Avvocati Ora

Avvocati Ora Avvocati Ora è un'associazione forense costituita il 24 Luglio 2012. Problematiche relative alla vita della Avvocatura e Politica Forense sono discusse

29/01/2026

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 969 del 16 gennaio 2026 ha indicato in € 1.528,00 il comopenso minimo inderogabile nel procedimento per ATP ex art. 445 bis cpc ...

13/11/2025

“«Cominciamo con il ricordare che l’istituto è nato nel 2009 per mettere a disposizione degli iscritti, su base volontaria, uno strumento per incrementare, in prospettiva futura, la propria pensione, ottenendo, da subito, importanti benefici fiscali.

30/04/2025

Il decreto penale di condanna interrompe la permanenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza dal momento della sua notifica

l delitto di violazione degli obblighi di assistenza è un reato permanente a condotta omissiva; la permanenza della fattispecie delittuosa cessa col venir meno della condotta antigiuridica per volontà dell'obbligato o per altre cause. Ne consegue che il reato previsto dall'art. 570 c.p. permane fino a quando la condotta di sottrazione agli obblighi non cessi in maniera definitiva, a nulla rilevando, a tal fine, gli eventuali adempimenti parziali ed occasionali del soggetto obbligato. Il decreto penale di condanna interrompe la permanenza del reato dal momento della sua notifica all'imputato, a nulla rilevando il fatto che, a seguito dell'opposizione e della comparizione in udienza di quest'ultimo, sia in seguito revocato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Presidente DE AMICIS Gaetano
Relatore TONDIN Federica

ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 4919 dep. il 6 febbraio 2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 3 I. n. 54/2006, in relazione all'art. 570, comma 2, cod. pen., per aver omesso di corrispondere, totalmente o parzialmente, la somma mensile di Euro 600 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli minori, stabilita in sede di separazione consensuale, facendo così mancare i mezzi di sussistenza ai figli. Il reato è contestato da maggio 2013 a dicembre 2013, "in permanenza", con denuncia sporta il 16 dicembre 2023.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., rilevando la violazione del principio del ne bis in idem.

Deduce il difensore che nei confronti del ricorrente è stato emesso, in data 11 settembre 2019, decreto penale di condanna, divenuto definitivo, per il medesimo reato commesso "a partire da giugno 2014 tutt'ora in corso di consumazione. Querela del 12/04/2019". Secondo la prospettazione difensiva la condotta contestata nel presente procedimento è ricompresa nel periodo in contestazione nel decreto penale irrevocabile. Rimangono escluse dal decreto penale le condotte contestate dal maggio 2013 al giugno 2014, ma esse sono oramai prescritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il difensore deduce la violazione del divieto di bis in idem, non eccepita innanzi al giudice di appello, quantunque il decreto penale di condanna sia divenuto definitivo prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.

Sul punto va precisato che, poiché la violazione di tale divieto si risolve in un errar in procedendo, al giudice di legittimità è consentito l'esame degli atti per accertare i presupposti di tale violazione, da ciò derivando che la questione può essere dedotta, anche per la prima volta, davanti alla Corte di cassazione e da questa conseguentemente esaminata (fra le altre, Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871; Sez. 6, n. 14991 del 30/01/2013, Barbato, Rv. 256221), sempre che l'esame devoluto non richieda, come nel caso di specie, la necessità di accertamenti fattuali, sempre inibiti al giudice di legittimità.

3. Per la condotta di omesso versamento della somma dovuta a titolo di mantenimento per la moglie e i figli minori sono stati emessi due provvedimenti di condanna nei confronti dell'imputato: un decreto penale divenuto irrevocabile e la sentenza impugnata.

Il decreto penale di condanna è stato emesso in data 11 settembre 2019 per il reato di cui all'art. 570-bis commesso "a partire dal giugno 2014 e tutt'ora in corso di consumazione. Querela del 12/04/2019".

In presenza di una imputazione "aperta", che non indica il termine di consumazione, occorre, quindi, preliminarmente stabilire fino a quale data il reato sia contestato.

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è, infatti, un reato permanente a condotta omissiva. La permanenza cessa nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa. Per questo, ove la condotta sia contestata senza indicazione del momento finale, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra o dal compimento dell'azione volontaria che pone fine alla situazione antigiuridica o dalla data della pronuncia giudiziaria di condanna, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 33220 del 22/07/2015, Rv. 264429-01). Infatti, compete al giudice del dibattimento appurare se la fattispecie concreta, così come descritta, sia già esaurita ovvero sia ancora in atto; in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'eventuale protrazione della permanenza, di cui, pertanto, può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.

Diverso è il caso in cui il procedimento sia definito con decreto penale di condanna, in cui l'accertamento giudiziale interviene al momento dell'emissione del decreto, essendo del tutto eventuale la fase successiva conseguente all'opposizione.

