22/12/2024
Vittoria in secondo grado dello Studio Legale Salierno comunicata, questa settimana, dalla Cancelleria della Corte di Appello di Napoli, VII Sezione Civile.
Questa decisione costituisce un importante approdo nello scenario giurisprudenziale italiano a tutela dei risparmiatori nei confronti del gigante Poste Italiane S.p.A.
Infatti, nelle oltre 14 pagine di motivazione, la Corte partenopea conferma la fondatezza delle argomentazioni in diritto, svolte a tutela dell’assistito dall’Avv. Paolino SALIERNO e già accolte in primo grado dal Tribunale di Avellino, aprendo una breccia in favore dei risparmiatori, nella annosa questione della negazione di rendimenti ulteriori da parte di Poste, al momento della liquidazione dei buoni fruttiferi postali serie Q/P, valorizzando, la suddetta statuizione di gravame, il dato cartolare allorquando sussista l’affidamento incolpevole del sottoscrittore.
Invece, l’appellante Poste, riportando un ampio excursus della disciplina normativa in tema di risparmio postale e dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, sosteneva, tra l’altro, che, essendo la legge a fissare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi
Postali, sarebbe preclusa la libera negoziazione tra il sottoscrittore del Buono, da un lato, e il collocatore Poste, dall’altro, e sarebbero sempre prevalenti le disposizioni
normative sulle (eventuali) diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell’obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del codice civile.
Diversamente la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento delle argomentazioni svolte dall’Avv. Paolino SALIERNO, riteneva che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere
a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe l’interpretazione di Poste, la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di
un errore imputabile all’amministrazione postale, finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso, esigenze che sono salvaguardate dalle norme che impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all’informazione del sottoscrittore, affinchè egli possa compiutamente valutare i profili
di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero
paradossalmente a porre le premesse di un’informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono.
Il tutto con vittoria di spese e competenze in favore dell’appellata, difesa dallo Studio Legale Salierno.