Studio Notarile dott.ssa Alessia PLACA

Studio Notarile dott.ssa Alessia PLACA NOTAIO: DALLA TUA PARTE SOPRA LE PARTI Comprare una casa e chiedere un mutuo; donare la casa a uno dei figli; costituire una società o fare testamento.

Quali rischi si corrono nel compiere tali operazioni? Si è a conoscenza di tutti gli ostacoli e le insidie determinate da leggi in continua evoluzione e non sempre facili da capire? Il nostro Legislatore ne è consapevole e per questo si è preoccupato di tutelare i cittadini prescrivendo l’intervento del Notaio, un Pubblico Ufficiale che per legge deve essere super partes e quindi tutelare le parti

in egual misura, al quale lo Stato affida anche la riscossione delle imposte, per attività e operazioni economicamente rilevanti. Perché concludere una compravendita, un mutuo, una donazione, un atto costitutivo di società o redigere un testamento non significa completare e stampare un modulo già predisposto, ma preparare un atto sicuro, valido e inattaccabile nel tempo. Per svolgere questo ruolo lo Stato richiede al notaio un’elevata conoscenza giuridica, garantita dal superamento di un concorso pubblico gestito direttamente dal Ministero della Giustizia e sottopone il notaio a continui controlli effettuati da organi dello Stato.

Procura Antimafia e Notariato sull'antiriciclaggio.L'insostituibile valore aggiunto della autentica terzietà e della eff...
15/04/2021

Procura Antimafia e Notariato sull'antiriciclaggio.
L'insostituibile valore aggiunto della autentica terzietà e della effettiva indipendenza del Pubblico Ufficiale, nelle operazioni immobiliari e societarie.
🎙 "In una fase storica come quella che stiamo vivendo, le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai Notai non sono sostituibili da nessun algoritmo.
Non solo perché costituiscono, in termini numerici, la maggioranza delle segnalazioni inviate dai professionisti, ma soprattutto perché, grazie alla loro accuratezza e altissima qualità giuridica, sono indispensabili agli investigatori per inquadrare a 360° il fenomeno criminale sul territorio".
⚠️⛔ Così il Sostituto Procuratore Antimafia Antonio Laudati nel corso della mattinata dedicata al convegno "Rule of law e antiriciclaggio. Il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene", durante la quale si sono confrontati i massimi esperti del settore e l'Autorità Giudiziaria inquirente.

Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14732Cosa accade se una convivenza more uxorio termina e vi sono state prestazi...
15/02/2021

Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14732
Cosa accade se una convivenza more uxorio termina e vi sono state prestazioni (a vantaggio di uno dei conviventi) esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto?

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Prestazioni di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro - Azione ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie

L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il principio dell'indebito arricchimento in relazione ai conferimenti di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, effettuati da uno dei due partner in vista della instaurazione della futura convivenza, atteso che la volontarietà del conferimento non era indirizzata a vantaggio esclusivo dell'altro partner - che se ne è giovato dopo scioglimento del rapporto sentimentale in ragione della proprietà del terreno e del principio dell'accessione - e pertanto non costituiva né una donazione né un'attribuzione spontanea). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2015)

Tribunale di Milano con sentenza del 7 dicembre 2020Il bene non è consegnato per proroga del “blocco sfratti”: il factum...
15/02/2021

Tribunale di Milano con sentenza del 7 dicembre 2020

Il bene non è consegnato per proroga del “blocco sfratti”: il factum principis salva il venditore

L’impossibilità di liberare l’immobile alla data prevista nel preliminare, se dovuta ai decreti di proroga del lasso temporale in cui non possono essere eseguite le procedure di sfratto sia per morosità che per finita locazione, è incolpevole e dovuta a factum principis non prevedibile e sopravvenuto alla conclusione del contratto.

