Avv. Marcello Chiofalo

Avv. Marcello Chiofalo Laureato in Giurisprudenza dal 2001, mi occupo soprattutto di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, e Diritto di Famiglia. Buona fortuna a tutti.

Impartisco anche lezioni private in videochiamata in materia di

- Diritto Civile
- Procedura Civile
- Diritto Penale
- Diritto del Lavoro. In qualità di Avvocato e con esperienza
nel campo della preparazione esami, vi rinnovo la mia disponibilità ad impartire lezioni personalizzate per le materie indicate, oltre a dare un contributo nella predisposizione di Tesi di Laurea. Anche (e forse sopratt

utto) in questo triste e surreale periodo, scrivetemi anche solo per un consiglio o per prenotare una lezione totalmente GRATUITA di prova, durante la quale, magari, discorrere insieme anche della metodologia di studio da adottare per i diversi esami indicati.

10/05/2018

Come si dividono le spese di balconi e sottobalconi?

Riassumendo quanto detto sino a qui, possiamo sintetizzare i principi nel seguente modo. Quando si provvede alla ristrutturazione dei balconi, bisogna distinguere tra chi vanno ripartite le spese:

la manutenzione del balconi compete al proprietario dell’appartamento, che ne è il solo titolare;
la manutenzione del rivestimento esterno del balcone aggettante, che si inserisce sulla facciata dell’edificio, compete al condominio e viene ripartita per millesimi tra tutti i proprietari;
la manutenzione del rivestimento del sottobalcone compete al condominio e viene ripartita per millesimi;
la manutenzione dei decori esterni dei balconi che servono a migliorare l’estetica dell’edificio compete al condominio e viene ripartita per millesimi.

Cass. sent. n. 1990/2016: «In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole».

28/03/2018

La fattura del carrozziere non è più sufficiente a dimostrare il danno subito: lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione (VI sez. 3 civile) con l'ordinanza n. 3293 del 27 settembre 2017/12 febbraio 2018.

Servono più prove. Che cosa dice l'ordinanza? In caso d'incidente stradale, quando il danneggiato fa riparare l'auto, ma poi è costretto a fare causa alla compagnia perché insoddisfatto dell'offerta risarcitoria, deve dimostrare l'entità del danno che è stato cagionato al mezzo. Per fare questo, la sola fattura del riparatore non è più sufficiente, in quanto è solo un documento fiscale. Bisogna, invece, allegare una quietanza che dimostri che il pagamento è stato davvero effettuato, meglio se accompagnata dalla copia dell'assegno versato o del bonifico corrisposto. E in giudizio, il carrozziere può essere chiamato a testimoniare che ha effettivamente percepito il pagamento. Ancora inferiore, secondo la Corte, è il valore probatorio del preventivo, definito un mero indicatore di spesa che poi dev'essere confermato nelle fasi successive.

20/11/2017

Agente immobiliare, diritto alla provvigione anche se la vendita non si conclude:

La clausola inserita nel contratto di mediazione “ad affare fatto” non comporta il venir meno della provvigione da corrispondere all'agente anche se poi la vendita non si perfeziona. A dirlo è una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è sufficiente anche la sottoscrizione del preliminare tra le parti, indipendentemente dalla mancata conclusione del contratto definitivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21575 del 18 settembre 2017.

Accolto il ricorso del mediatore: il diritto alla provvigione sorge per aver messo in relazione le parti.

Il caso – Il titolare di un'agenzia immobiliare ricorreva contro la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia gli aveva negato il pagamento di 3.000,00 euro a titolo di provvigione dovuta per l'attività di mediazione svolta.

Secondo i giudici territoriali, la clausola inserita nel contratto di mediazione, secondo cui “resta inteso che il compenso sopra indicato non sarà dovuto in caso di mancata vendita” configurerebbe una condizione sospensiva, che subordinava il compenso del mediatore al positivo esito della compravendita.

E poiché, nel caso di specie, le parti, dopo il preliminare, non avevano stipulato il rogito definitivo, tale condizione non si sarebbe verificata.

La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi dell'art. 1754 c.c.,si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare, risultando idonea, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione, anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nellasegnalazione dell'affare.

Ciò vuol dire che, perché sorga il diritto del mediatore al compenso, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dallo stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti. Il fondamento del diritto al compenso è dunque da ricercarsi nell'attività di mediazione, che si concreta nella messa in relazione delle parti, costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare.

Nel caso di specie, dunque, la conclusione dell'affare è senz'altro integrata dalla conclusione del contratto preliminare di vendita intervenuto tra le parti, mentre, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, sono indifferenti le vicende successive che hanno condotto le parti a non concludere il contratto definitivo.

Alla conclusione del preliminare va riconosciuto l'effetto dell'insorgere del diritto alla provvigione, indipendentemente dalla scadenza o meno del mandato. Secondo i giudici di Piazza Cavour, inoltre, è errata l'interpretazione della clausola inserita nel contratto di mediazionefornita dalla corte d'appello, perché contraria ai principi di correttezza e buona fede e che si presta a “comportamenti elusivi” che “tolgono effetto allo stesso contratto di incarico”.

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Bari
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