02/09/2020
INIBIZIONE DI UNA SCIA: IL TERMINE DI INTERVENTO E' PERENTORIO PER LA P.A.
L’art. 19, co. 3 L. 241/90 prevede che, ricevuta una SCIA, la P.A. possa provvedere alla sua “inibizione” entro il termine di 60 giorni (o 30 in caso di SCIA edilizia in base al co. 6-bis).
Sempre più la giurisprudenza si è orientata nel ritenere che tale termine sia perentorio e che, quindi, superato lo stesso residui solo la possibilità di intervenire in presenza dei requisiti per l’autotutela di cui all’art. 21-nonies L. 241/90.
Così, ad esempio, con la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II-bis, 18.8.2020. n. 9248, il giudice amministrativo ha ritenuto violativo dell’art. 19, co. 6-bis il provvedimento con cui Roma Capitale, ricevuta una SCIA per un intervento di rigenerazione urbana ex L.R. 7/2017, ha inibito la stessa oltre il termine di 30 giorni.
La regola, ormai pacifica in giurisprudenza, è peraltro stata anche “rinforzata” dal D.L. semplificazioni (in corso di conversione in questi giorni), laddove, è stato introdotto il nuovo co. 8-bis dell’art. 2 della L. 241/90, in base al quale: i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”.
Una interpretazione prudenziale suggerisce comunque di procedere con l' impugnativa del provvedimento inibitorio adottato oltre i termini ex art. 19, co. 3 e 6-bis L. 241/90, ciò con la consapevolezza di una più rafforzata tutela (costituita dalla espressa sanzione di “inefficacia”) a fronte di atti inibitori tardivi.