Studio Legale Nobis: Famiglia, matrimonio, minorenni, violenza e stalking.

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Studio Legale Nobis: Famiglia, matrimonio, minorenni, violenza e stalking. Affrontiamo problemi inerenti la famiglia, i coniugi, i figli, abusi e violenze, stalking, ecc..

09/06/2026

Ogni cartella esattoriale inviata dall’Agenzia delle
Entrate-Riscossione deve rispettare specifici termini di notifica, altrimenti decade e il contribuente non è più obbligato a pagare.
Cos’è la decadenza di una cartella esattoriale?
E la perdita di efficacia della cartella se non viene notificata entro il termine previsto per legge.
Il ruolo è l’elenco dei debiti affidato all’agente della riscossione (AER). Da quel momento, scattano
scadenze precise:
Cartella esattoriale: deve essere notificata entro i termini di legge (pena decadenza);
60 giorni dalla notifica: per pagare o fare opposizione;
1 anno dalla notifica: per avviare l’azione esecutiva
(art. 50, DPR 602/73).
La prescrizione, invece, estingue definitivamente il diritto del a riscuotere. Ecco i tempi:
3 anni → auto
5 anni → , , TOSAP
10 anni → IRPEF, IRES, IVA, registro, bollo.
Secondo l’art. 50 del DPR 602/73, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata un’azione esecutiva (es. pignoramento), è obbligatoria una nuova intimazione con 5 giorni per adempiere. Senza questa, nessuna azione coattiva è legittima.

09/06/2026

Il portale (Car Renter Guardian Operation System) è una piattaforma digitale della Polizia di Stato italiana utilizzata dagli operatori di . Serve a trasmettere telematicamente alle Questure i dati dei clienti che stipulano contratti di noleggio veicoli senza conducente, per finalità di e sicurezza pubblica.
Le aziende di autonoleggio devono inserire sul portale i dati identificativi del cliente, del conducente e del veicolo contestualmente alla stipula del contratto.
La mancata comunicazione dei dati sul portale CaRGOS comporta pesanti sanzioni: l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda fino a 206 euro per ogni contratto omesso. In caso di recidiva o violazioni reiterate, si rischia la sospensione della licenza da 15 a 60 giorni.
Questa misura è stata introdotta (Legge 132/2018) in seguito all’utilizzo di furgoni e veicoli a noleggio in attentati terroristici internazionali, estendendo poi l’obbligo a tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote, pertanto non è obbligatorio per i motoveicoli e motocicli.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’AdE-R, focalizzandosi sull’esatta interpretazione dell’art. 60, comma 7, D...
07/06/2026

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’AdE-R, focalizzandosi sull’esatta interpretazione dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973.
La norma prevede un sistema di notifiche articolato in più fasi: quando la PEC dell’impresa o del professionista è inaccessibile, perché la casella è satura dopo un doppio tentativo o perché l’indirizzo risulta invalido o inattivo, il può procedere al deposito telematico dell’atto su InfoCamere e alla pubblicazione dell’avviso per 15 giorni. Trascorso quel termine, la notifica si intende perfezionata per il destinatario.
La Corte di Cassazione, in base al proprio precedente n. 1621 del 22 gennaio 2025, ha affermato che la raccomandata informativa non deve essere una raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), in quanto la norma parla semplicemente di “lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. Non è, quindi, necessaria la prova che il destinatario labbia materialmente ricevuta. Tuttavia, la spedizione della raccomandata non è facoltativa, ma condiziona la validità della notifica effettuata mediante deposito su InfoCamere. In caso di contestazioni da parte del contribuente, l’onere di provare che la raccomandata sia stata
effettivamente spedita grava sull’amministrazione finanziaria.
Nel caso concreto, l’AdE-R non aveva fornito alcuna prova della spedizione della raccomandata, nemmeno nella forma semplice. La CGT aveva torto nel richiedere la ricevuta di ritorno, ma aveva ragione nel rilevare l’assenza di un adempimento comunque necessario. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato e le notifiche delle cartelle rimangono invalide.

