30/12/2023
𝐁𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞?
Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:
- la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”, e che raggruppano specifiche tecniche per ogni articolo;
- gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;
- gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.
Si rammenta che i fuochi d'artificio possono acquistarsi solamente presso gli esercizi di vendita muniti di licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 47 T.U.L.P.S.
Presso tali esercizi, il consumatore può acquistare i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie “F1”, “F2” ed “F3”.
Coloro che acquistano fuochi d’artificio marcati CE presso le rivendite autorizzate debbono prestare particolare attenzione per non incorrere in violazioni sui quantitativi di materiali esplodenti detenibili presso le abitazioni private.
Al riguardo, la norme a cui si deve fare riferimento sono l’art. 38 del T.U.L.P.S. e l’art. 97 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Nello specifico, l’art. 38 del T.U.L.P.S. prevede la regola generale per cui, chiunque detenga materiale esplodente (e quindi anche fuochi d’artificio) debba farne denuncia, entro le 72 ore successive, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.
Resta in capo all’utilizzatore finale, infine, l’obbligo di utilizzare i fuochi d’artificio secondo le modalità d’impiego riportate sulla confezione minima di vendita e si rammenta che l’accensione dei fuochi non può avvenire “in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa” secondo quanto disposto dal medesimo articolo.
Alle Leggi Regionali e ai Regolamenti Comunali è lasciata la normativa di dettaglio tra cui quella sanzionatoria (per i trasgressori sono previste sanzioni dai 25 € ai 500 €). Pertanto facciamo buon uso e tesoro delle regole per salvaguardare la nostra incolumità e quella dei nostri cari animali d’affezione.
Buon anno, buon 2024!
𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞
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𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐚
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