Studio Legale Massarelli

Studio Legale Massarelli Benvenuti nella pagina dello Studio Legale Massarelli. Il fondatore dello Studio Legale Massarelli è l’avv.

Roberto Massarelli e si occupa di diritto civile, diritto commerciale, diritto bancario, diritto tributario e diritto del lavoro.

𝙇𝙖 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩à 𝙙𝙚𝙡 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞Con sentenza pubblicata il 1 ottobre 2025 il Tribunale di Bari, accogliendo l’...
22/10/2025

𝙇𝙖 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩à 𝙙𝙚𝙡 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞

Con sentenza pubblicata il 1 ottobre 2025 il Tribunale di Bari, accogliendo l’opposizione formulata dall’avv. Roberto Massarelli, nell’interesse di una società che aveva commissionato lavori di ristrutturazione di opificio industriale, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal Direttore dei Lavori per il saldo delle sue competenze rimarcando alcuni principi operanti in materia di responsabilità della D.L.

Il Tribunale ha confermato innanzitutto la fondatezza delle censure mosse dal committente sulla non idonea attività di vigilanza del cantiere, da parte del Direttore dei Lavori.

Ha poi precisato, a proposito dell’intensità dell’attività di controllo sul cantiere a cui è tenuto il Direttore dei Lavori, che detta attività, pur non dovendo esplicarsi in una forma di “𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘭𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘪𝘦𝘳𝘦”, implica comunque l’obbligo di assicurare “𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢” al fine di assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte.

E’ interessante il passaggio della sentenza in cui, partendo dalla distinzione – in tema di responsabilità professionale tra “𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘪 𝘦 𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘰”, atterra in qualche modo per la D.L. su un terreno intermedio. In particolare il Tribunale, pur ritenendo che la prestazione del Direttore dei Lavori – in quanto attività professionale – implichi un’obbligazione di mezzi e non di risultato, aggiunge che comunque la D.L. deve “𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘳𝘦”.

http://studiolegalemassarelli.it/la-responsabilita-del-direttore-dei-lavori/
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𝑫𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒆 𝒇𝒊𝒅𝒆𝒊𝒖𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝑨𝑩𝑰La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 25/7/2025 - accogliendo il ric...
09/09/2025

𝑫𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒆 𝒇𝒊𝒅𝒆𝒊𝒖𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝑨𝑩𝑰

La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 25/7/2025 - accogliendo il ricorso dell’avv. Roberto Massarelli - ha chiarito che non può ritenersi estraneo al giudizio per revocatoria, promosso dalla banca nei confronti dei fideiussori, il tema della nullità della fideiussione.
Se è vero infatti, osserva la Cassazione, che la domanda revocatoria può avere ad oggetto anche un credito che non è certo ed è contestato, è altresì vero che l’eccezione mossa dal fideiussore, convenuto in revocatoria, di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust, non attiene alla prova del credito ma all’esistenza stessa del titolo di credito e dunque rileva, ai fini della decisione sulla domanda revocatoria.
Infatti, osserva il Supremo Collegio, “𝘭’𝘦𝘤𝘤𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰 è 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘦 𝘣𝘦𝘯 𝘱𝘶ò 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘷𝘢𝘭𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢, 𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘳𝘯𝘦 𝘪𝘭 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰. 𝘈 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰, 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘣𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘶ò 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘱𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰, 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰, 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘢 𝘶𝘯 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘰”.
Su queste premesse la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, rinviando a quest’ultima perché, in diversa composizione, si esprima sull’eccepita nullità della fideiussione ABI per violazione della legge antitrust.

http://studiolegalemassarelli.it/domanda-revocatoria-e-fideiussioni-abi/

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒖𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒐Con sentenza n. 652/2025 pubblicata il 18/...
19/06/2025

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒖𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒐

Con sentenza n. 652/2025 pubblicata il 18/4/2025, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avv. Roberto Massarelli, ha fissato alcuni principi di diritto che regolano l’ipotesi in cui lo stesso immobile (che non faccia più parte del patrimonio del debitore in quanto da questi retrocesso all’originario cedente), sia interessato, per un verso, da domanda revocatoria (formulata dal creditore) e per altro verso da eccezione di simulazione (formulata dal debitore) intesa a provare che l’immobile non è mai appartenuto al debitore retrocedente.

