22/04/2026
Defibrillatore difettoso: ampliata la responsabilità del distributore.
Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001
La Corte rileva come anche colui che pur non essendo produttore si limiti ad acquistare il prodotto e rivenderlo in un uno Stato membro, possa essere considerato “produttore” se, conformemente all’art. 3, par. 1 della direttiva, si presenti come tale avendo apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
La Corte evidenzia inoltre come, ai fini della protezione del consumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o materia prima sia difettosa.
La nozione di produttore, secondo la direttiva comunitaria, interpretata dalla Corte di Giustizia, determina un’estensione della nozione di produttore ricomprendendo anche l’importatore e il distributore del bene nel territorio dell’Unione Europea.