Studio Legale Iantosca

Studio Legale Iantosca Recupero crediti per società. Recupero differenze retributive. Esecuzioni,civile,lavoro, famiglia,tributario,penale violenza di genere.

In convenzione con il movimento genitori separati con sede a Roma. Si occupa di conciliazioni sindacali.

21/05/2026
21/05/2026

Pensione, ora puoi dire di no all'INPS se ti chiede i soldi indietro perché il tuo reddito è aumentato (cass.2026)

23/03/2026

Risarcimento danni: la Cassazione chiarisce che non serve dimostrare il pagamento della fattura. È sufficiente provare che la spesa è necessaria e che l’obbligazione è sorta o deve sorgere.

La fattura non è necessaria per ottenere il risarcimento: lo ha stabilito la Cassazione, Sez. III civile, con l’ordinanza n. 6471 del 18 marzo 2026.

Per i giudici di legittimità, basta provare che la spesa è necessaria e che l’obbligazione è sorta o deve sorgere.

23/02/2026

Le cartelle esattoriali sono uno degli strumenti più temuti da parte dei contribuenti italiani. Arrivano spesso come una vera e propria “doccia gelata”, portando con sé preoccupazioni e incertezze su come affrontare i debiti veicolati dalle stesse.
Non importa esistono diverse strade per risolvere questa situazione e alleggerire il peso di un debito che, se gestito correttamente, può essere affrontato senza troppe difficoltà.
Per info contatti in pvt.

21/02/2026

Tasse scolastiche, libri di testo: spese che un genitore anticipa e che l'altro genitore deve rimborsare pro-quota,ma non lo fa.

La Cassazione parla di due categorie di spese che vanno oltre l'assegno mensile ordinario.
Da una parte le spese che rispondono a esigenze ordinarie e si ripetono con regolarità: sono prevedibili nell'an, anche se non determinate nel quantum .
Dall'altra le spese del tutto imprevedibili, eccezionali, di rilevante entità.

Per le spese che si ripetono con regolarità — come il pagamento di tasse scolastiche,libri di testo, i farmaci regolarmente prescritti, i ticket sanitari — la Corte ha enunciato un principio fermo:
"Il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo già esistente, senza doversi munire di uno ulteriore."
(Cass. n. 3835/2021)
Queste spese, precisa la Corte, "assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe (Cass. n. 3835/2021, Cass. n. 11316/2011). Esse integrano, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto e ne condividono la natura (Cass. n. 379/2021; Cass. n. 14564/2023; Cass. n. 15229/2023; Cass. n. 7169/2024).
Il provvedimento con cui il Tribunale ha definito la separazione o il divorzio è già, di per sé, titolo esecutivo sufficiente (Cass. n. 11316/2011). È sufficiente allegare i giustificativi di spesa in modo analitico, tale da consentire — come precisa la Corte — "una mera operazione aritmetica" per verificarne l'importo (Cass. n. 379/2021).

Invece per le spese imprevedibili e di rilevante entità la Cassazione richiede un autonomo accertamento giudiziale, nel quale il giudice valuta l'adeguatezza della spesa alle esigenze del figlio e la proporzione del contributo rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori (Cass. n. 379/2021; Cass. n. 18869/2014; Cass. n. 9372/2012).

13/02/2026

Il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – ha pronunciato una significativa sentenza a tutela degli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Avellino, riconoscendo il diritto al computo del tempo di vestizione e svestizione della divisa quale orario di lavoro ordinario.
La decisione del Tribunale afferma un principio fondamentale: il tempo necessario per indossare e togliere la divisa professionale, attività strettamente connessa alle esigenze organizzative e alle norme di sicurezza del servizio sanitario, deve essere riconosciuto come parte integrante della prestazione lavorativa.
La sentenza rappresenta:

-un importante precedente per la tutela dei diritti del personale sanitario;

-un riconoscimento concreto della dignità professionale degli operatori,

-un passo avanti verso condizioni di lavoro più eque e conformi alla normativa.

01/02/2026

Assegno divorzile e TFR.

Con l’ordinanza n. 32910/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilevanza in materia di diritto di famiglia:
il diritto alla quota del 40% del TFR spetta al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, indipendentemente dalla funzione dell’assegno stesso.

La Suprema Corte ha infatti confermato che l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, come già affermato dalle Sezioni Unite, e che la legge non distingue ai fini del riconoscimento della quota di TFR.

📎 Sono sufficienti tre presupposti:
✔️ sentenza di divorzio
✔️ mancato passaggio a nuove nozze
✔️ titolarità dell’assegno divorzile

29/01/2026

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