25/11/2019
Il patto di opzione non dà diritto alla provvigione
Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2019, n. 30083
Secondo la Cassazione, sentenza 19 novembre 2019, n. 30083, va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. III, 21 novembre 2011, n. 24445
Difformi: Cass. civ. sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cass. Civ., Sez. VI-2, 30 novembre 2018
B.S. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Varese D.S. L. per sentirla condannare al pagamento della somma di € 19.740 a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione svolta dall'attrice nell'interesse della convenuta in relazione all'acquisto di un immobile sito in Varese.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il contratto di opzione sottoscritto l’8.5.2004 tra il venditore e C.R., marito della convenuta, costituisse in astratto titolo sufficiente a far sorgere in capo all'attrice B. il diritto alla provvigione, ma che in concreto ciò non potesse condurre alla condanna della D.S. al pagamento della provvigione, posto che l'istruttoria aveva accertato che il suo intervento nella trattativa negoziale era avvenuto solo nel 2005, e quindi in epoca successiva alla firma del predetto contratto di opzione.
Interponeva appello la B.S.
La Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di prime cure condannando la D.S. al pagamento della somma di € 13.160 e alle spese del doppio grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.S.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che, in passato, sono stati affermati in giurisprudenza due principi in apparente distonia.
Da un lato, infatti, si è ritenuto che, aI fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la conclusione di un'opzione, contratto nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno, può far sorgere tale diritto.
Dall'altro lato si è, invece, affermato che la stipula di un patto di opzione, nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra rimanga libera di accettarla o meno, non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che non matura il diritto del mediatore alla provvigione.
Il secondo dei richiamati orientamenti appare preferibile, posto che esso appare coerente anche con l'ulteriore principio, secondo cui il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331 c.c., ha in comune con il c.d. contratto preliminare unilaterale l'assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente, ma se ne distingue per l'eventuale successivo iter della vicenda negoziale, in quanto, a differenza del predetto preliminare unilaterale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l'opzione medesima non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e poi dall'accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto, sempre che venga espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto.
Tuttavia, va considerato che il primo e più risalente orientamento si riferiva ad una fattispecie in cui il promissario acquirente aveva sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto firmata poi a sua volta, per accettazione, dal promittente venditore; in tale contesto si era ritenuto configurabile un contratto d'opzione e, di conseguenza, cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del mediatore alla provvigione.
Alla luce dei più recenti approdi interpretativi in tema di contratto preliminare, si può ritenere superata la ricostruzione in termini di contratto di opzione del negozio giuridico costituito dalla sottoscrizione della proposta di acquisto, poi accettata dal promittente venditore.
Occorre, infatti, piuttosto distinguere se, in concreto, le parti abbiano inteso, con la proposta e la successiva accettazione, avviare un procedimento negoziale multifase, articolato in un cd. preliminare di preliminare, costituito mediante l'accettazione della proposta, in un successivo contratto preliminare e poi in un rogito definitivo di compravendita, ovvero dar vita più semplicemente ad un "tradizionale" procedimento bifase, articolato in un accordo ad effetti preliminari e in un successivo contratto definitivo. Per condurre tale disamina occorre tener conto delle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti, poiché anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento), è idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art. 2932 c.c.
Va, pertanto, superato l'orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la conclusione dell'affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, è il compimento dell'atto che dà all'intermediato il diritto di agire per l'adempimento o il risarcimento, sicché anche una proposta di acquisto integrante "preliminare di preliminare" può far sorgere il diritto alla provvigione, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue soltanto se alla conclusione dell'affare (art. 1755 c.c.) e, quindi, non già all'atto della stipula di un accordo a contenuto essenzialmente preparatorio, non idoneo a vincolare ambo le parti né ad assicurare alla parte non inadempiente l'accesso alla tutela di cui all'art. 2932 c.c., bensì soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato.
Va, di conseguenza, affermato il seguente principio: "Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.
Esito del ricorso: Rigetto
Riferimenti normativi: Art. 1331 c.c.; Art. 1755 c.c.; Art. 2932 c.c.
NOTAIO: DALLA TUA PARTE SOPRA LE PARTI