio di separazione: l'ex moglie ha ottenuto così il riconoscimento dei 360 euro al mese per le loro bambine di 7 e 8 anni
L'ex marito non paga l'assegno di mantenimento in favore delle due figlie di 8 e 7 anni - 360 euro in totale - e il il giudice ordina il pignoramento di una parte del reddito di cittadinanza riconosciuto all'uomo. È quanto ha stabilito il tribunale di Trani nel corso del giudizio di separazione della coppia. Uno dei primi provvedimenti del genere in Italia, per cui è possibile pignorare il reddito di cittadinanza senza il limite del quinto in caso di necessità di assicurare gli alimenti ai figli". L'ex marito si era sottratto quasi da subito al pagamento dell'assegno di mantenimento, lei - "dopo inutili tentativi di recupero bonario di quanto dovuto" l'ha portato di nuovo in tribunale. Pertanto sarà l'Inps, su ordine del giudice, a detrarre la somma di 360 euro dall'assegno di 859 euro e 67 centesimi con cui ogni mese lo stesso istituto riconosce il reddito di cittadinanza all'uomo. Il giudice chiarisce che: "Il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l'obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare". Sì al pignoramento, dunque. Perché il reddito di cittadinanza - legge alla mano - non viene versato a titolo di alimenti. Ma come "misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale".

22/10/2019

Danno biologico: via libera alle nuove tabelle, indennizzi aumentati del 40% - decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45

22/10/2019

Via il tenore di vita anche per la separazione - Cassazione n. 26084/2019

12/06/2019

Il dovere di assistenza morale e materiale e l'obbligo di mantenimento del coniuge separato:
Prima di affrontare il tema della determinazione e della corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore di uno dei due (ex) coniugi è bene comprendere quale sia la ragione intrinseca che ha spinto il legislatore a prevederne l'esistenza nel nostro ordinamento. Il mantenimento reciproco tra coniugi ha il proprio espresso riferimento giuridico nel dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno degli sposi (articolo 143 del codice civile). La comunione di intenti e di sostanze, caratteristica fondamentale del matrimonio, caratterizza e differenzia questo istituto da qualsiasi altro tipo di accordo di natura tipicamente contrattuale.

Da qui, la conseguente previsione di legge del dovere di contribuire alle esigenze della famiglia, e primariamente al sostentamento e alla crescita dei figli. Se però da una parte il dovere di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge e della famiglia esiste in pendenza di matrimonio, è anche vero che la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri trova il proprio obbligo di legge nell'articolo 156 del codice civile. La ratio è la medesima ma i presupposti sono differenti: proprio per questo motivo si può affermare che “l'obbligazione di mantenimento (nei confronti del coniuge separato) non può preesistere alla relativa domanda giudiziale” (Cassazione Civile, sentenza n. 6403 del 21 Marzo 2011).

L'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge in caso di separazione personale:
Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio. La separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio e, nella migliore delle ipotesi, anche interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti. Lo status giuridico di coniuge, infatti, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza. In sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire proprio nella determinazione dell’assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Condizione essenziale affinché si genere tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri. Per “adeguato” si intende quel reddito prodotto in maniera autonoma dall'individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio. Afferma la Suprema Corte che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”. Ciò poiché, in sostanza, la separazione “tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cassazione Civile, sentenza n. 5555 del 19 Marzo 2004). La corresponsione dell’assegno è a carattere periodico (in genere è stabilita una periodicità mensile) e, salvo diversi accordi inerenti ad una diversificazione delle voci di spesa, ammonta ad un’unica somma di denaro. L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda e permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio. Il beneficiario dell’assegno non è obbligato a riceverlo e può anche rinunciarvi. Anche in pendenza dei relativi presupposti economici, l'assegno di mantenimento non è dovuto nei confronti del coniuge a cui sia addebitata la separazione.