La Corte, condividendo sul punto le difese dell’avv. Massarelli, ha precisato che la domanda revocatoria su bene immobile – che sia stato oggetto di plurimi trasferimenti simulati – non può soggiacere al principio generale (ex art. 1416 comma 1° cc.) secondo cui il creditore deve aver già compiuto “𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦” sul patrimonio del debitore per vedere prevalere le proprie ragioni di credito sugli effetti della simulazione.

Secondo il Giudice di legittimità, la sua esperibilità, quando ha ad oggetto un bene immobile, risponde al seguente principio di diritto “𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘵𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘪𝘮𝘶𝘭𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘤𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘴𝘪𝘮𝘶𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘯𝘤𝘩é 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘵𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘷’𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘰𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘳𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘶𝘭𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘮𝘶𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘰𝘳𝘢 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘢𝘵𝘦, 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦, 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘳𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢, 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘮𝘶𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘰𝘱𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰”

⚖️ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐕𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐀𝐕𝐕𝐄𝐑𝐎 𝐋𝐀 𝐐𝐔𝐎𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐎 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐃𝐔𝐓𝐎?📌 Il Tribunale di Bari, con ordinanza dell’8 aprile 2025 (Pres. dott....
17/04/2025

⚖️ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐕𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐀𝐕𝐕𝐄𝐑𝐎 𝐋𝐀 𝐐𝐔𝐎𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐎 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐃𝐔𝐓𝐎?

📌 Il Tribunale di Bari, con ordinanza dell’8 aprile 2025 (Pres. dott. Giuseppe Rana) ha respinto, nel corso del relativo giudizio di opposizione, la richiesta di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo ottenuto dal socio receduto di una società a responsabilità limitata, quest’ultima difesa dall’avv. Roberto Massarelli. Il socio ha agito, in sede monitoria, per ottenere il rimborso dalla sua partecipazione in base ad una stima effettuata ai sensi dell’art. 2473 c.c..
Il Giudice dell’opposizione, oltre a ritenere inammissibile (in accoglimento delle eccezioni formulate dall’avv. Roberto Massarelli), l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto, ha disposto una CTU per verificare la correttezza della stima ex art. 2473 c.c. allegata dall’ex socio.
📊 L’ordinanza presenta quanto meno due profili giuridici di interesse.
Innanzitutto il Giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo ha qualificato la stima ottenuta dall’ex socio ai sensi dell’art. 2473 c.c. – che è stata contestata dalla società – come espressione del c.d. arbitratore. In questa prospettiva ha chiesto al CTU di verificare errori o iniquità della stessa, nella logica appunto delle censure movibili al terzo arbitratore.
In secondo luogo il Giudice ha chiesto al CTU di determinare - secondo la prospettazione difensiva della società opponente - il credito del socio receduto anche sulla base del c.d “𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰” della partecipazione, con un calcolo cioè alternativo al tradizionale metodo patrimoniale ex art. 2473 c.c. (il criterio del valore della partecipazione ricavato proporzionalmente dal valore del patrimonio sociale).
Il criterio del “𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰” della partecipazione, tiene conto di variabili che travalicano il metodo patrimoniale e tengono conto ad esempio, dell’effettiva negoziabilità della quota sul mercato, ovvero ancora dell’applicabilità dell’eventuale c.d. sconto di minoranza in ragione dell’incidenza della partecipazione nella formazione della volontà assembleare.

🔹 UN PERCORSO SEMPRE PIÙ IN SALITA📆 Con ordinanza del 2 aprile 2025, la Corte d’Appello di Bari ha ridotto da 500.000 €...
14/04/2025

🔹 UN PERCORSO SEMPRE PIÙ IN SALITA
📆 Con ordinanza del 2 aprile 2025, la Corte d’Appello di Bari ha ridotto da 500.000 € a 140.000 € l’esecutività della sentenza civile di primo grado che aveva condannato l’ex amministratore di una società fallita per responsabilità nella gestione. L’ordinanza accoglie parzialmente l’inibitoria formulata dall’Avv. Roberto Massarelli, rilevando – entro tali limiti – la manifesta fondatezza dell’appello.

