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Volpe&Partners Lo studio Volpe&Partners si occupa principalmente di casi legati alla responsabilità civile sanitaria

Defibrillatore difettoso: ampliata la responsabilità del distributore.Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001...
22/04/2026

Defibrillatore difettoso: ampliata la responsabilità del distributore.

Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001

La Corte rileva come anche colui che pur non essendo produttore si limiti ad acquistare il prodotto e rivenderlo in un uno Stato membro, possa essere considerato “produttore” se, conformemente all’art. 3, par. 1 della direttiva, si presenti come tale avendo apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
La Corte evidenzia inoltre come, ai fini della protezione del consumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o materia prima sia difettosa.
La nozione di produttore, secondo la direttiva comunitaria, interpretata dalla Corte di Giustizia, determina un’estensione della nozione di produttore ricomprendendo anche l’importatore e il distributore del bene nel territorio dell’Unione Europea.

Responsabilità sanitaria e onere di allegazione attenuato.La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 1809/2026, riforma ...
21/04/2026

Responsabilità sanitaria e onere di allegazione attenuato.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 1809/2026, riforma la decisione di primo grado in tema di responsabilità sanitaria, chiarendo che nel giudizio di responsabilità sanitaria di natura contrattuale, l’onere di allegazione gravante sul paziente ha carattere attenuato e relativo: è sufficiente la descrizione del nucleo materiale essenziale del fatto costitutivo (vicenda clinica, sintomi, ricoveri, terapie praticate e omesse, evento dannoso), non potendosi esigere l’individuazione ex ante dei profili tecnico‑scientifici specifici dell’errore medico, acquisibili solo tramite CTU.
Ne consegue che la deduzione, in corso di causa o all’esito della CTU, di un diverso o più preciso profilo di colpa (nella specie, omessa diagnosi di corpo estraneo rispetto alla iniziale prospettazione di impropria ingestione della protesi) non integra mutamento di causa petendi né domanda nuova, quando si collochi all’interno del medesimo perimetro storico originariamente allegato.

L'infezione ospedaliera non interrompe nesso causale tra investimento e decesso.Corte di Cassazione, quarta penale, sent...
18/04/2026

L'infezione ospedaliera non interrompe nesso causale tra investimento e decesso.

Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 7 aprile 2026, n. 12778

Interessante sentenza in tema di nesso causale tra pluralità di eventi e decesso. La Corte di Cassazione, in linea peraltro con un suo consolidato orientamento, chiarisce che le complicanze insorte durante il ricovero non interrompono il nesso causale con l’investimento in quanto le complicanze infettive ospedaliere (in questo caso una broncopolmonite batterica), pur configurandosi come causa del decesso, non interrompono il legame eziologico con l’investimento stradale; tanto in considerazione del fatto che quest’ultimo ha innescato la “sindrome da immobilizzazione” causa dell'infezione che ha condotto al decesso (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 7 aprile 2026, n. 12778).

Il compenso del consulente di parte deve essere liquidato d’ufficio.Cass., sez. III, 23 marzo 2026, n. 6949 – Pres. Rubi...
15/04/2026

Il compenso del consulente di parte deve essere liquidato d’ufficio.

Cass., sez. III, 23 marzo 2026, n. 6949 – Pres. Rubino, Rel. Rossetti

“La nomina di un consulente di parte fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c. Pertanto, la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso.

La Tabella Unica Nazionale. come nuovo  parametro generale, seppur indiretto, della valutazione equitativa del danno non...
07/04/2026

La Tabella Unica Nazionale. come nuovo parametro generale, seppur indiretto, della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione alla salute. Cassazione 7 aprile 2026, n. 8630

La Terza Sezione civile della Cassazione, con sentenza 7 aprile 2026, n. 8630, decide il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano. Il giudice chiedeva se, dopo il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (T.U.N.), il parametro legittimo di liquidazione del danno biologico macropermanente fosse ancora la tabella milanese, la T.U.N. ovvero una scelta libera e motivata tra i due sistemi.
La Cassazione individua la chiave di soluzione nel principio di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c..
La T.U.N. è riconosciuta come parametro generale e “privilegiato” della valutazione equitativa del danno biologico da macrolesioni; tale applicazione non avviene per via di analogia iuris né in via di efficacia normativa retroattiva, ma come scelta equitativa del giudice che assume la T.U.N. quale parametro aggiornato e normativamente fondato per riempire di contenuto l’art. 1226 c.c.
Lo scostamento dalla T.U.N. – anche a favore delle Tabelle di Milano – è possibile SOLO con motivazione particolarmente puntuale sulle circostanze peculiari.

Danno da perdita del rapporto parentale per morte del feto.Il danno da perdita del feto conseguenza di omissioni e ritar...
04/02/2026

Danno da perdita del rapporto parentale per morte del feto.