Per questo è lo stesso decreto che interrompe la permanenza, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione, sia stato revocato. Secondo un orientamento, l'effetto interruttivo è legato alla notificazione del decreto (Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, P.M. in proc. Parisi, RV 215884; Sez. 2, n. 12931 del 13/01/2012, Catanese, RV 252798), mentre altra e più recente giurisprudenza della Corte fa riferimento, per individuare il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione, alla sua emissione (Sez. 6, Sentenza n. 19000 del 25/02/2016 Rv. 266993-01, in motivazione).

Reputa il Collegio di confermare tale ultima impostazione, in quanto è con l'emissione del decreto, e non con la sua notificazione - la cui esecuzione può intervenire anche molto tempo dopo - che viene posto in essere l'accertamento giudiziale che definisce la regiudicanda, ciò che risulta particolarmente evidente nei casi, come quello di specie, in cui il decreto non è stato opposto, per cui non vi è più spazio per un ulteriore accertamento.

Il decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente, quindi, comprende la condotta di omesso versamento dell'assegno di mantenimento che va dal 1 giugno 2014 all'11 settembre 2019.

4. La sentenza oggetto di impugnazione ha ad oggetto il medesimo reato, contestato anch'esso con imputazione "aperta" "dal mese di maggio 2013 al dicembre 2013 con permanenza". In giudizio è stato accertato il reato fino alla emissione della sentenza di primo grado, ossia fino alla data del 14 marzo 2022 (fino a tale data, quindi, è stato quantificato il danno cagionato alla persona offesa costituita parte civile, in difetto di atti di adempimento da parte dell'imputato).

Da ciò consegue che i due titoli di condanna - decreto penale del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, divenuto esecutivo il 16 settembre 2022, e la sentenza impugnata - attengono ai medesimi fatti limitatamente al periodo dal 1 giugno 2014 all'11 settembre 2019.

Limitatamente a tale periodo di tempo, quindi, il ricorso, con cui si deduce la violazione del divieto di bis in idem, è fondato.

5. La sentenza impugnata, tuttavia, ha ad oggetto anche condotte antecedenti (dal 1 maggio 2013 al 31 maggio 2014) e successive (dal 12 settembre 2019 al 14 marzo 2022).

Le prime sono oramai prescritte, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, dal momento della cessazione della permanenza (31 maggio 2014).

Per le seconde, invece, già accertate dai Giudici di merito e non prescritte, è necessario rideterminare la pena, quantificata nella sentenza impugnata in relazione ad una condotta omissiva protrattasi per un periodo molto più ampio.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, per un nuovo giudizio sul profilo dianzi indicato.

6. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alle condotte poste in essere nel periodo dal 1 maggio 2013 al 31 maggio 2014, perché estinte per intervenuta prescrizione, nonché alle condotte poste in essere nel periodo ricompreso nel decreto penale di condanna divenuto definitivo (dal 1 giugno 2014 all'11 settembre 2019) per difetto della condizione di procedibilità. Il ricorso, nel resto va rigettato. Va, infine, disposto il rinvio per nuovo giudizio in relazione alla quantificazione della pena per le restanti condotte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al periodo dal 1 maggio 2013 al 31 maggio 2014 per intervenuta prescrizione, nonché per il periodo dal 1 giugno 2014 all'11 settembre 2019 per difetto della condizione di procedibilità. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena.

Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2025.

04/11/2024
15/10/2024

𝐋𝐞 𝐒𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐡𝐢𝐨: "𝐧𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 [ndr: “non potendo riservarle all’ultimo giro offerto dall’art. 183, sesto comma, c.p.c.” salvo quanto si dirà infra] 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 è 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐯𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐠𝐢𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞" (Cass., S.U. 26727 15.10.2024). Per la Cassazione, la mancata attivazione del “work in progress” riconvenzionale non preclude al ricorrente-opposto l’aggiunta di pretese correlate a quella orirginaria per tramite dello “strumento teleologico dell’interesse”.

In particolare, “non è più sostenibile un’interpretazione restrittiva, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”.

C’è per l’appunto un “caveat”: in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'articolo 88, primo comma, c.p.c. - includente anche, per logica, semplificazione - chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all"ultimo giro" offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.

Torna ammissibile l’utilizzo della memoria 183 quando la condotta difensiva dell'opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all'atto di citazione in opposizione, cosicché l'opposto secondo i generali principi difensivi possa esercitare lo jus variandi a sua volta, e quindi anche nell'ultimo stadio della memoria ex articolo 183, se

17/07/2023

Si rende noto che L'ART. 4 TER del D.L. n. 51/2023, convertito con modifiche nella Legge n. 87 del 3 luglio 2023, relativamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati ai ...

26/05/2023

Il Tribunale di Crotone, ha sospeso il pignoramento presso terzi esperito contro un padre di famiglia al quale era stato pignorato un quinto dello

12/10/2022

Per gli Ermellini in presenza di due coniugi, la pensione di reversibilità deve essere ripartita, tenendo conto di diversi criteri e fattori

Indirizzo

Bari

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avvocati Ora pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi