25/07/2023
Con sentenza n. 22311 del 25 luglio 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano tutti gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 30988).
Più di recente, la Suprema Corte ha sottolineato come colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2020, n. 11271).