Avv. Marco Palieri

Avv. Marco Palieri Assistenza, consulenza e difesa in diritto amministrativo Avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Bari. Patrocinante innanzi alle magistrature superiori.

Socio della Camera degli avvocati amministrativisti di Bari. Dottore di ricerca in diritto pubblico dell'economia. Arbitro della Camera Arbitrale presso l'ANAC. Componente esperto nelle commissioni di gara e di concorso. Docente nell'ambito di master universitari per i contratti pubblici. Editorialista giuridico. Lo Studio si occupa principalmente di: ambiente, appalti pubblici, commercio, demanio

, edilizia ed urbanistica, elettorale, energie rinnovabili, enti pubblici, espropriazioni, finanziamenti, paesaggio, project financing, pubblico impiego, rifiuti, sanità, servizi pubblici, trasporti, università.

🔴 "È amovibile, non serve il permesso." Quante volte l'hai sentita questa frase?Pergotende, vetrate scorrevoli, pergole ...
29/05/2026

🔴 "È amovibile, non serve il permesso." Quante volte l'hai sentita questa frase?

Pergotende, vetrate scorrevoli, pergole bioclimatiche: il mercato le vende come opere libere. E per un po', anche i tribunali sembravano d'accordo.

Qualche mese fa è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che ha cambiato le carte in tavola.

Il caso: un ristorante in Puglia installa una vetrata scorrevole sull'unico lato aperto di una pergotenda già chiusa su tre lati. Vetrata trasparente, senza intelaiatura, tecnicamente amovibile.

Il TAR dà torto al Comune. Il Consiglio di Stato ribalta tutto.

Perché? Perché non conta come si chiama il prodotto. Conta cosa produce nella realtà: uno spazio completamente chiuso è una nuova volumetria, punto. E senza permesso di costruire, scatta la demolizione.

La regola, in sintesi: due opere "leggere" sommate insieme possono dare un risultato molto pesante.

⚠️ Se stai valutando un intervento simile — o hai già ricevuto un'ordinanza del Comune — non affidarti (solo) alla brochure del rivenditore.

📱 Un messaggio inviato in una chat privata può davvero costare una sanzione disciplinare?Il Consiglio di Stato (sentenza...
25/05/2026

📱 Un messaggio inviato in una chat privata può davvero costare una sanzione disciplinare?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3116/2026) ha confermato la legittimità del rimprovero nei confronti di un militare che aveva espresso, in un gruppo WhatsApp, giudizi ritenuti lesivi della dignità del Corpo di appartenenza.

La decisione richiama un principio ormai centrale: nelle comunicazioni digitali, anche quelle percepite come “riservate”, occorre considerare la possibile diffusione del contenuto oltre la cerchia originaria.

La pronuncia ribadisce anche che il diritto di critica del personale militare è riconosciuto, ma deve essere esercitato con linguaggio e modalità compatibili con i doveri del ruolo.

Un tema delicato, perché riguarda il difficile equilibrio tra libertà di espressione, contesto digitale e responsabilità disciplinare. E ricorda quanto sia importante valutare attentamente ogni singolo caso, evitando automatismi e semplificazioni.

CONCESSIONI DEMANIALI: L’INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO USCENTE NON È AUTOMATICONuova conferma dal Consiglio di Stato: l’e...
22/05/2026

CONCESSIONI DEMANIALI: L’INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO USCENTE NON È AUTOMATICO

Nuova conferma dal Consiglio di Stato: l’eventuale indennizzo per gli investimenti realizzati dal concessionario uscente non rappresenta un diritto automatico, ma una tutela riconoscibile solo in presenza di specifici presupposti.

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 21 maggio 2026, n. 4121, si inserisce nel solco della giurisprudenza europea e nazionale sul delicato tema delle concessioni demaniali marittime e degli effetti della loro riassegnazione.

📌 Il principio affermato
La mancata previsione nei bandi di gara di un indennizzo per il concessionario uscente non rende, di per sé, illegittima la procedura di affidamento avviata dal Comune.
Allo stesso modo, non costituisce un ostacolo all’avvio delle gare neppure la mancata adozione del decreto ministeriale destinato a definire criteri e parametri di calcolo degli indennizzi.

📌 Cosa dice la giurisprudenza europea
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che, alla scadenza della concessione, le opere non amovibili possono essere acquisite dal demanio anche senza indennizzo, salvo diversa previsione contenuta nel titolo concessorio.
Il principio è chiaro: la tutela della concorrenza e l’accesso al mercato non possono essere compressi attraverso vantaggi automatici a favore del concessionario uscente.

