Studio Orabona Dottori Commercialisti & Avvocati

Studio Orabona Dottori Commercialisti & Avvocati Lo Studio Orabona “Dottori Commercialisti & Avvocati” è formato da Dottori Commercialisti, Revi

Lo Studio Orabona “Dottori Commercialisti & Avvocati” è formato da Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Avvocati, Consulenti del lavoro, Periti Contabili e Consulenti di management aziendale di alto profilo e attraverso le Società di scopo Sintesi s.r.l., European Auditing Services s.r.l. ha realizzato uno Studio professionale interdisciplinare organizzato per svolgere attività di consulenz

a nei settori economico-finanziario, legale e sociale. Lo studio nasce come associazione professionale su iniziativa del suo Socio Fondatore Dottor Isidoro Orabona - Ragioniere Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta e nel Registro dei Revisori Contabili, Sindaco e Consigliere di Amministrazione di importanti società nazionali – che ha creato e coordina un gruppo di professionisti già attivi da diversi anni nel settore della consulenza fiscale e legale volta a società piccole, medio-grandi e a gruppi societari nazionali. Nel corso degli anni, lo Studio ha registrato una continua crescita ed ha costantemente consolidato il proprio approccio multidisciplinare. Lo Studio offre servizi di consulenza tributaria e legale che comprendono adempimenti tributari e pianificazione fiscale a livello nazionale, prezzi di trasferimento, IVA, consulenza fiscale, legale e regolamentare in materia bancaria e finanziaria, diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale, in operazioni di fusione ed acquisizione, nonché servizi di finanza aziendale.

18/12/2024

🛑 SEGNALAZIONI ERRATE IN CENTRALE RISCHI? TUTELA I TUOI DIRITTI! 🛑

Hai mai scoperto di essere stato segnalato come "cattivo pagatore" senza motivo? Ti è stato negato un finanziamento per una segnalazione errata o illegittima nella Centrale Rischi?

➡️ La giurisprudenza è chiara:
Le segnalazioni a sofferenza non possono essere fatte automaticamente per un mero ritardo nei pagamenti. Gli istituti di credito devono valutare la complessiva situazione economica e patrimoniale del cliente, accertando l’effettiva esistenza di gravi difficoltà finanziarie, come stabilito dal Tribunale di Napoli Nord e dalla Corte di Cassazione.

🔍 Cosa abbiamo fatto per i nostri clienti:
Abbiamo difeso con successo chi si è trovato in situazioni simili, ottenendo:
✅ La cancellazione della segnalazione errata.
✅ Il risarcimento dei danni per la lesione dell’immagine personale e professionale.
✅ La possibilità di accedere nuovamente al credito senza ostacoli.

💡 La tua segnalazione è legittima? Scoprilo con noi!
Se ti trovi in questa situazione, contattaci subito: valuteremo la tua posizione e ti aiuteremo a ripristinare la tua affidabilità creditizia.

📞 Contattaci oggi stesso!
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📲 081/5039567 9:00 -12:00 / 16:00 -18:00

⚖️ Avv. Mariano Orabona - La Tua Difesa, La Tua Sicurezza.

04/12/2024

📌 Riflessioni sul correttivo alla riforma Cartabia

Il recente correttivo alla riforma Cartabia, intervenendo su oltre 120 articoli del Codice di Procedura Civile, rappresenta un ulteriore passo verso l'obiettivo di maggiore efficienza e speditezza del processo civile. Tuttavia, alcune criticità restano irrisolte, evidenziando la necessità di un attento monitoraggio nella fase di applicazione pratica.

👉 Gestione manageriale del processo
La discrezionalità attribuita al giudice, rafforzata nell'art. 171 bis c.p.c., evidenzia un approccio "manageriale" del processo. Se da un lato ciò promette una razionalizzazione dei tempi processuali, dall’altro non possiamo ignorare il rischio di una compressione del diritto al contraddittorio, pilastro del nostro sistema costituzionale.

