Studio Legale Golotta

Studio Legale Golotta Avv. Giovanni Golotta, cassazionista
Avv. Anna Golotta. Diritto civile e tributario. Attività stragiudiziale e di assistenza negoziale.

13/08/2025
26/06/2025

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO D'AUTORE.
di Claudia Chiauzzi
Riassunto da "Diritto e giustizia" di oggi 26.6.2025

Con l’avanzare dell’intelligenza artificiale generativa, in particolare dei chatbot basati su LLM (Large Language Models), si pongono nuove sfide giuridiche relative al diritto d’autore, soprattutto nel settore editoriale. Il caso C-250/25 dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea coinvolge Like Company, editore ungherese, e Google Ireland Limited, fornitore del servizio Google Gemini. Il contendere riguarda l’uso da parte dell’IA di contenuti editoriali senza autorizzazione, sollevando quesiti interpretativi sulle Direttive 2019/790/UE e 2001/29/CE.

Quesiti pregiudiziali

Il tribunale ungherese ha sottoposto alla Corte UE quattro questioni fondamentali:
1) se le risposte del chatbot costituiscano comunicazione al pubblico;
2) se il training del LLM sia un atto di riproduzione;
3) se rientri nell’eccezione di text and data mining;
4) se l’uso di contenuti protetti da parte del chatbot debba essere imputato al fornitore.

Il contesto normativo è duplice: europeo e nazionale.

La Direttiva 2019/790/UE tutela gli editori e regola le eccezioni per l’innovazione, mentre la Direttiva 2001/29/CE disciplina comunicazione al pubblico e riproduzione. La normativa ungherese (LXXVI/1999 e CVIII/2001) rafforza la tutela degli autori e la responsabilità degli operatori digitali.

Argomentazioni delle parti

-Like Company denuncia l’uso illecito dei propri contenuti editoriali, invocando una doppia violazione: riproduzione non autorizzata e comunicazione al pubblico.
-Google Ireland Limited sostiene che il chatbot opera in modo predittivo e non conserva copie stabili dei testi, rientrando nelle eccezioni normative.

Possibili effetti della sentenza

Se la Corte dovesse accogliere la tesi di Like Company, le IA dovranno stipulare licenze con gli editori.
Se, invece, dovesse accogliere la tesi di Google, l’innovazione resterà fluida, ma con potenziali rischi per il pluralismo informativo.
Impatto regolatorio atteso.

La sentenza potrebbe portare alla riforma delle Direttive europee e alla definizione di nuove linee guida, segnando il futuro equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti d’autore nel contesto dell’IA generativa.

22/06/2025

Corte Cost., sent., 20 giugno 2025, n. 83
Presidente Amoroso - Relatore Petitti

Deformazione del viso da lesioni permanenti: illegittimità costituzionale del rigido trattamento sanzionatorio.

In tema di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità parziale dell’art. 583-quinquies c.p., censurando la rigidità sanzionatoria.

Da Diritto e Giustizia

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 depositata oggi, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 583-quinquies del codice penale, introdotto dalla legge n. 69/2019 (cd. “codice rosso”), volto a disciplinare il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Il tema centrale della pronuncia è la necessità di modulare il trattamento sanzionatorio per garantire la proporzionalità della pena, la sua individualizzazione e la tutela della funzione rieducativa, principi sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La Corte ha accolto le questioni sollevate dai GUP di Taranto, Bergamo e Catania, rilevando come la previsione di una pena detentiva minima molto elevata (reclusione da otto a quattordici anni), senza possibilità di attenuazione per i casi di lieve entità, sia in contrasto con i principi costituzionali, soprattutto considerando la varietà delle condotte punibili e la potenziale assenza di dolo intenzionale. Così, la Consulta ha dichiarato, il primo comma dell'articolo 583-quinquies costituzionalmente illegittimo nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata -reclusione da otto a quattordici anni -sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;

Inoltre, in riferimento al secondo comma dello stesso articolo è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce che «la condanna o il patteggiamento per il reato in questione comporta l'interdizione automatica e perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, anziché prevedere che tale pena accessoria sia applicabile facoltativamente dal giudice, in base agli ordinari criteri discrezionali e nel rispetto del limite legale di durata massima di dieci anni».

