21/02/2026
PILLOLE DI RIFORMA. UN BREVISSIMO SUNTO CHE AFFRONTA LE PIU' DIFFUSE OBIEZIONI.
di Carmen Picariello
1) LA SEPARAZIONE ESISTE GIA’ – NON C’ERA BISOGNO DI UNA RIFORMA
Non è affatto vero.
La riforma sulla quale siamo chiamati ad esprimerci prevede la separazione delle carriere dei Magistrati e cioè la differenziazione delle carriera dei magistrati requirenti ( cioè i procuratori che coordinano le indagini e rappresentano l’accusa nei processi) dalla carriera dei magistrati giudicanti. Diversa è la già esistente separazione delle funzioni voluta dalla Legge Cartabia del 2022 che interviene esclusivamente su ciò che ogni magistrato fa, di cosa si occupa, consentendo che un magistrato può cambiare "mestiere" (da PM a Giudice) una sola volta nella vita, entro i primi dieci anni.
2) SI TOCCANO BEN SETTE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE! LA COSTITUZIONE PIU' BELLA DEL MONDO NON SI TOCCA!
Niente di più falso. Gli articoli della nostra Costituzione veramente interessati dalla riforma sono SOLTANTO DUE. L'art. 104 e l'art. 105. Gli altri cinque sono soltanto integrati per costituire il necessario raccordo con i due riformati.
La nostra Costituzione, che prevede essa stessa la possibilità di modifica, è stata riformata numerosissime volte nel corso del tempo ed è una costituzione progressista che consente adattamenti alle mutate esigenze della società
3) SI ATTENTA ALLA AUTONOMIA E ALL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA.
Niente di più errato.
L'art. 104 della Costituzione, nella stesura attuale, così recita "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".
L'art. 104 riformato così recita "1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 104 — La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università inmaterie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".
Dalla comparazione tra le due norme, è ferma ed identica la disposizione secondo cui "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".
4) IL CSM E L'ALTA CORTE. TRATTAMENTO DISEGUALE PER I MAGISTRATI.
L’obiezione non è fondata.
La riforma interviene prevedendo accanto alla istituzione di due CSM, uno per la magistratura giudicante e l’altro per la magistratura requirente (per meglio gestire le intrinseche differenze esistenti tra Giudice e Pubblico ministero), anche la istituzione dell’Alta Corte di disciplina.
La sottrazione della materia disciplinare al CSM è dettata dallo scopo di “definire una chiara distinzione della funzione disciplinare, che è propriamente giurisdizionale, dagli altri compiti di governo autonomo della magistratura che sono di tutt’altra natura” e deve essere organizzata “in modo da evitare di compromettere l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati”, scongiurando qualsiasi rischio “di condizionamenti esercitabili attraverso l’uso strumentale del controllo disciplinare”.
L’Alta Corte, nuovo organo di rilevanza costituzionale perché espressamente previsto a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, sarà composto, sia come giudice di primo grado che in sede di appello, da quindici Giudici, che ricevono l’incarico per quattro anni, senza alcuna possibilità di rinnovo: 3 sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione; 3 sono estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti di quelli nominati dal Capo dello Stato, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione; 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti (stante il maggior numero in Italia di "giudicanti" rispetto ai P.M.), estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive carriere, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e “che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità” presso la Corte di Cassazione o la Procura Generale presso la medesima Corte.
Il numero dei togati è, dunque, prevalente e trattandosi di magistrati di altissimo profilo, non vi è dubbio sulla loro preparazione e competenza.
I Collegi saranno tre, sia in primo che secondo grado, e composti ciascuno da 5 membri, 3 togati e 2 laici, in modo di favorire la prevalenza della componente togata.
E’ previsto espressamente che contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa l’impugnazione, anche per motivi di merito, “soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”. Questa previsione va inserita nel sistema costituzionale in vigore, in combinato disposto con l’art. 111 Cost., non modificato, dovendosi ritenere che contro la sentenza definitiva dell’Alta Corte “è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”.
