Studio legale Valettini

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L’affitto dell’intera azienda da parte di una società di persone solleva un delicato problema previdenziale: i soci devo...
20/05/2026

L’affitto dell’intera azienda da parte di una società di persone solleva un delicato problema previdenziale: i soci devono restare iscritti alla Gestione Commercianti INPS anche dopo aver ceduto l’azienda in affitto e cessato ogni attività operativa?
In altre parole, permane in capo ai soci un obbligo di iscrizione previdenziale anche se la società di cui sono proprietari si limita alla mera attività di riscossione dei canoni di affitto?
Sul punto viene in rilievo l’art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 che subordina l’iscrizione alla Gestione Commercianti a due requisiti concorrenti: uno oggettivo, ossia lo svolgimento di attività commerciale da parte della società e uno soggettivo, ossia la partecipazione del socio al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è oramai chiara nell’affermare che la qualità di socio accomandatario non basta per far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti; occorre, infatti, anche la concreta partecipazione personale all’attività d’impresa.
Sul versante oggettivo, invece, la Cassazione ha più volte osservato come la società che si limiti a percepire canoni di locazione o affitto non svolge attività commerciale ai fini previdenziali, salvo che tale attività si inserisca in una più ampia prestazione di servizi come l’intermediazione immobiliare (Cass. n. 22168/2021; Cass. n. 29914/2021).
Infine, un argomento ulteriore proviene proprio da INPS. L’Ente, infatti, con Messaggio n. 15352/2010, ha precisato che in caso di affitto dell’intera azienda i soci «potranno» restare soggetti a imposizione previdenziale, non già che «dovranno»: si tratta, quindi, di una facoltà rimessa alla loro volontà, non di un obbligo automatico. Obbligo che sorge, invece, nell’ipotesi — ben diversa — di affitto di un solo ramo d’azienda.

Le recenti modifiche legislative hanno reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 ge...
06/05/2026

Le recenti modifiche legislative hanno reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026) per chiarire i riflessi che ha avuto l’eliminazione del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” nei reati contestabili per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti​.
Si ricorda, infatti, come la Legge 25 novembre 2024, n. 177, proposta dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha sollevato innumerevoli criticità e problematiche nella parte relativa alla eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica.
Prima della richiamata riforma legislativa, lo scrivente difensore ha affrontato proprio un caso nel quale era contestata alla propria assistita la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, cui era conseguito un incidente stradale con lesioni gravi patite dalla Persona Offesa.
Nel caso di specie all’imputata era contestato l’uso di M**A.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/guida-dopo-lassunzione-di-sostanze-quando-risulta-provato-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-il-consumo-e-quali-accertamenti-risultano-necessari-per-addivenire-a-una-sentenza-di-condanna/

La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico, simbolico, conferito da un Comune a persone non residenti, anche...
21/04/2026

La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico, simbolico, conferito da un Comune a persone non residenti, anche straniere, che si siano distinte per particolari meriti o contributi alla vita della comunità, ma non conferisce diritti di cittadinanza. In Italia, la concessione della cittadinanza onoraria non è prevista da una legge nazionale, ma ogni Comune può disciplinarne la concessione tramite un regolamento o una delibera del Consiglio Comunale.
I riferimenti normativi sono vaghi, ribadendo l’autonomia degli Enti Locali, tra cui:
- articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune.
La persona deve essersi particolarmente distinta nel campo delle scienze, delle arti, della solidarietà sociale, del lavoro, della politica, della scuola, dello sport, con iniziative, opere e prestazioni in favore degli abitanti del Comune.
La cittadinanza onoraria non è un diritto, ma un riconoscimento onorario. Non influisce sulla posizione anagrafica dell’insignito, né conferisce alcun diritto o obbligo giuridico.
Il conferimento della cittadinanza onoraria avviene solitamente con una cerimonia ufficiale, in cui viene consegnato un attestato o una pergamena al beneficiario.
Alcuni Comuni prevedono la possibilità di revocare la cittadinanza onoraria in caso di comportamento indegno del beneficiario.
La cittadinanza onoraria può essere conferita anche a cittadini deceduti, post mortem.
Alcuni esempi noti di cittadinanza onoraria concessa post mortem: Salvatore Quasimodo a Roccalumera, Lucio Dalla a Lipari, Giacomo Matteotti a Riano.
Si precisa poi, che nell’ordinamento giuridico italiano, non è prevista la concessione della cittadinanza italiana onoraria da parte dello Stato, che però può concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali (art. 9, comma 2, Legge 91/1992) a cittadini stranieri che abbiano reso eminenti servizi all’Italia, in campo culturale, sportivo, economico, sociale. A differenza della cittadinanza onoraria, conferisce la cittadinanza vera e propria, con pieni diritti e doveri (incluso il diritto di voto). Alcuni esempi di questa eccezionale naturalizzazione:
Zakia Seddiki, nel 1921, vedova dell’Ambasciatore nella RDC, Luca Attanasio, impegnata in Italia per i diritti dei più deboli;
Abraham Conyedo, nel 1919, atleta di nazionalità cubana che gareggia con i colori italiani nella disciplina della lotta stile libero.
https://www.studioavvocatovalettini.com/cittadinanza-onoraria/

