Studio Legale Izzo & Bruno - avv. Paolo Izzo e avv.ssa Ilaria Bruno

  • Casa
  • Italia
  • Avellino
  • Studio Legale Izzo & Bruno - avv. Paolo Izzo e avv.ssa Ilaria Bruno

Studio Legale Izzo & Bruno - avv. Paolo Izzo e avv.ssa Ilaria Bruno Lo studio leale svolge attività giudiziaria nel settore del diritto civile, del lavoro e della previdenza, tributario, amministrato e penale.

E' abilito al patrocino in Cassazione e nelle altre magistrature Superiori.

Il tribunale di Avellino, con sentenza nr. 663/2026, ribadisce l'orientamento giurisprudenziale, a livello di legittimit...
01/04/2026

Il tribunale di Avellino, con sentenza nr. 663/2026, ribadisce l'orientamento giurisprudenziale, a livello di legittimità, in base al quale la pronuncia resa in un giudizio possessorio, pur non avendo efficacia di giudicato, in un giudizio petitorio, ben può assumere rilevanza probatoria, come prova documentale ed accertamento storico, da porre a base del della successiva decisione avente ad oggetto diritto di proprietà e/o diritti reali
Esito: accoglimento della domanda di intervenuta usucapione di una servitù di passaggio a piedi e con animali da soma per raggiungere dei fondi montani.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza nr. 605 anno 2026, pur ribadendo il principio giurisprudenziale, in base al ...
24/02/2026

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza nr. 605 anno 2026, pur ribadendo il principio giurisprudenziale, in base al quale il termine di 90 gg. previsto dall'art. 14 della Legge nr. 689 anno 1981, per la notifica, a pena di decadenza, di un illecito amministrativo, decorre, non dalla data di commissione del fatto, bensi dal momento in cui l'ente accertatore acquisisce tutti i dati afferenti gli elementi soggettivi ed oggettivi della violazione, con conseguente indispensabile spazio valutativo degli stessi, chiarisce, tuttavia, che sulla individuazione di tale momento, non può non incidere la condotta negligente o inerte della stessa p.a., tale da "spostare" , in modo ingiustificato, in avanti il "dies a quo.
Nel caso di specie e' stato ritenuto violato tale termine, a fronte del decorso di circa 8 mesi di inerzia, nello svolgimento delle attività di indagine, senza alcuna plausibile giustificazione.
Esito, riforma sentenza di I grado ed annullamento di ordinanza ingiunzione irrogata per sanzioni in materia di lavoro per un importo di €. 23.109,50.

Il tribunale di Avellino - sez. lav., con la sentenza nr. 103/2026 ribadisce l'orientamento giurisprudenziale in base al...
16/02/2026

Il tribunale di Avellino - sez. lav., con la sentenza nr. 103/2026 ribadisce l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la intervenuta ricorrenza di un precdente giudicato, sull’obbligo di versare un contributo previdenziale per un determinato periodo, si estende ad una pluralità di periodi contributivi successivi rispetto agli stessi elementi costitutivi della fattispecie gia decisi, che siano di carattere tendenzialmente permanente (cfr. in termini Cass. 24 ottobre 2018, n. 27009). Esito del giudizio annullamento dell'avviso di addebito impugnato.

Il Tribunale di Avellino, a conferma dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria (CGUE 6.11.2018; 18.01.2024) rec...
28/11/2025

Il Tribunale di Avellino, a conferma dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria (CGUE 6.11.2018; 18.01.2024) recepito dalla Cassazione (16773/2025; 14083/2024; 9993/2024), ha ribadito che, nel pubblico impiego, la perdita del diritto alle ferie (e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro provi di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo accuratamente avvisato - in tempo utile al godimento; in mancanza di tale onere, e' dovuta l'indennita' economica per mancato godimento ferie.

La CGT di Avellino, in accoglimento del relativo ricorso, con sentenza nr. 437/2025, ha annullato un avviso di accertame...
30/05/2025

La CGT di Avellino, in accoglimento del relativo ricorso, con sentenza nr. 437/2025, ha annullato un avviso di accertamento, emesso a titolo di omesso versamento dell'imposta prevista dall'art. 1 co 1042 e 1043 Legge 145/2018 (cd. ecotassa) che e' stata in vigore negli anni dal 2019 al 2021.
L'Agenzia delle Entrate ha inviato avvisi anche per le auto usate provenienti da altri stati europei, reimmatricolati in Italia, nel periodo innanzi indicati, come nel caso, mentre la normativa nulla prevedeva per i veicoli usati acquistate o gia in circolazione nel territorio italiano. La CGT di Avellino ha ritenuto che cio comporti una violazione del principio di non discriminazione e della libera concorrenza dei beni nell'unione europea, in contrasto con l'articolo 110 TFUE. Segnalo tale pronuncia, che mi sembra essere la prima in Italia, atteso che l'Agenzia delle Entrate ha notificato a fine 2024 diversi avvisi di accertamento, non sono per i contribuenti che avevano acquistato autovetture nuove cd "inquinanti" senza versare il contributo, ma anche per la reimmatricolazione di veicoli usati in italia proveniente da paesi dell'UE.

Ci sara' (ancora) un giudice a Strasburgo.Se non ci saranno "condizionamenti extra", in concreta e puntuale applicazione...
08/12/2023

Ci sara' (ancora) un giudice a Strasburgo.

