09/03/2024
𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐅𝐀𝐂𝐂𝐈𝐀𝐓𝐄: 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐀𝐍𝐍𝐈 € 𝟏𝟖𝟖.𝟒𝟒𝟕,𝟔𝟗.
Con la sentenza emessa il 13 febbraio 2024, la Decima Sezione Civile del Tribunale di Roma ha riconosciuto al condominio un risarcimento pari ad € 𝟏𝟖𝟖.𝟒𝟒𝟕,𝟔𝟗, a causa della perdita di opportunità legata alla illegittima privazione dell'aspettativa di utilizzare il bonus facciata al 90%.
Questa privazione è stata causata dal comportamento inadempiente dell'impresa appaltatrice, che non ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali, tralasciando di avviare i lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali.
L'inadempimento dell'impresa è stato giustificato dalla sua impossibilità, una volta sottoscritto il contratto, di ottenere il rimborso dello sconto fiscale da parte degli istituti di credito. La difesa dell'impresa ha attribuito tale difficoltà al repentino cambiamento normativo relativo ai bonus edilizi, introdotto dal Decreto Rilancio, mirato a contrastare frodi fiscali e che avrebbe ostacolato qualsiasi operazione di sconto legata a tali crediti.
Nonostante il Tribunale abbia riconosciuto il cambiamento normativo e la cessazione degli sconti fiscali da parte degli istituti bancari, ha rilevato un fatto rilevante durante il processo. Il condominio aveva offerto un "prestito ponte" di 90.000 euro all'impresa per consentire l'avvio dei lavori, ma l'impresa non ha fornito alcun riscontro né ha iniziato i lavori.
La sentenza ha proseguito affermando che, anche ammettendo una ridotta colpevolezza per il ritardo causato dalle modifiche normative, l'inerzia dell'impresa è risultata ingiustificata. Di conseguenza, è stata pronunciata la risoluzione contrattuale per inadempimento dell'impresa appaltatrice, con la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito dal condominio.
Il danno è stato qualificato non come la lesione di un diritto soggettivo già maturato, ma come la lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore. Poiché la ristrutturazione della facciata, che avrebbe garantito il diritto al superbonus al 90%, non è mai stata completata, il diritto è risultato frustrato. La colpa principale di questa frustrazione è stata attribuita all'inadempienza dell'appaltatore, che deve quindi risarcire la considerevole opportunità fiscale che il condominio avrebbe potuto sfruttare.