Studio legale Avv. Francesco Ucci - Avellino

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25/11/2021

T.A.R. Campania, Napoli, sentenza del 24 novembre 2021 - Piano Educativo Individualizzato per il minore disabile - violazione della Legge 104/1992 e del D.P.R. 24 febbraio 1994 - sussistenza

L'attribuzione di fatto di 25 ore su un orario
scolastico complessivo di 40 ore da parte dell’Amministrazione scolastica, e, quindi, di un numero ore di sostegno sensibilmente inferiore all’orario totale, è illegittima, dovendosi, invece, assicurare al minore disabile, avuto riguardo alle sue concrete esigenze (tra le quali anche la possibilità di fruire, al pari dei compagni, del servizio di refezione scolastica) l’integrale copertura dell’orario scolastico con l’assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto in
deroga 1:1.

20/11/2021

E" SUFFICIENTE IL CONSENSO DI UN SOLO GENITORE PER SOMMINISTRARE IL VACCINO ANTI COVID-19 AL FIGLIO MINORE DI UNA COPPIA

Con sentenza dell'11 ottobre 2021 il Tribunale di Parma si è pronunciato sul diritto/potere di uno dei genitori di decidere da solo e senza il consenso dell'altro genitore in merito alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai figli minori, alla luce delle raccomandazioni dell'E.M.A. e dell'A.I.F.A.

30/04/2021

TRIBUNALE PENALE DI REGGIO sent. 54/2021 - Non è colpevole chi ha sottoscritto falsa autocertificazione sugli spostamenti effettuati durante la pandemia da Covid-19.

Non è configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al DPCM 8.3.2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e “nei casi e nei modi previsti dalla legge”.

12/03/2021

SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE AL VINCITORE DI CONCORSO CHE PRESTA ASSISTENZA A DISABILE

Nei concorsi pubblici il diritto all'assistenza del familiare disabile ex art. 33, c.5, Legge 104/1992 deve prevalere nella scelta prioritaria della sede di prima assegnazione anche a discapito dell'ordine di graduatoria dei vincitori. (Consiglio di Stato sentenze n.ri 4779/2020 e 1331/2021)

14/12/2020

Falsità in autocertificazione e divieti di spostamento causa Covid-19

L'attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una determinata attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo dell'art.483 c.p. non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

(Tribunale di Milano, Giudice per le Indagini Preliminari, 16 novembre 2020)

03/12/2020
19/11/2020

NESSUNO SCONTO DI PENA PER I REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO PER EFFETTO DELLA SCELTA PROCESSUALE DEL RITO ABBREVIATO

In data 18 novembre 2020 la Corte costituzionale ha escluso l'applicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell’ergastolo.

Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 18 novembre 2020
NON FONDATE LE CENSURE SULL’ESCLUSIONE DEL RITO
ABBREVIATO PER I DELITTI PUNIBILI CON L’ERGASTOLO

La disciplina censurata è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27,
secondo comma, della Costituzione), né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione).

09/11/2020

LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE ABUSIVE INTEGRA UN NUOVO REATO

La Corte di Cassazione ribadisce che anche gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su costruzione abusive costituiscono una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato. Per l’esclusione della responsabilità penale è quindi necessaria la verifica della validità dell’atto autorizzativo dell’opera oggetto dell’attività manutentiva.

Corte di Cassazione, sentenza 08/10/2020, n. 27993

12/10/2020

AUTOVELOX: sanzione invalida se il decreto prefettizio non specifica il tratto autorizzato.

Corte di cassazione - Sentenza 30 settembre 2020 n. 20872

01/10/2020

Accesso difensivo agli atti dell’anagrafe tributaria nei rapporti tra ex coniugi

Ecco i principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 25 settembre 2020, n. 19

«Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990»;

L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c.;

L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155- sexies disp. att. c.p.c. e 492- bis c.p.c., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia;

L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia.

13/09/2020

Relazione e convivenza col nuovo compagno ma antecedente al divorzio: niente revoca dell’assegno divorzile.

Con l'Ordinanza n. 18528 del 7.9. 2020 la Corte di cassazione ha respinto la richiesta avanzata dall’ex marito confermando il diritto della donna a percepire l’assegno divorzile. Per i giudici la asserita relazione tra la donna ed il nuovo compagno quale stabile convivenza era elemento già noto, e quindi non idonea a provocare una modifica delle condizioni di divorzio.

Morale della massima: se il coniuge su cui grava l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento (o il suo avvocato) dimentica di riferire della presenza del nuovo compagno/a dell'altro coniuge nel corso del giudizio di divorzio non può chiedere una modifica dell'assegno stesso su tale presupposto.

Il principio della "certezza del diritto" sopraffa' la giustizia sostanziale.

02/09/2020

INIBIZIONE DI UNA SCIA: IL TERMINE DI INTERVENTO E' PERENTORIO PER LA P.A.

L’art. 19, co. 3 L. 241/90 prevede che, ricevuta una SCIA, la P.A. possa provvedere alla sua “inibizione” entro il termine di 60 giorni (o 30 in caso di SCIA edilizia in base al co. 6-bis).

Sempre più la giurisprudenza si è orientata nel ritenere che tale termine sia perentorio e che, quindi, superato lo stesso residui solo la possibilità di intervenire in presenza dei requisiti per l’autotutela di cui all’art. 21-nonies L. 241/90.

Così, ad esempio, con la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II-bis, 18.8.2020. n. 9248, il giudice amministrativo ha ritenuto violativo dell’art. 19, co. 6-bis il provvedimento con cui Roma Capitale, ricevuta una SCIA per un intervento di rigenerazione urbana ex L.R. 7/2017, ha inibito la stessa oltre il termine di 30 giorni.

La regola, ormai pacifica in giurisprudenza, è peraltro stata anche “rinforzata” dal D.L. semplificazioni (in corso di conversione in questi giorni), laddove, è stato introdotto il nuovo co. 8-bis dell’art. 2 della L. 241/90, in base al quale: i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”.

Una interpretazione prudenziale suggerisce comunque di procedere con l' impugnativa del provvedimento inibitorio adottato oltre i termini ex art. 19, co. 3 e 6-bis L. 241/90, ciò con la consapevolezza di una più rafforzata tutela (costituita dalla espressa sanzione di “inefficacia”) a fronte di atti inibitori tardivi.

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