09/01/2026
La Corte di Cassazione riconosce al genitore collocatario il diritto di percepire integralmente l’assegno unico universale
La Cassazione con l’ordinanza n. 4672/2025 ha richiamato la normativa in tema di assegno unico universale, secondo l’interpretazione della stessa elaborata direttamente dall’Inps: - l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 230/2021, in base al quale “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”; - l’art. 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo, che riconosce l’assegno ai nuclei familiari con figli; - l’art. 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo, laddove viene precisato che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi”; - la Circolare dell’Inps n. 23/22, in base alla quale
“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile l’interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”.
La norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps”, dall’altro, tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo,ben potendo il giudice attribuire integralmente l’assegno unico al genitore collocatario del minore nell’ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
L'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell’ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole, fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell’interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.