📌 Quando l’indennizzo può essere riconosciuto
Il Consiglio di Stato non esclude, però, che un ristoro possa essere previsto.
Ma solo dopo una valutazione concreta e caso per caso, considerando:
✔️ la natura delle opere realizzate;
✔️ l’equilibrio economico-finanziario della concessione;
✔️ l’eventuale presenza di investimenti ancora non ammortizzati;
✔️ il rischio di un vantaggio economico indebito per il concessionario subentrante.
In altri termini, l’indennizzo può assumere rilievo solo se serve a compensare investimenti effettivamente non recuperati e capaci di generare un reale beneficio patrimoniale per il nuovo gestore.

📌 Le ricadute operative per Comuni e operatori
La pronuncia offre un’indicazione importante:
nessun automatismo, nessuna forfettizzazione e nessun diritto generalizzato all’indennizzo.
Per le amministrazioni comunali ciò significa maggiore attenzione nella costruzione dei bandi e nella motivazione delle scelte.
Per gli operatori economici, invece, emerge la necessità di documentare in modo rigoroso investimenti, ammortamenti e affidamento concretamente maturato.
La direzione della giurisprudenza sembra ormai definita: l’indennizzo resta una misura possibile, ma solo quando strettamente giustificata e compatibile con i principi di concorrenza e parità di accesso al mercato.

🌊 Concessioni balneari: il 30 settembre 2027 NON è un “via libera” ad aspettareImportante chiarimento del Consiglio di S...
21/05/2026

🌊 Concessioni balneari: il 30 settembre 2027 NON è un “via libera” ad aspettare

Importante chiarimento del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime.

⚖️Con la sentenza n. 3987 del 19 maggio 2026, i giudici amministrativi precisano un principio destinato ad avere un impatto concreto sull’azione dei Comuni e sulla programmazione degli operatori del settore balneare.

📌 Il punto chiave?
La data del 30 settembre 2027 non rappresenta un termine da utilizzare automaticamente per rinviare le gare. Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, si tratta di un termine massimo ed eccezionale.

Questo significa che:
✅ i Comuni devono attivare senza ritardi le procedure competitive;
✅ le gare vanno bandite almeno sei mesi prima della scadenza della concessione;
✅ in prima applicazione, l’avvio delle procedure deve avvenire entro il 30 giugno 2027;
✅ se una gara si conclude prima, anche il rapporto concessorio prorogato può cessare anticipatamente.

La logica della decisione è chiara: la proroga prevista dalla legge ha natura “tecnica”, serve a consentire un passaggio ordinato verso il nuovo sistema concorrenziale e non può trasformarsi in uno strumento per ritardare l’apertura del mercato.

Il messaggio ai Comuni è netto: la regola è accelerare, non attendere l’ultimo giorno utile.

Per gli operatori balneari, la sentenza conferma che la programmazione aziendale dovrà misurarsi sempre più con tempi amministrativi e procedure competitive da monitorare con attenzione.

⚖️ Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 maggio 2026, n. 3987

⚖️ CONTRATTI CON LA PA SENZA FORMA SCRITTAcosa rischiano davvero imprese ed enti pubblici?Hai fornito beni o servizi a u...
19/05/2026

⚖️ CONTRATTI CON LA PA SENZA FORMA SCRITTA
cosa rischiano davvero imprese ed enti pubblici?

Hai fornito beni o servizi a un ente pubblico senza un contratto in regola? O sei un ente che ha erogato prestazioni senza le necessarie formalità?
La sentenza n. 11513/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione chiarisce un punto che riguarda da vicino imprese e amministrazioni pubbliche ogni volta che un rapporto contrattuale nasce — o finisce — nel modo sbagliato.

🏢 Il caso concreto
Un Comune fornisce acqua a un'impresa. Il contratto? Nullo, perché non stipulato in forma scritta come la legge impone per tutti i contratti della PA.
L'ente ha erogato il servizio, l'impresa lo ha ricevuto e utilizzato. Nessuno ha pagato. Nessuno ha firmato nulla di valido.
Il Comune può recuperare quanto gli spetta?

✅ La risposta delle Sezioni Unite: sì, ma con regole precise
La Corte ha stabilito che la nullità del contratto per mancanza di forma scritta non cancella il diritto della PA al rimborso. Lo strumento utilizzabile è l'azione di arricchimento senza causa, che consente di chiedere un indennizzo a chi ha beneficiato di una prestazione senza titolo valido.