Se non ci saranno "condizionamenti extra", in concreta e puntuale applicazione di principi fondamentali della CEDU, la pronuncia non potra' che confermare il fondanento del pronunciamento gia' espresso dalla sentenza "cd. Punta Perotti" con la condanna della Repubblica Iraliana ( che in ultima istanza ha comportato un risarimento danni di 46 milioni in favore dei proprietari).
"Prosaicamente" sono state denominate "misure di prevenzioni e sicurezza" finalizzate alla confisca, in realta - cone possono confermare tanti colleghi che operano in questo delicato settore - si tratta di vere e proprie "pene", applicate senza condanna, spesso sul "chiacchericcio", avallate da pronunce della Cassazione, che "gridano vendetta dVabti a Dio e davanti agli uomini".

L’Avvocatura dello Stato ha trasmesso alla Corte europea dei Diritti umani, lo scorso 30 novembre, le risposte ai quesiti posti dai giudici di Strasburgo nell’ambito del ricorso proposto dai Cavallotti, gli imprenditori che, pur assolti dalle accuse di mafia, hanno visto confiscati tutti i loro ...

18/01/2023

E’ stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” l’architetto Massimo Izzo, responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Montoro, imputato dinanzi al tribunale di Avellino per l’accusa di avere contribuito insieme con altri [...]

Il tribunale di Salerno in funzione di GdL (finalmente) riconosce che, in presenza di deposito di atti processuali, medi...
03/01/2023

Il tribunale di Salerno in funzione di GdL (finalmente) riconosce che, in presenza di deposito di atti processuali, mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, compete la liquidazione delle spese di lite, aumentate del 30% ai sensi del D.M 8.3.2018, n. 37.

Il tribunale di Avellino, con sentenza nr. 890 anno 2022, ribadisce l'orientamento giuresprudenziale, in base al quale, ...
21/10/2022

Il tribunale di Avellino, con sentenza nr. 890 anno 2022, ribadisce l'orientamento giuresprudenziale, in base al quale, nelle cause di opposizione ad avviso di addebito Inps, il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere della prova, la posizione di convenuto sostanziale (cfr. Cass. n. 3279 anno 2020), sicche grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n 10583 anno 2017; 19469 anno 2018).
Nel caso, rimasto contumace l'Inps e debitamente contestati i fatti posto a base dell'addebito, il tribunale ha ritenuto non provata la pretesa contributiva, con conseguente accoglimento del ricorso proposto.

TARSU Conferma prescrizione quinquennaleProposto ricorso avverso ingiunzione di pagamento per mancato versamento Tarsu, ...
27/09/2022

TARSU Conferma prescrizione quinquennale

Proposto ricorso avverso ingiunzione di pagamento per mancato versamento Tarsu, con contestuale istanza di mediazione e richiesta di annullamento, in via di aututela, eccependo, tra l"altro la prescrizione quinquennale, sulla scorta di consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. nr. 17363/2021; 7445/2019), l'Ente impositore annulla in via di mediazione ed in accoglimento dell'autotutela, l'ingiunzione di pagamento notificata.

Il tribunale di Avellino, con sentenza n. 615/2022, ribadisce il principio che, per qualificare come artigiana una snc, ...
27/06/2022

Il tribunale di Avellino, con sentenza n. 615/2022, ribadisce il principio che, per qualificare come artigiana una snc, non e' sufficiente che la maggioranza dei soci svolga prestazione lavorativa continua ed abituale nella societa' stessa, ma occorra anche il requisito della prevalenza del lavoro sul capitale.

Fatto

All'esito di una verifica ispettiva l"Inps, ipotizzato che la societa, fosse da inquadrare come impresa artigiana, in quanto rientrante nei requisiti previsti dalla Legge nr. 443/1995, riteneva, conseguentemente, che i singoli soggetti, che rivestivano la qualita' di soci della medesima e prestavano la loro prestazione all'interno della stessa, in modo abituale e prevalente, dovevano essere iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi artigiani.

Come ulteriore conseguenza di tale iscrizione provvedeva ad annullare i rapporti di lavoro di natura dipendente instaurati con i soci.

La decisione

Proposto ricorso avverso il verbale ispettivo, sul presupposto che, per il periodo oggetto di verifica, il capitale risultava essere assolutamente prevalente sul lavoro, il tribunale di Avellino riconosce che l'Inps ha errato nel limitare la propria verifica soltanto alla ricorrenza dei requisiti dimensionali ed alla presenza di una maggioranza di soci che svolgono attivita lavorativa in modo continuo, omettendo di considerare se "il lavoro" avesse funzione preminente sul "capitale" e che tale requisito doveva essere accertato autonomamente e non andava fatto dipendere dalla prevalenza degli altri requisiti.

Pertanto, in accoglimento del ricorso dichiara la natura industriale dell'impresa, riconosce la validita' dei rapporti di lavoro di natura subordinata, instaurati con i soci ed annulla l"iscrizione alla gestione previdenziale separata degli artigiani ed al pagamemento delle somme richieste a tale titolo.

Indirizzo

Avellino

Telefono

+390825502842

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Izzo & Bruno - avv. Paolo Izzo e avv.ssa Ilaria Bruno pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Izzo & Bruno - avv. Paolo Izzo e avv.ssa Ilaria Bruno:

Condividi

Digitare