Emiliano Bartolozzi

17/06/2026

rimpatri volontari.
La norma prevede la corresponsione di un compenso in favore del rappresentante, munito di mandato, che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Questo dal 2026 al 2028. Un compenso che viene erogato alla fine del procedimento. È stata invece soppressa la previsione dell’effettiva partenza dello straniero condizione quale legittimante l’erogazione del compenso. Inizialmente erano ricompresi nella norma anche gli avvocati, poi – a seguito di critiche e poteste da parte degli stessi professionisti – il riferimento esplicito al Consiglio nazionale forense è stato eliminato dal testo. Spetterà ora a un decreto del ministro dell’Interno definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito e definire, i criteri per l’individuazione dei rappresentanti, muniti di mandato, che possono esercitare l’attività e per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività.
(dal Secolo XIX)

10/06/2026

Configura il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del medico ospedaliero, autorizzato all’espletamento di attività sanitaria intramoenia, il quale ometta di comunicare all’ente pubblico lo svolgimento di attività presso una struttura privata, così da indurre la struttura ospedaliera a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell’indennità di esclusiva.
Corte di Cassazione Penale, Sentenza 09/06/2026, n. 21144

04/06/2026

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 4993/2026) ha dichiarato illegittimi gli aumenti di prezzo applicati da Netflix agli abbonati italiani tra il 2017 e gennaio 2024. Il giudice ha stabilito la nullità di alcune clausole contrattuali (le "Condizioni di Utilizzo"), definendole vessatorie.

21/05/2026

Saione (quartiere di Arezzo) sta diventando come Molenbeek a Bruxelles. Donne velate e spesso con il burqa integrale a perdita d'occhio.
La Legge n. 152/1975, all'articolo 5, vieta in modo assoluto l'uso di caschi protettivi o di "qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona" in luogo pubblico o aperto al pubblico.
"È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo."
E' previsto l'arresto da uno a due anni.
La norma ammette un'eccezione in caso di "giustificato motivo". Parte della giurisprudenza ha stabilito che motivi culturali o religiosi costituiscono un "giustificato motivo" valido.
L'uso del burqa rimane dunque una materia non regolata dal divieto dell'art. 5 della L. 152/1975 se indossato per convinzione religiosa, salvo in casi specifici (es. per accedere a determinati uffici pubblici o per motivi di identificazione personale richiesti dalle Forze dell'Ordine).
Possibile che nemmeno un governo di cdx ponga rimedio a questa situazione ?

per il GIP l'attentatore e' capace di intendere e volere.La teria del "matto" e' gia finita. 👇👇
20/05/2026

per il GIP l'attentatore e' capace di intendere e volere.
La teria del "matto" e' gia finita.

👇👇

Per la giudice non ci sono nemmeno elementi per dire che fosse incapace di intendere (ANSA)

18/05/2026

Cosa e' un attentato ?
Un attentato è un grave atto di violenza, premeditato e mirato, perpetrato tramite armi, esplosivi o sabotaggi contro persone, luoghi o istituzioni. Nel linguaggio giuridico, costituisce un reato di pericolo che si considera già consumato al momento dell'azione, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo finale
quindi si... quello di e' un .

E anche oggi ....
12/05/2026

E anche oggi ....

11/05/2026

La Corte Ue nella causa C-747/22 nell'ambito del rinvio pregiudiziale, ha stabilito che escludere dal reddito di cittadinanza - o revocarlo - a cittadini stranieri beneficiari della protezione internazionale, in virtù del requisito di residenza di dieci anni, costituisce una discriminazione indiretta che è "in linea di principio, vietata".
Quindi il requisito dei 10 anni di residenza, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, previsto per l’accesso dei titolari di protezione internazionale alle misure di contrasto alla povertà e di inserimento lavorativo e sociale, è incompatibile con il diritto europeo perché discriminatorio.
Quindi andrà dato a tutti i "poveracci" che arrivano , il che è impossibile, quindi ... mi sembra l'ora di toglierlo a tutti. Questa sarà la conseguenza abbastanza logica, di chi per voler far bene a tutti non lo farà a nessuno.

Le condanne dovrebbero avvenire "al di la di ogni ragionevole dubbio". Troppe volte si legge "pare", "sembra che", "appa...
10/05/2026

Le condanne dovrebbero avvenire "al di la di ogni ragionevole dubbio". Troppe volte si legge "pare", "sembra che", "appare probabile" ... inoltre un assolto in primo grado non dovrebbe essere processato ulteriormente. Questo consentirebbe un grande risparmio di risorse, ma soprattutto non si avrebbero più casi ventennali nei quali di certo non vi è più nulla.


Era il 17 dicembre 2009 quando un allora giovane gup (giudice dell'udienza preliminare) di Vigevano assolse in primo grado Alberto Stasi accusato dell'omicid...

05/05/2026

ITALIANI NATI ALL'ESTERO. Per è stata una legge "inopportuna" della quale non si sentiva la necessità, comunque sia .... con la sentenza numero 63/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l'articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», che ha introdotto l'articolo 3-bis nella legge numero 91 del 1992. Tale disposizione stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. La Corte, in particolare, ha dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l'articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti quesiti. Secondo il Giudice costituzionale, l'articolo 3-bis configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all'estero, E NON UNA REVOCA.

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Via Garbasso, 36/B
Arezzo
52100

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Martedì 09:00 - 19:00
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