La Corte infatti ritiene che l'irrogazione della pena accessoria debba essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, nel rispetto della durata massima di dieci anni prevista dalla legge. Tale intervento si fonda sulla constatazione che la latitudine della descrizione del reato può ricomprendere condotte di gravità molto diversa, per cui l'automatismo e la perpetuità della pena non risultano giustificati sul piano costituzionale.

08/06/2025

LA RIVOLUZIONE DELL'I.A. NELLA PROFESSIONE

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale sta trasformando gli studi legali e l’intero settore giustizia: ecco come prepararsi al cambiamento che ridefinirà per sempre l'avvocatura italiana.

La professione legale italiana si trova oggi di fronte a uno snodo cruciale della sua storia millenaria. Quello che stiamo vivendo non è un semplice cambiamento tecnologico, ma una vera e propria rivoluzione sistemica, che sta ridefinendo i paradigmi tradizionali dell'avvocatura, almeno per come siamo stati abituati a conoscerla. Se osserviamo i dati, vediamo che per la prima volta dal 1985, nel 2023 si è verificata un'inversione di tendenza nel numero degli iscritti all'Albo, con una diminuzione da 4,1 a 4,0 avvocati ogni 1.000 abitanti. Questo dato, apparentemente tecnico, nasconde in realtà una trasformazione profonda in atto.

La professione legale sta vivendo uno di quei momenti che fanno la storia. Non si tratta della solita "innovazione" di cui si parla nei convegni da anni. Questa volta è diverso. Questa volta il cambiamento è davanti ai nostri occhi ed è un cambiamento dirompente per velocità e capacità trasformativa.

L’intelligenza Artificiale può essere una opportunità o un rischio

Da una recente ricerca emerge che circa il 76% dei professionisti che lavorano in azienda e il 68% di quelli che lavorano negli studi legali usano già l'AI generativa almeno una volta alla settimana.

Non stiamo parlando del solito ChatGPT che risponde alle domande. Parliamo di agenti di AI, veri e propri assistenti digitali che non si limitano a generare testi, ma interagiscono autonomamente con i nostri sistemi, raccolgono informazioni e portano a termine compiti complessi senza bisogno del nostro intervento continuo.

Alcuni studi, per esempio, hanno già implementato con strumenti di intelligenza artificiale la fase di e-discovery, tagliando i tempi di lavoro del 50%. Altri studi stanno testando le capacità di analisi predittiva dell’AI per mappare tribunali e giudici, in modo da poter decidere le strategie processuali alla luce di dati e trend.

La Generazione Z entra in studio e cambia tutto

Un altro fattore che unito alla rivoluzione tecnologica può determinare ulteriori cambiamenti repentini e che è ancora sottovalutato, sono i giovani che si affacciano alla professione legale, completamente diversi dalle precedenti generazioni. La Generazione Z non ha tempo da perdere con i percorsi di carriera lenti e le attività ripetitive. Vogliono crescere velocemente, lavorare con tecnologie all'avanguardia e vedere risultati concreti. Certo, inizialmente sembrano disorientati e fragili (lo eravamo anche noi all’epoca), ma velocemente decidono, cambiano e si posizionano laddove ritengono di avere spazio e futuro. Negli studi legali di oggi convivono quattro generazioni diverse: i Baby Boomers, che hanno fondato gli studi, la Generazione X che li guida, i Millennials che ne formano la spina dorsale e la Generazione Z, che sta arrivando con idee fresche, ma aspettative alte e poca pazienza.

Perché questa può essere una criticità per uno studio legale? Perchè molti studi tradizionali perdono i talenti migliori in quanto non riescono a offrire l'ambiente di lavoro che questi ragazzi cercano: flessibilità, innovazione, crescita rapida, work-life balance.