Come emerge da una recente sentenza della Corte di cassazione, tra i fattori che possono incidere sull'assegno di mantenimento nel senso di negarne l'attribuzione rientrano l'effettiva capacità di produrre reddito anche in considerazione dell'età, il tenore di vita e la breve durata della coabitazione (Cass. n. 13902/2019).

Come incide nella determinazione del mantenimento l'assegnazione della casa coniugale:
Secondo l'articolo 155quater codice civile l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata solamente alla tutela della prole e “non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'articolo 156 c.c.”. Tuttavia è necessario altresì che egli valuti, “una volta modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto” (Cassazione Civile, sentenza n. 9079 del 20 Aprile 2011). L'assegnazione della casa familiare è un vero e proprio atto che incide sensibilmente sulla disponibilità economica del coniuge cedente. Di conseguenza, quando il giudice determina il valore dell’assegno di mantenimento deve tener conto dell’intera entità patrimoniale dei coniugi in quanto le fonti di reddito non derivano solamente da introiti in denaro, ma anche da quei beni soggetti a reale valore economico, compreso l’assegnazione e l’uso della casa coniugale. Il godimento di tale bene è calcolabile sul piano economico in quanto costituisce un effettivo risparmio sulla spesa che bisognerebbe sostenere per abitare la casa con un contratto di locazione. Pertanto l’ammontare di tale importo va ad aggiungersi alla capacità di reddito del coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione. Inoltre, nel caso in cui il coniuge debitore non sia economicamente in grado di versare l’assegno periodico di mantenimento, il giudice potrà assegnare la casa al coniuge creditore in sua totale o parziale copertura.

I criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento e lo strumento di calcolo:
Nel caso in cui la separazione è consensuale sarà compito dei due coniugi, con la consulenza di un avvocato, stabilire, tra i vari punti dell’accordo, anche l’ammontare dell’importo dovuto per l’assegno di mantenimento. Il Tribunale, una volta accertata l’effettiva equità dell’accordo, soprattutto in tutela degli interessi di eventuali figli, provvederà all’omologazione delle condizioni determinando così la separazione legale. I dettagli sul mantenimento potranno poi essere modificati consensualmente senza sottostare ad un nuovo giudizio di omologazione. Differente, invece, il caso in cui ci sia un mancato accordo tra i coniugi oppure ci sia una specifica richiesta di addebito della separazione da parte di uno dei due. In questo caso sarà compito del giudice stabilire a chi attribuire le eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali (che non potrà beneficiare dell’assegno) e dettare le varie condizioni all’interno di un procedimento di separazione giudiziale. La determinazione dell’assegno di mantenimento (che si fa comunque anche se nessuna delle parti ha chiesto l'addebito) è strettamente connessa all’individuazione della parte che risulta più svantaggiata a causa della sospensione del vincolo matrimoniale, qualora non sia in grado di garantire lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza. Il compito del giudice, infatti, sarà quello di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata stabilendo il giusto valore del mantenimento. Nell’eventualità di un inadempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno, il giudice potrà disporre del sequestro dei beni o richiedere a terzi il versamento del denaro dovuto.

L'assegno per il mantenimento dei figli minori:
Di natura sostanzialmente differente è l'assegno di mantenimento dovuto da uno dei due ex coniugi in favore dell'altro finalizzato al mantenimento dei figli minori. L'articolo del codice civile impone infatti ai coniugi separati o divorziati il dovere di sostenimento della prole: ciò nell'ottica di tutelare l'interesse superiore della crescita dei figli. Giurisprudenza recente (Cassazione civile, sentenza n. 785 del 20 Gennaio 2012) ha confermato come il giudice, nel determinare in che modo i genitori debbano contribuire al mantenimento dei figli, goda della più ampia discrezionalità “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole”. “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio occorre tenere in considerazione la situazione economica dei genitori e le esigenze del minore” (Cassazione Civile, sentenza n. 15556 del 14 Luglio 2011) attraverso una “ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti” (Cassazione Civile, sentenza n. 21649 del 21 Ottobre 2010). Tale intervento giudiziale potrebbe non rendersi necessario in caso di separazione consensuale dei coniugi, i quali, nelle proprie condizioni, hanno previsto un'equa distribuzione dei doveri nei confronti della prole (ad esempio, quando uno dei due, pur percependo reddito minore, lascia la casa coniugale all'altro per favorirne i figli conviventi). Nel caso in cui al contrario i coniugi non trovino alcun accordo, la legge concede all'organo giudicante il più ampio potere discrezionale in ordine alla determinazione del quantum.