Il Tribunale di Catanzaro conferma che l’assegno di   per coniuge e figli non può essere compensato con altri crediti, i...
04/06/2026

Il Tribunale di Catanzaro conferma che l’assegno di per coniuge e figli non può essere compensato con altri crediti, in quanto gode di una tutela assimilabile a quella dei crediti alimentari.
I crediti derivanti dall’assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge o ai non possono essere estinti attraverso la compensazione con altri crediti vantati dall’obbligato. Lo ha affermato il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1417 del 21 aprile 2026.
Secondo il tribunale, l’ordinamento giuridico italiano attribuisce ai di mantenimento una tutela particolarmente intensa, molto simile a quella prevista per i crediti alimentari. Tale protezione riguarda sia la possibilità di sottoporre tali somme ad azioni esecutive sia le modalità con cui il beneficiario può ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Partendo da questa equiparazione, il Tribunale ha escluso qualsiasi differenza di trattamento tra crediti alimentari e crediti di mantenimento, richiamando gli articoli 447 e 1246 del codice civile. In particolare, il collegamento tra impignorabilità e divieto di compensazione porta a ritenere che chi vanta un diritto al mantenimento non possa vedersi opporre crediti compensativi per ridurre o annullare l’importo dovuto.

03/06/2026

Nell’era digitale, ciascuno di noi (soprattutto chi utilizza i ) lascia online una traccia di se stesso, della propria vita e delle proprie abitudini. Proprio queste tracce raccontano, spesso, una realtà molto diversa da quella che emerge dai documenti fiscali o anagrafici.
Con la sentenza n. 15018 del 27 aprile 2026, la Cassazione ha stabilito che lo stato formale di disoccupazione non è sufficiente a escludere la responsabilità per omesso mantenimento dei figli, quando i profili social del genitore documentino lo svolgimento di attività lavorative in nero.
La Cassazione, in primo luogo, richiama il proprio orientamento secondo cui l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e deve integrare una situazione di “persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti”. Tale condizione, però, non può essere dimostrata dalla mera documentazione dello stato formale di disoccupazione.
In secondo luogo, la Cassazione valorizza gli elementi probatori ricavati dalla consultazione dei profili social dell’imputato, dai quali emergeva che l’uomo svolgeva attività di fotografo a eventi e di istruttore in palestra, attività mai dichiarate fiscalmente, ma concretamente documentate. I giudici sottolineano con precisione che queste prove non costituivano “pettegolezzi o voci di popolo”, ma elementi oggettivi e verificabili acquisiti nell’ambito delle indagini. Gli Ermellini precisano che l’impossibilità assoluta non coincide con l’indigenza totale, ma richiede una valutazione concreta che tenga conto dell’entità dell’assegno, delle disponibilità reddituali effettive e della prontezza nel reperire ulteriori fonti di guadagno. Nel caso di specie, l’imputato non aveva addotto alcun impedimento oggettivo che gli precludesse di procurarsi altre entrate.

01/06/2026

Il Giudice di Pace di , lo scorso 20 maggio, si è pronunciato su una controversia concernente l’ installato sulla SS17, a , accogliendo il ricorso proposto dalle parti ricorrenti.
Il Giudice, difettando la produzione documentale in capo alla pubblica amministrazione, rimasta contumace, ha accertato il difetto di dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento della velocità, ritenendo altresì sussistenti ulteriori vizi formali afferenti alla segnaletica luminosa prescritta dalla normativa vigente. Circostanze, queste, che hanno quindi determinato l’annullamento del verbale impugnato e, per l’effetto, anche della relativa sanzione accessoria relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Scrivici in caso di multa ma sempre prima di pagare al whatsapp 3346170394!

