Studio El Bassimi & Partners

Studio El Bassimi & Partners Dottore Commercialista, Revisore Legale

Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Napoli Nord, Consulente in Crisi Aziendali, Finanza Agevolata, Amministrazione del personale, gestione paghe e contributi, politiche attive, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

22/08/2018

Credito d’imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo e relativa certificazione
Tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 , un credito d’imposta per investimenti in misura pari al 25 % o 50% "delle spese sostenute .
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato.
TIPOLOGIA DI SPESA AGEVOLABILE
• personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l'ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e l’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso.
CERTIFICAZIONE CREDITO D’IMPOSTA
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali di cui certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione.

14/08/2018

SPLIT PAYMENT ADDIO : così si emette la fattura
Dopo l’abolizione dello split payment per i professionisti bisogna fare attenzione alle fatture emesse dallo scorso sabato 14 luglio, data di entrata in vigore del Dl 87/2018 che appunto reca lo stop alla scissione dei pagamenti per le partite Iva. In particolare occorre inserire nuove diciture in fattura e a seconda del tipo di amministrazione verso cui si emette, prestare attenzione in anticipo ai tempi di effettivo pagamento.
Le novità come si diceva sono scattate dal 14 luglio, Per capire il regime occorre guardare alla data di emissione della fattura che guida la nascita dell’obbligo. Vediamo in dettaglio che cosa è cambiato da sabato in termini pratici:
- il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
- il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
- il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

08/08/2018

IVA PER CASSA In periodi di crisi di liquidità, per diminuire il peso finanziario, una soluzione per le imprese che hanno i requisiti, potrebbe essere il 'regime Iva per cassa' introdotto dall'art.32 bis del Dl 83/2012. Esso permette al contribuente di versare l'Iva al momento dell'incasso delle fatture e di detrarre l'Iva al momento del pagamento delle fatture.L' imposta diventa in ogni caso esigibile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione.
Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva,il comportamento concludente e l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva dell' anno in cui è stata effettuata la scelta lo rendono efficace e vincolante per un trienno ,salvo il superamento del volume di affari per Euro 2 milioni.
NYA - Network Young Accountant

01/08/2018

MESSA IN LIQUIDAZIONE della società di persone comporta il rispetto di numerosi obblighi dichiarativi ai fini Irpef e Irap, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 5 del DPR 322/1998, ricordando che la formale messa in liquidazione della società “spezza” l’anno solare in cui ha effetto l’operazione in due periodi d’imposta:
• ante liquidazione, che inizia dal 1° gennaio e termina con la data di effetto della liquidazione;
• post liquidazione, che inizia dalla predetta data di effetto della liquidazione e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
Pertanto, gli obblighi dichiarativi riguardanti le imposte sui redditi e Irap raddoppiano in quanto si applicano per due periodi d’imposta anche se compresi nello stesso anno solare. Iniziando dal periodo d’imposta ante liquidazione, l’articolo 5, comma 1, del DPR 322/1998 stabilisce che il liquidatore, o il legale rappresentante della società, deve presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap del periodo in questione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, esclusivamente utilizzando la modalità telematica.
È bene osservare che l’articolo 5 del DPR 322/1998, che è stato modificato ad opera del D.L. 16/2012, prevedeva prima delle citate modifiche che il termine di nove mesi decorresse comunque dalla data in cui aveva effetto la delibera di messa in liquidazione. Il testo modificato non prevede più espressamente l’ipotesi della messa in liquidazione delle società di persone, poiché il richiamo agli articoli 2484 e 2485 quale momento di effetto della liquidazione è applicabile solamente alle società di capitali. Si ritiene tuttavia che anche per le società di persone si debba fare riferimento alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, e quindi dalla data di iscrizione della delibera presso il registro imprese. Il periodo ante liquidazione finisce quindi il giorno antecedente a quello in cui ha effetto la liquidazione, la quale inizia dal giorno in cui la delibera è iscritta presso il registro imprese. Le stesse regole descritte valgono per la dichiarazione Irap, che come noto deve essere sempre presentata in forma autonoma ma rispettando le stesse scadenze del modello Unico.
Per quanto riguarda i modelli da utilizzare, le modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014 hanno risolto un possibile “fastidio” che in precedenza era contenuto nell’articolo 1 del DPR 322/1998 prima delle citate modifiche. In particolare, per i soggetti Irpef (per quelli Ires il problema non si poneva) il modello da utilizzare per l’Unico e per la dichiarazione Irap era sempre quello riferito all’anno precedente, anche per quanto riguarda le ipotesi in cui nello stesso anno solare si avevano due separati periodi d’imposta, come accade nella liquidazione (formale) delle società di persone. Tale impostazione creava qualche problema nelle ipotesi in cui alla scadenza del termine di presentazione (fine del nono mese successivo a quello di effetto dell’operazione) non era ancora disponibile il nuovo modello (si pensi alle messe in liquidazione nei primi mesi dell’anno), nel qual caso l’Agenzia aveva (ovviamente) chiarito che si dovesse utilizzare il vecchio modello. In altre parole, si era costretti a verificare se alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fosse o meno già disponibile il nuovo modello.
Per ovviare a tali inconvenienti l’articolo 17 del D.Lgs. 175/2014 ha modificato l’articolo 1 del DPR 322/1998, prevedendo che anche per le società di persone i “nuovi” modelli Unico ed Irap devono essere utilizzati per le società in liquidazione solo per i periodi d’imposta che chiudono il 31 dicembre di ogni anno.Conseguentemente, per il periodo d’imposta ante-liquidazione deve essere sempre utilizzata la vecchia modulistica (quella relativa all’anno precedente), evitando in tal modo al contribuente l’onere di dover verificare la presenza dei nuovi modelli alla data di presentazione della dichiarazione.
Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi relativi ai periodi d’imposta compresi nella liquidazione, l’articolo 5, comma 3, del DPR 322/1998 stabilisce che tali dichiarazioni sono presentate esclusivamente in via telematica nei termini ordinari (entro la fine del nono mese successivo e quindi entro il 30 settembre dell’anno successivo). Per quanto riguarda la dichiarazione “finale” (Unico) che assorbe l’intero periodo di liquidazione, la stessa deve essere presentate esclusivamente in via telematica entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale se prescritto. In tale dichiarazione “finale” deve essere effettuato il calcolo definitivo del reddito riferito a tutto il periodo della liquidazione.
Con la risoluzione n. 66/E/2010 l’Agenzia ha chiarito che la presentazione della dichiarazione dei redditi riepilogativa dell’intero periodo di liquidazione “assorbe” la dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta compreso nella liquidazione, il quale pertanto non costituisce più un autonomo periodo d’imposta interno alla liquidazione per il quale è necessario liquidare provvisoriamente le imposte. Pertanto, le eventuali imposte dovute per tale ultimo periodo d’imposta di liquidazione vanno liquidate all’interno del risultato finale di liquidazione. La stessa risoluzione n. 66/E ha chiarito che ai fini Irap deve essere invece presentata anche la dichiarazione riferita all’ultimo anno di liquidazione poiché per tale tributo il valore della produzione dei singoli periodi d’imposta viene determinato a titolo definitivo senza operare alcun conguaglio.
NYA - Network Young Accountant

