Perinti LUCA avvocato

Perinti LUCA avvocato Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia di diritto penale, penitenziario e diritto civile

Mi sono occupato fin da subito di diritto penale: durante la pratica forense ho collaborato con un noto Studio legale operante nel settore e ho sostituito, in veste di pubblico ministero onorario, il Pubblico Ministero dell'udienza penale. Offro consulenza e assistenza legale anche in materia di diritto di famiglia, diritto bancario, recupero crediti, volontaria giurisdizione e sottrazione di mino

ri. Ho seguito con successo il corso di mediatore e quello di esperto di vendite giudiziali, che mi permettono oggi di presenziare e assistere a procedure di mediazione e ad aste di beni immobili.

24/05/2026

Il Coordinamento dei Dirigenti penitenziari denuncia con toni duri ma realistici una situazione ormai fuori controllo: un sistema carcerario segnato da sovraffollamento, privazione della dignità umana e assenza di reali percorsi rieducativi.

Colpisce l’incapacità del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di affrontare concretamente l’emergenza, mentre detenuti e operatori continuano a vivere condizioni incompatibili con i principi di uno Stato di diritto.

È il risultato di anni di politiche fondate sull’espansione del carcere come risposta a ogni disagio sociale, senza investimenti adeguati su strutture, personale, misure alternative ed esecuzione penale esterna.

L’articolo 27 della Costituzione impone che la pena tenda alla rieducazione. Oggi, invece, il carcere rischia di trasformarsi sempre più in un luogo di sospensione dei diritti fondamentali.

Servono interventi strutturali immediati: depenalizzazione, riduzione del sovraffollamento, rafforzamento delle misure alternative e una profonda riorganizzazione dell’amministrazione penitenziaria. Ignorare ancora questa realtà significa rinunciare ai principi fondamentali di civiltà giuridica.

24/05/2026

Quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, fa partire la mobilitazione nazionale: dall'8 al 12 giugno

23/05/2026

La Cassazione chiarisce la compatibilità tra dolo alternativo e aberratio ictus nell'omicidio volontario. Analisi della sentenza n. 7189/2026 su fuoco amico e custodia cautelare.

23/05/2026

La pubblicazione, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su eventuali altri siti, piattaforme o organi di informazione che abbiano riprodotto o diffuso i medesimi contenuti, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Alberto Stasi e il suo difensore, il Prof. Angelo Giarda, pone una questione di straordinaria gravità sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali e della tutela del rapporto difensivo.

Nel nostro ordinamento le comunicazioni tra imputato e difensore sono assistite da una protezione rafforzata, posta a presidio del diritto di difesa e della libertà del cittadino di conferire con il proprio avvocato in condizioni di piena riservatezza. L’articolo 103 del codice di procedura penale vieta l’intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l’inutilizzabilità dei relativi risultati nei casi previsti dalla legge. Tali conversazioni, oltre a non poter essere utilizzate processualmente, non possono essere oggetto di pubblicazione neppure dopo la conclusione del procedimento, ove non risultino utilizzate nel processo o riprodotte in provvedimenti giudiziari.

Se il cittadino non può avere la certezza che le proprie conversazioni con il difensore restino sottratte alla diffusione pubblica, viene inevitabilmente compromessa la pienezza stessa del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Il problema non è il carattere accusatorio o difensivo del contenuto diffuso, ma il fatto stesso della pubblicazione di un colloquio tra imputato e difensore, che non può essere trasformato in materiale mediatico in assenza della volontà dell’interessato.

Appaiono pertanto necessarie la rimozione di tali contenuti da Mediaset Infinity e da ogni altra piattaforma o mezzo di comunicazione che li abbia diffusi, con la cessazione di ogni ulteriore pubblicazione, nonché l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali e dell’autorità giudiziaria competente in relazione alla violazione delle disposizioni che disciplinano la pubblicazione di atti e contenuti relativi a procedimenti penali.

Roma, 14 maggio 2026
La Giunta

12/05/2026

Errare è umano, perseverare è diabolico. La Cassazione tira le orecchie al Tribunale. La configurabilità dell’art. 2052 c.c. non esonera affatto il danneggiato dall’onere di provare ...

