20/05/2026
L’affitto dell’intera azienda da parte di una società di persone solleva un delicato problema previdenziale: i soci devono restare iscritti alla Gestione Commercianti INPS anche dopo aver ceduto l’azienda in affitto e cessato ogni attività operativa?
In altre parole, permane in capo ai soci un obbligo di iscrizione previdenziale anche se la società di cui sono proprietari si limita alla mera attività di riscossione dei canoni di affitto?
Sul punto viene in rilievo l’art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 che subordina l’iscrizione alla Gestione Commercianti a due requisiti concorrenti: uno oggettivo, ossia lo svolgimento di attività commerciale da parte della società e uno soggettivo, ossia la partecipazione del socio al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è oramai chiara nell’affermare che la qualità di socio accomandatario non basta per far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti; occorre, infatti, anche la concreta partecipazione personale all’attività d’impresa.
Sul versante oggettivo, invece, la Cassazione ha più volte osservato come la società che si limiti a percepire canoni di locazione o affitto non svolge attività commerciale ai fini previdenziali, salvo che tale attività si inserisca in una più ampia prestazione di servizi come l’intermediazione immobiliare (Cass. n. 22168/2021; Cass. n. 29914/2021).
Infine, un argomento ulteriore proviene proprio da INPS. L’Ente, infatti, con Messaggio n. 15352/2010, ha precisato che in caso di affitto dell’intera azienda i soci «potranno» restare soggetti a imposizione previdenziale, non già che «dovranno»: si tratta, quindi, di una facoltà rimessa alla loro volontà, non di un obbligo automatico. Obbligo che sorge, invece, nell’ipotesi — ben diversa — di affitto di un solo ramo d’azienda.