Studio Legale Avv. Mario Tosetto

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01/06/2024

Cassazione: percorso tornello-postazione inteso come orario di lavoro.

Con ordinanza n. 14818 del 28 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del regolamento aziendale con il quale si afferma che l’orario di lavoro inizia dal momento dell’accensione del pc nella propria postazione, escludendo i minuti necessari al lavoratore per raggiungere il posto di lavoro dopo la “strisciata” del badge. Tale principio vale anche per l’uscita.
Tale orientamento è confermato sia dal D.L.vo n. 66/2003 che dalle comunitarie n. 93/104 e 2003/88.

05/12/2023

Invalidità civile, handicap e accompagnamento: come ottenerne il riconoscimento ?Chiedi una consulenza gratuita.
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27/10/2023

Dimissioni del lavoratore: valide solo quelle rese mediante procedura telematica.

Con la recente Ordinanza n. 27331 del 26 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni solamente laddove siano seguite le modalità telematiche prescritte dal d.lgs. n. 151 del 2015.
La ratio di tale previsione, precisa la Suprema Corte, è quella scongiurare la presentazione di cd. “dimissioni in bianco”, garantendo la piena ed effettiva sussistenza della volontà del lavoratore.
Laddove le modalità telematiche non risultino correttamente rispettate, le dimissioni saranno inefficaci.

Marito e moglie che hanno deciso di lasciarsi possono presentare contemporaneamente le due domande di separazione e divo...
24/10/2023

Marito e moglie che hanno deciso di lasciarsi possono presentare contemporaneamente le due domande di separazione e divorzio.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fatto chiarezza e hanno confermato la possibilità di presentare un unico ricorso come previsto dalla legge Cartabia.
Un pronunciamento quello dei supremi giudici che "risolve una questione di diritto che presentava difficoltà interpretative".
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11/10/2023

⚖️ Va disapplicato il contratto collettivo quando il salario netto è di poco superiore alla soglia di povertà, anche se sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28320/2023.
I giudici tornano ad esprimersi su salario equo ed efficiente e richiamano il principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione, che “ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi”.
🧑‍⚖️ Diventa così definitiva la decisione di merito per cui un salario netto inferiore ai mille euro al mese per un guardiano notturne non garantisce al lavoratore un diritto ad una “esistenza libera”, soprattutto se si considera che i turni di notte impediscono lo svolgimento di un’altra attività.

07/02/2023

NEWS DEL GIORNO.
Disdetta dell’apprendistato perché rimane incinta: è discriminazione
Una lavoratrice ricorreva in giudizio chiedendo l’accertamento e la repressione del comportamento discriminatorio tenuto da parte del datore di lavoro, connesso alla disdetta dal contratto di apprendistato, “a causa” delle due gravidanze portate a termine nel corso del suddetto rapporto di lavoro.
Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 3361 del 3 febbraio 2023

02/02/2023

Illegittimo un licenziamento di poste italiane: l’inadempimento non è indice di incapacità.
Un dipendente di Poste Italiane si era reso responsabile di gravi irregolarità nello svolgimento di operazioni presso un ufficio postale. Egli, nell’effettuare delle operazioni di disinvestimento e nuovo investimento, non aveva infatti raccolto personalmente la sottoscrizione del correntista, poi risultato deceduto. Era, quindi, emerso, a seguito dei controlli ispettivi, che la firma sui moduli autorizzativi era stata apposta da un familiare del defunto, cui gli stessi erano stati consegnati in virtù del rapporto di fiducia con il cliente, ciò però in violazione dei regolamenti aziendali. Ritenendo il licenziamento illegittimo, il dipendente si è rivolto al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. La difesa del lavoratore non ha mai negato la sussistenza del fatto contestato, ma ha ritenuto sproporzionato il licenziamento visto che il CCNL puniva una simile condotta con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione qualora improduttiva di danno per la società o per terzi.
La Corte di Appello di Palermo aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento, ma la decisione è stata ribaltata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 novembre 2019. Quest’ultima ha annullato la sentenza di secondo grado sfavorevole al lavoratore licenziato, poiché i giudici di appello avevano esaminato elementi non oggetto degli addebiti disciplinari in violazione del principio di immutabilità della contestazione.
Avverso la nuova decisione di appello (questa volta favorevole al lavoratore) Poste Italiane ha proposto nuovamente ricorso in Cassazione sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata là dove ha respinto anche la tesi di Poste sulla riconducibilità dell’addebito alla previsione di cui all’art. 54, comma 5, lett. g) CCNL (sanzionata con il licenziamento con preavviso e non richiedente quale elemento costitutivo il verificarsi di alcun danno).
La Suprema Corte (con ordinanza depositata il 12 dicembre 2022) ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso “poiché non si confronta con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha respinto l’ipotesi di qualificazione della condotta contestata ai sensi dell’art. 54, comma 5, lett. g) non solo in ragione della violazione del principio di immutabilità ma “in quanto in ogni caso priva di fondamento” per non essere “i fatti addebitati e accertati indice di incapacità” del dipendente”.
La Società ha poi contestato l’interpretazione data dai giudici di appello all’art. 54, comma 5, lett. g) per avere essi inteso la nozione di “incapacità” come legata alle conoscenze generali, alla perizia e all’abilità del lavoratore, senza considerare che la lettera della disposizione consente di desumere l’incapacità anche da un singolo fatto che deve essere talmente grave da far ritenere “piena” l’incapacità e quindi il lavoratore non in grado di compiere “adeguatamente” tutti gli obblighi di servizio. L’incapacità, secondo la lettura di Poste Italiane sarebbe sinonimo di mancanza di attitudine e di adeguatezza al ruolo.
Secondo la Cassazione l’interpretazione data dalla Corte di rinvio è stata assolutamente coerente alla lettera e alla ratio della disposizione contrattuale, in cui il termine “incapacità”, riferito agli obblighi di servizio, è adoperato in connessione col “rendimento insufficiente” e quindi come relativo al livello delle competenze e di utile apporto al servizio da svolgere. La pretesa di Poste Italiane, volta ad intendere il termine “incapacità” come sinonimo di adeguatezza al ruolo, secondo la Corte “appare contraria al criterio di interpretazione sistematica poiché porterebbe a sovrapporre il parametro della “incapacità” a quello della negligenza o della inosservanza di leggi e regolamenti, invece espressamente contemplati da altre previsioni del contratto collettivo”.
Poste Italiane è stata altresì condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