⚖️ Un risultato significativo, che riflette però quanto sia diventato difficile, a seguito delle plurime riforme che ha subito l’art. 283 c.p.c., ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza civile di primo grado.

📌 Si è passati infatti, ai fini dell’inibitoria, dalla semplice sussistenza dei "𝘨𝘳𝘢𝘷𝘪 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪" (secondo l’originaria formulazione dell’art. 283 c.p.c.), alla necessità di “𝘨𝘳𝘢𝘷𝘪 𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪" (riforma ex L. 263/2005), fino all’introduzione di una penale per l’eventuale inammissibilità dell’inibitoria ( riforma ex L. 183/2011), per arrivare all’attuale formulazione dell’art. 283 c.p.c. introdotta con la riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022), che richiede la "𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘰".

🔍 Resta aperto il dibattito sulla compatibilità costituzionale di questo nuovo parametro, che impone – per l’inibitoria – una soglia (la 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢) più alta rispetto a quella richiesta (la 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢) per l’accoglimento dell’appello.

𝑨𝒗𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐, 𝒍𝒆𝒊 è 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒊𝒔𝒔𝒐!𝑵𝒆𝒔𝒔𝒖𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒂𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕à 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒕𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕àAccogliendo sul ...
02/04/2025

𝑨𝒗𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐, 𝒍𝒆𝒊 è 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒊𝒔𝒔𝒐!

𝑵𝒆𝒔𝒔𝒖𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒂𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕à 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒕𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕à

Accogliendo sul punto le difese dell’avv. Roberto Massarelli, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza dell’11 marzo 2025, ha respinto l’eccezione della banca di inammissibilità dell’appello, per ritenuta violazione del dovere di sinteticità nelle difese.
Rileva sul punto, il Giudice di secondo grado, che “𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘭’𝘦𝘤𝘤𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘢 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘩𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘰 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘢𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘯𝘵𝘦𝘵𝘪𝘤𝘪𝘵à 𝘦𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘢” , dovendo escludersi che la violazione dei criteri redazionali e del generale obbligo di sinteticità delle difese (di cui al D. Lgs. 149/2022 e D.M. 110/2023) “𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘪𝘯𝘷𝘢𝘭𝘪𝘥𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘰” incidendo eventualmente solo “𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰”

http://studiolegalemassarelli.it/avvocato-lei-e-prolisso/

L’ampiezza del bavaglio alle eccezioni del garanteFideiussione, garanzia autonoma e consumatoreIn un giudizio patrocinat...
12/03/2025

L’ampiezza del bavaglio alle eccezioni del garante

Fideiussione, garanzia autonoma e consumatore

In un giudizio patrocinato dall’avv. Roberto Massarelli, con sentenza del 27/2/2025 a firma del dott. Chibelli, il Tribunale di Bari torna sul tema della differenza tra fideiussione e garanzia autonoma.
La differenza è calibrata, secondo orientamento ormai consolidato presso il Tribunale di Bari, sull’ampiezza del “bavaglio” imposta alla possibilità per il garante di muovere eccezioni.
Una cosa infatti – si legge nella sentenza – è la semplice posticipazione della possibilità di muovere eccezioni, rispetto al momento del pagamento: si tratta della classica “clausola di pagamento a prima richiesta” (compatibile con l’esistenza di un negozio di fideiussione e che evoca l’istituto del solve et repete); altra cosa, invece, è il divieto di muovere eccezioni, da cui deriva l’astrattezza dell’impegno di firma (che potrebbe rendere plausibile l’esistenza di un contratto autonomo di garanzia).
Resta da verificare se una clausola che deroga al diritto del fideiussore di far valere eccezioni afferenti il rapporto garantito (ex art. 1947 c.c.), abbia o meno bisogno di specifica trattativa ed approvazione, quando il fideiussore è un consumatore. Un ricorrente indirizzo in tal senso si registra nella più recente giurisprudenza di merito (sent. C. App. Torino n. 163/2025, sent. Trib. Alessandria n. 638/2020)

http://studiolegalemassarelli.it/lampiezza-del-bavaglio-alle-eccezioni-del-garante/