L’istituzione dell’Alta Corte non costituisce alcun trattamento deteriore per la magistratura sia perché un “Giudice disciplinare” è previsto per altri settori della pubblica amministrazione (Dirigenza Pubblica, Forze Armate, Università), assicurando l'efficienza del sistema, sia perché nell'Alta Corte i componenti di provenienza parlamentare sono solo tre su quindici mentre gli altri nove sono tutti togati e di altissima esperienza.
Parecchi autori, e gli stessi estensori della riforma, ritengono che la istituzione di un’alta Corte con esclusive funzioni disciplinari costituisca il primo passo per attuare il principio che chi sbaglia paghi.
5) MA IL PM DIVENTERA’ SOTTOPOSTO ALLA POLITICA – SPARIRA’ L’OBBLIGATORIETA' DELL’AZIONE PENALE OPPURE IL PM DIVENTERA’ UN SUPERPOLIZIOTTO
Nulla di tutto questo.
Precisiamo che la riforma vuole distinguere tra due magistrati che fanno due percorsi professionali diversi e con formazione specifica ciascuno nel proprio settore: il giudicante e l'inquirente.
Il P.M. o giudice inquirente viene, per la prima volta riconosciuto in Costituzione e per la prima volta gli viene riconosciuta quale Magistrato l’autonomia e l’indipendenza.
La riforma non prevede in nessun passaggio alcuna forma di sottoposizione di tale magistrato alla politica ma, anzi, ne rafforza la figura e la professionalità, conferendogli rango costituzionale.
L’articolo 112 della Costituzione sulla obbligatorietà dell’azione penale non viene assolutamente toccato dalla riforma nemmeno sfiorato, per cui il pm manterrà le stesse prerogative attuali e continuerà ad avere anche il dovere di accertare i fatti pure a favore della persona indagata, cosa che fino ad oggi raramente è avvenuta.
Non vi è alcun rischio che il P.M. possa debordare dalle sue prerogative perché egli, come ogni magistrato, è sottoposto alla legge e non può travalicarla o violarla. Pertanto, egli agirà nell’ambito delle previsione del codice di procedura penale vigente.
Veri punti cruciali della riforma sono l’equidistanza tra l’avvocato e il pubblico ministero rispetto al giudice e la maggiore autonomia ed indipendenza assegnate sia al giudice “che giudica” che al pubblico ministero, non solo dalla politica, non solo dal governo e dalla maggioranza del momento, ma addirittura al proprio interno perché meccanismi sinora adottati all’interno del CSM non sempre hanno scelto i migliori nelle cariche apicali o nella copertura di un posto di rilievo e non sempre hanno punito i peggiori.
6) PERCHE’ IL SORTEGGIO? AFFIDIAMO ALLA SORTE LA SCELTA DI CHI DEVE AMMINISTRARE E DIAMO UNA DELEGA IN BIANCO ALLA POLITICA
Non siamo d'accordo.
Il sorteggio, innanzitutto non è una truffa poiché non vengono inseriti i nomi a caso in un bussolotto e si dà il via alla lotteria.
Vi è da precisare che il sorteggio è, nel corso degli anni, apparso quale miglior sistema per consentire la partecipazione al CSM di tutti i componenti, soprattutto togati, al fine di eradicare certe cristallizzazioni di potere che non sempre hanno premiato il merito e la uguaglianza (è noto che sebbene formalmente escluse dalla competizione elettorale per il CSM, "le correnti" svolgono un ruolo centrale proponendo i candidati e scegliendo i consiglieri. Pur presentandosi a titolo individuale e pur essendo escluso il voto di lista, ciascun candidato ha il supporto di una compagine che appartiene ad una determinata corrente). Tale metodo è stato ritenuto valido anche da una grossa percentuale della stessa magistratura, in tempi non sospetti ed anche più di recente, oltre ad essere prospettato anche dalla stessa "politica" (si veda il disegno di legge "Nencini" del 2020).