Con ricorso depositato il 28 ottobre 2020 il promittente l’acquisto di un immobile ha chiesto ante causam (artt. 669-ter e 671 c.p.c.) al Tribunale di Milano di essere autorizzato ad eseguire sequestro conservativo dei beni di proprietà della venditrice, o delle somme o cose a quest’ultima dovute, a cautela del proprio diritto di credito di euro 50.000,00 (pari al doppio della caparra confirmatoria versata dal ricorrente) oppure del credito di euro 25.000,00 “pari alla caparra versata, oltre alle spese dovute alla agenzia immobiliare e allo studio notarile e pertanto di euro 30.000,00”.

La domanda cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. era propedeutica a una futura domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. e conseguente condanna della parte resistente al conseguimento del doppio della caparra versata, ex art. 1385 c.c., oppure alla ripetizione della caparra confirmatoria di euro 25.000,00 e al risarcimento dei danni (ivi comprese le spese di agenzia immobiliare e il compenso del notaio incaricato della predisposizione dell’atto definitivo di compravendita).

A fondamento del ricorso si allegava quanto segue.

Il 26 febbraio 2020 le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, con il quale So. Ma. ha promesso di vendere all’odierno ricorrente l’unità immobiliare sita in (omissis...), piano secondo, censita nel N.C.E.U. al foglio (omissis...);

Il ricorrente ha corrisposto, a titolo di caparra confirmatoria, la complessiva somma di denaro di euro 25.000,00, a mezzo due assegni bancari, e nel preliminare il promittente venditore ha dichiarato che l’immobile era occupato con contratto di locazione in scadenza al 31 luglio 2020, pattuendo per la consegna e la stipula del contratto definitivo di compravendita il termine del 30 settembre 2020, con impegno a consegnare l’immobile libero da persone, nonché da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.

Il ricorrente è venuto a conoscenza dal notaio individuato nel contratto preliminare che l’immobile era ancora gravato da pignoramento immobiliare, sebbene dalla documentazione inviata da controparte risultasse emanato dal Tribunale di Milano procedimento di estinzione della procedura; è, inoltre, risultato che l’immobile era tuttora occupato dal conduttore, sebbene la parte promittente venditrice avesse ottenuto ordinanza di convalida di sfratto. Veniva quindi inviata alla promittente venditrice diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., ricevuta dal destinatario il 7 ottobre 2020 e quindi quanto al fumus, appariva pacifico l’inadempimento di parte promittente venditrice al contratto preliminare di compravendita; quanto al periculum, si deduceva che “non solo vi è sempre l’astratta possibilità della cessione a terzi di tale immobile, ma, nel caso di specie la condizione economica della controparte alimenta concreti dubbi circa la garanzia per l’esponente di poter ottenere quanto a lui spettante, in assenza di un provvedimento cautelare che impedisca la cessione dell’immobile”; inoltre, la sussistenza di un pignoramento immobiliare per poche migliaia di euro, formalmente non ancora cancellato e l’impossibilità di controparte di restituire quanto meno la caparra confirmatoria, oltre alle spese sostenute dal ricorrente, sono elementi sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento richiesto.

Assumeva parte resistente di essersi trovata nell’impossibilità di adempiere a causa dei sopravvenuti eventi connessi alla pandemia da COVID-19; di aver provveduto diligentemente, dopo quattro mesi dalla stipula del contratto preliminare, ad intimare sfratto per morosità al proprio conduttore; sfratto convalidato dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2020; che il c.d. Decreto Rilancio (art. 17 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77) ha disposto la proroga degli sfratti sino al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che parte resistente si è trovata nell’impossibilità oggettiva di consegnare l’immobile promesso in vendita; che nel caso in esame l’impossibilità della prestazione di parte resistente era solo temporanea; che la parte resistente era esente da colpa; che non era intenzione di parte resistente di vendere l’immobile a terzi.

La soluzione

La questione è stata risolta con il provvedimento che costituisce occasione di queste note, da parte del Tribunale di Milano, sez. IV Civile, sentenza del 7 dicembre 2020 dott. Andretta, ritenendo quanto segue.

