24/11/2025
DIRITTO AMMINISTRATIVO: D.A.SPO. - ACCOGLIMENTO RICORSO - ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO
Il TAR Napoli (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, Sent. 21.11.2025 n. 7560) pronunciatosi su un ricorso avverso un D.A.Spo. adottato dalla Questura di Benevento nei confronti di un tifoso della Casertana, assistito dallo Studio Legale Caterino, che disponeva il divieto per la durata di 5 anni, di assistere a tutte le partite di ogni campionato nazionale e internazionale, ha accolto il ricorso annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato. In particolare, il divieto era stato comminato al ricorrente in seguito ai disordini avvenuti in occasione della partita di calcio Benevento-Casertana del 27.10.2024, imputando allo stesso l’ingresso, dopo aver vidimato il proprio biglietto, nel tornello in coppia con un altro tifoso, permettendo a quest’ultimo di superare indebitamente una separazione dello stadio. Il Collegio adito, condividendo la tesi difensiva, peraltro avendo già in precedenza accolto la domanda cautelare spiegata, ha puntualmente chiarito il discrimine tra condotta illecita e comportamento violento, minaccioso o intimidatorio, precisando che solo nel secondo caso, in presenza di una condotta connotata di pericolosità sociale concreta si integra il presupposto indefettibile della misura di prevenzione in oggetto. Il D.A.Spo. - si legge in sentenza - è uno strumento “preordinato, per sua natura, ad arginare, esclusivamente i fenomeni di violenza originatisi entro i confini delle manifestazioni sportive”. La sua ratio non consiste nel punire ogni forma di illecito commesso in occasione di un evento sportivo, ma di prevenire specificamente “episodi di violenza, di minaccia e di intimidazione” ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b) della L. n. 401/1989. Non è inoltre sufficiente, precisa il Collegio, che un soggetto sia stato deferito all’autorità giudiziaria per far scattare automaticamente il Daspo. Occorre, invece, che quel reato sia espressamente previsto dalla legge come idoneo a fondare la misura. Non tutto ciò che è penalmente rilevante legittima, dunque, l’adozione di una misura di prevenzione amministrativa. “Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, per come descritta negli stessi atti dell’Amministrazione e come valutata dal Giudice per le Indagini Preliminari, presenta un carattere innegabilmente “truffaldino” o “elusivo”; di contro, è del tutto priva di connotati di violenza, minaccia o aggressività. Si tratta indubbiamente di un artificio volto a raggirare il sistema di controllo, non di un atto idoneo a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nel senso inteso dalla norma”. La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio “del più probabile che non” deve riguardare l’ascrivibilità al soggetto di un comportamento che sia riconducibile alle ipotesi normative. “La condotta fraudolenta - si legge ancora - pur essendo contraria alla legge, si pone su un piano qualitativamente diverso dalla violenza e dalla minaccia. La prima mira a ingannare, la seconda a sopraffare o intimidire. Il D.A.SPO. è strumento di contrasto alla seconda categoria di comportamenti, non alla prima. Il Tribunale adito traccia anche il confine dell’autonomia tra il procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del Daspo e l’accertamento penale dei medesimi fatti evidenziando che “tale autonomia non implica che il potere discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza possa sfociare nell’arbitrio”. Sebbene l’ordinanza di non convalida dell’obbligo di presentazione alla Questura di Caserta del G.I.P. non sia vincolante dinanzi al TAR, le argomentazioni in essa contenute, incentrate sull’analisi del materiale probatorio assumono un valore sintomatico di particolare pregnanza circa l’effettiva consistenza dei fatti posti a fondamento del D.A.SPO.