19/02/2025

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐𝙻𝚊 𝙲𝚘𝚛𝚝𝚎 𝚍𝚒 𝙲𝚊𝚜𝚜𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎, 𝚌𝚘𝚗 𝚜𝚎𝚗𝚝𝚎𝚗𝚣𝚊 𝚗. 𝟷𝟹𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻, 𝚌𝚘𝚗𝚍𝚒𝚟𝚒𝚍𝚎𝚗𝚍𝚘 𝚕𝚎 𝚍𝚒𝚏𝚎𝚜𝚎 𝚍𝚎𝚕𝚕’𝚊𝚟𝚟...
28/01/2025

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐

𝙻𝚊 𝙲𝚘𝚛𝚝𝚎 𝚍𝚒 𝙲𝚊𝚜𝚜𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎, 𝚌𝚘𝚗 𝚜𝚎𝚗𝚝𝚎𝚗𝚣𝚊 𝚗. 𝟷𝟹𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻, 𝚌𝚘𝚗𝚍𝚒𝚟𝚒𝚍𝚎𝚗𝚍𝚘 𝚕𝚎 𝚍𝚒𝚏𝚎𝚜𝚎 𝚍𝚎𝚕𝚕’𝚊𝚟𝚟. 𝚁𝚘𝚋𝚎𝚛𝚝𝚘 𝙼𝚊𝚜𝚜𝚊𝚛𝚎𝚕𝚕𝚒, 𝚑𝚊 𝚛𝚒𝚐𝚎𝚝𝚝𝚊𝚝𝚘 𝚒𝚕 𝚛𝚒𝚌𝚘𝚛𝚜𝚘 𝚍𝚎𝚕𝚕’𝙰𝚐𝚎𝚗𝚣𝚒𝚊 𝚍𝚎𝚕𝚕𝚎 𝙴𝚗𝚝𝚛𝚊𝚝𝚎, 𝚌𝚑𝚎 𝚊𝚟𝚎𝚟𝚊 𝚛𝚒𝚝𝚎𝚗𝚞𝚝𝚘 𝚒𝚗𝚍𝚎𝚍𝚞𝚌𝚒𝚋𝚒𝚕𝚎 – 𝚗𝚎𝚕𝚕’𝚊𝚖𝚋𝚒𝚝𝚘 𝚍𝚒 𝚘𝚙𝚎𝚛𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚒 𝚒𝚗𝚏𝚛𝚊𝚐𝚛𝚞𝚙𝚙𝚘 – 𝚒𝚕 𝚌𝚘𝚜𝚝𝚘 𝚍𝚒 𝚊𝚌𝚚𝚞𝚒𝚜𝚝𝚘 𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚝𝚎𝚛𝚒𝚊 𝚙𝚛𝚒𝚖𝚊 𝚍𝚊 𝚜𝚘𝚌𝚒𝚎𝚝à 𝚗𝚘𝚗 𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝𝚒. 𝙻𝚊 𝙲𝚘𝚛𝚝𝚎 𝚑𝚊 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚝𝚘 𝚒𝚕 𝚖𝚎𝚝𝚘𝚍𝚘 𝚍𝚎𝚕 𝙲𝚄𝙿 𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚌𝚛𝚒𝚝𝚎𝚛𝚒𝚘 𝚙𝚛𝚎𝚏𝚎𝚛𝚎𝚗𝚣𝚒𝚊𝚕𝚎, 𝚒𝚗 𝚝𝚎𝚖𝚊 𝚍𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚏𝚎𝚛 𝚙𝚛𝚒𝚌𝚒𝚗𝚐, 𝚙𝚎𝚛 𝚕𝚊 𝚍𝚎𝚝𝚎𝚛𝚖𝚒𝚗𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚎𝚕 𝚟𝚊𝚕𝚘𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕𝚎 𝚎𝚡 𝚊𝚛𝚝. 𝟷𝟷𝟶 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚊 𝟽 𝚃𝚄𝙸𝚁.

