22/05/2026
CONCESSIONI DEMANIALI: L’INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO USCENTE NON È AUTOMATICO
Nuova conferma dal Consiglio di Stato: l’eventuale indennizzo per gli investimenti realizzati dal concessionario uscente non rappresenta un diritto automatico, ma una tutela riconoscibile solo in presenza di specifici presupposti.
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 21 maggio 2026, n. 4121, si inserisce nel solco della giurisprudenza europea e nazionale sul delicato tema delle concessioni demaniali marittime e degli effetti della loro riassegnazione.
📌 Il principio affermato
La mancata previsione nei bandi di gara di un indennizzo per il concessionario uscente non rende, di per sé, illegittima la procedura di affidamento avviata dal Comune.
Allo stesso modo, non costituisce un ostacolo all’avvio delle gare neppure la mancata adozione del decreto ministeriale destinato a definire criteri e parametri di calcolo degli indennizzi.
📌 Cosa dice la giurisprudenza europea
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che, alla scadenza della concessione, le opere non amovibili possono essere acquisite dal demanio anche senza indennizzo, salvo diversa previsione contenuta nel titolo concessorio.
Il principio è chiaro: la tutela della concorrenza e l’accesso al mercato non possono essere compressi attraverso vantaggi automatici a favore del concessionario uscente.
📌 Quando l’indennizzo può essere riconosciuto
Il Consiglio di Stato non esclude, però, che un ristoro possa essere previsto.
Ma solo dopo una valutazione concreta e caso per caso, considerando:
✔️ la natura delle opere realizzate;
✔️ l’equilibrio economico-finanziario della concessione;
✔️ l’eventuale presenza di investimenti ancora non ammortizzati;
✔️ il rischio di un vantaggio economico indebito per il concessionario subentrante.
In altri termini, l’indennizzo può assumere rilievo solo se serve a compensare investimenti effettivamente non recuperati e capaci di generare un reale beneficio patrimoniale per il nuovo gestore.
📌 Le ricadute operative per Comuni e operatori
La pronuncia offre un’indicazione importante:
nessun automatismo, nessuna forfettizzazione e nessun diritto generalizzato all’indennizzo.
Per le amministrazioni comunali ciò significa maggiore attenzione nella costruzione dei bandi e nella motivazione delle scelte.
Per gli operatori economici, invece, emerge la necessità di documentare in modo rigoroso investimenti, ammortamenti e affidamento concretamente maturato.
La direzione della giurisprudenza sembra ormai definita: l’indennizzo resta una misura possibile, ma solo quando strettamente giustificata e compatibile con i principi di concorrenza e parità di accesso al mercato.