Il controllo dei profili social del lavoratore da parte del datore di lavoro a fini disciplinari è questione che coinvol...
08/04/2026

Il controllo dei profili social del lavoratore da parte del datore di lavoro a fini disciplinari è questione che coinvolge il bilanciamento tra il potere di controllo datoriale e la tutela della privacy e dignità del lavoratore. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dal D.Lgs. 151/2015, e dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre distinguere tra:

Controlli difensivi in senso lato: rivolti alla generalità dei lavoratori, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, soggetti alle garanzie di cui all’art. 4, cioè accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, informativa e rispetto della privacy.

Controlli difensivi in senso stretto: mirati ad accertare specifiche condotte illecite di singoli lavoratori, attuati ex post sulla base di un fondato sospetto. Questi controlli, anche se tecnologici, sono legittimi solo se avviati dopo l’insorgere del sospetto e limitati alle informazioni raccolte successivamente.

La Cassazione ha affermato che:

“Il controllo ‘difensivo in senso stretto’ deve essere mirato ed attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, perché solo a partire da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili”.

In tema di social network, la giurisprudenza e la prassi ritengono ammissibile il controllo solo su contenuti pubblici e solo se giustificato da un interesse concreto e attuale dell’azienda (es. tutela dell’immagine, sospetto di illecito). Il controllo sistematico, massivo o preventivo è invece vietato, così come l’accesso a contenuti privati senza consenso (Cass. Civ., Sez. L, N. 32283 del 11.12.2025).

Il trattamento dei dati personali deve sempre rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza (art. 5 GDPR).

L’utilizzo delle informazioni raccolte è legittimo solo se il lavoratore è stato adeguatamente informato delle modalità di controllo, salvo i casi di controlli difensivi ex post, dove la giurisprudenza ammette una deroga limitata all’informativa preventive.

In sintesi, il controllo dei profili social del lavoratore è legittimo solo se:

– riguarda informazioni pubbliche;

– è attuato ex post su fondato sospetto di illecito;

– rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza;

– le informazioni sono raccolte e trattate nel rispetto della normativa privacy.

In caso contrario, i dati sono inutilizzabili a fini disciplinari.

Il caso in esame riguarda la richiesta di indennizzo per un infortunio consistente in una lesione al radio destro occors...
19/03/2026

