Studio Legale avv Luca Casiccio

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01/09/2021

Difendere costantemente l'altro punto di vista: quello opposto a chi unilateralmente afferma le proprie convinzioni, spesso in modo acritico.

31/08/2021

La Corte di Cassazione ha dato l'ok al risarcimento danni da vaccino, anche se il siero è solo raccomandato. Ecco cosa potrebbe succedere in futuro anche con gli anti-Covid

24/04/2021

Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COvid-19 prevista dal d.l. 22 aprile 2021, n. 52 - 23 aprile 2021 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

27/02/2021

Saldo e stralcio per le cartelle emesse dal 2015 e con un valore entro i 5 mila euro. Per le cartelle sopra quell’importo, sarà possibile rottamare gli...

29/12/2020

Tax credit locazioni, ampliato l’ambito d’applicazione soggettivo
ProductGuida al Diritto|

Il cosiddetto “decreto Rilancio” (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) ha introdotto - con l’articolo 28 - un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, con riferimento agli immobili a uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.

In caso di affitto d’azienda il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei relativi canoni.

Requisito generale per l’ottenimento del beneficio fiscale è l’aver subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Il bonus è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

I commi 3 e 4 di cui all’articolo 28 hanno altresì previsto l’inclusione, nell’ambito soggettivo di applicazione della norma, di:

a) strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

b) enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al costo sostenuto per il canone di locazione di immobile - a uso non abitativo - destinato allo svolgimento di attività istituzionale.

Il beneficio fiscale è stato introdotto dal Legislatore per i canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, con la espressa finalità di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il “decreto Ristori” e il potenziamento dei benefici fiscali

A seguito dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica e dell’introduzione di nuove misure restrittive, è stato poi emanato il cosiddetto “decreto Ristori” (decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137) che ha esteso il beneficio già previsto con il decreto Rilancio, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel medesimo periodo d’imposta precedente.

L’articolo 8 del decreto, difatti, così recita: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre [...]».

L’allegato 2 citato, si riferisce a un numero molto corposo di attività economiche quali, a titolo esemplificativo: somministrazione alimenti e bevande, trasporto privato, alberghi, cinema, teatri, villaggi turistici, piscine, palestre, stadi, rifugi, ostelli, affittacamere, stabilimenti termali, organizzazione di convegni, fiere ed eventi in generale.

È confermato il requisito per accedere all’agevolazione relativo a un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Rispetto alla precedente disposizione normativa di cui al decreto Rilancio, non vi sono, quindi, limitazioni correlate al volume dei ricavi (nel periodo di imposta precedente) per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Per il resto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto Rilancio.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (Dl 149/2020, articolo 4)

Il “decreto Ristori-bis” (articolo 4 del Dl n. 149/2020) ha ampliato l’ambito di applicazione soggettivo del bonus locazioni.

Il decreto, infatti, ha ammesso al beneficio dell’agevolazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche talune imprese che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, - individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (le cosiddette “zone rosse”) -:

i) le imprese operanti nei settori di cui all’allegato 2 del Dl n. 149/2020 (tra le quali, grandi magazzini, empori, esercizi per il commercio al dettaglio in diversi comparti);

ii) le imprese che svolgono attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator).

Il credito d’imposta è sempre pari al 60% del canone di locazione pagato nei suddetti mesi.

La reale portata del bonus

Gli imprenditori del commercio, quantomeno in prima battuta, hanno accolto favorevolmente la concessione del bonus affitti, ausilio importante per molti e forse pensato e previsto tardivamente dal Legislatore. Ricordiamo tutti, infatti, i contrasti feroci nei mesi di marzo e aprile tra le categorie dei locatori che pretendevano comunque il pagamento dei canoni locatizi e quelle dei conduttori che ritenevano quantomeno iniquo lo squilibrio che si era venuto a verificare a causa della sopravvenuta irrealizzabilità (totale o parziale) della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto stesso.

Lo scopo del beneficio fiscale in parola avrebbe dovuto essere fin dall’origine quello di agevolare gli operatori economici che, a causa delle stringenti misure emergenziali, hanno subito una notevole riduzione dei ricavi e dei compensi delle proprie attività, a fronte dell’incidenza di costi fissi quali, per l’appunto, il canone di locazione degli immobili a uso non abitativo.