Il mantenimento del figlio maggiorenne:
Il diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne perdura fino a quando non sopraggiunga la completa indipendenza economica, pertanto l’obbligo di assistenza materiale dei genitori si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età e cessa solo quando egli sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio sostentamento grazie ad un lavoro adeguato alle sue capacità e alle sue prospettive di crescita professionale. Se il figlio perde il lavoro stabile grazie al quale aveva raggiunto la propria autonomia l’obbligo di mantenimento rimane comunque estinto. Il giudice, all’atto di quantificare il valore dell’assegno, deve verificare quali siano le reali intenzioni del figlio maggiorenne nella ricerca di un lavoro al termine del suo percorso scolastico. Se venisse accertata una ingiustificata inoperosità nel tentativo di affrancarsi economicamente dalla condizione di mantenimento, il Tribunale può revocare il diritto al ricevimento dell’assegno mensile. L’obbligo di mantenimento decade anche nel caso in cui il figlio maggiorenne che sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto, in maniera del tutto volontaria o per colpe a lui imputabili, ottenere una definitiva indipendenza economica. Tuttavia il raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica non sono elementi sufficienti a giustificare una sospensione del versamento dell’assegno. Tale dovere da parte del genitore può mutare o estinguersi solo attraverso una procedura di carattere giuridico o tramite un accordo consensuale. Occorre cioè dimostrare che il figlio maggiorenne, grazie al conseguimento di un impiego stabile, consono alle attitudini acquisite nel corso dei sui studi o comunque inerente a quelle che sono le sue aspirazioni, non ha più diritto al mantenimento in quanto economicamente indipendente.

La revisione e l'adeguamento dell'assegno di mantenimento:
Tutte le decisioni emesse dal giudice con la sentenza di separazione, che sia consensuale o giudiziale, possono essere sempre modificabili. Nel caso in cui ci siano obiettivi cambiamenti nel tenore di vita di uno dei due coniugi separati si può richiedere una revisione dell'assegno di mantenimento. Ci si può rivolgere ad un mediatore in sede stragiudiziale oppure effettuare un ricorso congiunto presso il Tribunale che ha pronunciato la separazione. Nel caso non si convenga ad un accordo tra le parti occorrerà dare inizio ad un nuovo procedimento. Il coniuge che si sente legittimato a richiedere la modifica dell’assegno di mantenimento dovrà essere in grado di produrre prove rilevanti inerenti il fatto che si sia profilato un “mutamento delle circostanze” come, ad esempio, un peggioramento delle sue condizioni di sostentamento o, al contrario, che ci sia stato un miglioramento nelle condizioni economiche dell’altro. Altre circostanze comuni che possono indurre uno dei coniugi a richiedere una modifica delle condizioni di separazione si possono verificare al momento della formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto oppure quando mutano le spese inerenti alla corretta crescita dei figli e al loro mantenimento. Diverso è invece il caso dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento. Esso riguarda la rivalutazione economica periodica dell'importo dovuto e fa riferimento sia agli indici ISTAT che alla situazione patrimoniale complessiva dei due soggetti coinvolti. L'adeguamento opera in maniera automatica ma al fine della sua applicazione occorre che il coniuge percepente faccia espressa richiesta di versamento del conguaglio al coniuge debitore.

