21/02/2026
Tasse scolastiche, libri di testo: spese che un genitore anticipa e che l'altro genitore deve rimborsare pro-quota,ma non lo fa.
La Cassazione parla di due categorie di spese che vanno oltre l'assegno mensile ordinario.
Da una parte le spese che rispondono a esigenze ordinarie e si ripetono con regolarità: sono prevedibili nell'an, anche se non determinate nel quantum .
Dall'altra le spese del tutto imprevedibili, eccezionali, di rilevante entità.
Per le spese che si ripetono con regolarità — come il pagamento di tasse scolastiche,libri di testo, i farmaci regolarmente prescritti, i ticket sanitari — la Corte ha enunciato un principio fermo:
"Il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo già esistente, senza doversi munire di uno ulteriore."
(Cass. n. 3835/2021)
Queste spese, precisa la Corte, "assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe (Cass. n. 3835/2021, Cass. n. 11316/2011). Esse integrano, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto e ne condividono la natura (Cass. n. 379/2021; Cass. n. 14564/2023; Cass. n. 15229/2023; Cass. n. 7169/2024).
Il provvedimento con cui il Tribunale ha definito la separazione o il divorzio è già, di per sé, titolo esecutivo sufficiente (Cass. n. 11316/2011). È sufficiente allegare i giustificativi di spesa in modo analitico, tale da consentire — come precisa la Corte — "una mera operazione aritmetica" per verificarne l'importo (Cass. n. 379/2021).
Invece per le spese imprevedibili e di rilevante entità la Cassazione richiede un autonomo accertamento giudiziale, nel quale il giudice valuta l'adeguatezza della spesa alle esigenze del figlio e la proporzione del contributo rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori (Cass. n. 379/2021; Cass. n. 18869/2014; Cass. n. 9372/2012).