Il ricorrente lamenta che al 30 settembre 2020, termine previsto in contratto per la consegna del bene immobile promesso in vendita e la stipula del contratto definitivo, il bene era (ed ha continuato ad essere all’epoca della pronuncia) occupato dal conduttore e gravato da pignoramento immobiliare, dunque la diffida ad adempiere comunicata dal ricorrente e ricevuta da parte resistente il 7 ottobre 2020 non può ritenersi giustificata dall’inadempimento colpevole della controparte, la quale ha diligentemente e tempestivamente intimato sfratto per morosità, convalidato dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2020.

Si è ritenuto che l’impossibilità di liberare l’immobile per la data prevista nel preliminare sia stata dovuta al factum principis, essendo intervenuti due decreti legge che hanno disposto il blocco degli sfratti: rispetto al termine iniziale del 31 agosto 2020, previsto dal c.d. Decreto Cura Italia, il c.d. Decreto Rilancio ha prorogato sino al 31 dicembre 2020 il lasso temporale nel quale non possono essere eseguite procedure di sfratto sia per morosità che per finita locazione; l’incolpevolezza di tale inadempimento non è esclusa dalla circostanza, evidenziata da parte ricorrente nella memoria di replica, che la locatrice si sia attivata solo quattro mesi dopo la stipula del preliminare e solo a seguito del perdurare della morosità del conduttore, anziché procedere subito dopo la stipula del contratto, mediante intimazione di licenza per finita locazione: anche in quest’ultima ipotesi lo sfratto sarebbe stato precluso dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sopravvenuto alla conclusione del contratto e sicuramente non prevedibile.

Quanto al pignoramento immobiliare, si trattava di pignoramento trascritto per soli euro 2.000,00, in ordine al quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano ha disposto la cancellazione della relativa trascrizione con provvedimento adottato il 21 settembre 2020 (quindi, anteriormente alla scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo), dopo aver contestualmente dichiarato l’estinzione della procedura per rinunzia del creditore procedente.

Tutto ciò depone a favore della non accoglibilità del ricorso per sequestro conservativo, secondo il giudice che quindi ha dato rilievo al perdurante blocco degli sfratti, senza però tenere conto, ad avviso dello scrivente, che difficilmente anche se non vi fosse stato tale blocco, si sarebbe potuta ottenere una liberazione in tempi così rapidi, stanti i già di norma assai lunghi (per non dire infiniti) tempi di esecuzione degli sfratti (se si considera che raramente gli inquilini rilasciano alla convalida e che, dovendosi arrivare all’estremo dell’accesso con forza pubblica, i tempi sono, sebbene variabili a seconda dei diversi tribunali, assai più lunghi di quelli contrattualizzati). Una più attenta ponderazione di questa circostanza di fatto forse avrebbe potuto anche condurre a diverse valutazioni della situazione, considerando che il chiaro impegno assunto dal venditore anche in tempi pre-covid non poteva non tenere conto di questo aspetto e della sua rilevanza per l’acquirente che aveva comunque fatto affidamento sulla consegna in una data ben precisa e molto ravvicinata. Dall’altro lato, per quel poco che è dato capire dalla lettura del provvedimento, pare che dapprincipio si parli di scadenza del contratto locatizio, e quindi di un affidamento delle parti venditrice ed acquirente sul rilascio del bene alla scadenza, poi dopo si parli di morosità e quindi della presumibile insorgenza di un impagato e di uno sfratto legato a tale evento, quindi probabilmente la venditrice aveva fatto affidamento sul rilascio tempestivo alla scadenza da parte dell’inquilino, e poi si era trovata a subirne la morosità e il mancato rilascio spontaneo, circostanze tutte che vanno, alla fine, un po’ discutibilmente a ricadere sul promittente acquirente che appare il più esente da colpe di tutta la serie di figure coinvolte.