La norma ha poi nel concreto raggiunto il proprio scopo?

I primi dubbi sorsero quando si dovette constatare la sostanziale inapplicabilità del beneficio quantomeno sul mese di marzo 2020 visto che il requisito della riduzione del fatturato era difficilmente realizzabile: a marzo 2020 erano stati fatturati in buona parte servizi resi prima della chiusura forzata delle attività e, pertanto, non vi era un automatismo della riduzione di fatturato consistente (che invece si sarebbe vista nei mesi a seguire).

E invero, l’opinione dei più è cambiata soprattutto a seguito della presa visione della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E/2020, che ha precisato che per beneficiare del suddetto credito occorre che il canone di locazione sia stato comunque pagato.

Confcommercio ha prontamente evidenziato il paradosso: gli aiuti arrivano a chi può pagare e non a chi è impossibilitato a farlo.

Interessanti, invece, le modalità di utilizzo del credito d’imposta:

in primis mediante compensazione di altri debiti utilizzando il modello di pagamento con F24;
in secondo luogo, mediante scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
e da ultimo, ma non per importanza, mediante cessione a terzi, ivi inclusi locatore, banche e altri intermediari finanziari, entro il 31 dicembre 2021 (cfr. articolo 122, comma 1, del Dl 34/2020).
Su quest’ultima opzione l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 1° luglio 2020, ha specificato che i beneficiari del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda che scelgono di cedere il credito, devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito (tratto dal sito www.agenziaentrate.gov.it).

29/12/2020

Il punto sul superbonus dopo la conversione del "decreto Agosto"
ProductConsulente Immobiliare|30 novembre 2020|n. 1102|p. 1937-1944|di Stefano Baruzzi

La conversione in legge del cosiddetto "decreto Agosto" ha comportato una serie di importanti integrazioni alla normativa sul superbonus del 110% che puntano ad ampliarne e a facilitarne l'accesso. Oltre a ciò, nelle ultime settimane la materia è stata interessata da ulteriori novità che occorre tenere ben presenti - da parte dei contribuenti e degli amministratori condominiali, dei loro consulenti e degli operatori in genere - per avere un quadro completo e aggiornato della situazione.

Il quadro normativo del Superbonus, come delineatosi dopo la prima tornata di provvedimenti (il D.L. “Rilancio” 34/2020, artt. 119 e 121, convertito in legge 77 del 17 luglio 2020; la circolare agenziale n. 24/E/2020 e il Provvedimento Direttoriale, entrambi dell’8 agosto 2020; i testi dei D.M. Sviluppo economico denominati “Requisiti” e “Asseverazioni”, entrambi del 6 agosto 2020, pubblicati tempestivamente sul sito ministeriale, ma non nella Gazzetta Ufficiale, e contraddistinti da alcuni errori), presentava una serie di problematiche a parte delle quali il legislatore, l’AdE e il Ministero dello sviluppo economico hanno dato soluzione in queste ultime settimane e in varie forme.

Di seguito esamineremo quindi le novità da ultimo intervenute al fine di fornire un quadro aggiornato della materia.(1)

Problematica degli accessi autonomi

In sede di conversione in legge del “decreto Agosto” (D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge 126 del 13 ottobre 2020, in G.U. 253/2020), il maxiemendamento governativo (art. 51, comma 3-quater) ha integrato l’art. 119 del D.L. “Rilancio” con il nuovo comma 1 bis, davvero molto importante, ai sensi del quale «Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