👉 Modifiche in appello
Le innovazioni apportate agli artt. 342 e 343 c.p.c. segnano un punto positivo. La riformulazione dei criteri di inammissibilità e il chiarimento sui termini dell’appello incidentale garantiscono una maggiore certezza del diritto, riducendo il margine di discrezionalità e le difficoltà interpretative per gli operatori.

👉 Informatizzazione del processo
L’introduzione del deposito telematico come unico mezzo per la pubblicazione delle sentenze, ai sensi dell’art. 133, 1° comma, segna un cambio di paradigma significativo. Tuttavia, permangono interrogativi sui potenziali effetti di eventi informatici avversi, come errori o malfunzionamenti, che potrebbero compromettere l’efficacia giuridica di un provvedimento cruciale come la sentenza.

👉 Processo di famiglia: un cantiere aperto
Il correttivo conferma l’impianto originario della riforma per il processo di famiglia, con l’unificazione dei procedimenti e la centralità degli interessi del minore. Questo ambizioso progetto richiede però un’attenta applicazione pratica per evitare eccessi di interventismo giudiziario e per rispettare l’autonomia delle parti.

💡 Conclusioni
Il correttivo alla riforma Cartabia si muove nella direzione di una maggiore efficienza del sistema processuale, ma restano aperte alcune questioni cruciali, in particolare sul bilanciamento tra speditezza del processo e garanzie costituzionali. Sarà fondamentale un monitoraggio costante degli effetti di queste modifiche per garantire un processo civile equo, efficiente e realmente accessibile.

Avv. Mariano Orabona

🎯 Hai subito una frode con assegni clonati? Noi possiamo aiutarti! 💼Grazie alla difesa legale assunta dal nostro Avv. Ma...
28/11/2024

🎯 Hai subito una frode con assegni clonati? Noi possiamo aiutarti! 💼

Grazie alla difesa legale assunta dal nostro Avv. Mariano Orabona, la società nostra cliente ha ottenuto giustizia, vedendosi riconosciuto il risarcimento di € 9.000,00 per una grave frode bancaria. Nonostante l'uso di assegni clonati e la complessità del caso, siamo riusciti a dimostrare la responsabilità della banca, assicurando il rimborso degli importi sottratti.

Se hai subito una situazione simile, non lasciare che il tuo diritto venga ignorato! Scrivi all'indirizzo e-mail [email protected] per una consulenza: insieme possiamo far valere i tuoi diritti. ⚖️

Commento alla Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5237/2023 📝
La decisione del Tribunale di Napoli Nord rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità bancaria nei casi di clonazione di assegni, con particolare riferimento all’utilizzo della procedura di check truncation. Questa modalità, che consente la negoziazione degli assegni mediante l'invio di un flusso elettronico senza trasmettere il titolo cartaceo, comporta evidenti vantaggi per gli istituti di credito, ma espone il sistema a maggiori rischi di frode.

Il giudice ha affermato con forza un principio fondamentale: la scelta di adottare procedure innovative non può ricadere sul cliente. Gli istituti di credito devono garantire i medesimi livelli di controllo e diligenza richiesti nell’esame materiale del titolo, nel rispetto degli obblighi contrattuali e dei doveri di protezione imposti dalla loro qualifica di professionisti.

In particolare, è significativo il richiamo al criterio della diligenza qualificata del “bonus argentarius”, che impone agli operatori bancari un livello di attenzione proporzionato alla natura altamente fiduciaria del rapporto con il cliente. La sentenza ribadisce che la banca trattaria, in quanto soggetto che autorizza il pagamento, ha il compito di verificare con attenzione ogni possibile irregolarità, non potendo invocare l’utilizzo della procedura elettronica come esimente.

In questo caso, la mancanza di controlli adeguati da parte della banca trattaria, unita all’assenza di evidenze circa l’adempimento degli obblighi di diligenza, ha condotto alla condanna dell’istituto al risarcimento del danno subito dal cliente. Al contrario, la posizione della banca negoziatrice è stata esclusa, essendo emerso che questa aveva rispettato i propri obblighi di identificazione e verifica.