Lo studio professionale è diventato impresa

L'idea romantica dell'avvocato che aspetta i clienti grazie al passaparola, che si dedica solo ad attività intellettuali, che non ha bisogno del web per comunicare è oramai parte del passato professionale. Quel modello non funziona più, o quantomeno, è in dismissione, sostituito da altre dinamiche e un’altra mentalità. Gli studi legali oggi ragionano sempre più come vere aziende: business plan, strategie di marketing, diversificazione dei servizi, tariffe competitive. L'Osservatorio del Politecnico di Milano ci dice che il 65% delle PMI italiane sta digitalizzando i propri processi, ma gli studi legali fanno ancora resistenza. Quelli che hanno già fatto il salto stanno sperimentando nuovi modelli di pricing: abbonamenti legali, tariffe fisse per progetti specifici, commissioni legate ai risultati.

Non si tratta più solo di dare consulenza legale: gli studi più innovativi offrono consulenza strategica, legal design per rendere comprensibili concetti complessi, servizi tecnologici personalizzati e formazione specializzata. Le Multidisciplinary Practices, che integrano avvocati, commercialisti e notai, stanno crescendo rapidamente, soprattutto con i progetti PNRR che richiedono competenze a 360 gradi.

Nuove competenze per una nuova epoca

Da tempo le soft skills sono entrate negli studi legali come competenze centrali per diventare un professionista moderno completo. L’ultima delle soft skills è di questi ultimi due anni: parliamo del prompt engineering, cioè la capacità di interagire efficacemente con l'intelligenza Artificiale, che sta diventando importante quanto conoscere i codici. Saper progettare servizi centrati sul cliente, sviluppare il business, gestire il marketing digitale: sono tutte competenze che fino a ieri erano se non ignorate, quantomeno messe in secondo piano. Di colpo, dopo la pandemia e con l’ingresso dell’AI sulla scena mondiale, ecco che avere conoscenze di base di strumenti tecnologici dotati di intelligenza artificiale, che possono potenziare enormemente le capacità del professionista ed efficientare le sue attività è diventata una priorità.

Qui, però, non si tratta solo di competenze tecnologiche: si tratta di acquisire una nuova mentalità e cultura del lavoro. Sta cambiando il modo di fare le ricerche, di organizzare le attività, di gestire il cliente, di formare i collaboratori. Leadership, intelligenza emotiva, capacità organizzative, visione, problem solving strategico: sono tutte competenze che si intrecciano con la tecnologia.

Il compito del professionista è saper unire il passato con il futuro, legare insieme l’umano con l’artificiale, verso un modo di lavorare che sarà necessariamente ibrido. L'apprendimento continuo sarà un asset fondamentale, una necessità. Gli studi più avanzati investono già molto in formazione interna, collaborazioni con università, programmi di mentoring per far dialogare le diverse generazioni di professionisti e inserire gradualmente la tecnologia nei flussi di lavoro.

Anche i clienti sono cambiati

Se poi usciamo dallo studio e cominciamo ad allargare la visuale sul mercato e i clienti, allora le cose si fanno ulteriormente complicate. I clienti non sono più quelli di una volta: vogliono trasparenza, tariffe chiare, servizi rapidi e soprattutto valore aggiunto che vada oltre la consulenza legale tradizionale. Pretendono di poter interagire con i professionisti attraverso piattaforme digitali, di ricevere aggiornamenti in tempo reale, di essere coinvolti nel processo decisionale. Si chiama “customer experience”.

Qui entra in gioco di nuovo l’intelligenza artificiale. Chatbot legali basati sull'AI possono gestire le richieste più comuni, migliorando l'accesso alle informazioni, dare risposte interlocutorie h24, interagire telefonicamente, sul web, su WhatsApp personalizzando la relazione e garantendo continuità e tempestività. Non si tratta di farsi sostituire, affatto: si tratta di delegare tutte quelle attività ripetitive e di dettaglio, a basso valore aggiunto, che nell’insieme tolgono tempo ed energie al professionista: piattaforme digitali permettono la gestione documentale in tempo reale e i sistemi di videoconferenza rendono le consulenze remote efficaci quanto quelle in presenza. Non parlo (per ora) di arrivare agli avatar, nostri cloni, che fanno al posto nostro, ma di servizi dichiaratamente affidati a sistemi di Ai, che posso alleggerire il carico del professionista e far vivere una esperienza più gratificante al cliente nelle richieste più semplici (appuntamenti, copie di documenti, risposte immediate interlocutorie etc.).

