Avv. Marco Palieri

Avv. Marco Palieri Assistenza, consulenza e difesa in diritto amministrativo Avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Bari. Patrocinante innanzi alle magistrature superiori.

Socio della Camera degli avvocati amministrativisti di Bari. Dottore di ricerca in diritto pubblico dell'economia. Arbitro della Camera Arbitrale presso l'ANAC. Componente esperto nelle commissioni di gara e di concorso. Docente nell'ambito di master universitari per i contratti pubblici. Editorialista giuridico. Lo Studio si occupa principalmente di: ambiente, appalti pubblici, commercio, demanio

, edilizia ed urbanistica, elettorale, energie rinnovabili, enti pubblici, espropriazioni, finanziamenti, paesaggio, project financing, pubblico impiego, rifiuti, sanità, servizi pubblici, trasporti, università.

Concessioni balneari, il Consiglio di Stato chiarisce: i Comuni possono muoversi anche prima del 2027Molti pensano che l...
02/09/2026

Concessioni balneari, il Consiglio di Stato chiarisce: i Comuni possono muoversi anche prima del 2027

Molti pensano che la proroga al 30 settembre 2027 blocchi tutto fino a quella data. Non è così.

Con una recente pronuncia (n. 6539/2026), il Consiglio di Stato ha ribadito un principio destinato a incidere sull'operatività di Comuni e concessionari: quella data è un termine massimo, non un obbligo di attesa. Le amministrazioni che sono pronte possono bandire e concludere le gare anche prima, senza aspettare la scadenza.

Due precisazioni interessanti per chi opera nel settore:

📌 L'indennizzo per gli investimenti non ammortizzati non spetta automaticamente al concessionario uscente: va provato, voce per voce.

📌 La mancanza del decreto ministeriale sui criteri di calcolo dell'indennizzo — così come il silenzio del bando su questo punto — non è un motivo valido per fermare la procedura di gara.

🔍 La Cassazione ribadisce il c.d. “doppio binario”.📌 Il punto decisivo della CorteCon la sentenza n. 24808 del 28.08.200...
29/08/2026

🔍 La Cassazione ribadisce il c.d. “doppio binario”.

📌 Il punto decisivo della Corte

Con la sentenza n. 24808 del 28.08.20026, la Cassazione, a SS.UU., conferma che l’azione civile e l’azione per danno erariale sono indipendenti, anche quando riguardano gli stessi fatti materiali .

• L’azione contabile ha natura sanzionatoria e tutela l’interesse generale al corretto uso delle risorse pubbliche .
• L’azione civile, invece, ha finalità risarcitoria e tutela l’interesse concreto della società danneggiata .

🎯 Perché è una pronuncia rilevante

Questa decisione conferma il principio essenziale del c.d. “doppio binario”.

Un ente pubblico o una società pubblica possono agire nei confronti di amministratori e dipendenti per ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti, evitando i limiti previsti dalla legge per la responsabilità erariale.

Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”"Nel 2021, quando le gare erano obbligatorie per ...
03/08/2026

Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

"Nel 2021, quando le gare erano obbligatorie per appalti sopra i 75.000 euro, gli affidamenti diretti che andavano a finire appena sotto erano il 28% di tutti gli appalti tra 50.000 e 100.000 euro, mentre le procedure tra 135.000 e 140.000 euro erano solo l’8%.

Ma quando la legge è cambiata ed è diventato possibile per gli amministratori pubblici non fare gara ma dare i lavori in affidamento diretto sino a un valore di 140.000 euro, ecco guarda caso che appena sotto, fra i 135.000 e i 140.000 euro, si sono addensati nel 2024 non più solo l’8% ma ben il 31% di questi lavori, per un valore di 1 miliardo e mezzo di euro, oltre sei volte i 212 milioni del pari parametro del 2021.

Un mare di soldi oggi sprovvisto — salvo casi mitologici di corruzioni autoevidenti — di effettiva tutela penale: se infatti per definizione quando non c’è gara non ci può essere reato di turbativa, il reato che restava (l’abuso d’ufficio) è stato abolito due anni fa".

Quando decorre il termine per impugnare un atto della PA?Il Consiglio di Stato torna su un tema centrale del processo am...
25/07/2026

Quando decorre il termine per impugnare un atto della PA?