12/05/2026

Fino a dove può arrivare il racconto pubblico di un procedimento penale senza sostituirsi al processo? Il caso Garlasco mostra il rischio di una giustizia trasformata in racconto permanente, tra atti processuali diffusi senza criterio, ricostruzioni televisive quotidiane, podcast e nuove ipotesi presentate al pubblico prima ancora del giudizio di un tribunale.

Sonia Martina e Roberta Jannuzzi intervistano Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale , sul rapporto tra cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza e spettacolarizzazione della giustizia.

Testa descrive così il peso della rappresentazione mediatica: “Il caso Garlasco è diventato una fiction. Gli atti processuali vengono usati come sceneggiature, come se fosse un film. È un processo completamente celebrato in televisione, sui podcast e sui quotidiani. Questo processo mediatico ha in qualche modo sostituito quello giudiziario”.

La questione riguarda anche i limiti del diritto di cronaca: “Siamo di fronte a processi che uccidono il diritto, che vanno contro la presunzione di innocenza e contro il giusto processo. È necessario porre dei limiti. Il diritto di cronaca è sacrosanto ma questo sta accadendo a Garlasco sta andando oltre il buon senso”.

Per Irene Testa l’effetto più grave riguarda le persone coinvolte: “Ci sono esseri umani, ci sono vite umane dietro queste vicende. Queste persone, finiti i processi, se risultano essere innocenti, avranno la vita completamente distrutta. Se Stasi fosse innocente chi lo ripagherà della sua gioventù rubata?”.

Puoi riascoltare l'intervista integrale on demand sul sito di Radio Radicale:
👉 https://www.radioradicale.it/scheda/789167
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12/05/2026

La Cassazione chiarisce i presupposti per l'esimente del diritto di cronaca: verità putativa, continenza espressiva e pertinenza. Analisi della sentenza n. 11339/2026.

12/05/2026

Domani sarà ripresa alla Camera la trattazione della proposta di legge costituzionale volta a inserire, all’interno dell’art. 24 della Costituzione, un riferimento alla tutela della vittima di reato, posto immediatamente dopo l’enunciazione del principio secondo cui la difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Originariamente collocata all’interno della norma costituzionale sul giusto processo (art. 111), la previsione normativa in esame appare tuttavia, oltre che superflua, rischiosa per gli equilibri del sistema penale.

È anzitutto superflua, poiché le situazioni di debolezza sono già tutelate in via generale dalla Costituzione attraverso gli artt. 2 e 3, che legittimano senz’altro politiche pubbliche di sostegno alle vittime dei reati; inoltre, l’istanza di tutela della vittima è implicita nella potestà punitiva dello Stato.

La proposta è poi rischiosa perché l’inserimento del riferimento alla vittima immediatamente dopo l’affermazione del diritto di difesa quale diritto inviolabile ne relativizza la centralità costituzionale, rafforzando un paradigma vittimario che tende a legittimare un processo penale sempre più “performativo” e “offensivo”, con un progressivo sbilanciamento a danno delle garanzie.

Sotto il profilo tecnico, inoltre, l’introduzione del concetto di “vittima” all’interno di una norma che, pur collocata nell’ambito dei diritti fondamentali, rinvia inevitabilmente alla dinamica processuale, finisce per incidere sulla presunzione di innocenza: se un soggetto entra nel processo come vittima, un altro vi entra, implicitamente, come colpevole.

L’ipervalorizzazione della vittima, infine, rappresenta uno straordinario fattore propulsivo per l’espansione oramai senza limiti dell’intervento punitivo dello Stato. La riforma prospettata rischia dunque di rappresentare un tassello tutt’altro che marginale nel progressivo allontanamento dal modello di diritto e processo penale liberale, a favore di un’impostazione vittimocentrica e di una crescente retorica giustizialista.

Roma, 11 maggio 2026
La Giunta

Indirizzo

Corso Matteotti 10
Asciano
53041

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