Questa interpretazione, fornita mediante integrazione della norma primaria, supera i gravi limiti determinati dalla definizione recata dal D.M. “Requisiti tecnici” (art. 3, comma 1, lett. i), che prevede invece, travalicando in modo evidente il contenuto originario della norma primaria stessa, senza ragioni di carattere energetico o logico che giustificassero tale scelta, che: «Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/autonomo esclusivo) e la presenza di un “accesso autonomo dall'esterno” presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Per l’effetto, grazie a questa modifica che neutralizza sul punto quanto previsto dal D.M. “Requisiti”, possono accedere al Superbonus tutti quei fabbricati – e sono tanti – che risultano a tutti gli effetti funzionalmente autonomi e indipendenti negli accessi, ma ai quali si accede attraverso porzioni (giardini, corti o cortili) che non sempre sono di proprietà esclusiva, in quanto possono essere in comune con altri fabbricati contigui: si pensi, per esempio, alle case unifamiliari inserite all’interno di giardini di proprietà non esclusiva perché in comunione con altre case ubicate ad alcuni metri di distanza; oppure ad analoghe situazioni riferibili a edifici plurifamiliari “a schiera” in cui, del pari, si accede a ogni unità immobiliare attraverso giardini o cortili non esclusivi; alle case con affaccio sulle corti comuni (spesso frutto di ristrutturazione di cascinali) oppure, ancora, a case bifamiliari o trifamiliari in cui, però, ciascuna unità immobiliare dispone di propri accessi (oltrechè di impianti), ma attraverso aree esterne in comune a tutte le unità; oppure, ancora, a loft attigui a edifici condominiali o di altro tipo, anche essi autonomi e indipendenti, ma con accesso attraverso aree cortilizie di proprietà comune.

In tutti questi casi, al ricorrere dei restanti requisiti previsti dalla normativa, si potrà ora studiare se e con quali interventi sia possibile accedere al superbonus, come è giusto vista l’irrilevanza che le caratteristiche di proprietà - esclusiva o in comunione - dell’area esterna rivestono rispetto al requisito di autonomia dell’accesso all’unità immobiliare richiesto dall’art. 119 del D.L. “Rilancio”.

A voler essere precisi, anche la novella ora sopravvenuta, pur se molto utile ai fini illustrati, presenta un elemento di ambiguità nella formulazione laddove non lascia comprendere con chiarezza incontrovertibile se, comunque, rilevi la circostanza che l’area di accesso in qualche misura risulti di proprietà dell’unità immobiliare interessata dall’intervento di efficientamento energetico. Può infatti accadere anche che tali aree (cortili o giardini) non siano affatto di proprietà dell’unità immobiliare (né in via esclusiva, né in comproprietà), ma siano di altrui proprietà e gravate da diritto di servitù di passaggio. A nostro avviso, anche tali situazioni dovrebbero essere ammesse al superbonus in quanto la ratio legis che il D.L. “Agosto”, nel testo modificato nella conversione in legge, intende perseguire é di ricomprendere nel beneficio fiscale anche quelle situazioni “intermedie” - fra le fattispecie “pure” di condominio e di case indipendenti – ma riconducibili, per caratteristiche sostanziali e rilevanti ai fini dell’efficientamento, alle case unifamiliari, e ciò in ragione della indipendenza decisionale nella scelta di intraprendere l’intervento volto al risparmio energetico. Decisione rispetto alla quale pare evidente che nessuna importanza può assumere l’assetto esterno circostante all’ingresso nell’unità immobiliare. E’ auspicabile che siano forniti chiarimenti su questo punto, anche se indizi favorevoli per una soluzione ragionevole e favorevole possono a nostro avviso desumersi dal fatto che sia ammesso l’accesso da strada, oltre che da enti comuni, quali “terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare” (Cfr. le FAQ dell’Onorevole Villarosa, Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, e i “Question time” alla Camera dei Deputati del 30 settembre 2020) e le indicazioni fornite nel webinar ENEA del 21 ottobre 2020.

Difformità edilizie e superbonus

Altra importante integrazione dell’art. 119 del D.L. “Rilancio” introdotta con la conversione in legge del D.L. “Agosto” riguarda le asseverazioni tecniche con riguardo al tema delle difformità edilizie. Il nuovo comma 13 ter precisa, infatti, che «Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».

In sostanza, anche in questo caso, la norma può essere utile in taluni casi ma non risolve alla radice il problema: infatti, non viene dichiarata l’irrilevanza, anche se solo ai fini della spettanza della detrazione fiscale per l’intervento di efficientamento energetico in corso sulle parti comuni, di eventuali difformità presenti nell’edificio, ma si limita a precisare che il tecnico asseveratore non si deve preoccupare di asseverare lo “stato legittimo” degli immobili plurifamiliari in ogni loro singola componente (precisamente, per quanto riguarda le unità di proprietà esclusiva), ma deve limitarsi “alle parti comuni” (degli edifici interessati dai medesimi interventi).

