31/03/2020
Emergenza sanitaria e diritto di visita del genitore non affidatario o non convivente: quali riferimenti normativi?
In questo particolare contesto storico-sociale, dove il distanziamento sociale e lo "stare in casa", sono ritenuti dalle nostre istituzioni i soli strumenti efficaci per tutelare il diritto alla salute di ciascuno di noi, la questione attinente il diritto di visita e di frequentazione dei figli, da parte dei genitori separati, divorziati o comunque non conviventi e magari residenti in comuni diversi, rappresentano una concreta problematica che viene sottoposta alla nostra attenzione.
Al momento, com'è intuibile, non esistono sul punto provvedimenti da parte di Tribunali o da parte dei Giudici che possano fornire indicazioni interpretative.
Ci sono d'aiuto solo alcuni riferimenti:
1) in data 10.03.2020 il Governo in occasione dei diversi dubbi insorti a seguito dell'emanazione dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, ha avuto modo di chiarire che " gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l'altro genitore o presso il soggetto affidatario, oppure al fine di condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso, nel rispetto di quanto disposto dai Giudici nei propri provvedimenti e rispettandone le modalità". Il Governo quindi, nonostante l'emissione dei provvedimenti di emergenza Covid 19, in un certo senso rispettava l'emissione di quanto contenuto nelle sentenze di separazione, divorzio o affidamento, senza apporre limitazioni.
Tuttavia, l'aggravarsi dell'emergenza, che ha disposto l'introduzione di misure più restrittive per il contenimento della diffusione del virus, ha fatto si il Governo disponesse anche controlli sempre più pregnanti e sanzioni per coloro che si muovano sul territorio o attraversando comuni diversi senza idonea giustificazione e documentazione.
A questo punto quindi, quale regola seguire?
Ci si deve attenere alle modalità di visita come disciplinate nei vari provvedimenti emessi dal Tribunale, senza tener conto delle limitazioni introdotte per l'emergenza sanitaria in atto, oppure dovrebbe considerarsi sospeso il diritto di visita e di frequentazione dei figli con i genitori non collocatari?
O forse, sarebbe opportuno, modificare le modalità attuative del diritto di visita, colmando le limitazioni con frequenti videochiamate o tramite contatti con piattaforme digitali, di modo da garantire continuità dei rapporti e rispetto delle regole sanitarie nazionali in atto, al fine di difendere l'interesse prioritario che è il diritto alla salute.
In buona sostanza, in questo delicato momento, va privilegiato il diritto alla salute dei figli rispetto al diritto di visita degli stessi. Questo orientamento è quello ad oggi privilegiato dalle forze dell'Ordine e dai Tribunali, certi che ogni conflittualità tra ex coniugi, ex conviventi, possa perire di fronte all'importanza che i genitori devono avere nella salvaguardia del diritto alla salute dei propri figli.