Tre punti chiave da tenere a mente:
1. Vale anche per la PA che ha erogato, non solo per quella che ha ricevuto L'azione non è riservata al privato che ha fornito qualcosa alla PA. Anche l'ente pubblico che ha subito una perdita economica può agire — e deve farlo, nell'interesse della collettività e delle risorse pubbliche.
2. Il blocco scatta solo nei casi più gravi L'azione è preclusa unicamente quando il contratto è nullo per violazione dell'ordine pubblico o per frode alla legge. La semplice mancanza di forma scritta non basta ad escluderla.
3. L'indennizzo non è uguale al prezzo del contratto Attenzione: non si recupera l'intero corrispettivo come se il contratto fosse valido. L'indennizzo è pari al valore reale del vantaggio ottenuto, nei limiti della perdita effettiva subita dall'ente. Una distinzione che può fare una differenza enorme sul piano economico.

⚠️ Cosa significa per la tua impresa o per il tuo ente
Per le imprese: ricevere forniture o servizi da un ente pubblico senza un contratto scritto valido non è una zona franca. Esporsi a richieste di rimborso — anche a distanza di anni — è un rischio reale e concreto.
Per le PA: avere erogato prestazioni senza le dovute formalità non significa aver perso ogni possibilità di tutela. Esistono strumenti per recuperare quanto spetta all'ente, a condizione di agire correttamente e nei tempi giusti.

Nelle verifiche antimafia conta il quadro complessivo.Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 133/2026, torna sul tema...
14/05/2026

Nelle verifiche antimafia conta il quadro complessivo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 133/2026, torna sul tema della white list antimafia e chiarisce un principio molto importante per le imprese che lavorano negli appalti pubblici: la Prefettura può negare l’iscrizione anche sulla base di una pluralità di elementi indiziari che, presi singolarmente, potrebbero apparire non decisivi.

La decisione riguarda il caso di una società esclusa dalla white list per una serie di circostanze considerate “convergenti”:
▪ rapporti commerciali con soggetti coinvolti in indagini antimafia;
▪ legami personali e lavorativi con persone già gravate da precedenti;
▪ assunzione di un soggetto condannato per reati mafiosi;
▪ presenza di un gestore “di fatto” dell’impresa, pur non formalmente inserito negli assetti societari.

Secondo Palazzo Spada, il giudizio prefettizio non va “smontato” episodio per episodio.

La valutazione antimafia funziona come una prova indiziaria: ogni elemento può assumere un significato diverso se inserito in un contesto più ampio.

Un altro passaggio centrale della sentenza riguarda il ruolo del giudice amministrativo.

Il TAR o il Consiglio di Stato non possono sostituirsi alla Prefettura nel valutare il rischio di infiltrazione mafiosa. Il controllo del giudice resta limitato a verificare che la decisione sia logicamente coerente e non manifestamente irragionevole.

La pronuncia conferma anche un orientamento ormai consolidato:
per negare l’iscrizione nella white list non serve dimostrare un accordo volontario dell’imprenditore con la criminalità organizzata.

È sufficiente che emerga una situazione di “permeabilità” dell’impresa rispetto a contesti mafiosi.

Una decisione che rafforza la natura preventiva della normativa antimafia e che interessa da vicino tutte le imprese operanti nei settori sensibili degli appalti pubblici.

Se l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara interviene prima dell’aggiudicazione, l’operatore economi...
12/05/2026

Se l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara interviene prima dell’aggiudicazione, l’operatore economico escluso che intende impugnarlo non è tenuto a notificare il ricorso agli altri concorrenti rimasti in gara.

📌 Cassazione: quando il contratto con l’avvocato della Pubblica Amministrazione è valido?La Corte di Cassazione (ord. n....
10/05/2026

📌 Cassazione: quando il contratto con l’avvocato della Pubblica Amministrazione è valido?

La Corte di Cassazione (ord. n. 11136/2026) torna su un tema molto pratico per gli enti pubblici: come si perfeziona il contratto di patrocinio con il legale e quando serve davvero l’autorizzazione della Giunta comunale per agire in giudizio.

🔹 1. Il contratto con il difensore è valido anche senza un “contratto” formale
Per la Cassazione, la procura alle liti firmata dal rappresentante dell’ente è sufficiente a soddisfare la forma scritta richiesta per i contratti della Pubblica Amministrazione.

In altre parole:
👉 la firma sulla procura vale come contratto,
👉 perché rappresenta l’incontro di volontà tra ente e avvocato,
👉 e consente di identificare chiaramente l’incarico e il suo contenuto.
Un principio importante, che evita formalismi inutili e rispecchia la realtà operativa degli enti.