Riferimenti normativi: Art. 1454 c.c.; Art. 1385 c.c.; Art. 17 bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020, n. 77. Francesco Toschi Vespasiani

07/02/2020

La garanzia dello Stato a misura di cittadino

Diritto Civile e Tributario NotarileIMPOSTA DI REGISTRO - La consegna differita dell'immobile compravenduto non è un com...
26/11/2019

Diritto Civile e Tributario Notarile
IMPOSTA DI REGISTRO - La consegna differita dell'immobile compravenduto non è un comodato

Non si ha un comodato nel caso in cui, in sede di vendita di un appartamento, si pattuisce che al venditore rimane la disponibilità dell'appartamento stesso per un certo periodo: non si applica, pertanto, alla clausola in questione, l'imposta di registro propria del contratto di comodato.
Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta 458 di ieri, 31 ottobre 2019 , risolvendo finalmente una questione spinosa recentemente originatasi nella prassi di taluni uffici periferici che appunto interpretavano come comodato la pattuizione inerente la permanenza del venditore nella disponibilità del bene oggetto di compravendita per un certo periodo posteriore al contratto.
Questa interpretazione, a sua volta, traeva origine da una sentenza (Cassazione, Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 7930), emanata in tutt'altra materia, vale a dire in un contenzioso finalizzato a verificare se dalla consegna di un immobile al promissario acquirente scaturisse una situazione di possesso o di detenzione, il tutto al fine di stabilire se questi potesse vantare i presupposti per l'usucapione del bene in questione. In quella sentenza la Cassazione aveva appunto sostenuto la natura di comodato della situazione giuridica osservata.
Nella risposta 458 l'Agenzia dunque osserva che la consegna differita pattuita in una vendita non costituisce un comodato «ma una semplice disciplina della consegna della cosa venduta: non un contratto ma una obbligazione disciplinata nel tipo vendita» e che, pertanto, non è dovuta, in ragione della presenza di tale clausola nel contratto, l'imposta di registro.
Si osserva infatti che l'articolo 1476 del Codice civile indica, tra le obbligazioni del venditore, quella «di consegnare la cosa al compratore» e che il successivo articolo 1477 stabilisce che «la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita». La consegna è pertanto un obbligo a carico del venditore e il legislatore conosce bene la consegna differita, imponendo in questo caso che la cosa sia consegnata nello stato in cui si «trovava» al momento della vendita. La consegna contestuale al contratto non è quindi un elemento essenziale né caratterizzante del contratto stesso.
Vi è inoltre da considerare che nel caso di consegna differita al proprietario-compratore non è consentito chiedere la consegna del bene prima della scadenza del termine pattuito tra le parti; mentre nel diverso caso del comodato al proprietario è consentito chiedere la restituzione immediata della cosa nonostante la pattuizione di un termine (e ciò ai sensi dell'articolo 1809, secondo comma del Codice civile).
Se poi si osserva il contratto preliminare, si nota che la consegna anticipata non avviene in adempimento di un obbligo di legge (il promittente venditore non è obbligato a consegnare la cosa); mentre nel contratto di vendita la consegna, contestuale o differita, è sempre l'adempimento di un obbligo di legge (il venditore è obbligato a consegnare la cosa).

IL NUOVO ARTICOLO 560 C.P.C.. IL DIRITTO DEL DEBITORE E DEI SUOI FAMILIARI CONVIVENTI DI CONTINUARE AD ABITARE L’IMMOBIL...
26/11/2019

IL NUOVO ARTICOLO 560 C.P.C.. IL DIRITTO DEL DEBITORE E DEI SUOI FAMILIARI CONVIVENTI DI CONTINUARE AD ABITARE L’IMMOBILE FINO ALL’EMISSIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO E LE (NUOVE) MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CUSTODIA DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI
https://www.notariato.it/sites/default/files/20-2019-E.pdf

25/11/2019

Il patto di opzione non dà diritto alla provvigione

Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2019, n. 30083

Secondo la Cassazione, sentenza 19 novembre 2019, n. 30083, va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. III, 21 novembre 2011, n. 24445
Difformi: Cass. civ. sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cass. Civ., Sez. VI-2, 30 novembre 2018