02/02/2023

Illegittimo il licenziamento della docente transessuale: la scuola deve versarle il compenso corrispondente all’intera durata del contratto.
Palese la discriminazione subita dalla professoressa. Prematuro ed illogico un recesso esercitato in così breve tempo, cioè 20 giorni dopo l’inizio della scuola, per motivazioni attinenti ad una presunta scarsa capacità didattica e senza dare alla professoressa la possibilità di ambientarsi e di acquisire piena nozione dei piani didattici personalizzati da applicare ai propri alunni. Per la docente, però, niente risarcimento per il danno morale e il danno all’immagine. Ciò perché è stata lei stessa a dare risonanza a quanto accaduto, imputandolo pubblicamente alla propria condizione di transessuale.
Trib. Roma, Sez. I Lav, Sentenza del 27 dicembre 2022, n. 9037

17/11/2022

Con la sentenza 33134/2022, la Corte di Cassazione precisa che, nel caso in cui il ccnl di riferimento preveda l’ipotesi della tardiva giustificazione, non sussiste un’assenza ingiustificata quando il lavoratore consegna il certificato medico di malattia solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare.
Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore è un atto illegittimo per insussistenza del fatto contestato e comporta la reintegrazione del dipendente oltre ad un risarcimento del danno.
La condotta del dipendente potrà invece essere sanzionata solo nel perimetro della tardività della giustificazione ed è totalmente irrilevante che la consegna del certificato sia avvenuta solo in seguito all’azione disciplinare.
Cassazione Civile sezione lavoro n.33134/2022

17/11/2022

Il datore di lavoro che, minacciando il licenziamento, decurta lo stipendio ai dipendenti, facendosi restituire parte di esso in contanti, deve essere condannato per estorsione. Lo sancisce la sentenza n. 41985/2022 della Corte di Cassazione.
Di fronte al ricorso di due imprenditori ritenuti responsabili del reato di estorsione a danno una dipendente, obbligata a restituire parte della retribuzione con il pericolo di essere licenziata in caso di rifiuto, i giudici rilevano che tale comportamento integra il reato.
Non risulta nemmeno applicabile la condizione attenuante prevista dall’art. 62, comma 4, c.p., considerando gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona oggetto di minacce e dunque la pena inflitta ai datori è ritenuta proporzionata.
Cass Civ Sez Lav n-41985-2022

26/10/2022

🧑‍⚖️ Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, si è pronunciato sul caso di danno derivante dall’usura psico-fisica di un lavoratore stacanovista, chiamato a lavorare per ben 13 ore al giorno, senza fruire né di riposi né di ferie.

📄 Nel verdetto viene affermato che il predetto danno sussiste a prescindere dalla previsione di una maggiorazione retributiva per il lavoro svolto nel giorno festivo ed è comunque indipendente dal consenso del lavoratore

26/10/2022

❗️ Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è inquadrato, può rifiutare legittimamente lo svolgimento della prestazione, tanto più se il ccnl applicato sanziona unicamente il rifiuto di effettuare compiti previsti dalla qualifica. Lo prevede la sentenza 30543/2022 della Corte di Cassazione.
🔎 In particolare per i giudici non sussiste un caso di insubordinazione se la reazione del lavoratore risulta proporzionale all’inadempimento datoriale e conforme ai canoni di buona fede.
A queste condizioni, il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro è dunque illegittimo e comporta l’applicazione del rimedio della reintegrazione in servizio, oltre al risarcimento danni nella misura massima delle 12 mensilità, prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.

📄 La sentenza completa 👇

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