Il danno da perdita del feto conseguenza di omissioni e ritardi dei medici è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, sia nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, sia nella sua attitudine a riverberarsi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dei genitori, tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre.

Il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.

Cass. Civ. sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26826

È risarcibile il danno da perdita di chance di sopravvivenza pari al 20%SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 51/2026La ...
28/01/2026

È risarcibile il danno da perdita di chance di sopravvivenza pari al 20%

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 51/2026

La chance quindi per essere risarcibile dev’essere seria ed apprezzabile, non prossima allo zero, ma neppure necessariamente superiore al 50%.

"Mentre il nesso di causalità tra la condotta illecita e la perdita della chance deve intercorrere secondo una percentuale prossima alla certezza (>50%), la possibilità di conseguimento del risultato, anche se inferiore al 50%, ma apprezzabile e seria e non prossima allo zero, costituisce l’oggetto stesso della lesione, ed è quindi risarcibile,

CONSAPEVOLEZZA  DELL'APPROSSIMARSI DELLA MORTE - PROVASecondo una recentissima sentenza della Suprema Corte, in tema di ...
22/01/2026

CONSAPEVOLEZZA DELL'APPROSSIMARSI DELLA MORTE - PROVA
Secondo una recentissima sentenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità sanitaria e danno morale catastrofale (o danno morale terminale che spetta al deceduto per aver percepito l'approssimarsi della sua morte), non si può negare agli eredi il risarcimento di tale danno sul rilievo che il paziente, pur risultando dalla cartella clinica vigile e orientato fino a pochi minuti prima del decesso in ambiente ospedaliero, non avrebbe avuto consapevolezza dell’approssimarsi della morte. Non è corretto chiedere ai familiari una «prova positiva» (quasi una dichiarazione esplicita) di tale consapevolezza, quando invece risponde a massima di comune esperienza che una persona in gravissime condizioni sanitarie in sede ospedaliera possa entrare nella previsione consapevole di una prognosi negativa, e la mera condizione di vigilanza non può logicamente essere interpretata come esclusione della percezione di un possibile esito fatale. Ordinanza 468, sezione Terza del 08-01-2026

La retta in RSA per i malati di Alzheimer o demenza è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.Quando il ricovero impli...
13/11/2025

La retta in RSA per i malati di Alzheimer o demenza è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Quando il ricovero implica prestazioni sanitarie necessarie, la retta deve essere interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); né il malato né i suoi familiari, pertanto, possono essere gravati di tali spese.

Con la sentenza n. 4752 del 22 febbraio 2024, confermata dall'ordinanza n. 26943 del 17 ottobre 2024, la Cassazione ha ribadito che tutte le prestazioni strumentali alla cura sanitaria sono a carico del SSN, e nessun contributo può essere richiesto al paziente;

Chi ha pagato somme non dovute ha diritto alla restituzione delle rette pagate. Si tratta di ripetizione dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), con prescrizione decennale.

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“IL RITARDO DIAGNOSTICO IN ONCOLOGIA :  ASPETTI CLINICI, MEDICO - LEGALI E CONSEGUENZE RISARCITORIE"Venerdì 24 ottobre 2...
03/11/2025

“IL RITARDO DIAGNOSTICO IN ONCOLOGIA : ASPETTI CLINICI, MEDICO - LEGALI E CONSEGUENZE RISARCITORIE"

Venerdì 24 ottobre 2025, si è tenuto a Verona il convegno su un tema cruciale per la sanità, la giustizia e i diritti dei pazienti: “Il ritardo diagnostico in oncologia: aspetti clinici, medico-legali e conseguenze risarcitorie“.

Il convegno, patrocinato dalla S.I.M.L.A., è stato organizzato da Avvidasa, un'associazione che unisce avvocati specializzati nella gestione del danno alla salute da responsabilità medica, di cui faccio parte.

La giornata di studio, che ha visto la partecipazione di illustri professionisti del mondo accademico, giuridico e sanitario, è stata un'occasione unica di confronto multidisciplinare su un tema sensibile e di grande complessità: le implicazioni cliniche, legali ed etiche del ritardo diagnostico in ambito oncologico.

E' stata una giornata di alta formazione, consapevolezza e confronto, un momento formativo e di riflessione fondamentale per tutti coloro che operano nella sanità e nella giustizia: professionisti chiamati ogni giorno a rispondere, con competenza e responsabilità, a situazioni complesse che coinvolgono la salute e i diritti delle persone.

Un ringraziamento ai prestigiosi relatori per il contributo che hanno dato alla crescita di ognuno.

E' stata una grande opportunità, un momento di enorme stimolo e condivisione soprattutto con gli stimati Colleghi dell'Associazione.

Indirizzo

Piazza Aldo Moro N. 37
Bari
70122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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