Il caso in esame riguarda la richiesta di indennizzo per un infortunio consistente in una lesione al radio destro occorsa durante una partita di pallacanestro a carattere amatoriale.
La compagnia assicurativa ha negato l’indennizzo sostenendo che la lesione, diagnosticata come “infrazione corticale”, non rientri nella definizione di “frattura ossea completa” coperta dalla polizza.
La questione centrale verte sull’interpretazione delle clausole contrattuali della polizza infortuni stipulata e, in particolare, sulla definizione di “frattura” e sulla validità dell’esclusione opposta dall’assicuratore.
Il diniego dell’assicurazione si fonda su una lettura restrittiva delle condizioni di polizza. Nello specifico, la compagnia fa leva su due punti:
le condizioni generali, che limitano la copertura “esclusivamente le fratture ossee complete, le ustioni, le amputazioni e le lesioni agli organi interni”;
la definizione di “frattura” contenuta nel glossario di polizza, intesa come “l’interruzione della continuità di un osso”, con l’esplicita esclusione di “semplici infrazioni, incrinature e scheggiature”.
Sulla base di ciò, l’assicuratore qualifica la lesione, refertata come “infrazione corticale” dalla risonanza magnetica, come un evento non indennizzabile ai sensi di contratto.
La posizione dell’assicuratore, sebbene formalmente basata sul testo contrattuale, è suscettibile di contestazione sotto diversi profili, sia interpretativi che giurisprudenziali.
In materia di contratti assicurativi, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui l’onere della prova è ripartito tra le parti. Spetta all’assicurato dimostrare che l’evento occorso rientra nella categoria generale dei rischi coperti dalla garanzia (“rischi inclusi”). Spetta invece all’assicuratore provare che l’evento, pur rientrando astrattamente nella copertura, ricade in una delle clausole di esclusione o delimitazione del rischio (“rischi non compresi”), che costituiscono un fatto impeditivo della pretesa dell’assicurato [Cass. Civ., Sez. 3, N. 31251 del 09-11-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 1469 del 21-01-2025][Cass. Civ., Sez. 3, N. 7749 del 08-04-2020][Tribunale Di Bologna, Sentenza n.2366 del 5 Settembre 2024][Tribunale Di Latina, Sentenza n.645 del 3 Aprile 2025].
Nel caso di specie, l’assicurato ha provato di aver subito un “infortunio”, definito dalla polizza come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili”, che ha causato una lesione ossea. La controversia si sposta quindi sulla qualificazione di tale lesione. L’assicuratore la classifica come “rischio non compreso” in base alla clausola di delimitazione. Tuttavia, l’interpretazione di tale clausola non è univoca.
Il punto cruciale è se una “infrazione corticale” possa essere esclusa dal concetto di “frattura” intesa come “interruzione della continuità di un osso”.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/indennizzo-assicurativo/

Con la sentenza n. 2648/2026, depositata il 6 febbraio 2026, la Cassazione ha decretato che è nullo il testamento pubbli...
05/03/2026

Con la sentenza n. 2648/2026, depositata il 6 febbraio 2026, la Cassazione ha decretato che è nullo il testamento pubblico dettato al notaio, da una persona capace di intendere e di volere ma sottoposta ad amministrazione di sostegno, quando c’è l’assistenza dell’amministratore di sostegno anche se autorizzato dal giudice tutelare.
Con tale ordinanza la Suprema Corte ha convalidato la sanzione disciplinare irrogata a un notaio per aver ammesso l’amministratore di sostegno nel corso della redazione di un testamento pubblico, ribadendo l’indole personalissima dell’atto, che è atto personalissimo e richiede l’espressione diretta, autonoma e libera della volontà del testatore, alla sola presenza del notaio e di due testimoni, ne va da sé che la presenza dell’amministratore di sostegno non è mai ammessa, salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge per mutismo o sordità.
Il testamento pubblico, per sua natura, non ammette forme di assistenza o di partecipazione di soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge, lo ribadisce espressamente l’art.603 CC nella parte in cui precisa che il testatore deve manifestare la propria volontà al notaio alla presenza di due testimoni, senza la presenza di soggetti estranei.
Ruolo centrale, enfatizzato con la detta pronuncia, è riservato alla tutela della libertà testamentaria, che prevale su qualunque esigenza di assistenza esterna né può rilevare un‘eventuale autorizzazione del giudice tutelare, che verrebbe emessa in palese violazione proprio dell’art. 603 c.c.: il beneficiario o amministrato, infatti, conserva, di regola, la piena capacità di agire per tutti gli atti non espressamente limitati; eventuali restrizioni alla capacità di testare devono essere puntualmente motivate nel decreto di nomina o in uno successivo; l’amministratore non può in alcun modo “mediare” ovvero filtrare la volontà testamentaria.
L’amministrato o è capace di testare da solo, oppure non lo è, non vi sono vie di mezzo.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/nullita-del-testamento-per-presenza-dellamministratore-di-sostegno-confermata-la-sanzione-disciplinare-al-notaio/

L’impiego di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli aziendali rappresenta uno degli ambiti più sensibili del trattamen...
19/02/2026

L’impiego di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli aziendali rappresenta uno degli ambiti più sensibili del trattamento dei dati personali dei lavoratori, poiché consente un monitoraggio continuo degli spostamenti e, indirettamente, dell’attività lavorativa. L’ordinanza della Cassazione del 16 febbraio 2026, n. 3462, interviene nuovamente su questo tema, chiarendo i presupposti dell’obbligo di notifica al Garante previsto dall’art. 37, comma 1, lett. a), d.lgs. 196/2003 nel testo previgente e definendo con precisione la responsabilità del titolare del trattamento.

