ANPAR Puglia

ANPAR Puglia Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione delegazione della Puglia

Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione delegazione di Bari

𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 - Cambia il ruolo delle parti e degli avvocati al 'nuovo' primo incontro delineato dalla Riforma Cartabia. No...
25/07/2024

𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 - Cambia il ruolo delle parti e degli avvocati al 'nuovo' primo incontro delineato dalla Riforma Cartabia. Non è più meramente formale non solo perché la legge impone un obbligo di effettività, di condotta di buona fede e lealtà, ma perché avvocati e parti devono intendere con serietà e preparazione la sua partecipazione.
E’ entrata in vigore ormai da un anno una delle più rilevanti novità della Riforma Cartabia ovvero la nuova modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione.

Esso infatti è ora effettivo avendo il legislatore accolto e normato positivamente quella che era la c.d. “prassi fiorentina”, per cui veniva considerata assolta la condizione di procedibilità solo se vi fosse stata all’incontro presenza personale della parte e svolgimento concreto, serio e approfondito (non solo formale della procedura), superando il meccanismo originario della dichiarazione di adesione secondo l’OPT-OUT.
La disciplina normativa è delineata nell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 28/2010.

Quanto alla data del primo incontro, viene stabilito che: «[…] il responsabile dell'organismo […] fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti». Il termine di durata della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini (art. 6, comma 2, D. Lgs. 28/2010).

30/05/2024

05/02/2024

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢. 𝐀𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚.
E' attiva sul sul sito del Ministero della Giustizia la piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale riconosciuti dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
Ad essa si può accedere tramite: SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) e Carta d'identità elettronica (CIE). Dopo l'accesso, occorre scegliere la voce 'istanza credito di imposta' e completare i moduli online per inserire le informazioni necessarie.
Dopo la ricezione delle domande, il Ministero farà le opportune verifiche e comunicherà ai richiedenti l'importo spettante entro il prossimo 30 aprile 2024 (DM 1° agosto 2023).
Le domande vanno presentate, per le procedure iniziate dopo il 30 giugno 2023, entro il 31 marzo 2024 da questa pagina

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 - 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨Tribunale d...
23/01/2024

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 - 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨
Tribunale di Savona, decreto 05.12.2023 - Est. Traverso
'...𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘪à 𝘪𝘯 𝘱𝘪ù 𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘭𝘢 𝘚𝘶𝘱𝘳𝘦𝘮𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘵𝘦 (𝘦𝘹 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘴: 𝘊𝘢𝘴𝘴., 23.11.2011, 𝘯. 24723; 𝘊𝘢𝘴𝘴., 19.4.2013, 𝘯. 9529) 𝘩𝘢 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 "𝘴𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘭𝘦𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘦𝘴𝘴𝘢 è 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘢𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰" 𝘦 𝘤𝘩𝘦 "𝘥𝘦𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘴𝘢, 𝘷𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪, 𝘤𝘪𝘰è 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘪𝘯 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰"; 𝘰𝘴𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘤𝘵𝘢 𝘴𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭'𝘪𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘭'𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 è 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘦𝘹 𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘦𝘥 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘢𝘨𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰; 𝘰𝘴𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘢 𝘊.𝘊𝘰𝘴𝘵 20.1 2022 𝘯. 10 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘢 7/𝘙𝘈𝘎 𝘱𝘶𝘳 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢, è 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘦, 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 è 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘢𝘭 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭'𝘪𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪 𝘴𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘴𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘢𝘭𝘭'𝘪𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘷𝘪 𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘭'𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘥𝘪𝘷𝘢 𝘭'𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘳𝘪𝘴𝘱𝘳𝘶𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢, 𝘤𝘩𝘦, 𝘢𝘯𝘻𝘪 𝘢𝘥 𝘶𝘯'𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à 𝘥ì 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘢 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘢 𝘗𝘚𝘚 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘦 𝘴𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦..'

𝐋𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐜𝐨𝐦𝐛𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐬𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦...
21/01/2024

𝐋𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐜𝐨𝐦𝐛𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐬𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.
Il Giudice del Tribunale di Lecce, I.M. De Pasquale, con sentenza del 18.10.2023, sentenza n. 2805, decidendo su una opposizione al decreto ingiuntivo, ha innanzitutto rilevato la procedibilità della domanda, a seguito dell’espletamento di mediazione che ha avuto esito negativo, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell’opposta, così precisando:
- l’art. 91 c.p.c. stabilisce la condanna alle spese per la parte soccombente;
- la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico, abbia provocato la necessità del processo: essa prescinde, pertanto, dalle ragioni di merito o processuali che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il Giudice esercitato i propri poteri;
- in applicazione del principio di causalità, le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi;
- per tali ragioni, la parte opponente va condannata anche al rimborso delle spese sopportate dalla parte opposta per espletamento della mediazione.

