Assistenza Legale Responsabilità Medica

Assistenza Legale Responsabilità Medica L'Associazione si avvale della collaborazione di un pool di avvocati specializzati nella delicata ma

18/07/2024

La Suprema Corte ha affermato che l’errore medico va riconosciuto anche quando il sanitario omette di eseguire o disporre ulteriori controlli. In particolare, ribadisce che in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (Cass. n. 23252/2019); e che risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente (Cass. n. 26906/2019).

21/11/2018

In tema di responsabilità per colpa medica va evidenziato che l'errore del medico può essere compiuto sia nella fase diagnostica, sia in quella prognostica ,sia in quella terapeutica.
L'errore diagnostico si realizza nel non corretto inquadramento diagnostico della patologia, a cominciare , per esempio , dalla imprecisa raccolta dei dati anamnestici, laddove invece doveva essere esattamente eseguita e valorizzata per il completamento del quadro clinico (il paziente è allergico a varie sostanze ma il medico dimentica di annotarle o specificarle, predisponendo superficialmente proprio una terapia sulla base di quei principi attivi).
Altro errore diagnostico può realizzarsi nella sottostima o addirittura nel mancato rilievo di una certa allarmante sintomatologia, anche se grazie agli esami strumentali e di laboratorio a fini diagnostici e ai percorsi codificati in veri e propri protocolli, l'ipotesi di una diagnosi errata assume oggi una maggiore gravità. Un aspetto decisamente affine e non meno grave è quello del ritardo diagnostico che procrastina a danno del paziente l'esecuzione di necessarie e indispensabili terapie.
L'errore prognostico deriva invece da un giudizio di previsione sul decorso e soprattutto sull'esito di un determinato quadro clinico che però si rivela sbagliato magari perchè correlato ad errore diagnostico, mentre l'errore in fase terapeutica attiene al momento della scelta del trattamento sanitario o a quello della sua esecuzione. Può verificarsi comunque l'ipotesi in cui, pur in presenza di una corretta diagnosi e di un percorso terapeutico congruamente definito, si sbagli l'esecuzione dell'intervento chirurgico per imperizia o negligenza.

06/11/2018

In tema di presunzione di responsabilità da colpa medica ,la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato con varie sentenze che, in caso di prestazioni medico-chirurgiche «routinarie», spetta al professionista o alla struttura sanitaria superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (Cass. civ. sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24074; Cass. civ. sez. III, 17 giugno 2016, n. 12516; Cass. civ. sez. VI, 29 luglio 2010, n. 17694; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2009, n. 20806). Per la verifica di tale esimente , il Giudice non si deve limitare a rilevare l'accertata insorgenza di «complicanze intraoperatorie», ma deve anche verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche adottate dal chirurgo per porvi rimedio (in tal senso si sono espresse le già menzionate Cass. civ. sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24074; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2009, n. 20806).

Indirizzo

Aversa
81031

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Assistenza Legale Responsabilità Medica pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Assistenza Legale Responsabilità Medica:

Condividi