11/02/2023
๐๐๐๐ข๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ - ๐๐ฅ ๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ ๐ง๐จ๐ง ๐ฉ๐ฎรฒ ๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ซ๐ ๐ ๐ฌ๐ฎ๐ ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐ ๐ข ๐ฉ๐จ๐ญ๐๐ซ๐ข ๐ซ๐ข๐๐๐ฏ๐ฎ๐ญ๐ข.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 3689/2022
๐ณ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐
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La vicenda
La vicenda aveva origine da un ricorso per decreto ingiuntivo di oltre 6mila euro da parte di una banca per lโinadempimento di un contratto di finanziamento.
Il debitore ingiunto proponeva formale opposizione ex art. 645 c.p.c. denunciando oltre alla carenza di legittimazione attiva, responsabilitร precontrattuale della banca e assenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietร del decreto opposto, anche il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Lโingiunto chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della societร finanziaria alla refusione delle spese di giudizio.
La banca, dal canto suo, si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e la concessione dei termini per lโinstaurazione della mediazione obbligatoria.
Il GI dava ragione al debitore, denegando la provvisoria esecutivitร del decreto ingiuntivo e rilevando dโufficio lโ improcedibilitร della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, onerando parte opposta di avviare il procedimento nel termine di legge assegnato.
Veniva quindi rinviata la causa per consentire la prova del perfezionamento della condizione di procedibilitร e, in seguito, prodotto il verbale di mediazione con esito negativo, il giudice sollevava il contraddittorio processuale sulla procedibilitร della domanda alla luce dellโeffettiva partecipazione personale delle parti o dei rispettivi difensori muniti di idonea procura speciale, quindi la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Sicchรจ nelle memorie conclusionali, il debitore ribadiva lโeccezione di improcedibilitร e la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo, mentre la societร opposta insisteva per la conferma dello stesso.
La decisione
Per il giudice ad assumere carattere assorbente รจ la questione della procedibilitร della domanda.
Il tentativo di mediazione infatti, rileva il giudice partenopeo, era stato promosso con modalitร che non consentivano di ritenere avverata la condizione di procedibilitร , sotto il profilo dellโeffettiva partecipazione delle parti.
Invero, ricorda il giudicante, lโart. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 obbliga le parti a comparire personalmente davanti al mediatore, in virtรน della natura stessa del procedimento come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite. Ciรฒ non significa che la partecipazione non sia delegabile, ma il delegato deve essere munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto.
Per cui, scrive ancora il tribunale, โla parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore puรฒ delegare anche il proprio avvocato, purchรฉ dietro conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggettoโ. Ne discende che โla parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentarlo nel procedimento di mediazioneโ e โ a maggior ragione osserva il giudicante โ โil difensore della parte non puรฒ nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteriโ.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al mediatore sia comparso esclusivamente il difensore della parte, peraltro, non munito di procura ad hoc. Ad ogni modo, anche se lโavvocato fosse stato in possesso di procura conferita dai difensori della societร , conclude il giudice, โtale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante, dal momento che di regola il rappresentante non puรฒ delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio delegatus non potest delegareโ.
Non vi รจ prova, quindi, che la societร opposta abbia conferito allโavvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare la stessa nel caso di raggiungimento di unโintesa transattiva.
Escludendo che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita procura sostanziale conferita dallโavente diritto per la singola mediazione, ne discende che lโassenza della parte istante โ o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali โ โha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilitร non puรฒ dirsi avverataโ.
Da qui lโimprocedibilitร della domanda monitoria della banca e, per lโeffetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna anche al pagamento delle spese di lite.