𝙻𝚊 𝚟𝚒𝚌𝚎𝚗𝚍𝚊 𝚗𝚊𝚜𝚌𝚎 𝚍𝚊𝚕𝚕𝚊 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚏𝚒𝚌𝚊 𝚍𝚒 𝚞𝚗𝚊 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎 𝚍𝚒 𝚊𝚟𝚟𝚒𝚜𝚒 𝚍𝚒 𝚊𝚌𝚌𝚎𝚛𝚝𝚊𝚖𝚎𝚗𝚝𝚘, 𝚛𝚒𝚏𝚎𝚛𝚒𝚝𝚒 𝚊 𝚍𝚒𝚜𝚝𝚒𝚗𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚗𝚞𝚊𝚕𝚒𝚝à, 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚞𝚒 𝚕’𝙰𝚐𝚎𝚗𝚣𝚒𝚊 𝚍𝚎𝚕𝚕𝚎 𝙴𝚗𝚝𝚛𝚊𝚝𝚎 𝚊𝚟𝚎𝚟𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚎𝚜𝚝𝚊𝚝𝚘 𝚊𝚕 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚛𝚒𝚋𝚞𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚕𝚊 𝚟𝚒𝚘𝚕𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚎𝚕𝚕’𝚊𝚛𝚝. 𝟷𝟷𝟶 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚊 𝟽 𝚍𝚎𝚕 𝚃𝚄𝙸𝚁 𝚒𝚗 𝚝𝚎𝚖𝚊 𝚍𝚒 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚜𝚏𝚎𝚛 𝙿𝚛𝚒𝚌𝚒𝚗𝚐 𝚎 𝚚𝚞𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚕’𝚒𝚗𝚍𝚎𝚍𝚞𝚌𝚒𝚋𝚒𝚕𝚒𝚝à 𝚍𝚒 𝚌𝚘𝚜𝚝𝚒 𝚜𝚘𝚜𝚝𝚎𝚗𝚞𝚝𝚒 𝚙𝚎𝚛 𝚕’𝚊𝚌𝚚𝚞𝚒𝚜𝚝𝚘 𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚝𝚎𝚛𝚒𝚎 𝚙𝚛𝚒𝚖𝚎 𝚍𝚊𝚕𝚕𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚘𝚌𝚒𝚊𝚝𝚊, 𝚒𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚝𝚘 𝚎𝚏𝚏𝚎𝚝𝚝𝚞𝚊𝚝𝚒, 𝚊 𝚍𝚒𝚛𝚎 𝚍𝚎𝚕𝚕’𝙰𝚖𝚖𝚒𝚗𝚒𝚜𝚝𝚛𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝙵𝚒𝚗𝚊𝚗𝚣𝚒𝚊𝚛𝚒𝚊, 𝚊𝚍 𝚞𝚗 𝚙𝚛𝚎𝚣𝚣𝚘 𝚜𝚞𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚛𝚎 𝚊𝚕 𝚌𝚍. “𝚟𝚊𝚕𝚘𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕𝚎”.

http://studiolegalemassarelli.it/transfer-pricing-e-vendite-infragruppo/

03/01/2025

Una storia vera, una storia di giustizia che ripropongo, mentre archivio fascicoli e frammenti di vita

LA RUGGINE NEL GRANO

Il viso è percorso da rughe profonde, scavate dal sole, gli occhi sono di un bellissimo azzurro trasparente, occhi che non conoscono scorciatoie.

Salvatore ha ottant’anni e produce i taralli più buoni del mondo. E’ analfabeta. Ha perso i risparmi di una vita, dopo che la banca gli ha fatto firmare un investimento in warrant.