Dunque, in caso di efficientamento sulle parti comuni, nessuna preoccupazione in caso di difformità all’interno di unità di proprietà esclusiva presenti nel fabbricato, mentre assumono rilevanza tali “discrasie” laddove presenti nelle parti comuni dell’edificio.

Si noti come la formulazione della norma non faccia distinzione fra la parte comune in cui si deve intervenire per l’efficientamento e le altre parti comuni dell’edificio non interessate (la locuzione è infatti coniugata al maschile: “interessati” - con riferimento, quindi, agli edifici - e non “interessate”, con riguardo alle parti comuni specificamente oggetto di intervento), il che finisce indirettamente con il riconoscere rilevanza alle eventuali difformità preesistenti in parti comuni dell’edificio altrove ubicate e non interessate dai lavori, fermi restando i margini di tolleranza del 2% in altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, rispettando le destinazioni e gli allineamenti (art. 49, D.P.R. 380/2001) e la circostanza che per gli interventi di efficientamento degli impianti non sono di regola necessari titoli che richiedono asseverazioni di regolarità edilizio – urbanistica, come invece può accadere per gli involucri.

Sul delicatissimo tema facciamo rinvio anche al recente e assai interessante contributo offerto dalla Direzione Regionale delle Marche dell’AdE (Consulenza Giuridica n. 910 – 1/2020) in risposta ai quesiti formulati dal Collegio dei Geometri di Ancona.

Entrata in vigore del D.M. “Requisiti”

Il D.M. in oggetto, del 6 agosto 2020 e tempestivamente pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo, è stato pubblicato, con parecchio ritardo, nella G.U. 246 del 5 ottobre 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 12, ultimo comma).

Questo importantissimo decreto, pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, è ora divenuto il testo cui occorre fare riferimento, ai fini tecnici e fiscali, per gli interventi che ne costituiscono la materia, ossia (art. 1, comma 1) per l’efficientamento energetico rientrante nel superbonus del 110% (ex art. 119, commi 1 e 2, D.L. “Rilancio”) o nell’ecobonus dell’art. 14, D.L. 63/2013 (legge 90/2013) nonché per quelli oggetto del “bonus facciate” (legge 160/2019, art. 1, comma 220).

Più precisamente, l’art. 12 citato chiarisce che le disposizioni e i requisiti tecnici del decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori è successiva all'entrata in vigore.

Diversamente, gli interventi la cui data di inizio lavori, opportunamente comprovata documentalmente, sia antecedente alla data di entrata in vigore (quindi, fino a tutto il 5 ottobre 2020), rimangono soggetti alle disposizioni del D.M. economia e finanze del 19 febbraio 2007 (G.U. 26 febbraio 2007).

Occorre però tenere conto anche del fatto che, per accedere al superbonus (110%), esiste comunque l'obbligo di acquisire l'asseverazione tecnica, comprendente anche la dichiarazione di congruità, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (per gli IACP e altri soggetti assimilati, dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022) anche per gli interventi la cui data di inizio lavori sia antecedente al 6 ottobre 2020 (sia pure – lo ribadiamo – relativamente alle sole spese sostenute dal 1° luglio 2020 dal momento che quelle antecedenti non sono ammesse al superbonus).

La data di inizio lavori può essere comprovata dalla data di deposito in comune della relazione tecnica, ove prevista, di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005.

Prima della pubblicazione nella G.U. sono state apportate agli allegati al decreto alcune correzioni di errori presenti nella versione pubblicata il 6 agosto 2020 sul sito ministeriale, fra le quali richiamiamo l’elevazione da € 30.000 a € 60.000 del limite di detrazione per i collettori solari che fruiscono dell’ecobonus.

Entrata in vigore
del D.M. “Asseverazioni”

Nella medesima G.U. del 5 ottobre 2020 è stato pubblicato anche il secondo decreto, cosiddetto “Asseverazioni”, anch’esso emanato dal Ministro dello sviluppo economico il 6 agosto 2020.