La vicenda trae origine dall’ordinanza-ingiunzione con cui il Garante aveva sanzionato una società di trasporto per non aver notificato il trattamento relativo a “un sistema di geolocalizzazione installato sui propri mezzi di trasporto di merci su strada”. Il Tribunale di Sondrio aveva annullato la sanzione, ritenendo che il sistema fosse stato progettato e gestito da un’altra società e che la ricorrente si fosse limitata a fornire “gli automezzi con gli autisti”, escludendo così la sua titolarità del trattamento.

La Cassazione ribalta questa impostazione e chiarisce, innanzitutto, che la geolocalizzazione dei veicoli costituisce sempre trattamento di dati personali riferibili ai lavoratori, anche quando l’identificazione avvenga solo in via mediata. Nel documento si legge infatti che “l’uso del GPS sugli automezzi impone la notifica al Garante anche se l’identificazione del lavoratore avviene solo indirettamente tramite l’assegnazione del mezzo o attraverso i dati del cronotachigrafo”. Il dato di posizione del veicolo è dunque, per sua natura, un dato personale del conducente.

La Corte precisa, inoltre, che la titolarità del trattamento non dipende da chi abbia materialmente sviluppato o fornito il sistema tecnologico, ma da chi ne determina finalità e modalità. Richiamando l’ordinanza n. 26987/2023, la Cassazione ribadisce che la società che utilizza il GPS per organizzare, monitorare o gestire l’attività lavorativa è titolare del trattamento, indipendentemente dal ruolo del fornitore tecnico.

In questo quadro, il ruolo del Garante emerge come presidio essenziale di legalità. Nel regime previgente, la notifica costituiva uno strumento di controllo preventivo sui trattamenti potenzialmente invasivi, come quelli basati sulla geolocalizzazione. La mancata notifica non era un mero adempimento formale, ma un elemento sostanziale di trasparenza e accountability: la sua omissione rendeva illecito l’intero trattamento. La decisione della Cassazione conferma quindi la funzione del Garante come garante effettivo dell’equilibrio tra esigenze organizzative dell’impresa e tutela dei diritti dei lavoratori, riaffermando che nessuna delega tecnica può elidere le responsabilità del titolare.

Lo straining rappresenta una forma di stress lavorativo forzato che, pur non integrando tutti gli elementi del mobbing, ...
05/02/2026

Lo straining rappresenta una forma di stress lavorativo forzato che, pur non integrando tutti gli elementi del mobbing, assume rilevanza giuridica come condotta lesiva della salute e della dignità del lavoratore. La giurisprudenza lo qualifica come una forma attenuata di mobbing, dalla quale si distingue principalmente per l’assenza del carattere della continuità e sistematicità delle azioni vessatorie.
Il termine, di derivazione medico-legale, descrive una situazione di stress superiore a quello connaturato alla normale dialettica lavorativa, in cui il dipendente subisce una o più azioni ostili che provocano un peggioramento costante e duraturo della sua condizione lavorativa. A differenza del mobbing, che richiede una pluralità di comportamenti persecutori, sistematici e prolungati nel tempo, unificati da un medesimo intento vessatorio, per la configurabilità dello straining è sufficiente anche una singola azione, purché i suoi effetti negativi siano duraturi e tali da porre la vittima in una posizione di persistente inferiorità. La giurisprudenza ha chiarito che lo straining può manifestarsi anche attraverso la costrizione del lavoratore a operare in un ambiente ostile, per incuria e disinteresse del datore di lavoro nei confronti del suo benessere.
La tutela contro lo straining trova il suo fondamento principale nell’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. Questa norma, interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, obbliga il datore di lavoro ad astenersi da comportamenti che creino condizioni lavorative “stressogene”. La responsabilità datoriale può sorgere non solo per un’azione diretta, ma anche per aver colposamente tollerato il mantenersi di un ambiente di lavoro nocivo, fonte di danno alla salute dei lavoratori. È importante sottolineare che, ai fini della configurabilità dello straining, non è sempre necessario provare un preciso intento persecutorio; è sufficiente che la condotta, anche colposa, abbia prodotto una situazione stressante dannosa per il lavoratore.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/lo-straining-una-forma-attenuata-di-mobbing-nel-diritto-del-lavoro/