Il Consiglio di Stato torna su un tema centrale del processo amministrativo: la decorrenza del termine di 60 giorni per il ricorso.

Principio affermato: la mera conoscenza dell'esistenza e dell'effetto sfavorevole di un provvedimento non fa decorrere il termine di impugnazione, se gli elementi noti non consentono di percepire anche un possibile vizio di illegittimità.

Il bilanciamento è tra due interessi contrapposti: la stabilità dell'azione amministrativa e l'effettività del diritto di difesa. Un ricorso proposto "al buio" — senza alcuna consapevolezza dei vizi dell'atto — non è imposto dall'ordinamento, né compensato dalla possibilità di proporre successivamente motivi aggiunti.

Implicazione pratica: la valutazione della tempestività di un ricorso non può fermarsi alla data di pubblicazione o comunicazione dell'atto. Va verificato quando, in concreto, il destinatario ha acquisito gli elementi idonei a fargli percepire l'illegittimità.

Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 4943/2026

🔍 IA e processo: un precedente che segna un confine chiaroIl Corriere della Sera del 3 luglio riporta la seguente notizi...
05/07/2026

🔍 IA e processo: un precedente che segna un confine chiaro

Il Corriere della Sera del 3 luglio riporta la seguente notizia.
Un tribunale brasiliano ha sanzionato due avvocate per aver inserito, in un atto giudiziario, un comando nascosto (caratteri bianchi su sfondo bianco) rivolto all’intelligenza artificiale al fine di condizionarne le indicazioni.

Il giudice ha qualificato la condotta come una manipolazione indebita del processo, violando correttezza e lealtà professionale.

La decisione è rilevante perché afferma un principio nuovo per una fattispecie nuova: tentare di influenzare un’IA impiegata nel processo è illecito (anche se l’IA non viene effettivamente utilizzata).

Hai ottenuto un permesso di costruire. Poi il Comune lo annulla. Puoi chiedere i danni — ma a quale giudice?Una domanda ...
27/06/2026

Hai ottenuto un permesso di costruire. Poi il Comune lo annulla. Puoi chiedere i danni — ma a quale giudice?

Una domanda che sembra tecnica, ma che nella pratica può fare la differenza tra vincere e perdere una causa ancora prima di entrare nel merito.

La Cassazione ha recentemente cambiato rotta rispetto a un orientamento consolidato dal 2011: quando un cittadino fa legittimo affidamento su un provvedimento amministrativo — un'autorizzazione, un titolo edilizio — e la Pubblica Amministrazione lo annulla, il danno che ne deriva non nasce da un comportamento "qualsiasi" dell'ente pubblico. Nasce dall'esercizio di un potere pubblico. E questo cambia tutto.

La regola, oggi, è questa: il risarcimento va chiesto al giudice ordinario, salvo che la materia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo — come accade, ad esempio, in urbanistica ed edilizia. In quel caso, la strada è il TAR.

Scegliere il giudice sbagliato non è un errore formale: è un errore che può costare anni e risorse preziose.

📌 Cass. civ., sez. III, ord., 25 giugno 2026, n. 21684, in applicazione di SS.UU. n. 26080/2025

🏗️ Torre Milano: assolti in penale. Ma la partita non è chiusa.Ieri il Tribunale di Milano ha assolto costruttori, tecni...
17/06/2026

🏗️ Torre Milano: assolti in penale. Ma la partita non è chiusa.

Ieri il Tribunale di Milano ha assolto costruttori, tecnici e funzionari comunali imputati per la realizzazione della Torre Milano — un edificio da quasi 90 metri che, secondo l'accusa, era stato costruito con un titolo edilizio illegittimo.

La formula usata è favorevole agli imputati: "il fatto non costituisce reato".

Una vittoria, indubbiamente. Ma vale la pena leggere con attenzione quello che questa sentenza (o meglio il relativo comunicato stampa del Tribunale di Milano) dice — e quello che non dice.

Il Tribunale ha escluso la responsabilità penale perché all'epoca nessuno poteva ragionevolmente sapere di stare sbagliando: la prassi del Comune di Milano consentiva tale operato, con il sostegno dell'Avvocatura Comunale e della giurisprudenza. Per il diritto penale, questo basta per assolvere.

Ma "il fatto non costituisce reato" non equivale a "il fatto non è accaduto" né a "il fatto era lecito". Quella formula presuppone che il fatto ci sia — e si limita ad escludere la punibilità penale per mancanza di dolo o colpa.