A differenza di quanto evidenziato per il D.M. “Requisiti”, l’entrata in vigore di questo secondo D.M. non è né immediata né caratterizzata da particolari osservazioni, pertanto ha luogo, secondo le regole generali, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, dal giorno 20 ottobre 2020.

La correzione relativa all’importo della detrazione massima spettante ai collettori solari che fruiscono dell’ecobonus, già evidenziata per il D.M. “Requisiti”, è stata apportata anche agli schemi di asseverazione costituenti gli allegati 1 e 2 (rispettivamente, “stato finale” e “SAL”) di questo decreto

Nuovo provvedimento AdE
per le opzioni

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato frattanto pubblicato un nuovo provvedimento Direttoriale - prot. n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020 - con il quale sono state apportate lievi modifiche al Provvedimento “base” dell’8 agosto 2020: di fatto, sono stati modificati i nomi di alcuni campi e in minima parte le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione ma, soprattutto, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

Ricordiamo che il modello di comunicazione oggetto di questi due provvedimenti deve essere utilizzato nei casi in cui si fruisce delle opzioni dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito”, in via alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi. Tali opzioni non riguardano solo il superbonus, energetico e sismico, ma anche gli interventi edili e l’installazione di impianti fotovoltaici, con o senza batterie di accumulo, rientranti nel bonus per il recupero edilizio (ricordiamo che queste sono le uniche fattispecie di questo bonus, fra le tante in esso previste, suscettibili di fruire delle opzioni in discorso), i “normali” “ecobonus” e “sismabonus”, il “bonus facciate” e l’installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici nelle parti esclusive (box, posti auto) o in quelle comuni.

Fotovoltaico e accumuli
con plafond autonomi

Fra le più significative novità intervenute di recente in questo ricco panorama merita segnalare anche la revisione del pensiero dell’AdE in merito ai limiti di spesa previsti per gli impianti fotovoltaici e le batterie di accumulo eventualmente installate. La ris. n. 60 del 28 settembre 2020 ha infatti precisato che, diversamente da quanto affermato nella circ. n. 24/E dell’8 agosto 2020, a seguito di approfondimenti compiuti con il Ministero dello sviluppo economico, il limite di spesa di € 48.000 non deve essere inteso cumulativamente - per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti - ma distintamente riferito a ciascuna delle due tipologie di intervento.

Riteniamo utile rammentare che il superbonus per i suddetti sistemi di accumulo, integrati negli impianti fotovoltaici, è riconosciuto (art. 119, comma 6, D.L. “Rilancio”) sia che la loro installazione sia “contestuale o successiva” a quella degli impianti fotovoltaici, ma è necessario che questi ultimi abbiano fruito del superbonus.

Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione non fedele

Merita interesse anche la risposta a interpello n. 455 del 7 ottobre 2020 poiché in essa l’AdE mostra di avere recepito la nuova nozione di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (non più solo se “fedele”, essendo ora ammesse “diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”), come modificata di recente dal “decreto Semplificazioni” (D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge 120 dell’11 settembre 2020).

Altre novità sul fronte condominiale

In sede di conversione in legge il D.L. “Agosto” (art. 63) ha introdotto anche altre novità nella normativa condominiale suscettibili di riflettersi anche sul superbonus.

Infatti, il quorum deliberativo ridotto (maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno un terzo del valore millesimale), già presente all’origine nel “decreto Agosto”, per l’approvazione degli interventi di cui all’art. 119 del D.L. “Rilancio”, è stato confermato ed anzi esteso anche all’approvazione “degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché per l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121” del D.L. “Rilancio”. Scelta normativa quest’ultima che ha generato non poche perplessità in quanto suscettibile di poter comprimere la libertà di scelta dei singoli condomini da parte di una minoranza millesimale, peraltro in un ambito che, per sua natura, pertiene alla sfera individuale in quanto relativo ai comportamenti da adottare ai fini finanziari.

Lo stesso art. 63 ha anche manifestato apertura per le assemblee in videoconferenza, necessarie anche per poter assumere le varie delibere che una materia articolata e complessa come quella degli interventi condominiali ammessi ai bonus immobiliari richiede al fine di poter avviare e gestire i vari interventi. A questo riguardo, è stato integrato l’art. 66 delle Disposizioni attuative del codice civile stabilendo che “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

In questo caso, la filosofia - e i limiti - della novella appaiono opposti alla norma in precedenza commentata, giacché, seppur comprensibile, la difficoltà (impossibilità nei condominii di dimensioni medie o grandi) di disporre del parere (favorevole) di tutti i condomini rende in concreto sterile la previsione normativa.