Il sorteggio è un metodo di selezione democratico, anche Aristotele ebbe ad affermare che “il segno distintivo del regime democratico è la libertà. La massima espressione di libertà è l’essere a turno governati e governanti. E questa alternanza è consentita proprio dal sorteggio”.
Nella riforma, il sorteggio avverrebbe tra uguali (tutti magistrati), tutti in possesso di precondizioni o di requisiti che li rendono ammissibili al sorteggio.
Ho affrontato in un altro “flash” le ragioni e le finalità che la nostra Costituzione ha posto per comporre il CSM il quale, è bene ribadirlo perché è un principio fondamentale, non è organo di rappresentanza dei magistrati ma è un organo di amministrazione dell’ordine della magistratura.
Le medesime ragioni e finalità sorreggono la istituzione dell’Alta Corte di disciplina riducendo grandemente, peraltro, l’ingerenza della politica e, dunque, dei membri “laici”.
I due CSM si occuperebbero della sola gestione amministrativa dell’ordine della magistratura che, da sempre, è stata affidata a leggi ordinarie, tuttora vigenti.
Va precisato che in virtù della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario (che continua ad esistere) prevista dall’art. 108, comma 1, Cost., non toccato dalla riforma (“le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”).
Ora la obiezione nasce dall’ultimo comma del nuovo art. 105 laddove si legge che la legge determina gli illeciti disciplinari e le sanzioni, la composizione dei collegi, le forme del procedimento disciplinare etc., individuando in tale previsione una sorta di delega in bianco per la politica.
Ma ciò non è. Le norme sull’ordinamento giudiziario, le stesse già ora chiamate a istituire e regolamentare le carriere dei magistrati ordinari, andranno a disciplinare, secondo la nuova lettura dell’art. 102 Cost. “le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Non una nuova fonte o una nuova legge, dunque, ma un nuovo compito per le norme (già esistenti) sull’ordinamento giudiziario.
In ogni caso, ogni NUOVA legge in tema di ordinamento giudiziario dovrà passare il vaglio di costituzionalità del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale oltre a poter essere “avversata” dal CSM o dalla stessa Magistratura.
7) LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE GIA’ ESISTE – A CHE SERVE AI CITTADINI QUESTA RIFORMA – NON RISOLVE I PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA.
Sperando di aver sgomberato il campo – perché solo questo è l’intento - dalle numerose inesattezze, per non dire fake news, che in questi giorni vengono propalate (da professori, comitati, magistrati, avvocati, medici, psicologi, ingegneri-cantanti, sindacalisti, tecnici del diritto, casalinghe, e chi più ne ha più ne metta) in quantità industriali (e con un linguaggio non sempre civile che, faccio ammenda, per legittima difesa mi ha costretto in alcune occasioni a trascendere), preciso:
a) NO, La separazione delle carriere non esiste ancora nel nostro ordinamento. Vi è la separazione delle funzioni dei magistrati operata nel 2022 dalla Legge Cartabia.
b) La riforma mira a garantire ai cittadini un processo più equo e imparziale e rappresenta un passaggio verso un sistema giudiziario più autorevole, più indipendente. Separando nettamente le funzioni di chi accusa e di chi giudica, si assicura che il giudice sia terzo, distaccato dall’accusa, aumentando la trasparenza, la specializzazione professionale e la fiducia nel sistema giudiziario. La riforma attua il principio del giusto processo (civile, penale, tributario etc.) di cui all’art. 111 della Costituzione.
c) Questa NON è una riforma della giustizia è una riforma dell’ordine della Magistratura ma NON è contro la magistratura. Serve per efficientare la giustizia, non per velocizzare il processo. Ci sarà più responsabilizzazione da parte dei giudici e tutto questo aumenterà l’efficientamento della giustizia, non la velocità dei processi. Questo non è compito della riforma costituzionale, ma sta nelle coscienze e nella diligenza di ciascun magistrato.
Questa riforma, a prescindere dagli schieramenti politici che la hanno portata a compimento, è una misura di civiltà.