B.S. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Varese D.S. L. per sentirla condannare al pagamento della somma di € 19.740 a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione svolta dall'attrice nell'interesse della convenuta in relazione all'acquisto di un immobile sito in Varese.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il contratto di opzione sottoscritto l’8.5.2004 tra il venditore e C.R., marito della convenuta, costituisse in astratto titolo sufficiente a far sorgere in capo all'attrice B. il diritto alla provvigione, ma che in concreto ciò non potesse condurre alla condanna della D.S. al pagamento della provvigione, posto che l'istruttoria aveva accertato che il suo intervento nella trattativa negoziale era avvenuto solo nel 2005, e quindi in epoca successiva alla firma del predetto contratto di opzione.

Interponeva appello la B.S.

La Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di prime cure condannando la D.S. al pagamento della somma di € 13.160 e alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.S.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che, in passato, sono stati affermati in giurisprudenza due principi in apparente distonia.

Da un lato, infatti, si è ritenuto che, aI fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la conclusione di un'opzione, contratto nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno, può far sorgere tale diritto.

Dall'altro lato si è, invece, affermato che la stipula di un patto di opzione, nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra rimanga libera di accettarla o meno, non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che non matura il diritto del mediatore alla provvigione.

Il secondo dei richiamati orientamenti appare preferibile, posto che esso appare coerente anche con l'ulteriore principio, secondo cui il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331 c.c., ha in comune con il c.d. contratto preliminare unilaterale l'assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente, ma se ne distingue per l'eventuale successivo iter della vicenda negoziale, in quanto, a differenza del predetto preliminare unilaterale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l'opzione medesima non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e poi dall'accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto, sempre che venga espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto.

Tuttavia, va considerato che il primo e più risalente orientamento si riferiva ad una fattispecie in cui il promissario acquirente aveva sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto firmata poi a sua volta, per accettazione, dal promittente venditore; in tale contesto si era ritenuto configurabile un contratto d'opzione e, di conseguenza, cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del mediatore alla provvigione.

Alla luce dei più recenti approdi interpretativi in tema di contratto preliminare, si può ritenere superata la ricostruzione in termini di contratto di opzione del negozio giuridico costituito dalla sottoscrizione della proposta di acquisto, poi accettata dal promittente venditore.

Occorre, infatti, piuttosto distinguere se, in concreto, le parti abbiano inteso, con la proposta e la successiva accettazione, avviare un procedimento negoziale multifase, articolato in un cd. preliminare di preliminare, costituito mediante l'accettazione della proposta, in un successivo contratto preliminare e poi in un rogito definitivo di compravendita, ovvero dar vita più semplicemente ad un "tradizionale" procedimento bifase, articolato in un accordo ad effetti preliminari e in un successivo contratto definitivo. Per condurre tale disamina occorre tener conto delle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti, poiché anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento), è idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art. 2932 c.c.

Va, pertanto, superato l'orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la conclusione dell'affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, è il compimento dell'atto che dà all'intermediato il diritto di agire per l'adempimento o il risarcimento, sicché anche una proposta di acquisto integrante "preliminare di preliminare" può far sorgere il diritto alla provvigione, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue soltanto se alla conclusione dell'affare (art. 1755 c.c.) e, quindi, non già all'atto della stipula di un accordo a contenuto essenzialmente preparatorio, non idoneo a vincolare ambo le parti né ad assicurare alla parte non inadempiente l'accesso alla tutela di cui all'art. 2932 c.c., bensì soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato.

Va, di conseguenza, affermato il seguente principio: "Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

Esito del ricorso: Rigetto

Riferimenti normativi: Art. 1331 c.c.; Art. 1755 c.c.; Art. 2932 c.c.