E’ seduto davanti a me: vuole sapere cos’è un warrant.

Mi segue con attenzione indagatrice mentre scelgo le parole. I suoi bellissimi occhi cerulei sono dentro i miei: sta cercando di capire se può fidarsi.

“Provo a farle un esempio, Salvatore: lei 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘵𝘢𝘳𝘢𝘭𝘭𝘪?”.

Non capisce dove voglio andare a parare : “𝘋𝘰𝘵𝘵𝘰’...𝘪𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘥𝘢 𝘝𝘪𝘵𝘰 𝘷𝘢𝘥𝘰”. Mi spiega che Vito è il proprietario di una macina poco distante dalla sua piccola azienda di taralli.

“𝘌 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘨𝘭𝘪𝘦𝘭𝘢 𝘧𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢, 𝘝𝘪𝘵𝘰?”.

“𝘋𝘰𝘵𝘵o’ 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦” poi fissa un punto della stanza in alto a destra, all’angolo del soffitto, il punto in cui riordinare le idee “𝘪𝘰 𝘷𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘢 𝘭𝘶𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘵𝘢 dell’𝘢𝘯𝘯𝘰. 𝘔𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘢𝘭 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘰, 𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 è 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘦𝘵𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢”.

Insisto “Sig. Salvatore, lei a Vito paga 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘰?”

“𝘚𝘪 𝘴𝘪 𝘥𝘰𝘵𝘵ò, 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰…a𝘯𝘻𝘪 𝘯𝘰…” ancora uno sguardo in alto a destra, nel solito angolo della stanza dedicato ai ricordi: “𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘮𝘦 𝘭’𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘪ú la farina, quest’anno… 𝘲𝘶𝘢𝘴𝘪 𝘰𝘵𝘵𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴𝘪𝘮𝘪”.

“𝘌 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩è quest’anno gliel’ha fatta pagare di più?“ forse siamo sulla buona strada.

“𝘔𝘪 𝘩𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘦𝘵𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢 è 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘭𝘦, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩é 𝘤’𝘦𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘳𝘶𝘨𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘨𝘪𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘰”.

“𝘉𝘦𝘯𝘦, 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦” l’azzurro marino dei suoi occhi è la cosa più bella che abbia visto, oggi. “𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘧𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘪 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘪 𝘷𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘢 𝘝𝘪𝘵𝘰 𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘤𝘢: caro Vito, a 𝘭𝘶𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰, farò 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘵𝘢 di farina. 𝘗𝘦𝘳ò, 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰𝘤𝘪 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥’𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘴𝘶𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘰: 𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘢𝘭 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘰, 𝘤𝘩𝘦 ci sia o no 𝘭𝘢 ruggine nel grano”.

Mi guarda in silenzio. L’azzurro di quegli occhi ha ancora vent’anni.

“𝘔𝘪 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦, 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦?” mi fa un breve cenno con il capo “𝘣𝘦𝘯𝘦, 𝘢𝘥𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘧𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 è 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘦 che 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘪 𝘢 𝘭𝘶𝘨𝘭𝘪𝘰. 𝘓𝘦𝘪 𝘷𝘢 𝘥𝘢 𝘝𝘪𝘵𝘰 𝘦 𝘧𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘵𝘢, 𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘮𝘰, 𝘥𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢. 𝘗𝘦𝘳ò 𝘝𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘦𝘵𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢 è 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦: 𝘯𝘰𝘯 𝘤’𝘦𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘳𝘶𝘨𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘨𝘪𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘰. 𝘕𝘰𝘯 𝘩𝘢 𝘥𝘰𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘣𝘶𝘵𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘢. 𝘊𝘰𝘴ì 𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦. Però lei dovrà pagarlo 𝘢 𝘴𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴𝘪𝘮𝘪 al chilo, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩é 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵i 𝘦𝘳𝘢no i vostri 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥i”.

Il mare azzurro dei suoi occhi comincia ad incresparsi.