26/07/2018

CASSA FORENSE
Scadenze fiscali: entro il 31.07.2018 gli esercenti la professione di avvocato dovranno autoliquidare i contributi dovuti comunicando alla “Cassa Forense” , tramite la propria posizione personale online, il reddito professionale e il volume d’affari dell’anno 2017.
Infatti, la contribuzione che gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere si distingue in:
- Contributo soggettivo, che dipende dal reddito prodotto dal professionista ( il contributo minimo soggettivo dovuto per il 2018 è pari ad Euro 2.815,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione);
- Contributo integrativo che è dovuto nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari IVA dichiarato ( per gli anni dal 2018 al 2022 non è previsto il versamneto di un contributo integrativo minimo);
- Contributo di maternità pari ad Euro 117,00 per l’anno 2018.
NYA - Network Young Accountant

20/07/2018

PROSSIME SCADENZE FISCALI

25/07/2018 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
• Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT trimestrali per le operazioni effettuate nel trimestre precedente

29/07/2018 Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 31/03/2018 (per associazioni e società con esercizio 01/04/2017 – 31/03/2018, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione). L’eventuale assemblea in 2^ convocazione deve tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima.

31/07/2018 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/01/2017 – 31/12/2017
• Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/02/2017 – 31/01/2018
• Termine ultimo per le associazioni con Esercizio solare iscritte al Registro Imprese o al REA, per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , del diritto annuale della CCIAA
o Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/11/2016 – 31/10/2017
• Termine ultimo per la presentazione del ModelloIRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/11/2016 – 31/10/2017 titolari di solo Codice Fiscale
• Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
• Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/09/2017 – 31/08/2018.
• Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/07/2018

Assemblea in 2° convocazione: per le associazioni con esercizio 01/03–28/02 che non hanno approvato il bilancio in Assemblea Ordinaria di 1° convocazione l’assemblea di 2° convocazione deve tenersi entro 30 giorni dalla data della prima