Le sfide etiche non vanno sottovalutate

L'adozione dell'intelligenza artificiale sappiamo che solleva questioni etiche importanti. Il 25% degli avvocati considera l'AI generativa una minaccia, preoccupato per l'accuratezza, i bias algoritmici e le questioni di responsabilità professionale.

Le piattaforme di governance dell'AI stanno quindi diventando essenziali. Gartner prevede che entro il 2028 queste tecnologie potrebbero ridurre del 40% gli incidenti etici legati all'IA negli studi legali. La protezione dei dati e la privacy richiedono competenze specifiche, così come l’adeguamento all'AI Act europeo e i continui aggiornamenti del GDPR, che obbligano a sviluppare una compliance tecnologica che molti studi ancora non possiedono.

Non si tratta qui di scegliere tra tradizione e innovazione, ma di trovare il giusto equilibrio. La mentalità vincente è quella che sa trasformare l'AI da minaccia in alleato strategico, che sa attirare i talenti delle nuove generazioni con culture organizzative inclusive e innovative, che sa sviluppare servizi centrati sul valore per il cliente, piuttosto che sul tempo fatturato.

La professione legale non scomparirà, ma si trasformerà radicalmente. Come diceva Henry Ford: «Se avessi dato retta ai miei concittadini, avrei solo fatto carrozze che andavano più veloci». La rivoluzione è già iniziata, e la domanda non è se ci sarà questo cambiamento, ma dove ci porterà.

DI di Mario Alberto Catarozzo su DIRITTO E GIUSTIZIA

15/02/2025

NON ESISTE UN DIRITTO A NASCERE SANI

Il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, dal momento che il nostro ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano, né la vita del nato può integrare un danno - conseguenza dell'illecito sanitario.

La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, (Cass. civ., sez. III, ord., 11 febbraio 2025, n. 3502) ha ribadito che si deve escludere in via generale la possibilità di riconoscere un grave pregiudizio al figlio disabile, dal momento che l'ordinamento non conosce un «diritto a non nascere se non sano».

La controversia nasceva dal fatto che un medico, non avendo comunicato per negligenza le gravi malformazioni del nascituro ai genitori, non aveva di fatto consentita alla madre di valutare se procedere o meno, alla interruzione della gravidanza. Veniva, pertanto, presentata richiesta di risarcimento per il danno causato al nato a causa della violazione del diritto a nascere sano.

Tuttavia, nel merito, i giudici, pur riconoscendo la censurabilità dell'operato del sanitario e la sua responsabilità nei confronti dei genitori del bambino rigettavano la domanda ravvisando un difetto di legittimazione dell'attore ad agire, non potendosi configurare in capo al nato un danno da nascita indesiderata.

Avverso tale decisione, veniva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte.

Quest'ultima ha, infatti, ricordato la precedente giurisprudenza di legittimità che sul tema aveva precisato che «il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l'ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell'illecito del medico.» (Cass. n. 26426/ 2020).

Nel caso di specie, per la Cassazione, il richiamo ai precedenti giurisprudenziali non è stato sufficientemente supportato dal ricorrente, il quale non ha chiarito in che modo le riportate determinazioni possano «far ritenere effettiva la sussistenza del diritto» in suo favore «di richiedere ed ottenere l'invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere […]».

Alla luce dei vari orientamenti richiamati nella pronuncia, i Giudici hanno, quindi, escluso in via generale «la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l'alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo» (Cass. Sez. U. n. 25767/2015).

FONTE DIRITTO E GIUSTIZIA

22/01/2025

Efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel processo civile
Le chat di Whatsapp possono rientrare tra i mezzi di prova validamente utilizzabili nel processo?
È possibile utilizzare i messaggi estrapolati da una “chat” mediante copia dei relativi “screenshot”?

Fanno piena prova dei fatti?
La Corte.Cass.( civ., sez. II, ord., 17 gennaio 2025, n. 1254 )in un procedimento monitorio relativo al pagamento dovuto per la fornitura e installazione di serramenti, ha avuto modo di pronunciarsi sull'utilizzo dei messaggi whatsapp come prova documentale.

