Bar ristorante pizzeria TORRE Marina

Bar ristorante pizzeria TORRE Marina attività fiorente incappata in cinque delinquenti VECCHI BAVOSI e in dipendenti comunali poco seri e impreparati Con la presente il sottoscritto Rag. s. s.. Abus.
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Chiuso definitivamente.

Spettabile COMUNE di ARDEA Pec: [email protected] Sindaco Segretario Comunale Dirigente Area Tecnica Comandante della Polizia Locale
Spettabile Comando Capitaneria di Porto Fiumicino Pec: [email protected]
e Spettabile Comando Guardia

di Finanza Pomezia Pec: [email protected]
e Spettabile Procura della Repubblica di Velletri Pec: [email protected]
e Spettabile Prefettura di Roma - Area II - Enti Locali Pec: [email protected] e Spettabile Procura Regionale del Lazio della CORTE dei CONTI Pec: [email protected] e Spettabile Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. Pec: [email protected]
Oggetto: - Esposto con richiesta di verifiche e controlli atti illegittimi Comune di Ardea – Richiesta accesso agli atti con estrazione di copie ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del T.U.E.L. 267/2000. Luca Fanco, Consigliere comunale di maggioranza, nonché Capogruppo della Lista Civica “Libertà e Legalità con Eufemi per Ardea”, a seguito di numerose ed insistenti voci che un Consigliere comunale di Ardea, unitamente ad un Dipendente comunale dell’Ufficio Tecnico, prenderanno a giorni in gestione direttamente, o indirettamente con loro prestanome di fiducia, il Bar Ristorante della Torre Marina S.r.l. vantandosi pubblicamente di far uscire l’attuale affittuario, la PMF S.r.l. in modo illegittimo, mi sono documentato al fine di svolgere il mio ruolo istituzionale di verifica e controllo degli atti amministrativi del Comune di
Ardea ed ho riscontrato che i Dipendenti comunali hanno attuato provvedimenti amministrativi illegittimi, dopo che stranamente la pratica è stata tolta all’Arch. Gina Appedecchi che stava operando secondo legge. Torre Marina S.r.l. è titolare della concessione n. AN49Sdel Comune di Ardea che prevede la gestione della spiaggia attrezzata, del Bar e del Ristorante tutti su area demaniale e tutti denominati Torre Marina, La PFM S.r.l. occupa i locali adibiti a Bar Ristorante in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda del 16.7.2014 REGISTRATO il 6.8.2014 al N. 4072 serie 3 Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Pomezia, e depositato presso la Camera di Commercio con verbale del 11.3.2015 con durata Sei anni rinnovabile alla scadenza come per legge. Solo in data 28.8.2015, più di un mese dopo la stipula del contratto di cui sopra, Il Comune di Ardea ha autorizzato la sub – gestione del ramo d'azienda Torre Marina in favore di PFM S.r.l. ma non per la durata dell'intero contratto, bensì per la minore durata di UN ANNO. In data 04.08.2015, la Torre Marina depositava in Comune la necessaria istanza di proroga dell'autorizzazione ex art. 45 Bis. La TORRE MARINA S.r.l. non ha mai ottenuto tale autorizzazione. Agli atti del Comune di Ardea non vi è alcun provvedimento sulla richiesta di rinnovo del 04.08.2015. Il Comune non vi ha mai provveduto. Il Comune non ha mai formalmente comunicato né alla concessionaria e nemmeno a PFM S.r.l.s l'esito dell'istruttoria e le ragioni del mancato provvedimento. Dopo ave protocollato una scarna ed insufficiente richiesta di rinnovo di autorizzazione alla subgestione ex art. 45 Bis CdN la concessionaria protocollava esposti di vario tipo presso gli organi interessati alla concessione. Ad Agosto e a Settembre 2015 la Torre Marina S.r.l. denunziava la PFM S.r.l. per esercizio in mancanza del rinnovo annuale della attività concessa in sub-gestione e segnalava altresì presunti illeciti edilizi. La concessionaria individuava i presunti abusi in dichiarate difformi realizzazioni di opere su area demaniale imputabili alla PFM S.r.l. In realtà i lavori sono stati svolti su terreno demaniale e di concessione Torre Marina S.r.l. e la stessa concessionaria, con lettera Prot. N. 3921 del 02.02.15 comunicava al Comune di Ardea, sportello unico edilizia, lo svolgimento delle lavorazioni per le quali allegava progetto tecnico del Geometra incaricato . La concessionaria aveva esclusivo onere di provvedere alla progettazione ed alla richiesta delle autorizzazioni degli interventi da realizzare sull'area demaniale, presso gli Enti competenti Il documento menzionato è una semplice C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), e risultava carente della documentazione afferente le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e demaniali che vincolano l'area in questione. Di contro gli interventi da realizzare su concessione demaniale, comunicati dalla società Torre Marina S.r.l. in