NYA - Network Young Accountant

18/07/2018

Decreto Dignità pubblicato in GU IN BREVE
E' stato pubblicato nella GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018 il DL 87/2018 recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.
1 Spesometro, si interviene sullo spesometro senza tuttavia apportare modifiche di rilievo: come novità è stato previsto che i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (30 novembre 2018). Considerato che:
• l’invio trimestrale praticamente non ha più riscontro in quanto tutti i contribuenti hanno scelto l’invio semestrale
• e che le scadenze dell’invio semestrale sono rimaste invariate
si può affermare che in pratica nessuna modifica di rilievo ha interessato lo spesometro.
2 Redditometro è stata prevista:
• l'abrogazione dell'ultimo decreto ministeriale (decreto del Mef 16 settembre 2015) che aveva fissato gli elementi indicativi di capacità contributiva utilizzabili a partire dal periodo d’imposta 2016. Pertanto, fino all’emanazione del nuovo Decreto, che sarà possibile previa acquisizione del parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, lo strumento sarà inutilizzabile. L’inutilizzabilità dello strumento è limitata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai successivi (fino all’emanazione del nuovo Decreto); nulla cambia, pertanto, per le annualità precedenti per le quali lo strumento di accertamento sintetico potrà essere tranquillamente utilizzato (possibilità di emettere inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del dpr 600/73 per gli anni di imposta in corso fino al 31 dicembre 2015).
Nulla cambia per gli atti già notificati né sarà possibile chiedere il rimborso di importi eventualmente già pagate.
• con la modifica del c. 5 dell’art. 38 del DPR 600/1973 si prevede l’emanazione di un Decreto ministeriale che definisca il contenuto degli elementi indicativi di capacità contributiv; l'emanazione di tale Decreto potrà avvenire soltanto dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. La previsione normativa esplicita la finalità della consultazione preventiva con l’ISTAT e le associazioni di categoria che è quella di ottenere specifiche informazioni in relazione agli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
3 Split payment si prevede che la scissione dei pagamenti non trovi più applicazione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La relazione illustrativa al Decreto Legge chiarisce ulteriormente che sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del Dpr 600/73. SI ritorna in sostanza al quadro normativo ante Manovra correttiva (DL 50/2017). In termini pratici, non saranno più tenuti all’emissione della fattura in split payment:
• i professionisti;
• ma anche tutti i soggetti il cui compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di imposta o a titolo di acconto. Tra tali soggetti vi rientrano a titoli di esempio gli agenti.
SOGGETTI NON TENUTI ALL’APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT
a) i professioni e gli artisti
b) i soggetti che percepiscono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
La modifica normativa esplica i propri effetti per le fatture emesse a partire dal 15/07/2018.
4 Iper ammortamento con la modifica normativa si lega, tra l’altro, la fruizione dell’iper ammortamento alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Il mancato rispetto di tale requisito comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle quote di agevolazione fruita. La finalità della richiamata disposizione, come chiaramente indicato nella relazione illustrativa, è legare la fruizione dell’agevolazione al favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle strutture produttive situate sul territorio dello Stato, ivi incluse ovviamente le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’altro caso di decadenza riguarda la cessione del bene agevolabile. Secondo le precedenti disposizioni, la cessione del bene agevolabile comportava esclusivamente l’impossibilità di fruire delle quote residue, senza dover procedere alla restituzione delle quote già fruite.
In sostanza:
• sia nel caso di destinazione del bene agevolabile a strutture produttive situate all’estero
• che nel caso di cessione del bene agevolabile
si dovrà procedere alla restituzione delle quote di agevolazione fruite prima degli eventi indicati.
Da un punto di vista prettamente operativo vengono definite le modalità di recupero.
Si prevede che:
• il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati
• per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si potrà evitare la restituzione dell’agevolazione fruita procedendo alla sostituzione del bene agevolabile. Si estende, in sostanza, il meccanismo introdotto dalla Legge di bilancio 2018 per il caso della cessione del bene agevolabile anche al caso della destinazione del bene agevolabile a strutture produttive situate all’estero
Tale meccanismo prevede che nel caso in cui l’impresa, nel periodo di fruizione dell’iperammortamento:
• effettui il “realizzo a titolo oneroso” del bene oggetto dell’agevolazione (pertanto è incluso solo la cessione a terzi, non anche l’autoconsumo)
• nonché la destinazione del bene agevolabile a strutture produttive situate all’estero
o potrà proseguire a dedurre le quote residue dell’iperammortamento ove proceda a sostituire il bene, nel medesimo periodo del realizzo, con altro bene materiale strumentale nuovo anch’esso “Industria 4.0” (cioè “dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe/superiori a quelle richieste dall’Allegato A” alla Legge di Bilancio 2017)
o procedendo ad “attestare” l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione
Adottando tale meccanismo si evita la decadenza, ma solo se il “nuovo” bene abbia un costo pari o superiore a quello sostituito. Nel caso in cui il costo del nuovo investimento sia inferiore a quello “sostituito”, si dovrà comunque procedere a recuperare parte l’agevolazione fruita, per la quota parte relativa alla differenza tra il costo del vecchio investimento e del nuovo investimento.
Le nuove disposizioni si applicano agli gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto), senza quindi alcun effetto retroattivo.
5 Penalizzate le delocalizzazioni
Si prevede che imprese che trasferiscono entro 5 anni l’attività o una sua parte dal sito produttivo per cui hanno ricevuto un aiuto di Stato che prevede un investimento produttivo dovranno restituirlo.
• Se lo spostamento avviene all’interno della Ue o in Italia dovranno restituire l’importo più gli interessi (maggiorati di 5 punti).
• In caso di trasferimento extra Ue oltre alla revoca dell’aiuto si prevede una sanzione da due a quattro volte l’importo del beneficio.
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