Faq delle Entrate e dell’Enea

Concludiamo ricordando che sia l’AdE sia l’Enea hanno iniziato a pubblicare sui propri siti le prime FAQ in materia di superbonus, alcune delle quali particolarmente interessanti e quindi meritevoli di essere seguite con costante attenzione per gli spunti interpretativi e applicativi che offrono. Riteniamo opportuno richiamare in questa sede le seguenti risposte fornite dall’AdE, derivanti da altrettante risposte a interpello, in base alle quali viene chiarito che:

se un condominio non è interessato a eseguire i lavori per l'isolamento termico esterno dell’intero edificio, ma autorizza singoli condomini ad operare sulla porzione dell’involucro esterno relativa ai rispettivi appartamenti, gli stessi condomini possono usufruire del Superbonus, realizzando i predetti interventi “trainanti”, ovviamente a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di legge, e quindi se tali interventi riguardano una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicurano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (FAQ AdE e risposta a interpello n. 408 del 24 settembre 2020);
il cappotto termico per le pareti interne di un appartamento costituisce un intervento “trainato”, che può quindi rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento "trainante" sulle parti comuni dell'edificio condominiale. In alternativa, questa tipologia di intervento può rientrare nella detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ex art. 14, D.L. 63/2013) se ricorrono gli specifici presupposti e requisiti indicati nella normativa e se si effettuano tutti gli adempimenti previsti ai fini di tale agevolazione (FAQ AdE e risposta a interpello n. 408 del 24 settembre 2020).
Molto utile anche la FAQ dell’Agenzia delle entrate che, a fronte dei dubbi generati dalla formulazione della norma, conferma che se sono presenti nel condominio unità in categoria A/1 (o A/8 o A/9 non aperte al pubblico, ma per queste ultime il contesto condominiale dovrebbe poter essere escluso), i possessori hanno comunque diritto al superbonus per le quote di spese “trainanti” sulle parti comuni, essendo la norma di cui al comma 15-bis dell’art. 119 volta ad escludere dal superbonus i soli interventi “trainati” entro tali unità.

Tra le FAQ dell’Enea, da segnalare la conferma sull’applicabilità dei benefici fiscali in modo potenzialmente più ampio, a seguito della mutata definizione di “impianto termico”, in presenza di stufe e caminetti fissi (FAQ n. 9 sull’ecobonus) e i chiarimenti sulle varie tipologie di APE/AQE richiesti ai fini dei vari bonus (FAQ n. 5 sul superbonus).

Check list dai Commercialisti per il "visto"