Conclusioni
La sentenza sottolinea un principio cruciale: la tutela del cliente deve prevalere sugli interessi economici delle banche nell'adozione di sistemi più efficienti ma potenzialmente più rischiosi. Questo caso rappresenta una vittoria significativa per i consumatori e un monito per gli istituti di credito affinché adottino misure più stringenti per garantire la sicurezza delle operazioni bancarie.

Se anche tu sei stato vittima di frodi bancarie, non esitare a contattarmi per una consulenza. ⚖️

23/02/2022

Lo Studio e tutti i suoi associati si congratulano con il senior partner dott. Francescopaolo Orabona per la sua brillante affermazione alle disputate elezioni del Consiglio dell' Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord.
Al neo Presidente Dott. Francesco Matacena ed a tutta la compagine dei consiglieri, giungano le nostre congratulazioni ed i nostri migliori auguri di buon lavoro.
Ad maiora

13/01/2022

Stiamo cercando collaboratori in studio, anche da formare, nei seguenti ambiti
- Segreteria
- Consulenza Contabile
- Finanza Agevolata
chi fosse interessato può inviare il proprio c.v. al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected]

Lo studio auguri a tutti buone feste
23/12/2021

Lo studio auguri a tutti buone feste

03/12/2020

Contratto di appalto opere per “ECOBONUS 110%”

Ieri, come studio, abbiamo raggiunto un traguardo importante in una materia nuova, il cui processo esecutivo è molto lungo e complesso.
Il team, composto dall'Avv. Mariano Orabona e dall'Ing. Marco Costanzo, ha lavorato in sinergia fornendo una consulenza completa in ambito legale, tecnico, fiscale e bancario, ad una impresa edile, esperta in opere di efficientamento energetico e di miglioramento del rischio sismico come definiti dalla normativa Eco Bonus e Sisma Bonus in tutte le fasi: 1) studio di fattibilità; 2) redazione del piano economico, 3) progettazione termica, 4) istruzione della pratica di cessione del credito alla banca, 5) illustrazione del progetto all’assemblea condominiale, 6) redazione del contratto di opere di manutenzione e di efficientamento energetico, per gli interventi al condominio in virtù degli incentivi Ecobonus al 110% (con sconto in fattura) D.L. 34 art. 119 e 121 e s.m.i. con il condominio committente, il cui valore totale è stimato in circa € 2 milioni. %

25/06/2020

Focus rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica illegittimamente corrisposte nel biennio 2010 – 2011

Il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica illegittimamente corrisposte nel biennio 2010 – 2011 dovrà essere richiesto dall’utente finale esclusivamente al soggetto venditore in sede civile mediante azione di ripetizione dell’indebito nel termine di dieci anni dalla data di pagamento.
Questo è quanto hanno sancito dalle recentissime pronunce delle S.C. La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica istituite ai sensi dell’art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988 e pagate nelle bollette del biennio 2010-2011; dette addizionali furono ritenute illegittime per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e, quindi, abolite a partire dal 2012.
l'indirizzo giurisprudenziale formatosi contribuisce a far chiarezza sulla natura prettamente civilistica dell’azione da intraprendere e sul legittimato passivo alla domanda stabilendo il principio secondo il quale “il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica, può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore (es. Fallimento) può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. (Cass. Civ. Sez. trib. - 23/10/2019, n. 27099).
Gli utenti finali, siano essi professionisti o imprese sono legittimati a richiedere il rimborso di quanto illegittimamente corrisposto al soggetto venditore che a suo tempo ribaltò l’accisa in bolletta e l’azione da esperire esclusivamente in sede civile è quella di ripetizione dell’indebito.
Ma attenzione: è una lotta contro il tempo! Ed infatti, atteso che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito è decennale e che il periodo “incriminato” è il biennio 2010 – 2011 appare innanzitutto evidente che i soggetti interessati dovranno agire rapidamente, onde evitare di vedersi dichiarare prescritte parti più o meno consistenti del rimborso.
Il presupposto affinché si possa agire in giudizio è, ovviamente, di aver correttamente conservato nella loro interezza le bollette pagate che costituiranno la prova, anche quantitativa, della domanda e che dalle stesse risulti l’addebito dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica.