Nello specifico, la società ricorrente lamentava la violazione degli artt. 20 e 23-quater d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), per avere la Corte d'Appello valutato erroneamente le prove documentali e testimoniali in ordine all'accordo raggiunto per la fornitura e l'installazione dei serramenti, e per aver utilizzato a fini probatori la copia fotografica del messaggio whatsapp senza alcuna certezza sulla riconduzione al suo autore.

Sul punto, i Giudici precisano che i messaggi whatsapp e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di whatsapp mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. n. 11197 del 27/04/2023).

Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (ex multis, Cass. n. 19622 del 16/07/2024; Cass. n. 11584 del 30/04/2024; Cass. n. 30186 del 27/10/2021).

09/01/2025

Esperibile l'azione di arricchimento in caso di nullità della vendita del sepolcro

Quando una persona sostiene le spese di ristrutturazione di un mausoleo cimiteriale in seguito all'acquisto del diritto al sepolcro tramite una compravendita affetta da nullità, il venditore può essere citato in giudizio con l'azione di arricchimento senza causa ed essere condannato a indennizzare la diminuzione patrimoniale subita da chi ha sopportato il costo della ristrutturazione, nei limiti dell’aumento di valore del manufatto ristrutturato.

Questo il principio affermato dalla Suprema Corte, che ha accolto il ricorso presentato dalla vedova di uno dei fratelli che avevano ereditato la tomba di famiglia dopo la scomparsa del padre.

Secondo la ricorrente, i fratelli, dopo la morte del marito, approfittando della sua “buona fede”, l'avrebbero convinta a ristrutturare il mausoleo, dopo averle ceduto gratuitamente «i diritti di proprietà e di uso» spettanti sull'edicola sita in un piccolo comune laziale. La donna aveva acconsentito, sostenendo spese e oneri, convinta di essere l'unica titolare dei diritti sull'edificio cimiteriale della famiglia. Tuttavia, una volta completata l'opera, i fratelli avevano rivendicato la proprietà come figli del fondatore, costringendola a seppellire altrove la salma del marito.

Di conseguenza la donna aveva intrapreso un'azione legale contro i “germani”, ottenendo un verdetto positivo dal tribunale di Cassino, che aveva dichiarato la nullità della scrittura privata e condannato i convenuti al pagamento dei 25.000 euro necessari per la ristrutturazione. La Corte d'Appello di Roma, tuttavia, ribaltava la decisione, sostenendo che «la pretesa attorea nasceva dal prospettato illecito aquiliano degli allora convenuti, che l'avrebbero indotta con l'inganno a sostenere la spesa per la manutenzione dell'edicola, contro i quali dunque avrebbe potuto agire per il risarcimento del danno» ex art. 2043 c.c.

Per la ricorrente, l'unica via era l'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., data la nullità del contratto e l'assenza di un titolo alternativo valido. Valutazione condivisa anche dalla Suprema Corte, che ha accolto le argomentazioni della donna.

La Terza Sezione civile, infatti, spiega che «nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia», mentre «nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità».

Tale diritto «si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa».

La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

(Cass. civ., sez. III, ord., 7 gennaio 2025, n. 190 Presidente Travaglino – Relatore Tassone)

08/01/2025

Mancato perfezionamento del deposito telematico: la Suprema
Corte sulla tempestività della richiesta di rimessione in termini
(Cass. civ., sez. I, ord., 3 gennaio 2025, n. 69)
***
La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone l’espletamento di due necessarie verifiche:
- la prima attiene all’effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo .
- La seconda attiene all’immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria.

Con l'ordinanza in esame, la Cassazione fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità di presentare un'istanza di rimessione in termini qualora il deposito telematico non si sia perfezionato, ritenendo indispensabile che la relativa richiesta sia accompagnata da una condotta diligente volta all'accertamento, presso la cancelleria, delle modalità del mancato deposito e che la stessa sia presentata nell'immediatezza dell'accertamento stesso.