Dal 1 giugno gli automobilisti potranno chiedere il rimborso del   per i disservizi subiti durante gli spostamenti in   ...
01/06/2026

Dal 1 giugno gli automobilisti potranno chiedere il rimborso del per i disservizi subiti durante gli spostamenti in . E’ ufficialmente in vigore la misura che vincola i gestori a concedere ristori per blocchi del traffico o ritardi legati alla presenza di cantieri.
Per il momento il provvedimento interessa solo i disagi causati da cantieri presenti su tratte gestite interamente da un unico concessionario.
La misura, disciplinata dalla delibera numero 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), colma un vuoto normativo consentendo agli utenti di ottenere un ristoro diretto da parte delle società concessionarie a fronte dei disservizi subiti durante il viaggio.
L’entrata in vigore del provvedimento è stata accolta con favore dalle associazioni a tutela dei consumatori. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha sottolineato come la novità elimini un’ingiusta penalizzazione, equiparando finalmente i diritti degli automobilisti a quelli dei passeggeri di aerei e treni, per i quali gli indennizzi sono una realtà consolidata da anni.
Sul fronte operativo, le principali società autostradali si sono già adeguate alle disposizioni. In queste ore i portali web dei gestori hanno pubblicato le pagine dedicate e i moduli telematici necessari per inoltrare le domande. Resta tuttavia un ritardo sul fronte della digitalizzazione integrata: al momento non risulta ancora attivata l’applicazione unica per l’intera rete, uno strumento esplicitamente previsto dall’Autorità per semplificare le pratiche agli automobilisti.
Un sistema di calcolo progressivo regola invece le interruzioni strutturali della viabilità.

01/06/2026

Cari amici, ci avete chiesto tante volte come si raggiunge lo Studio Legale , in alla Via Costantinopoli 2 A. In questo video vi mostriamo un riferimento rispetto alla chiesa della Santissima Maria di Costantinopoli e una volta giunti in questo punto avrete praticamente trovato la vostra meta.! ☺️

Multato per il rosso… ma avevi il verde!A   tanti automobilisti vengono sanzionati come se fossero passati col semaforo ...
31/05/2026

Multato per il rosso… ma avevi il verde!
A tanti automobilisti vengono sanzionati come se fossero passati col semaforo rosso (-6 punti patente), quando in realtà hanno solo sbagliato corsia.

⚖️ La legge è chiara: in questi casi non si applica l’art. 146, comma 3 (passaggio col rosso), ma l’art. 146, commi 1-2 (erroneo incanalamento o errore sulla segnaletica orizzontale).
👉 Multa più bassa e niente -6 punti.

💡 Se hai preso una multa così, puoi fare ricorso. Scrivici al whatsapp 3346170394!

30/05/2026

SS268 NULLE, RICORSI ACCOLTI: MANCANO OMOLOGAZIONE E PROVE VALIDE A seguito dei ricorsi si segnalano una serie di provvedimenti favorevoli agli automobilisti, le sanzioni sono state annullate per difetti tecnici e mancanza di prove: “Per l’assenza di certificata dell’apparecchiatura, per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche sugli strumenti di rilevazione e per documentazione fotografica e dati non sufficienti a dimostrare la regolarità dell’accertamento”. Queste carenze hanno portato alla cancellazione delle multe, senza perdita di punti per i ricorrenti. CHI HA PAGATO RISCHIA DI NON ESSERE RIMBROSDATO – “Molti cittadini, ignari di queste irregolarità, hanno già pagato cifre elevate: alcuni hanno versato interi stipendi per far fronte ai pagamenti, altri hanno dovuto rateizzare il debito per migliaia di euro mentre diverse persone hanno subito la decurtazione massiccia dei punti sulla patente”. Resta il problema delle multe diventate definitive o pagate. Infatti, trascorsi 60 giorni senza pagamento o ricorso, la sanzione raddoppia e si aggiunge un’ulteriore multa di almeno 300 euro per la mancata comunicazione dei dati del conducente. Scrivici prima di pagare al whatsapp 3346170394!

Indirizzo

Via Costantinopoli 2/a
Aversa
81031

Telefono

+3908118821549

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