L'ammissibilità del mantenimento in caso di rottura del legame di una coppia di fatto:
Il nostro ordinamento giuridico riconosce formalmente solo la famiglia fondata sull’unione matrimoniale contratta in base a leggi civili. Le unioni di fatto e la formazione di famiglie fondate sulla semplice convivenza ha tuttavia spinto la giurisprudenza a riconoscere un certo grado di tutela anche per le famiglie naturali. Nel caso in cui si verifichi una rottura nella coppia di fatto occorre verificare se è possibile applicare per analogia le stesse regole previste per la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato svantaggiato. Tacendo la legge sul punto, fin'ora si è esclusa un'eventualità simile, la cui configurazione creerebbe scompiglio e rischierebbe di generare un effetto a catena nell'interpretazione delle norme che regolamentano il rilievo giuridico della vita matrimoniale. In mancanza di una precisa regolamentazione, al momento l’unica soluzione per tutelarsi da possibili conflitti e garantire così i diritti di entrambi i conviventi in caso di rottura della coppia di fatto è quella di sottoscrivere un accordo sotto forma di scrittura privata autentificata da un notaio.

Il mantenimento: cosa accade se chi paga il mantenimento forma una nuova famiglia (con o senza nuovi figli) e cosa accade se a formare la nuova famiglia è il coniuge che percepisce il mantenimento
La formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non determina in nessun caso (nemmeno in presenza di nuovi figli) la sospensione o l’estinzione dei suoi doveri di assistenza materiale stabiliti dal giudice con la separazione legale. In questo senso si è pronunciata la Cassazione Civile nella sentenza n. 24056 del 10 Novembre 2006, la quale ha compreso sia la situazione di separazione tra coniugi che di divorzio: “Il diritto all'assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona”. La convivenza more uxorio potrà solamente influire su una nuova determinazione del valore dell’assegno in base al miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche e in sostanza stabilire se egli sia ancora in grado o meno di poter garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita di cui godeva durante l’unione matrimoniale. Di contro, la formazione di un’affidabile e stabile relazione familiare di fatto da parte del coniuge creditore, che sia favorevolmente incisiva sulla mutata condizione economica tanto da ridurre o persino annullare lo stato di bisogno riscontrato in sede giudiziale, può legittimare il coniuge debitore a chiedere la riduzione o la sospensione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Il carattere di stabilità della nuova unione certificata da una lunga durata temporale o, addirittura, suggellata dalla nascita di nuovi figli, scioglie ogni legame con il tenore e i modelli di vita che caratterizzavano la precedente relazione matrimoniale.

A tale proposito, merita di essere segnalata la sentenza della Corte di cassazione numero 32871/18, in cui si legge che “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangano inadeguati”.

Se il coniuge debitore risulta inadempiente: il sequestro conservativo e le garanzie a copertura del debito
Il codice civile prevede alcuni strumenti specifici introdotti al fine di tutelare il diritto di credito al mantenimento del coniuge avente titolo. A garanzia del credito il giudice, su richiesta dell'interessato, può disporre il sequestro conservativo sui beni del coniuge debitore. Giurisprudenza recente e costante ha infatti affermato che il sequestro in questione “non ha natura cautelare ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi” (Cassazione Civile, sentenza n. 10273 del 28 Maggio 2004). Il sequestro conservativo può essere validamente richiesto anche a garanzia del pagamento degli assegni di mantenimento destinati alla prole. Nel caso in cui il coniuge debitore sia a sua volta creditore nei confronti di terzi di somme di denaro da corrispondere periodicamente, il giudice, ex articolo 156 codice civile, può ordinare a questi ultimi di versare direttamente al coniuge avente diritto l'intero o una parte degli importi dovuti al coniuge inadempiente (Cassazione Civile, sentenza n. 23668 del 6 Novembre 2006 e n. 1398 del 27 Gennaio 2004 in tema di trattamenti pensionistici). Nei casi più rilevanti, anche l'iscrizione di ipoteca rappresenta idonea garanzia a tutela del diritto di credito al mantenimento, e può essere validamente presentata al giudice dal coniuge debitore.

