17/06/2026
rimpatri volontari.
La norma prevede la corresponsione di un compenso in favore del rappresentante, munito di mandato, che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Questo dal 2026 al 2028. Un compenso che viene erogato alla fine del procedimento. È stata invece soppressa la previsione dell’effettiva partenza dello straniero condizione quale legittimante l’erogazione del compenso. Inizialmente erano ricompresi nella norma anche gli avvocati, poi – a seguito di critiche e poteste da parte degli stessi professionisti – il riferimento esplicito al Consiglio nazionale forense è stato eliminato dal testo. Spetterà ora a un decreto del ministro dell’Interno definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito e definire, i criteri per l’individuazione dei rappresentanti, muniti di mandato, che possono esercitare l’attività e per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività.
(dal Secolo XIX)