Processo telematico e perfezionamento del deposito

Con la pronuncia in commento, il S.C. è chiamato a valutare la fondatezza di un'opposizione allo stato passivo in un fallimento, promossa da una società creditrice della fallita, in ordine ad alcune somme di denaro per canoni di locazione che, nella ricostruzione dell'istante, dovrebbero essere valutati e riconosciuti in prededuzione. In realtà, la vicenda si snoda su un piano processuale, posto che la curatela del fallimento sostiene la tardività dell'opposizione. Nel caso di specie, il deposito telematico non si era perfezionato pur avendo l'istante ricevuto la seconda PEC di consegna, ma non la terza e la quarta (che avrebbero confermato la regolarità del deposito). Di tale situazione la società istante se ne era avveduta a distanza di anni, ma il tribunale – ritenendo perfezionato il deposito alla ricezione della seconda PEC – ha considerato tempestiva l'opposizione, accogliendola in parte. Al contrario, la curatela del fallimento riteneva che l'opponente avrebbe dovuto accertarsi del disguido e, tempestivamente, richiedere una rimessione in termini, per la quale il tribunale avrebbe dovuto valutarne le condizioni e l'ammissibilità. In tal senso la Cassazione ha rimesso al Tribunale perché esamini la questione poc'anzi rilevata e valuti la tempestività o meno, sotto detto profilo, della opposizione.

Nella disciplina del deposito telematico, come anche richiamato dalla Cassazione con l'ordinanza in analisi, vengono in questione quattro ricevute PEC che l'abilitato esterno deve ottenere perché possa ritenersi completato il corrispondente iter. In tale quadro, si verifica una «provvisoria» accettazione con la ricezione della seconda PEC (di consegna), ma solo con il pieno svolgimento dei controlli automatici predisposti dal gestore dei servizi telematici del Ministero (terza PEC) e dei controlli manuali (quarta PEC) si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC, tanto che il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

La valenza «provvisoria» della seconda PEC di consegna

In altri termini, è vero che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda PEC, come stabilisce l'art.16 bis del d.l. 179/2012, ma altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici e manuali. In assenza, quindi, della terza e della quarta PEC, non può ritenersi che il deposito si sia perfezionato, giacché non risulta che il deposito abbia superato né i controlli automatici, né quelli manuali.

Deposito telematico e rimessione in termini

Come visto, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria, ossia dalla c.d. quarta PEC. In ogni caso, il ricevimento della seconda PEC di avvenuta consegna proveniente da un indirizzo mail istituzionale può determinare nella parte ricorrente un ragionevole affidamento sulla regolarità del deposito, nel qual caso deve escludersi che risulti integrata un'ipotesi di improcedibilità del ricorso quando il deposito effettuato sia stato rinnovato entro i venti giorni dal momento in cui era venuto meno il ragionevole affidamento circa il perfezionamento del primo deposito.

Rimessione in termini e tempestività della richiesta

Se, quindi, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, è però necessario che la relativa richiesta deve essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto.

La rimessione in termini, infatti, può essere richiesta solo in determinate situazioni. Ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c., può essere concessa solo in presenza di una causa non imputabile alla parte che ha determinato la decadenza, caratterizzata dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle disposizioni processuali. La rimessione in termini richiede, quindi, che la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, e non può essere concessa sulla base di allegazioni generiche quali l'impossibilità di presidiare i locali commerciali o lutti familiari, non rilevando tali circostanze come giustificazioni idonee se non accompagnate da adeguata prova.

Come rilevato dalla Corte – che ha rimesso al Tribunale per una diversa valutazione dei fatti - la rimessione in termini presuppone che la parte si attivi immediatamente al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa e non è sufficiente che l'istanza sia depositata solo prima dell'udienza utile alla deliberazione della stessa. Da ciò discende che l'istanza di rimessione in termini deve essere presentata immediatamente o, comunque, entro un termine ragionevole non appena il malfunzionamento o l'impedimento siano cessati. Un ritardo considerevole nella presentazione dell'istanza di rimessione in termini è incompatibile con il principio di immediata attivazione e comporta il rigetto della stessa.

Deposito di file non leggibile

Diverso è il caso di deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche. In tale ipotesi, il deposito va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante.

di Gianluca Tarantino - Ricercatore di diritto commerciale in tenure track (RTT) presso Università Mercatorum e Avvocato

Presidente Abete - Relatore Dongiacomo

Indirizzo

Via Roma N. 25
Bagnara Calabra
89011

Orario di apertura

Lunedì 15:00 - 19:00
Martedì 15:00 - 19:00
Mercoledì 15:00 - 19:00

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