Sul piano amministrativo, invece, la buona fede di chi ha rilasciato o richiesto un titolo edilizio è irrilevante: ciò che conta è se quel titolo rispettava o meno la legge.

E su questo la sentenza penale non si pronuncia. Il fronte amministrativo resta quindi aperto. Così come quello penale: siamo pur sempre a un giudizio di primo grado.

Le motivazioni arriveranno entro 90 giorni. Ne riparleremo.

🔴 Hai trasformato il garage in una stanza o la cantina in uno spazio abitabile? Attento: potrebbe costarti la demolizion...
08/06/2026

🔴 Hai trasformato il garage in una stanza o la cantina in uno spazio abitabile? Attento: potrebbe costarti la demolizione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 giugno 2026 n. 4443, ha confermato un principio che vale la pena conoscere: quando uno spazio accessorio — garage, cantina, locale tecnico — cambia funzione e diventa parte dell'abitazione, non si tratta mai di una semplice modifica interna.

Se l'intervento aumenta la superficie residenziale dell'immobile, cambia anche il titolo edilizio richiesto. Senza il permesso di costruire, il Comune può ordinare la demolizione. E l'istanza di sanatoria non è affatto garantita.

La valutazione va fatta sull'intervento nel suo insieme, non sulle singole opere. Anche un bagno aggiunto o qualche parete spostata possono fare la differenza.

La destinazione d'uso originaria dell'immobile rimane sempre il punto di partenza.
Chi la ignora, rischia conseguenze più serie di quanto immagini.

🔎 Affidamento diretto o gara? Conta la sostanza, non l’etichettaUna recente sentenza del Consiglio di Stato lancia un me...
03/06/2026

🔎 Affidamento diretto o gara? Conta la sostanza, non l’etichetta

Una recente sentenza del Consiglio di Stato lancia un messaggio molto chiaro alle stazioni appaltanti: non basta chiamare una procedura "affidamento diretto" perché essa lo sia davvero.

Se l'Amministrazione apre il confronto al mercato, raccoglie manifestazioni di interesse, valuta offerte con criteri predeterminati e affida la scelta a una commissione, siamo di fronte a una vera procedura competitiva. E una gara deve essere trattata come tale.

Cosa cambia in concreto?

La decisione affronta uno dei temi più discussi del nuovo Codice dei contratti pubblici: il rapporto tra affidamento diretto e principio di rotazione.

Secondo il Consiglio di Stato, il divieto di riaffidare il contratto al gestore uscente serve a evitare che l'Amministrazione favorisca sempre gli stessi operatori quando sceglie discrezionalmente chi invitare.

Ma quando il mercato è realmente aperto a tutti e gli operatori competono ad armi pari, quel rischio viene meno.

In questi casi, il principio di rotazione non può trasformarsi in una causa di esclusione automatica del precedente affidatario.

Il principio affermato
La sentenza ribadisce un criterio destinato ad avere effetti pratici molto rilevanti:
✅ se manca una competizione vera, si è nell'ambito dell'affidamento diretto e la regola della rotazione trova piena applicazione;
✅ se invece l'Amministrazione costruisce una procedura con confronto competitivo, criteri di valutazione, commissione e comparazione delle offerte, siamo davanti a una gara, indipendentemente dal nome attribuito alla procedura.

In altre parole: la disciplina applicabile dipende da come la procedura viene concretamente svolta, non da come viene formalmente definita.

Perché questa pronuncia è importante
La decisione rappresenta un richiamo significativo per tutte le amministrazioni aggiudicatrici:
➡️ non è possibile beneficiare della flessibilità dell'affidamento diretto e, contemporaneamente, ignorare le regole della gara quando si sceglie di introdurre una vera competizione;
➡️ gli autovincoli che l'Amministrazione si impone devono essere rispettati;
➡️ il principio di rotazione non può essere utilizzato in modo distorto per escludere operatori economici che hanno partecipato a una procedura realmente aperta al mercato.

Una pronuncia che conferma, ancora una volta, la centralità dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento negli affidamenti pubblici.

Indirizzo

Via Camillo Rosalba 47 Z
Bari
70124

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avv. Marco Palieri pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avv. Marco Palieri:

Scelte rapide

Condividi