“𝘝𝘦𝘥𝘦, 𝘴𝘪𝘨. 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦, lo strumento 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘭𝘦 𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦, si chiama ‘𝘸𝘢𝘳𝘳𝘢𝘯𝘵’ e 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘰' 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘭𝘢 sua 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘝𝘪𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢”.

Nel silenzio della stanza si sente solo il respiro di Salvatore. Si sfila dal collo un fazzoletto bianco enorme e si asciuga lentamente la fronte.

“𝘓𝘦𝘪, 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦, ha acquistato dalla banca il diritto a comprare 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘪, ma 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 e 𝘢𝘥 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘰 che era già 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢𝘵𝘰. 𝘏𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘴𝘶𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵𝘰 nel tempo”.

L’azzurro dei suoi occhi adesso è più cupo, quasi metallico “𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘭’𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘸𝘢𝘳𝘳𝘢𝘯t”. Continua ad asciugarsi la fronte con il suo enorme fazzoletto bianco.

“𝘝𝘦𝘥𝘦, Salvatore, i 𝘸𝘢𝘳𝘳𝘢𝘯𝘵 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘴𝘶 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘢𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘵𝘢 futura a condizioni già concordate, un scommessa che, 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘤𝘢𝘴𝘰, non è 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘢 bene”.

Il rigolo di una lacrima prende la strada di una ruga: “𝘋𝘰𝘵𝘵𝘰’… 𝘮𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘷𝘢 𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘮𝘪: 𝘵𝘶 𝘯𝘰𝘯 𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘰𝘤𝘤𝘶𝘱𝘢𝘳𝘦, tu 𝘧𝘪𝘳𝘮𝘢 𝘲𝘶𝘢”. Poi, con un filo di voce, dice quello che avevo intuito: “𝘋𝘰𝘵𝘵ò, 𝘪𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰 𝘯é 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳𝘦, 𝘯é 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦”.

Non riesco a trattenermi “mi scusi, sig. Salvatore, 𝘮𝘢 se non sa scrivere 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘢 compilare i moduli dell’investimento?”

“𝘋𝘰𝘵𝘵ò…” un silenzio infinito, si riannoda lentamente il grande fazzoletto bianco intorno al collo “𝘋𝘰𝘵𝘵ò…𝘪𝘰 𝘴𝘰 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘳𝘮𝘢”.

Un'altra lacrima segue il tracciato delle sue rughe sulla guancia. Vorrei abbracciarlo, potrebbe essere mio padre: mi accorgo che ho sbagliato lavoro.

“𝘝𝘦𝘥𝘢 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘵𝘪𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘷𝘪𝘦𝘵𝘢𝘵𝘦, ma 𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘥𝘰𝘷𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪”.

Non parla, si guarda le mani: una vita ad impastare taralli.

Salvatore ha più di ottant’anni, ha la seconda elementare, sa solo mettere la firma e legge come leggerebbe un bambino di sei anni. Mi mostra il diploma di seconda elementare. Mi spiega la storia di quel diploma, è una storia che già conoscevo: nell’immediato dopoguerra, vi era la necessità - tra dispersi e vittime di guerra - di aggiornare i registri anagrafici della popolazione. Poiché vi era un diffuso analfabetismo, lo Stato aveva istituito dei corsi di scolarizzazione primaria, in modo che chi non fosse in grado né di leggere, né di scrivere, potesse quanto meno firmare quelle schede anagrafiche.

Salvatore ha il diploma di seconda elementare, ma non sa né leggere, né scrivere, sa solo mettere la firma. Per la banca è un esperto in warrant!

Abbiamo citato in giudizio l’istituto di credito che deteneva in quel momento il dossier titoli e che in realtà era subentrato, a seguito di una operazione di fusione, alla banca responsabile di quell’oscenità.

La causa è stata lunga ed il contraddittorio feroce. La banca ha sostenuto, fino alle ultime battute del processo, che Salvatore era stato informato sulla natura e sui rischi dell’investimento.