data 02.02.15, non potevano essere realizzati previa presentazione di una semplice C.I.L.A. poiché non rientranti tra quelli definiti attività di edilizia libera ex art.6 Dpr 380/01. Essi richiedevano, in alternativa il permesso a costruire ex art.10 Dpr. 380/01 comma 1 lettera c), oppure una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), con riferimento all'art. 22 Dpr. 380/01 comma 3, lettera a). La C.I.L.A. presentata non sarebbe stata comunque idonea alla realizzazione delle opere a causa della necessaria integrazione con nulla osta paesaggistico e demaniale. Le opere venivano effettivamente realizzate sotto la direzione della concessionaria che ne approvava l'esecuzione. Torre Marna è l'unica responsabile della correttezza del procedimento seguito e della installazione giusta previsione della concessione demaniale e della autorizzazione alla sub gestione ex art. 45 bis C.d.N.. Il Comune di Ardea - Servizio Territorio Area IV - attenendosi pedissequamente all'accertamento della Guardia Costiera, con ingiunzione N. RG. 318 del 16.11.2015 Prat. N.1428/2015 intimava congiuntamente a Torre Marina S.r.l. e P.F.M. S.r.l.s. la rimozione delle opere edili installate sull'area in concessione demaniale di Torre Marina S.r.l. REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA COMUNALE, PAESAGGISTICA E DEMANIALE . L'atto amministrativo non veniva impugnato e le opere rimosse. Con lettera destinata alla Torre Marina S.r.l. - Prot. N.14692 datata 18.03.2016. a firma del Geometra Rossi Mauro e dell'Avvocato Giovanni Cocuzza i Tecnici del Comune firmatari, con un'analisi a posteriori del tutto contraria al contenuto dell'atto amministrativo precedentemente formato da loro stessi, sostenevano che l'ordinanza di demolizione fosse stata destinata erroneamente a Torre Marina S.r.l.. volutamente ignorando: 1) La statuizione in un atto amministrativo non impugnato ove si affermava l'ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA COMUNALE, PAESAGGISTICA E DEMANIALE; 2) L'assoluta estraneità del Sub-gestore rispetto agli oneri collegati agli interventi richiesti; 3) Gli accertamenti della Capitaneria di Porto. 4) Le norme tecniche a regolamentazione della materia. Il documento in questione pur non avendo le caratteristiche di un atto amministrativo pretendeva di capovolgere e rideterminare il senso e la portata di un precedente atto amministrativo non impugnato. La PFM S.rl. diffidava il Comune di Ardea a Attestarsi la inammissibilità e la inefficacia, la illegittimità e l'infondatezza della Comunicazione/Risposta alla ingiunzione di demolizione RG N. 318 del 16.11.2015 (Prat. N. 1428/15) Torre Marina S.r.l., prot. n. 3732 del 26.1.2016 emessa con Prot. N.14692 e datata 18.03.2016 ma la diffida non aveva alcun esito. Perveniva successivamente alla PFM S.r.l. la lettera Prot. 32318 del 27.6.2016 a firma dell'Arch Terribili. Egli elencando la documentazione rinvenuta nel fascicolo del Comune assicurava l'adozione di tutti i “gli atti necessari e conseguenti previsti dalla normativa vigente previo approfondimento da eseguirsi congiuntamente alle autorità che hanno effettuato i sopralluoghi e constatato la realizzazione di abusi edilizi al fine di dell'attribuzione di responsabilità dell'esecuzione delle suddette opere omettendo ogni risposta in ordine alla legittimità della procedura adottata per la formazione dell'atto avente prot. 14692 del 18.3.2016 - Comunicazione/Risposta alla ingiunzione di demolizione RG N. 318 del 16.11.2015 (Prat. n. 3732 del 26.1.2016 , ogni risposta alla richiesta di procedere al rinnovo annuale, anche se con grave ritardo, della autorizzazione ex art. 45 bis CdN. Con successiva lettera prot. 32323 del 27.6.2016 – pari data della precedente - L'Arch Terribili richiamando una comunicazione della Torre Marina S.r.l. il cui contenuto ometteva, contraddicendo senza alcuna remora quanto affermato nella precedente dello stesso giorno prot. 32318 inviata a pretesa risposta delle istanze del 06.04.16 e 21.6.16 – ove assicurava l'adozione di tutti i “gli atti necessari e conseguenti previsti dalla normativa vigente previo approfondimento da eseguirsi congiuntamente alle autorità che hanno effettuato i sopralluoghi e constatato la realizzazione di abusi edilizi al fine di dell'attribuzione di responsabilità dell'esecuzione delle suddette opere, - Qualificava la PFM S.r.l. quale occupante abusivo senza titolo autorizzativo per mancanza di sub-gestione ai sensi dell'Art. 45 bis CdN - Intimava la liberazione dell'immobile in favore del comune entro 5 gg. dal ricevimento della diffida; - Notificava la stessa a tal Pisseddu Giuseppe che nulla ha a che vedere con la PFM S.r.l. e non ha nemmeno i poteri

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