19/05/2020

Focus sovraindebitamento, l’emergenza COvid-19 blocca anche i piani dei consumatori

Il Tribunale di Napoli ha emesso, in aprile, due interessanti provvedimenti riguardanti il piano del consumatore previsto dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, concedendo ai debitori, tenuto conto dell’epidemia in corso, la possibilità di ottenere una proroga dei termini di adempimento o di presentare un nuovo piano. In questo modo, il Tribunale ha adottato le stesse soluzioni previste dalle norme sui concordati e sugli accordi di ristrutturazione contenute nel decreto Liquidità (Dl 23/2020), al di fuori di una loro applicazione analogica (che peraltro sarebbe forse possibile), ma richiamando un’altra norma dettata sempre per l’emergenza Covid e cioè l’articolo 91 del Dl 18/2020 sull’esclusione della responsabilità del debitore.
In un caso (decisione del 17 aprile) il piano era stato già omologato, nell’altro (decisione del 3 aprile) non ancora, ma per il resto le due decisioni sono pressoché identiche anche nelle fattispecie da cui traggono origine: il debitore, rimasto senza lavoro (o comunque collocato in cassa integrazione) a causa dell’interruzione obbligatoria delle attività, chiede al tribunale, tramite l’Organismo di composizione della crisi che lo assiste, di sospendere il piano presentato, rinviandone la decorrenza degli effetti; il tribunale ritiene l’istanza fondata e meritevole, e concede la sospensione.
Le ragioni addotte dal Tribunale di Napoli sono tre:
in primo luogo, l’articolo 91 del Dl 18/2020, nell’affermare che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti», contiene un principio che, per quanto riferito a vicende contrattuali di diritto pubblico, sembra poter assurgere a regola generale, come tale applicabile a qualunque situazione derivante dalle misure emergenziali;
in secondo luogo un’impossibilità di adempiere che consegua a tali misure è evidentemente incolpevole per definizione;
infine, sarebbe incoerente assegnare al tribunale il potere di valutare la meritevolezza del piano del consumatore in sede di omologazione, com’è pacifico che sia, senza assegnargli un uguale potere anche in sede di decisione sulle eventuali istanze di variazione successive.

07/04/2020

Focus sulla improcedibilità delle istanze di fallimento fino al 30 giugno e sull'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore del codice della crisi

L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi viene prorogata ulteriormente e slitta a settembre 2021. Le istanze di fallimento dal 9 marzo a al 30 giugno saranno dichiarate improcedibili. Restiamo in attesa di leggere con maggiore attenzione, una serie di interventi su concordati e accordi di ristrutturazione che in seguito usciranno. Questo ampio slittamento ampio (dal 15 agosto al 21 settembre 2021) è giustificato da una parte con l’opportunità di non mettere gli operatori davanti a novità giuridiche assolute in una fase di sofferenza economia, dall’altra con la necessità di evitare che il Codice in un momento di crisi di disponibilità delle risorse per ristrutturazioni significative possa mancare il suo obiettivo.
Il nodo più difficile da sciogliere resta comunque quello delle misure di allerta che anche con il rinvio al prossimo anno avrebbero come riferimento bilanci fortemente colpiti dalla crisi, con il rischio di produrre un’esplosione di procedure di difficile gestione da parte degli organismi di gestione della crisi d'impresa e non tutte con un solido fondamento.
Nella bozza di decreto è stata poi inserita anche la sottrazione temporanea delle imprese ai procedimenti di apertura di fallimento e di stato di insolvenza. Così, fino al 30 giugno sono improcedibili i ricorsi per fallimento a carico delle imprese le cui di dimensioni non le renderebbero assoggettabili ad amministrazione straordinaria. stessa sorte seguiranno le richieste di autofallimento, ovvero quelle presentate esclusivamente dall’imprenditore, ma non anche di quelle avanzate dal pubblico ministero accompagnate dall’emissione di provvedimenti cautelari.
Venendo, infine, ai concordati e accordi di ristrutturazione, per quelli già omologati, scatterà il rinvio di sei mesi per i pagamenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno; per quelli con un termine in scadenza per la presentazione del piano, il rinvio di 90 giorni di questo termine; via libera anche a una procedura più snella per consentire al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento inizialmente prospettati nella proposta e nell’accordo; dove è stata presentata la sola domanda, concordato in bianco, il rinvio di 90 giorni del termine per la presentazione del piano.