Alla fine il Giudice ha avuto una buona intuizione: ha voluto sentire, in sede di interrogatorio libero, sia Salvatore, che il legale rappresentante della banca. L’interrogatorio delle parti è un mezzo di prova piuttosto raro nel contenzioso bancario, che normalmente gira solo intorno alle consulenze tecnico-contabili.

Sono entrati in aula, fianco a fianco, per rispondere all’interrogatorio, due pianeti che non appartenevano alla stessa galassia: Salvatore (con il suo grande fazzoletto bianco intorno al collo) ed il manager della banca delegato a rendere la prova orale (con la pochette in seta che usciva dalla giacca). Il fazzoletto e la pochette parlavano lingue diverse. Ho capito in quel momento che avevamo vinto la causa.

La banca è stata condannata a restituire a Salvatore i suoi risparmi. È stata una delle pronunce più severe che ricordi, in tema di violazione bancaria degli obblighi di trasparenza ed informativa, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Consob.

Quando ho detto a Salvatore che avevamo vinto la causa, non sembrava sorpreso. Era normale, per lui, che la giustizia facesse il suo corso, com’è normale, per chi ha gli occhi di quell’azzurro, che il grano vada buttato, quando c’è la ruggine.

Benvenuti nella pagina dello Studio Legale Massarelli.

Il fondatore dello Studio Legale Massarelli è l’avv. Roberto Massarelli e si occupa di diritto civile, diritto commerciale, diritto bancario, diritto tributario e diritto del lavoro.

24/12/2023
𝑼𝑺𝑼𝑹𝑨 𝑩𝑨𝑵𝑪𝑨𝑹𝑰𝑨, 𝑳𝑰𝑻𝑬 𝑻𝑬𝑴𝑬𝑹𝑨𝑹𝑰𝑨 𝑬𝑫 𝑶𝑵𝑬𝑹𝑬 𝑫𝑬𝑳𝑳𝑨 𝑷𝑹𝑶𝑽𝑨Con ordinanza del 27/9/2023 la Corte d’Appello di Bari, accogliendo l...
06/12/2023

𝑼𝑺𝑼𝑹𝑨 𝑩𝑨𝑵𝑪𝑨𝑹𝑰𝑨, 𝑳𝑰𝑻𝑬 𝑻𝑬𝑴𝑬𝑹𝑨𝑹𝑰𝑨 𝑬𝑫 𝑶𝑵𝑬𝑹𝑬 𝑫𝑬𝑳𝑳𝑨 𝑷𝑹𝑶𝑽𝑨

Con ordinanza del 27/9/2023 la Corte d’Appello di Bari, accogliendo l’istanza inibitoria formulata dall’avv. Roberto Massarelli, ha sospeso l’esecutorietà della sentenza di primo grado – favorevole alla Banca – con cui era stata rigettata, per mancanza di prova, la domanda di accertamento di addebiti usurai ed anatocistici operati sul conto, condannando il cliente della banca al pagamento delle spese di lite ed infliggendogli anche la sanzione per lite temeraria. A detta del primo Giudice la società correntista attrice era rimasta inerte, sul piano probatorio, dal momento che avrebbe irritualmente poggiato le sue difese non già sulle proprie allegazioni difensive, ma sulle produzioni documentali della banca.

Ha osservato invece la Corte d’Appello di Bari, che non rileva il fatto che la prova documentale afferente i denunciati profili di nullità degli addebiti provenga dall’una o dall’altra parte processuale. Una volta che il documento è entrato nel processo, lo stesso è idoneo comunque a sorreggere sul piano probatorio la domanda di nullità.

Del resto, aggiunge il Giudice di secondo grado, anche nel caso in cui risultasse la tardiva deduzione degli anzidetti profili di nullità (usura ed aggravio anatocistico), il Giudice deve comunque operarne il rilievo d’ufficio.

Su queste premesse la Corte d’Appello di Bari ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo CTU ai fini del ricalcolo del saldo di conto, epurato degli anzidetti illegittimi addebiti.

http://studiolegalemassarelli.it/usura-bancaria-lite-temeraria-ed-onere-della-prova/

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