NOTAIO: DALLA TUA PARTE SOPRA LE PARTI

La cessione in blocco (da parte della società concedente) di contratti di leasing immobiliare, con contestuale cessione ...
25/11/2019

La cessione in blocco (da parte della società concedente) di contratti di leasing immobiliare, con contestuale cessione degli immobili sottostanti al contratto di leasing, è un’operazione soggetta a Iva con aliquota 22%; di conseguenza, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di 200 euro. Lo affermano le Entrate in una risposta a un interpello (n. 954-166/2018).

Non è abusiva l'operazione di scissione mediante la quale, allo scopo di separare gli asset immobiliari dall'attività in...
25/11/2019

Non è abusiva l'operazione di scissione mediante la quale, allo scopo di separare gli asset immobiliari dall'attività industriale, gli immobili appartenenti alla società scissa vengano allocati nella società beneficiaria che, a sua volta, sia l'unico socio della società scissa; si tratta infatti di una operazione dalla quale non consegue «alcun vantaggio fiscale indebito» (Agenzia delle Entrate, risposta 75 del 20 novembre 2018)

La Corte Costituzionale e la NOTIFICA TELEMATICA OLTRE LE ORE 21.00Corte costituzionale, Sentenza 9 aprile 2019, n. 75Di...
09/04/2019

La Corte Costituzionale e la NOTIFICA TELEMATICA OLTRE LE ORE 21.00
Corte costituzionale, Sentenza 9 aprile 2019, n. 75

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.

05/04/2019

STACCA LE UTENZE NELLA CASA ASSEGNATA ALLA EX MOGLIE: E' TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 27 marzo 2019, n. 13407
Integra reato l'arbitraria realizzazione di un diritto disposto da un Giudice in sede di separazione coniugale. Anche laddove il Giudice della separazione abbia disposto in capo alla moglie l'obbligo di provvedere al pagamento delle forniture di luce e gas, commette il delitto di “ragion fattasi" il marito che provveda arbitrariamente al distacco delle utenze dell'appartamento assegnato alla coniuge in sede di separazione coniugale .

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 25262 del 21 febbraio 2017

Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 12602 del 25 marzo 2016

Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 34969 del 10 maggio 2013

Difformi

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 31598 del 27 giugno 2017

Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 30 del 30 giugno 1999

Se il divieto di “farsi ragione da sé” è principio così noto da apparire ovvio e da non parere necessitare, nella propria astratta formulazione, di precisazioni o elaborazioni dottrinarie o giurisprudenziali, le vicende quotidianamente sottoposte agli interpreti del diritto non sono nel merito tanto nitide come lascerebbe supporre la previsione di due diversi delitti di “ragion fattasi": quelli sanzionati dagli artt. 392 e 393 del codice penale.

Frequentissima nella prassi dei Tribunali è infatti la casistica di dibattiti circa il concreto configurarsi di tali delitti ovvero di differenti reati previsti a tutela di beni giuridici differenti, quali – in primis – la salute e l’integrità della persona, del suo patrimonio o della proprietà privata.

Dibattito, questo, tanto più recente nella concomitanza con il risalto mediatico assunto dal dibattito politico in merito all’introduzione del nuovo ultimo comma dell'art. 52 c.p., volto ad estendere l'effetto scriminante della “difesa legittima" ed in qualche modo, perciò, ad allargare la possibilità del cittadino di difendersi senza adire agli Organi deputati alla sua difesa.

Con la recentissima sentenza n. 13407 depositata il 27 marzo 2019 (udienza del 14 febbraio scorso), la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare ad affermare e precisare lo status quo alla luce dell'attuale sistema normativo.

E lo ha fatto disponendo a proposito di una vicenda oltre modo significativa, posto che nel caso di specie il diritto vantato ed autonomamente realizzato dall'imputato era assolutamente pacifico, in quanto addirittura derivante dalla statuizione di un Giudice.

Ed infatti, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte è giunta a dichiarare che, anche laddove il Giudice della separazione abbia disposto in capo alla ex moglie l'obbligo di provvedere al pagamento delle forniture di luce e gas, commette il delitto di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone" l'ex marito che provveda arbitrariamente al distacco delle utenze dell'appartamento assegnato alla coniuge in sede di separazione coniugale.