07/04/2020

Focus sulla manovra "bazooka" da 400 MLD varata dal Governo -
Credito erogato dalle banche con scaglioni di garanzie che vanno dal 70 al 100%

Dopo un consiglio dei ministri fiume, durato l’intera giornata di ieri, arriva il via libera al nuovo decreto con cui il Governo farà partire il meccanismo delle garanzie per la liquidità delle imprese. Il dibattito interno alla maggioranza era basato sul livello delle coperture statali ai prestiti e sulla collocazione tra Mef e Cassa depositi di Sace, la società chiamata agestire materialmente le garanzie. Alla fine, a Sace, che resta in Cdp, verrà assegnato il ruolo di direzione e coordinamento.
Riassumendo: per le imprese medie e grandi il prestito assistito non potrà superare il valore più grande fra il 25% del fatturato e il 200% dei costi del personale e le garanzie, da rilasciare entro fine 2020 per una durata fino a 6 anni, non potranno riguardare imprese titolari di esposizioni deteriorate nei confronti della banca o in crisi secondo i parametri Ue (regolamento 651/2014). Il livello delle garanzie scenderà al crescere della dimensione d’impresa: 90% per le aziende con meno di 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, 80% con più di 5mila dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi. Ma sono previsti tre paletti:
1) niente dividendi,
2) accordi con i sindacati su eventuali tagli occupazionali,
3) finaziamenti solo per stabilimenti italiani.
Sul versante delle PMI opererà invece il rafforzamento del Fondo di garanzia dello Sviluppo economico. Stando a quanto dichiarato dal Governo, questa manovra dovrebbe liberare fino a 400 miliardi di liquidità (che si aggiugono ai 350 calcolati come effetto potenziale del decreto Marzo). Per i professionisti resta centrale proprio il ruolo del Fondo di garanzia. Ma i casi in cui si potrà coprire il 100% sono circoscritti. Si attiverà infatti una garanzia diretta totale e gratuita solo in due casi: per finanziamenti fino a 25mila euro (sia Pmi sia persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) senza valutazione del merito di credito da parte del Fondo e, oltre questa soglia, con una serie di tetti legati al fatturato delle Pmi. In tutte le altre situazioni, fino a un massimo garantibile di 5 milioni, la garanzia sarà concedibile solo entro il 90% (con valutazione generale per gli accantonamenti ma senza la valutazione sull'andamento economico). In particolare, per le sole Pmi, il 100% sarà possibile a copertura di nuovi finanziamenti concessi a chi ha ricavi fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro. Non serve l'istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% si ottiene solo in forma mista: 90% Stato e 10% Confidi privati. Garanzia totale anche per prestiti concessi a Pmi con fatturato fino a 800mila euro e fino al 15% del fatturato, quindi per un massimo di 120mila euro) (in questo caso serve la valutazione del Fondo). I tassi di interesse dovrebbero collocarsi tra 0,2 e 0,5%. Il Fondo inoltre coprirà anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020. Ok anche a imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale dopo il 31 dicembre 2019. In pratica – riassumendo – i tempi più rapidi di procedura automatica si potranno avere fino a 25 mila euro, sia per Pmi sia per partite IVA, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell'ultimo bilancio (con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi). Per quel che concerne i tempi, incideranno le risposte del comitato di gestione del Fondo, dove previste, ed il processo di notifica delle misure alla Commissione europea e il relativo iter di autorizzazione anche se i ministeri coinvolti confidano che la questione possa risolversi comunque in pochi giorni.

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