"Last but not least", segnaliamo l'emanazione in data 22 ottobre 2020, da parte del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, della utilissima "Check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico". Ricordiamo che il "visto di conformità" è richiesto per il solo "Superbonus" (energetico e sismico) e limitatamente ai casi di esercizio dell'opzione per lo "sconto in fattura" e/o per la cessione del credito (a differenza delle asseverazioni tecniche che, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. "Requisiti", interessano anche l'"ordinario" "ecobonus" e il "bonus facciate", in ogni caso, a prescindere dall'esercizio delle predette opzioni ed anche per quanto riguarda la verifica di congruità dei massimali specifici di costo per ogni tipologia di intervento). Ciò detto, finora, proprio l'ambito del "visto" era rimasto quello più scoperto, in mancanza di modulistica ufficiale cui attenersi (per i tecnici, invece, in allegato al D.M. "Asseverazioni" sono stati formalizzati i relativi moduli; lo stesso dicasi per le comunicazioni all'AdE della opzione per lo "sconto in fattura" o la cessione del credito, oggetto dei due Provvedimenti del Direttore dell'AdE dell'8 agosto e del 12 ottobre 2020) e stanti gli scarni contenuti ritraibili dalla legge (art. 119, comma 11, D.L. "Rilancio") e dalla circ. n. 24/E/2020, che su questo rilevantissimo tema si limitano a statuire che "il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo". Orbene, la check list in discorso si focalizza proprio sulla elencazione dei tanti "presupposti" sui quali l'attenzione di chi è chiamato ad apporre il "visto" (commercialisti, consulenti del lavoro e altri soggetti a ciò abilitati) deve posarsi al fine di poter "certificare" consapevolmente la spettanza del diritto del contribuente (che intenda cedere il credito d'imposta o fruire dello sconto in fattura) al Super bonus. L'impostazione del documento, nelle sue 18 pagine, suddivide le verifiche relative al superbonus fra quelle di carattere energetico e quelle di natura sismica e compendia, per ciascuna di esse, la raccolta di dati e la verifica della esistenza dei documenti probatori (davvero tanti quelli dei quali occorre accertare l'esistenza ai fini del rilascio del "visto") in una corposa serie di sezioni nelle quali trovano allocazione le seguenti informazioni e documenti: dati anagrafici del beneficiario del bonus, spese sostenute e ammontare del credito ceduto, tipologia di soggetto beneficiario (ricordiamo, anche sotto questo profilo, la particolare selettività del superbonus), dati dell'immobile (e del pagamento della relativa ICI), documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'immobile, documentazione condominiale (in caso di interventi su parti comuni condominiali in senso proprio), autocertificazioni da acquisire al fine di dare evidenza formale a una serie di circostanze molto rilevanti che hanno ad oggetto aspetti non direttamente controllabili da parte di chi è chiamato a verificare se sia possibile rilasciare il "visto" (rispetto del limite massimo di detrazione tra gli aventi diritto, presenza o meno di altri contributi per gli stessi interventi, non utilizzo dell'immobile nell'ambito di attività d'impresa o professionale, presenza di reddito nell'anno precedente il sostenimento della spesa, assenza o presenza di interventi della stessa natura sullo stesso immobile che rappresentino mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, assenza/presenza di interventi su altre unità immobiliari), presenza di tutte le "abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione" (titoli edilizi, relazioni tecniche obbligatorie, comunicazioni alla ASL e altro ancora inclusa la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente"), documenti di spesa e pagamenti, tipologia di interventi effettuata ("trainanti" o "trainati"; loro tipologia, ossia impianti, isolamenti, pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo, ricariche elettriche per veicoli; luoghi di esecuzione, quali parti comuni condominiali o edifici unifamiliari oppure plurifamiliari indipendenti e autonomi); due sezioni dedicate, rispettivamente, alla spunta delle asseverazioni e attestazioni relative a eventuali SAL intermedi o all'intero intervento e dell'ampia documentazione richiesta a loro supporto (dichiarazioni di rispondenza dei requisiti tecnici e di congruità della spesa, polizza assicurativa R.C. del tecnico asseveratore, dichiarazione dell'asseveratore che il SAL copre almeno il 30 per cento della spesa complessiva dell'intervento e che non si è superato il limite massimo di due SAL intermedi, APE ante e post intervento, supporti documentali comprovanti l'invio all'AdE della comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura e l'accettazione da parte del cessionario, scheda descrittiva inviata all'ENEA e ricevuta, contratto di cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e scheda prodotto per interventi fotovoltaici). In modo similare, "mutatis mutandis", si sviluppano le sezioni dedicate al superbonus sismico. Il tutto è poi corredato da alcune tabelle che, opportunamente, riepilogano le varie tipologie di interventi ammessi al Superbonus con i rispettivi limiti di spesa e con alcuni richiami di attenzione alle caratteristiche e alle condizioni applicative. Nell'insieme, si tratta di un documento di notevole utilità in quanto consente di "razionalizzare" in modo sistematico i tantissimi elementi di attenzione da considerare non solo in relazione all'apposizione del "visto di conformità" ma, prima ancora, in fase di consulenza al cliente, attività tipica dei professionisti in questione - ma anche di quelli dell'area tecnica, che pure possono opportunamente giovarsi di questa check list per evitare di produrre qualche documento o di omettere qualche adempimento, fra i molti di loro spettanza - e che temporalmente precede - e deve essere svolta in modo assai analitico e preciso per evitare di avere poi cattive sorprese - la decisione e l'avvio di un dato intervento.

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