Tale sentenza è stata emessa a conferma delle conformi pronunce di merito nei precedenti gradi di giudizio rispettivamente dal Tribunale di Terni e dalla Corte di Appello di Perugia, che avevano condannato l'imputato riqualificando nel citato reato previsto e punito dall'art. 393 c.p. l’originaria e più grave imputazione di “violenza privata" introdotta dal Pubblico Ministero all'esito delle indagini preliminari.

A monte del ragionamento selettivo dei Giudici di merito, avallato in toto dalla Corte di Cassazione, era stata appunto la legittimità della pretesa dell'imputato allorché aveva a più riprese vanamente richiesto alla ex coniuge – anche mediante intimazioni formali – di provvedere a volturare a suo nome i contratti di fornitura, liberandolo dal conseguente onere pecuniario.

Tuttavia, non avendo provveduto la donna a volturare a suo nome i contratti di somministrazione in questione, sarebbe stato onere dell'imputato il rivolgere la propria domanda all'intervento dirimente del Tribunale competente, evitando l'arbitrarietà di un'azione violenta ed evitabile.

Particolare gravosità, nella vicenda rituale in ispecie, ha assunto la sentenza della Corte di Cassazione allorché ha dichiarato l'inammissibilità delle doglianze difensive poiché con ciò ha ecceduto le richieste del Pubblico Ministero che, pur ritenendo infondati i motivi dell'impugnazione, aveva richiesto dichiararsi l’intervenuta prescrizione del procedimento.

È infatti principio notorio che in caso sia dichiarata l'inammissibilità dei motivi del ricorso per Cassazione, la Suprema Corte non può dichiarare l'intervenuta prescrizione del ricorso.

Nell'opposto caso in cui, ancorché rigettati, i motivi siano ritenuti ammissibili, la sopravvenienza del termine prescrizionale superi ogni ragione di condanna ed obblighi il Collegio a pronunciare sentenza di proscioglimento.

Trai motivi di doglianza, al di là di quelli riguardanti l’attendibilità delle prove testimoniali acquisite a sostegno delle decisioni di merito, di grande interesse era la lamentata lesione del diritto di difesa assunto in ragione dell'avvenuta riqualificazione del delitto previsto e punito dall'art. 610 c.p. nel meno grave reato di “ragion fattasi".

A giudizio del difensore ricorrente, infatti, il differente bene giuridico preceduto dai due delitti avrebbe posto la difesa nell'impossibilità di sostenere l'assenza del dolo richiesto dal reato per cui sarà stata pronunciata condanna, posto che è pacifico che l'offesa del bene giuridico costituisce oggetto su cui il dolo deve ricadere.

Notorio è che i reati di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” trovino collocazione tra i delitti contro l'Autorità Giudiziaria mentre la “violenza privata”, collocata nell'impianto codicistico tra i delitti contro la persona, ha come bene giuridico protetto la libertà morale dell'individuo.

Ad avviso del ricorrente, pertanto, la modificata accusa si sarebbe sostanziata nella configurazione di un “fatto nuovo" e non già di un mero “fatto diverso”, con conseguente impossibilità per il giudicante di pronunciare la sentenza di condanna dell'imputato.

Anche tale argomento è stato considerato tuttavia inammissibile sulla scorta della considerazione che la condanna per il delitto p. e p. dall'art. 393 c.p. era stata emessa in accoglimento proprio delle argomentazioni difensive recate dalla difesa dell'imputato nel corso del primo grado di giudizio, in ossequio per altro dell'ormai affermatosi principio per cui, affinché sia elisa la necessaria correlazione tra accusa e sentenza, necessita che un'assoluta trasformazione dell'addebito inibisca in toto l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Alla luce di tutto ciò, la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la condanna dell'imputato.

Riferimenti normativi: Art. 52 c.p.; Art. 392 c.p.; Art. 393 c.p. Cesare Giuseppe Mariconda

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