-sulla cumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro. Nel post del 25 giugno 2025, avevamo dato conto ...
15/01/2026

-sulla cumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro. Nel post del 25 giugno 2025, avevamo dato conto di un pronunciamento atteso dalla Corte Costituzionale.
In effetti la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025 che pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni di legittimità ha riacceso la speranza in quanto, secondo la Consulta, l’interpretazione della Corte di Cassazione(nell’unica sentenza che si è avuta fino ad ora) non integra un orientamento consolidato tale da costituire “diritto vivente”, poiché priva di un grado sufficiente di stabilità derivante da reiterate pronunce, e non impedisce al giudice di merito di adottare una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, limitando eventualmente la sospensione ai soli ratei mensili interessati dal cumulo.
Pertanto, la pronuncia non entra nel merito della proporzionalità tra la violazione del divieto di cumulo e le conseguenze che ne derivano, ma sottolinea con forza che, in assenza di un orientamento consolidato, spetta ai giudici comuni individuare soluzioni interpretative conformi ai principi costituzionali.
Sarà quindi possibile cercare di riproporre soluzioni che impediscano la perdita totale della pensione a fronte di minime entrate da lavoro dipendente;
–sulla integrale restituzione della naspi avuta come incentivo alla apertura di una impresa in ragione della avvenuta rioccupazione come lavoratore dipendente.
Nel post del 13 giugno 2024, avevamo trattato di un arresto della Corte Costituzionale che aveva contribuito ad attenuare le conseguenze derivanti dall’applicazione letterale dell’art.8 del D.L.vo 22/2015 consentendo di modulare l’obbligo di restituzione nelle ipotesi il lavoratore non avesse potuto proseguire l’attività di impresa per fatto a lui non imputabile ma dovuto a causa di forza maggiore.
Ora anche al Corte di Cassazione si è adeguata a tale principio con la pronuncia n° 844 del 31 marzo 2025 che nell’annullare la sentenza impugnata, ha chiarito che sussiste la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell’effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete di un’eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l’attività di impresa, per la quale l’anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/alcuni-aggiornamenti-con-questo-contributo-desideriamo-aggiornare-i-nostri-lettori-su-alcune-questioni-estremamente-importanti-ed-attuali-attinenti-il-diritto-previdenziale-che-abbiamo-gia-affronta/

Il casoUn dipendente di una società ha contratto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa nei locali azi...
10/12/2025

Il caso
Un dipendente di una società ha contratto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa nei locali aziendali una grave polmonite da Legionella.
La natura professionale della patologia è stata riconosciuta dall’INAIL con un’invalidità permanente del 2%, circostanza che ha costituito il presupposto per l’azione di risarcimento del danno differenziale promossa dal lavoratore.
Il Tribunale ha accertato la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di sicurezza, evidenziando come la mancata manutenzione ordinaria dell’impianto idrico-sanitario, in presenza di Legionella accertata dall’ Azienda Sanitaria territorialmente competente, integri l’inadempimento dell’art. 2087 c.c.
La Consulenza Tecnica espletata in corso di causa ha quindi concluso che, valutando come attendibile la positività dei risultati condotti dall’Azienda Sanitaria, l’infezione polmonare può considerarsi come infezione contratta in ambiente lavorativo quantomeno in termini di “più probabile che non”.
La sentenza ha quindi accertato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale, ossia la differenza tra il risarcimento dovuto in base ai principi della responsabilità civile e l’indennizzo già percepito dall’INAIL.
Il Tribunale ha inquadrato la questione nel contesto normativo del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la valutazione del rischio biologico. La Legionella pneumophila, classificata come agente biologico del gruppo 2, impone al datore di lavoro specifici obblighi di valutazione del rischio e adozione di misure preventive, inclusa la corretta manutenzione degli impianti idrici.
La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta, quindi, un’importante conferma dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità datoriale per malattie professionali.
Allineandosi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (v. Cass. n. 13806/2023), la pronuncia in esame ha avuto modo di chiarire che “l’obbligo datoriale include, quindi, tutte le misure e cautele idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, anche quelle non espressamente previste da norme specifiche, ma suggerite dall’esperienza e dalla tecnica”.
Il caso evidenzia come l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. si estenda a tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo, richiedendo un approccio proattivo nella valutazione e prevenzione dei rischi biologici.

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Lunedì 09:00 - 17:00
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