Studio Legale Federico Cola

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Lo 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞  𝐅 | 𝐂 augura a tutti Voi un sereno augurio di Buon Natale e di un felice anno nuovo, che possiate tras...
23/12/2025

Lo 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐅 | 𝐂 augura a tutti Voi un sereno augurio di Buon Natale e di un felice anno nuovo, che possiate trascorrere queste Festività in famiglia ed in pace.

𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞
𝐅 | 𝐂
𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐚

📍 Via Antonio Rossetti, 14 - 04011 Aprilia (LT)
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𝐄̀ 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐥’𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀.𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞...
31/07/2025

𝐄̀ 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐥’𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀.
𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝟏𝟏 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐧. 𝟗𝟎.

Lo ha stabilito la Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Ciò - si legge - “𝑠𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎, 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑐𝑎 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜; 𝑠𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 “𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑠𝑜 𝑖𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒𝑓𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖”. 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜, 𝑛𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎, 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜, 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑖 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎.
𝐿’𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑖𝑢𝑔𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑒́ 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑓𝑟𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒, 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒, 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑎𝑚𝑒”.

👉🏼 Link alla Sentenza 90/2025:https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/07/pronuncia_90_2025.pdf

STUDIO LEGALE⠀⠀⠀⠀𝐅 | 𝐂Augura a tutte/i Voi un sereno augurio di buone festività Pasquali 🕊️
18/04/2025

STUDIO LEGALE
⠀⠀⠀⠀𝐅 | 𝐂
Augura a tutte/i Voi un sereno augurio di buone festività Pasquali 🕊️

Lo 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞  𝐅 | 𝐂 augura a tutti Voi un sereno augurio di Buon Natale e felice anno nuovo, che possiate trascorrer...
21/12/2024

Lo 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐅 | 𝐂 augura a tutti Voi un sereno augurio di Buon Natale e felice anno nuovo, che possiate trascorrere queste Festività in famiglia ed in pace.
Lo Studio chiude fino al 7 Gennaio 2025.

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15/08/2024

𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞
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augura a tutte/i un buon Ferragosto.

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Lo Studio Legale F | C augura a tutte/i voi un sereno augurio di buona Pasqua.   𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞            𝐅 | 𝐂𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐞𝐝𝐞...
31/03/2024

Lo Studio Legale F | C augura a tutte/i voi un sereno augurio di buona Pasqua.

𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞
𝐅 | 𝐂
𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐚

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𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚. Le nuove parole d’ordine in materia di pubblicità che gli influencer (con follower superiori ad un...
11/01/2024

𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚. Le nuove parole d’ordine in materia di pubblicità che gli influencer (con follower superiori ad un milione e che hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2 per cento) dovranno rispettare.

Le attività degli influencer dovranno, infatti, essere equiparate alle norme che regolano la diffusione di contenuti e pubblicità sugli altri media.

L’AGCOM ha stabilito, «all'unanimità», che anche gli influencer dovranno in sostanza rispettare le norme previste dal Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Al pari degli altri media, infatti, creano, producono e diffondono al pubblico «contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media.

Il nuovo giro di vite prevede, infatti, sanzioni molto elevate in caso di palesi violazioni, a partire da 258 mila euro.

Di seguito il link con le linee guida⤵️:

https://www.agcom.it/documents/10179/32882112/Comunicato+stampa+10-01-2024/2d44dede-71b2-441f-9654-817833c4b0fe?version=1.0

𝐁𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞?Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Dirett...
30/12/2023

𝐁𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞?

Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:

- la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”, e che raggruppano specifiche tecniche per ogni articolo;
- gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;
- gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.

Si rammenta che i fuochi d'artificio possono acquistarsi solamente presso gli esercizi di vendita muniti di licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 47 T.U.L.P.S.
Presso tali esercizi, il consumatore può acquistare i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie “F1”, “F2” ed “F3”.
Coloro che acquistano fuochi d’artificio marcati CE presso le rivendite autorizzate debbono prestare particolare attenzione per non incorrere in violazioni sui quantitativi di materiali esplodenti detenibili presso le abitazioni private.

Al riguardo, la norme a cui si deve fare riferimento sono l’art. 38 del T.U.L.P.S. e l’art. 97 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Nello specifico, l’art. 38 del T.U.L.P.S. prevede la regola generale per cui, chiunque detenga materiale esplodente (e quindi anche fuochi d’artificio) debba farne denuncia, entro le 72 ore successive, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.

Resta in capo all’utilizzatore finale, infine, l’obbligo di utilizzare i fuochi d’artificio secondo le modalità d’impiego riportate sulla confezione minima di vendita e si rammenta che l’accensione dei fuochi non può avvenire “in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa” secondo quanto disposto dal medesimo articolo.

Alle Leggi Regionali e ai Regolamenti Comunali è lasciata la normativa di dettaglio tra cui quella sanzionatoria (per i trasgressori sono previste sanzioni dai 25 € ai 500 €). Pertanto facciamo buon uso e tesoro delle regole per salvaguardare la nostra incolumità e quella dei nostri cari animali d’affezione.

Buon anno, buon 2024!

𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞
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𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐚

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