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 - 𝐈𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮ò 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐢.Tribunale di Napoli Nord, sentenza n...
11/02/2023

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 - 𝐈𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮ò 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐢.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 3689/2022
𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒑𝒖ò 𝒅𝒆𝒍𝒆𝒈𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒗𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐, 𝒑𝒖𝒓𝒄𝒉è 𝒅𝒊𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒖𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆, 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒂𝒗𝒊𝒂, 𝒊𝒍 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒖ò 𝒅𝒆𝒍𝒆𝒈𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒊 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒓𝒊 𝒓𝒊𝒄𝒆𝒗𝒖𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒛𝒐, 𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒆𝒈𝒂𝒕𝒖𝒔 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒆𝒍𝒆𝒈𝒂𝒓𝒆.
La vicenda
La vicenda aveva origine da un ricorso per decreto ingiuntivo di oltre 6mila euro da parte di una banca per l’inadempimento di un contratto di finanziamento.
Il debitore ingiunto proponeva formale opposizione ex art. 645 c.p.c. denunciando oltre alla carenza di legittimazione attiva, responsabilità precontrattuale della banca e assenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, anche il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
L’ingiunto chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società finanziaria alla refusione delle spese di giudizio.
La banca, dal canto suo, si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e la concessione dei termini per l’instaurazione della mediazione obbligatoria.
Il GI dava ragione al debitore, denegando la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevando d’ufficio l’ improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, onerando parte opposta di avviare il procedimento nel termine di legge assegnato.
Veniva quindi rinviata la causa per consentire la prova del perfezionamento della condizione di procedibilità e, in seguito, prodotto il verbale di mediazione con esito negativo, il giudice sollevava il contraddittorio processuale sulla procedibilità della domanda alla luce dell’effettiva partecipazione personale delle parti o dei rispettivi difensori muniti di idonea procura speciale, quindi la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Sicchè nelle memorie conclusionali, il debitore ribadiva l’eccezione di improcedibilità e la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo, mentre la società opposta insisteva per la conferma dello stesso.
La decisione
Per il giudice ad assumere carattere assorbente è la questione della procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione infatti, rileva il giudice partenopeo, era stato promosso con modalità che non consentivano di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo dell’effettiva partecipazione delle parti.
Invero, ricorda il giudicante, l’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 obbliga le parti a comparire personalmente davanti al mediatore, in virtù della natura stessa del procedimento come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite. Ciò non significa che la partecipazione non sia delegabile, ma il delegato deve essere munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto.
Per cui, scrive ancora il tribunale, “la parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. Ne discende che “la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentarlo nel procedimento di mediazione” e – a maggior ragione osserva il giudicante – “il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri”.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al mediatore sia comparso esclusivamente il difensore della parte, peraltro, non munito di procura ad hoc. Ad ogni modo, anche se l’avvocato fosse stato in possesso di procura conferita dai difensori della società, conclude il giudice, “tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante, dal momento che di regola il rappresentante non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio delegatus non potest delegare”.
Non vi è prova, quindi, che la società opposta abbia conferito all’avvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare la stessa nel caso di raggiungimento di un’intesa transattiva.
Escludendo che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita procura sostanziale conferita dall’avente diritto per la singola mediazione, ne discende che l’assenza della parte istante – o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali – “ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata”.
Da qui l’improcedibilità della domanda monitoria della banca e, per l’effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna anche al pagamento delle spese di lite.

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 - 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂.𝐔. 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞Il Decreto legislativo 149...
11/02/2023

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 - 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂.𝐔. 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
Il Decreto legislativo 149/2022 ha introdotto all'art. 7, comma 1, lett. p), l'art. 12 bis D.lgs 28/2010, relativamente al procedimento di mediazione. La disposizione sarà operativa ed efficace dal 28 febbraio 2023 per tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data; ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si continuano ad applicare le disposizioni anteriormente vigenti.
La norma in commento prevede delle conseguenze processuali e delle sanzioni più severe per la parte che non si presenta alla mediazione. In particolare, il co. 2 prevede
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

'𝐌𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 “𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨”. 𝐌𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐞 𝐥𝐚 “𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐚” 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫...
15/01/2023

'𝐌𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 “𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨”. 𝐌𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐞 𝐥𝐚 “𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐚” 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐢 𝐦𝐢 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐨'
I Colleghi dell'Anpar non faranno mancare il loro voto a 💪🤞🍀- CPO Ordine degli Avvocati di Bari

Riforma Cartabia. Dal 28 febbraio aumentano le sanzioni per la mancata partecipazione alla mediazione, viene limitata la...
12/01/2023

Riforma Cartabia. Dal 28 febbraio aumentano le sanzioni per la mancata partecipazione alla mediazione, viene limitata la responsabilità dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed entra in vigore la mediazione telematica.
Sul nostro sito il testo del d.lgs 28/2010 aggiornato

Autore dell'articolo:admin Articolo pubblicato:12 Gennaio 2023 Categoria dell'articolo:News / Ultime notizie SCARICA IL PDF TESTO COORDINATO ALLA “RIFORMA CARTABIA 2022” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 2010 IN MATERIA DI MEDIAZIONE – in grassetto quanto sarà in vigore dal 28 febbraio 2023 ....

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Bari
70122

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