L’assegno divorzile:
Anche l’assegno divorzile ha una funzione di assistenza materiale e viene corrisposto al coniuge più bisognoso quando il vincolo matrimoniale cessa definitivamente con la sentenza di divorzio. Nel momento in cui viene a sciogliersi il nucleo familiare occorre intervenire in difesa delle condizioni vitali del coniuge economicamente più debole. Presupposto fondamentale, infatti, è l’oggettiva necessità del beneficiario il quale deve risultare privo dei mezzi di sostentamento e di essere altresì impossibilitato a mutare tale condizione (ad esempio l’incapacità fisica per poter lavorare). D’altro canto la cessazione del legame matrimoniale influirà anche in una maggior rigidità nella determinazione del giusto valore dell’assegno.

Sino a pochissimo tempo fa, la giurisprudenza era solita individuare il parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, al quale rapportare l'adeguatezza o meno dei mezzi di chi lo richiede, nel tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio. Con la rivoluzionaria sentenza numero 11504/2017, tuttavia, la Corte di cassazione ha detto addio al parametro del tenore di vita nella determinazione dell'an dell'assegno divorzile, affermando che l'ex coniuge che richiede il beneficio deve essere considerato "esclusivamente come "persona singola" e non già come (ancora) "parte" di un rapporto matrimoniale ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale". Oggi, quindi, il giudice del divorzio, nel valutare l'an debeatur dell'assegno, deve soffermare la propria indagine sull'eventuale indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede e, se sulla base di precisi indici (possesso di redditi, possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, capacità e effettive possibilità di lavoro, stabile disponibilità di una casa di abitazione), accerta che il richiedente è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve riconoscergli alcun diritto all'assegno divorzile.

Va a tal proposito precisato che, sebbene non manchino posizioni di segno contrario, l'addio al tenore di vita riguarda solo l'assegno di divorzio e non l'assegno di separazione. Come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 12196/2017, infatti, la separazione, a differenza del divorzio, "non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale" e, pertanto, non è possibile estendere ad essa i medesimi ragionamenti fatti dalla sentenza numero 11504/2017.

La conferma delle SS.UU.
La sentenza numero 11504/2017 ha successivamente ricevuto un importante avallo anche dalle Sezioni Unite che, con la pronuncia numero 18287/2018, hanno confermato che la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non è finalizzata a ricostruire il tenore di vita endoconiugale.

Con tale sentenza, la Cassazione ha anche precisato quali sono i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno, identificandoli nei seguenti:

- valutazione integrata tutti gli indicatori contenuti nell'incipit dell'articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970;

- attenzione all'aspetto perequativo-compensativo e alla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la successiva situazione di disparità;

- accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale dei predetti indicatori sulla sperequazione determinatasi.

Riforma dell'assegno divorzile
Con una proposta di legge che ha già ricevuto l'approvazione della Camera e il consenso bipartisan e che è in attesa solo dell'ok definitivo del Senato, il legislatore si sta adeguando, nella regolamentazione dell'assegno divorzile, ai più recenti approdi giurisprudenziali.

In particolare, recependo il superamento del criterio del tenore di vita, la proposta prevede che il giudice, nel decidere dell'assegnazione dell'assegno divorzile, dovrà tenere conto:
delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
del contributo personale ed economico che ciascuno dei coniugi ha dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e comune;
del patrimonio e il reddito di entrambi;
della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, che sia derivata dall'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti;
del comportamento che ciascuno dei coniugi ha tenuto in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
Una grande novità prevista dalla proposta di legge è la possibilità di predeterminare la durata dell'assegno divorzile, se la ridotta capacità reddituale del richiedente di configura come temporanea.

La riforma prevede poi esplicitamente l'addio all'assegno in caso di nuove nozze, unione civile o stabile convivenza con un'altra persona del beneficiario.

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