🔹 2. L’autorizzazione della Giunta non è sempre necessaria
Nel sistema attuale delle autonomie locali, la Cassazione chiarisce che:
👉 la Giunta non deve più autorizzare ogni causa,
👉 a meno che lo statuto comunale non preveda diversamente.
Il vero punto di riferimento, quindi, è lo statuto dell’ente, che può disciplinare come si esercita la rappresentanza legale anche in giudizio.

🔹 3. Le delibere senza indicazione della spesa non sono sempre nulle
La nullità per mancanza dell’indicazione della spesa riguarda solo le delibere che comportano un esborso certo e determinato.
Se la spesa non è quantificabile in anticipo — come spesso accade per le liti — la delibera non è nulla.

🎯 Perché questa decisione è rilevante
✔ semplifica la gestione degli incarichi legali da parte degli enti pubblici
✔ riduce il rischio di contestazioni formali
✔ valorizza il ruolo dello statuto comunale
✔ chiarisce quando una delibera può dirsi nulla

⚖️ Prescrizione del reato edilizio: la confisca può restare anche senza condanna definitiva.Con una decisione molto impo...
09/05/2026

⚖️ Prescrizione del reato edilizio: la confisca può restare anche senza condanna definitiva.

Con una decisione molto importante (sentenza n. 49/2026), la Corte costituzionale ha chiarito che, nei casi di lottizzazione abusiva, la prescrizione del reato non comporta automaticamente la restituzione dei terreni o degli immobili confiscati.

Il punto centrale è questo 👇
Anche se il reato si estingue per prescrizione durante il processo di appello o in Cassazione, il giudice può comunque verificare se esistano i presupposti per mantenere la confisca urbanistica prevista dal Testo Unico Edilizia.

📌 Ma attenzione: secondo la Consulta, questo controllo NON equivale a dichiarare nuovamente “colpevole” l’imputato.

La Corte distingue infatti tra:
➡️ affermazione della responsabilità penale;
➡️ verifica dei presupposti necessari per mantenere una misura come la confisca.

È una distinzione molto rilevante, soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sul principio di presunzione di innocenza.

La Corte costituzionale chiarisce infatti che il problema nasce solo quando il giudice utilizza formule o motivazioni che facciano intendere che la persona prosciolta per prescrizione debba comunque essere considerata penalmente colpevole.

In sostanza:
✅ la prescrizione non cancella automaticamente la confisca urbanistica;
✅ il giudice deve comunque verificare la sussistenza della lottizzazione abusiva;
❌ ma non può trasformare questa verifica in una “condanna implicita”.

Una pronuncia destinata ad avere un impatto concreto nei contenziosi edilizi e urbanistici, perché conferma il ruolo centrale del controllo giurisdizionale anche quando il reato non è più perseguibile per decorso del tempo.

🔎 Tatuaggi e arruolamento nelle Forze Armate: quando diventano un problemaUna recente decisione del Consiglio di Stato (...
06/05/2026

🔎 Tatuaggi e arruolamento nelle Forze Armate: quando diventano un problema
Una recente decisione del Consiglio di Stato (sent. n. 2172/2026) chiarisce un punto spesso sottovalutato da chi partecipa ai concorsi militari: la visibilità dei tatuaggi.
👉 Il caso riguarda l’esclusione dall’Aeronautica Militare di un candidato con un tatuaggio collocato dietro il ginocchio. Una zona che, a prima vista, potrebbe sembrare “coperta”. Ma non basta.

📌 Il principio affermato è molto netto:
non sono ammessi tatuaggi visibili con qualsiasi tipo di uniforme, inclusa quella estiva o ginnica.
E qui sta il punto decisivo.
Il Consiglio di Stato sottolinea che:
• la valutazione dell’amministrazione (anche tramite visita medica) ha valore probatorio forte;
• non conta solo la posizione “statica” del tatuaggio;
• bisogna considerare le condizioni reali di servizio, inclusi i movimenti durante l’attività fisica.

💡 In altre parole: anche un tatuaggio vicino ai margini dell’uniforme può diventare visibile mentre si corre, si salta o ci si allena. E questo è sufficiente per giustificare l’esclusione.

⚖️ Tradotto in termini pratici:
chi intende partecipare a concorsi nelle Forze Armate o di polizia a ordinamento militare deve verificare con estrema attenzione non solo dove si trova il tatuaggio, ma anche se può diventare visibile in qualsiasi circostanza.

📣 È un orientamento ormai consolidato, che conferma una linea rigorosa: l’idoneità non è solo sanitaria, ma anche legata all’immagine e alla disciplina richieste dal ruolo.

Indirizzo

Via Camillo Rosalba 47 Z
Bari
70124

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