18/07/2018
Decreto Dignità pubblicato in GU IN BREVE
E' stato pubblicato nella GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018 il DL 87/2018 recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.
1 Spesometro, si interviene sullo spesometro senza tuttavia apportare modifiche di rilievo: come novità è stato previsto che i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (30 novembre 2018). Considerato che:
• l’invio trimestrale praticamente non ha più riscontro in quanto tutti i contribuenti hanno scelto l’invio semestrale
• e che le scadenze dell’invio semestrale sono rimaste invariate
si può affermare che in pratica nessuna modifica di rilievo ha interessato lo spesometro.
2 Redditometro è stata prevista:
• l'abrogazione dell'ultimo decreto ministeriale (decreto del Mef 16 settembre 2015) che aveva fissato gli elementi indicativi di capacità contributiva utilizzabili a partire dal periodo d’imposta 2016. Pertanto, fino all’emanazione del nuovo Decreto, che sarà possibile previa acquisizione del parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, lo strumento sarà inutilizzabile. L’inutilizzabilità dello strumento è limitata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai successivi (fino all’emanazione del nuovo Decreto); nulla cambia, pertanto, per le annualità precedenti per le quali lo strumento di accertamento sintetico potrà essere tranquillamente utilizzato (possibilità di emettere inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del dpr 600/73 per gli anni di imposta in corso fino al 31 dicembre 2015).
Nulla cambia per gli atti già notificati né sarà possibile chiedere il rimborso di importi eventualmente già pagate.
• con la modifica del c. 5 dell’art. 38 del DPR 600/1973 si prevede l’emanazione di un Decreto ministeriale che definisca il contenuto degli elementi indicativi di capacità contributiv; l'emanazione di tale Decreto potrà avvenire soltanto dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. La previsione normativa esplicita la finalità della consultazione preventiva con l’ISTAT e le associazioni di categoria che è quella di ottenere specifiche informazioni in relazione agli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
3 Split payment si prevede che la scissione dei pagamenti non trovi più applicazione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La relazione illustrativa al Decreto Legge chiarisce ulteriormente che sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del Dpr 600/73. SI ritorna in sostanza al quadro normativo ante Manovra correttiva (DL 50/2017). In termini pratici, non saranno più tenuti all’emissione della fattura in split payment:
• i professionisti;
• ma anche tutti i soggetti il cui compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di imposta o a titolo di acconto. Tra tali soggetti vi rientrano a titoli di esempio gli agenti.
SOGGETTI NON TENUTI ALL’APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT
a) i professioni e gli artisti
b) i soggetti che percepiscono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
La modifica normativa esplica i propri effetti per le fatture emesse a partire dal 15/07/2018.
4 Iper ammortamento con la modifica normativa si lega, tra l’altro, la fruizione dell’iper ammortamento alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Il mancato rispetto di tale requisito comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle quote di agevolazione fruita. La finalità della richiamata disposizione, come chiaramente indicato nella relazione illustrativa, è legare la fruizione dell’agevolazione al favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle strutture produttive situate sul territorio dello Stato, ivi incluse ovviamente le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’altro caso di decadenza riguarda la cessione del bene agevolabile. Secondo le precedenti disposizioni, la cessione del bene agevolabile comportava esclusivamente l’impossibilità di fruire delle quote residue, senza dover procedere alla restituzione delle quote già fruite.
In sostanza:
• sia nel caso di destinazione del bene agevolabile a strutture produttive situate all’estero
• che nel caso di cessione del bene agevolabile
si dovrà procedere alla restituzione delle quote di agevolazione fruite prima degli eventi indicati.
Da un punto di vista prettamente operativo vengono definite le modalità di recupero.
Si prevede che:
• il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati
• per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si potrà evitare la restituzione dell’agevolazione fruita procedendo alla sostituzione del bene agevolabile. Si estende, in sostanza, il meccanismo introdotto dalla Legge di bilancio 2018 per il caso della cessione del bene agevolabile anche al caso della destinazione del bene agevolabile a strutture produttive situate all’estero
Tale meccanismo prevede che nel caso in cui l’impresa, nel periodo di fruizione dell’iperammortamento:
• effettui il “realizzo a titolo oneroso” del bene oggetto dell’agevolazione (pertanto è incluso solo la cessione a terzi, non anche l’autoconsumo)
• nonché la destinazione del bene agevolabile a strutture produttive situate all’estero
o potrà proseguire a dedurre le quote residue dell’iperammortamento ove proceda a sostituire il bene, nel medesimo periodo del realizzo, con altro bene materiale strumentale nuovo anch’esso “Industria 4.0” (cioè “dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe/superiori a quelle richieste dall’Allegato A” alla Legge di Bilancio 2017)
o procedendo ad “attestare” l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione
Adottando tale meccanismo si evita la decadenza, ma solo se il “nuovo” bene abbia un costo pari o superiore a quello sostituito. Nel caso in cui il costo del nuovo investimento sia inferiore a quello “sostituito”, si dovrà comunque procedere a recuperare parte l’agevolazione fruita, per la quota parte relativa alla differenza tra il costo del vecchio investimento e del nuovo investimento.
Le nuove disposizioni si applicano agli gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto), senza quindi alcun effetto retroattivo.
5 Penalizzate le delocalizzazioni
Si prevede che imprese che trasferiscono entro 5 anni l’attività o una sua parte dal sito produttivo per cui hanno ricevuto un aiuto di Stato che prevede un investimento produttivo dovranno restituirlo.
• Se lo spostamento avviene all’interno della Ue o in Italia dovranno restituire l’importo più gli interessi (maggiorati di 5 punti).
• In caso di trasferimento extra Ue oltre alla revoca dell’aiuto si prevede una sanzione da due a quattro volte l’importo del beneficio.
NYA - Network Young Accountant